Sentenza 19 settembre 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'insussistenza di un suo contributo al reato attribuito all'indagato, non potendo contestare, invece, l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2024, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
04170-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: SALVATORE DOVERE -Presidente - Sent. n. sez. 939/2024 CC 19/09/2024 UGO BELLINI R.G.N. 13454/2024 FRANCESCO LUIGI BRANDA DANIELA DAWAN -Relatore MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ RI nato a [...] [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore Nessun avvocato è presente B RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 30/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro preventivo avente ad oggetto beni intestati a IC ZI, perché ritenuti nella effettiva disponibilità del padre, RM ZI, indagato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tra i beni sequestrati figurava la ditta individuale di IC ZI, con relativo compendio aziendale e disponibilità finanziarie, anch'essa ritenuta riconducibile all'indagato ZI RM.
1.2. Con istanza del 26/09/2023, la difesa di IC ZI chiedeva il dissequestro della ditta individuale dopo aver eccepito la carenza motivazionale del provvedimento genetico sotto il profilo del fumus delicti e del periculum in mora e l'insussistenza dei suddetti presupposti applicativi, altresì contestando la ritenuta delimitazione temporale delle condotte illecite e il giudizio di sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni oggetto del provvedimento ablativo alla luce delle risultanze dell'elaborato tecnico di parte. Al rigetto del Giudice, la difesa di IC ZI interponeva appello, ribadendo le argomentazioni appena richiamate.
2. Con ordinanza del 07/03/2024, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello, altresì evidenziando come RM ZI, oltre alle contestazioni elevate nell'odierno procedimento per spaccio di stupefacenti, sia gravemente indiziato di appartenenza, con ruolo apicale, alla 'ndrangheta cosentina dall'anno 2012 e con condotta perdurante nell'ambito del procedimento denominato Reset: condotta che implica, a detta del Tribunale, un programma criminoso autosufficiente e fisiologicamente protratto nel tempo, così come individuato dal Gip. Tanto premesso, il Tribunale ha primariamente richiamato la preclusione, affermata dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per il terzo, estraneo al reato, di contestare la sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora, potendo questi solo allegare elementi indicativi dell'effettiva titolarità dei beni sottoposti al vincolo. Il suo vaglio si sarebbe pertanto limitato alle sole allegazioni potenzialmente idonee a determinare la revoca del sequestro, secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, concernenti la perimetrazione temporale delle condotte illecite ascritte ad RM ZI, nonché le deduzioni tecniche volte a significare l'assenza del requisito della sproporzione patrimoniale in capo al nucleo familiare dell'indagato. Ciò detto, il Tribunale ha condiviso le conclusioni rassegnate dal Gip, avuto riguardo all'ampiezza 2 temporale delle condotte delittuose ascritte all'indagato RM ZI e al complesso degli elementi in atti attestanti la sproporzione dei beni in sequestro rispetto ai redditi dichiarati e ai proventi delle attività economiche gestite dal nucleo familiare ZI.
3. Avverso la citata ordinanza del Tribunale di Catanzaro ricorre il difensore di IC ZI che, con un unico articolato motivo, deduce violazione degli artt. 321, comma 2 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per omissione o illogicità della stessa. Con un primo profilo di censura, il difensore si duole che il Tribunale abbia disatteso le censure difensive volte a denunciare la carenza del periculum in mora, sull'assunto che il terzo interessato non sia legittimato a lamentare la mancanza dei presupposti del sequestro, potendo egli unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene. Sostiene la difesa che l'anzidetto pericolo debba sempre costituire oggetto di specifico vaglio giurisdizionale, incombendo sul giudice l'obbligo di motivazione rispetto ad esso. In proposito, richiama la sentenza n. 23062 della Sezione Sesta di questa Corte, resa il 15/02/2023 (dep. il 25/05/2023), nonché la pronuncia delle Sezioni Unite "Ellade" (n. 36959 del 24/06/2021), secondo cui anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la motivazione del periculum in mora, senza che rilevi il carattere facoltativo o obbligatorio della confisca. Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro avrebbe pertanto disatteso i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità perché ha convalidato il provvedimento ablatorio senza che lo stesso fosse motivato in ordine al periculum in mora. Il secondo profilo di censura investe il perimetro temporale delle condotte ascritte all'indagato RM ZI, padre del ricorrente. Il Tribunale avrebbe disatteso la doglianza sulla violazione del principio di ragionevolezza temporale sulla base delle contestazioni ascritte al predetto indagato. La difesa evidenzia che le contestazioni relative alle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 sono state annullate, in punto di gravità indiziaria, da questa Suprema Corte (Sezione Sesta) in data 28 febbraio 2024; e che il reato associativo è contestato a decorrere dall'anno 2012. Rispetto a quest'ultimo, non vi sarebbero indici rivelatori, se non una mera astratta presunzione, che RM ZI abbia accumulato un patrimonio illecito per la sola partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso. Mancherebbe, in particolare, una quantificazione di accumulazione illecita del patrimonio;
il Tribunale, infatti, omette di motivare sui beni riconducibili alla ditta individuale IC ZI e di determinare, in termini quantitativi, la sproporzione reddituale accertata a carico del nucleo familiare del 3 ricorrente, non essendosi confrontato con i dati rilevati dalla consulenza tecnica di parte versata in atti, ove si evidenziano errori ed omissioni nei quali sarebbe incorsa la p.g. nella disamina del patrimonio complessivo riconducibile a IC ZI. La difesa evidenzia che devono essere sottratti dalla portata complessiva del patrimonio di IC ZI i redditi riconducibili al fratello EL: così operando, la sperequazione originaria diminuirebbe di oltre la metà rispetto a quanto riportato dalla p.g. La motivazione sul punto sarebbe apparente laddove sostiene che la sproporzione reddituale veniva registrata per l'esercizio 2016 e che non veniva colmata nelle annualità precedenti e successive, senza tuttavia illustrarne dettagliatamente i motivi. Né il Tribunale specifica le ragioni per le quali i redditi del ricorrente risulterebbero inadeguati rispetto all'avvio di un'attività operante nel settore agricolo. Altrettanto immotivata sarebbe l'ordinanza impugnata laddove perviene alla conclusione che, nonostante il reimpiego di eventuali saldi positivi ottenuti nelle annualità precedenti, i calcoli stimati dal consulente di parte sono privi di riscontro documentale. In ultimo, il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto inammissibili le censure difensive afferenti alla mancanza di motivazione del periculum in mora sulla scorta dell'assunto che, in tema di appello cautelare, il sindacato è limitato alla legittimità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza difensiva, potendo tale preclusione essere superata solo da un nuovo elemento fattuale. Tale elemento nuovo sarebbe rappresentato, secondo la difesa, dall'anzidetta consulenza tecnica di parte. Nonostante la pendenza del ricorso avverso la primigenia ordinanza del riesame, a seguito del quale è intervenuta sentenza di annullamento con rinvio da parte della Sesta Sezione della Corte di cassazione in data 13 marzo 2024, il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello cautelare, ben avrebbe potuto nuovamente vagliare le medesime considerazioni difensive in tema di periculum in mora in relazione alla carenza di motivazione del provvedimento genetico ed operare il vaglio sulle allegazioni difensive nuove contenute nella consulenza tecnica di parte.
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. In data 03/09/2024 sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse dell'imputato, sottoscritti dai difensori, avvocati Giorgia Greco e Cesare Badolato. Con il primo motivo, lamentano che l'originario decreto di sequestro preventivo non abbia dato conto delle ragioni specifiche per cui questo è stato disposto, invocandone pertanto la nullità; con il secondo motivo, sostengono che la 4 motivazione del provvedimento del Tribunale di Catanzaro sia apparente perché riferita ad un'intercettazione di cui si contesta il contenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 01; Sez. 2, n. 18951 del - 14/03/2017, Rv. 269656 – 01). Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione di legge, a norma dell'art.325, comma primo, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma primo, lett.e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916). Tali principi valgono anche per il ricorso proposto dal terzo interessato alla restituzione di un bene in sequestro, il quale non potrà far valere in sede di legittimità, proprio in ragione del limite imposto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., vizi attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Ciò premesso, non può non osservarsi come gran parte delle ragioni del gravame solo apparentemente attengano al vizio della violazione di legge, sostanziandosi, in realtà, in una estesa critica alla logicità e congruità della motivazione del provvedimento.
