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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1989/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Proietti Sara C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Codazzo Francesca Romana
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 05.05.2025, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.07.2014 in Roma
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Roma (RM) alla parte 2, serie A03, n. 354, anno 2014 e che dall'unione sono nati i figli
(Roma, 10.11.2015) e (Roma, 25.06.2020), hanno Persona_1 Persona_2 rappresentato che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 23.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La sig.ra , rimasta a vivere nella casa familiare, sita in Controparte_1
DO TE (Rm), Via Giuseppe Andreoli n. 6, sino al giorno 20.06.2025 – data entro la quale la medesima si trasferirà a vivere con i figli minori presso un appartamento di proprietà della di lei madre, sig.ra , sito in DO TE (Rm), Parte_1
Via Giuseppe Di Vittorio n. 12 – attualmente in corso di ristrutturazione;
il sig. CP_2
si è già allontanato dalla suddetta casa familiare, portando con sé soltanto i
[...] propri effetti personali, avendo trasferito il proprio domicilio, in accordo con la coniuge, presso l'immobile sito in DO TE (RM) Via Giacomo Durando n. 39/C, come innanzi detto, nell'attesa di effettuare i lavori di ristrutturazione di altro immobile, sempre sito in Via Giacomo Durando n. 39/B, di proprietà dei propri genitori, ove trasferirsi a vivere stabilmente. Il canone di locazione dell'attuale casa familiare, fino al mese di giugno 2025, continuerà ad essere corrisposto dai genitori del sig. CP_2
e, in mancanza di pagamento del canone da parte degli stessi, il sig.
[...] CP_2 vi provvederà personalmente.
[...]
3) In ordine al regime di mantenimento e delle spese straordinarie dei figli minori e : Persona_1 Persona_2
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di CP_2 Controparte_1 assegno per il mantenimento dei figli minori e , collocati presso la madre, Per_1 Per_2
a partire dal mese di maggio 2025, data del deposito del presente ricorso, la somma di
Euro 600,00 (seicento/oo) mensili (Euro 300,00 a figlio) mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
- Ciascuno dei coniugi si obbliga a contribuire al 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i due figli, tenuto conto di quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Tivoli – che le parti dichiarano di conoscere, la cui copia viene dai medesimi sottoscritta e allegata al presente ricorso.
- Il sig. contribuirà, altresì, in deroga al suddetto Protocollo, al CP_2 pagamento del 50% delle seguenti spese relative ai minori: spese scolastiche anche per materiale di cancelleria, per gite didattiche e ludiche organizzate dalla scuola, per tasse scolastiche anche della scuola primaria e secondaria, spese per il trasporto urbano ed extraurbano per i figli per raggiungere la scuola;
spese per le ricariche telefoniche dei cellulari dei figli, spese per regalie varie che si rendessero necessarie per la partecipazione alle feste organizzate dagli amici dei figli e . Per_1 Per_2
Laddove tali ultime spese dovessero essere anticipate dalla madre, il padre provvederà a rimborsarle alla madre entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
- L'Assegno unico per i figli minori e verrà percepito al 50% da Per_1 Per_2 entrambi i genitori, così pure a ciascun coniuge spetteranno le detrazioni fiscali al 50%.
4) In ordine all'affidamento e al collocamento dei figli minori:
- i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e con Controparte_1 diritto/dovere di visita paterno.
- I minori e trascorreranno con il padre weekend Persona_1 Persona_2 alternati a weekend che gli stessi trascorreranno con la madre;
di guisa che, durante i weekend in cui i medesimi saranno con il padre, quest'ultimo provvederà a prenderli il venerdì alle ore 18.30 presso l'abitazione materna e li terrà con sé, sino alla domenica sera, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna, entro e non oltre le ore 21.00 – si considera compreso il pernotto presso il padre il venerdì e il sabato notte.
- Durante la settimana in cui il sig. prenderà con sé i figli il CP_2 weekend, il medesimo prenderà e terrà con sé i minori e per un giorno Per_1 Per_2
a settimana, con pernotto presso di lui che, in mancanza di accordo tra i genitori, deve intendersi nel giorno di martedì; qualora ce ne fosse bisogno, la sig.ra Controparte_1 si impegna, la mattina successiva, a prelevare i figli presso l'abitazione paterna per portarli direttamente a scuola – durante il periodo scolastico.