3. Venendo al merito della regiudicanda, si osserva quanto segue. La prima ragione di doglianza è infondata. Secondo un orientamento ampiamente consolidato in sede di legittimità in tema di sequestro preventivo, a 5 cui si è uniformato il Tribunale di Catanzaro, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (ex multis, Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero Daniele, Rv. 286439; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700, e Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070). Al riguardo, è stato affermato, con specifico riferimento alla confisca di prevenzione, che tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo intestatario, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura (da ultimo, vedi Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, Rv. 285650). Invero, il dato dirimente è stato ravvisato nel fatto che, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicché alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo (in tal senso, Sez. 1, n. 35669 dell'11/5/2023, n.m.). ilCorte non ignora diversoLa orientamento (Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, ZI IC, Rv. 286335; Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep.2021, Flauto Franca, Rv. 281362) secondo cui il terzo intestatario del bene aggredito sarebbe legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione); il Collegio, tuttavia, ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento prevalente più sopra richiamato, sui cui principi, peraltro, si attesta anche una recentissima ulteriore pronuncia, successiva all'odierna deliberazione (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo Sabrina, Rv. 287165, nella cui motivazione la Corte ha altresì evidenziato che, se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso dallo stesso azionato risulterebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità dei motivi, atteso che il predetto, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarebbe in grado di contestare il "fumus commissi delicti" o il "periculum in mora"). Per completezza argomentativa, occorre rilevare come la questione riguardante i presupposti del sequestro non possa essere dedotta in questa sede, essendo la stessa sub iudice, come ha ricordato il Tribunale di Catanzaro (p. 2, 6 ord. imp.), il quale ha esattamente evidenziato che la situazione di litispendenza preclude allo stesso, in assenza di elementi nuovi, di vagliare le contestazioni difensive al riguardo (litispendenza di cui peraltro dà atto anche lo stesso ricorrente). Quanto all'asserita novità delle allegazioni difensive, afferenti agli elementi riconducibili al patrimonio del ricorrente e contenuti nella consulenza tecnica di parte, il Tribunale ha evidenziato l'inadeguatezza delle allegazioni consulenziali a determinare il venir meno del rapporto di sproporzione reddituale, già accertato a carico del nucleo familiare e, pertanto, del sequestro della ditta individuale IC ZI, formalmente avviata da costui (terzo interessato) nell'anno 2016 e pertanto in periodo coincidente con la commissione dei cosiddetti reati spia ascritti al padre, RM ZI - allorquando il nucleo familiare presentava un disavanzo negativo di consistente portata (-69.957,68 euro). Il Collegio peraltro rileva che le anzidette censure difensive, rientranti nella valutazione del fatto e relative all'accertamento del patrimonio del nucleo familiare in questione, in quanto tutte evocanti il vizio di motivazione, sono inammissibili, trattandosi, come detto in precedenza, di ricorso ammissibile unicamente per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), costituendo, come è noto, violazione di legge solo l'apparenza o la totale carenza di motivazione, vizi non riscontrabili nel discorso giustificativo. delQuanto alla doglianza sulla precisa individuazione profitto dell'associazione, giova richiamare l'insegnamento di questa Corte Suprema per il quale il delitto di associazione per delinquere è idoneo di per sé a generare un profitto, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, e nei casi previsti dalla legge, in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine ed a prescindere da esso, (Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, Edil Fiorentini S.r.l., Rv. 266697; Sez. 3, ord. n. 26721 del 04/03/2015, Montella e altri, Rv. 263945: "Il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto, che è sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente - nei casi previsti dalla legge in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che l'istituzione della "societas sceleris" è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso). Nel caso di specie, il Tribunale, dopo avere ricordato, in punto di ragionevolezza temporale, che la contestazione associativa di stampo mafioso implica di per sé un programma criminoso autosufficiente e fisiologicamente protratto nel tempo, ha messo in evidenza, come più sopra detto, la contestualità dell'avvio dell'impresa individuale di IC ZI e la condotta associativa contestata al 7 padre, osservando come siano rimasti privi di confutazione i dati reddituali accertati a carico di IC ZI, il quale, nelle annualità antecedenti all'avvio dell'attività imprenditoriale, presentava redditi propri del tutto inadeguati ovvero totalmente assenti. I restanti motivi del ricorso restano assorbiti. I motivi nuovi, che peraltro investono il primigenio decreto di sequestro preventivo, sono inammissibili: il primo motivo in quanto assorbito dalle considerazioni che precedono;
il secondo, perché privo della necessaria correlazione con i motivi originariamente proposti.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 settembre 2024 Salvator of Gover Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Davida Dowin DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.. 3.1 GEN. 2025 Polizionario Qudiziario Di Gianfranco Catenazzo 0 8 0