- Durante la settimana in cui i figli minori trascorreranno il weekend con la madre, il sig. li prenderà e terrà con sé per due pomeriggi a settimana che, in CP_2 mancanza di accordo tra i genitori, devono intendersi nei giorni di lunedì e giovedì, prendendoli presso il domicilio materno alle 18.30 ed ivi riaccompagnandoli entro le ore
21.00 – durante il periodo scolastico.
- Viceversa, durante il periodo delle vacanze estive (da giugno a settembre), il padre si recherà presso il domicilio materno a prendere i figli alle ore 17.30 e li ricondurrà presso lo stesso domicilio materno alle ore 22.00.
- Ambedue i genitori si impegnano, nei giorni di permanenza dei figli presso di loro, a far svolgere ai medesimi le eventuali attività ludico/sportive, ove previste – resta salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
- Resta inteso che i sig.ri e potranno, di comune Controparte_1 CP_2 accordo, modificare tale regime, comunque previo preavviso di almeno due giorni e tenuto conto delle esigenze di salute, scolastiche e sportive dei minori, nonché delle esigenze lavorative di ambedue i genitori.
- Resta, altresì, inteso che sono possibili periodi di permanenza maggiori dei figli minori presso il padre, previo accordo con la madre.
- Durante il periodo delle vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno 15 giorni non frazionati nel mese di Agosto, in modo che se i minori avranno trascorso i primi 15 giorni del mese di Agosto con un genitore, i successivi 15 giorni di
Agosto li trascorreranno con l'altro genitore. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il mese di maggio di ciascun anno, quali settimane del mese di Agosto trascorreranno con i figli in vacanza.
- Il padre, inoltre, durante il periodo di vacanze estivo, potrà prendere e tenere con sé i figli minori per un'altra settimana, oltre ai quindici giorni sopra indicati, da comunicare alla madre con un preavviso di almeno dieci giorni. Resta escluso, ovviamente, il mese di Agosto che è regimentato come sopra descritto.
- Si precisa che durante le due settimane di Agosto in cui i due minori trascorreranno almeno quindici giorni con la madre, rimane sospeso il diritto/dovere di visita paterno.
- Per quanto concerne le festività natalizie, le stesse verranno trascorse dai minori e ad anni alterni con ciascun genitore, nel modo che segue: il 24 e il 26 Per_1 Per_2 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro genitore – seguendo, dunque, la regola dell'alternanza dei giorni. Per l'anno in corso (2025), i minori resteranno con la madre il 24 dicembre, alternando con il padre i giorni a seguire. Ciò, ovviamente, salvo diverso accordo tra i coniugi Resta inteso che i genitori dovranno tener conto delle chiusure Parte_2 aziendali disposte dai rispettivi datori di lavoro e, pertanto, si accorderanno tenuto conto delle esigenze dettate da tali chiusure.
- Per le festività Pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche,
i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Per l'anno 2026 e trascorreranno Per_2 Per_1
Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così a seguire, secondo la regola dell'alternanza.
- Per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre), i minori le trascorreranno alternandole, in modo tale che, se i medesimi avranno trascorso con la madre il 25 aprile, trascorreranno con il padre il 1 maggio, e così a seguire.
- I minori e trascorreranno la giornata del compleanno del Per_1 Per_2 genitore, ove possibile, insieme al genitore che compie gli anni, ove tale giornata non corrisponda con il periodo che il figlio deve stare con l'altro genitore, in virtù del principio dell'alternanza.
- Il giorno del compleanno dei figli minori sarà trascorso dai medesimi con il padre e con la madre, ad anni alterni.
- Resta inteso che, in occasione di particolari ricorrenze e/o cerimonie nell'ambito delle rispettive famiglie della sig.ra e del sig. i figli Controparte_1 CP_2 minori e vi parteciperanno, indipendentemente dal genitore presso cui i Per_2 Per_1 medesimi sono collocati in quel particolare giorno, con possibilità di recupero dei giorni da parte dell'altro genitore, con cui i minori avrebbero dovuto trascorrere tali giorni.
- Entrambi i genitori si impegnano affinché i figli minori e , durante Per_1 Per_2 il tempo di permanenza presso ciascuno di loro, abbiano la possibilità di avere almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta variazione e, comunque, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, altresì, i rispettivi recapiti telefonici, anche di villeggiatura.
5) Entrambi i coniugi, sin d'ora e per il futuro, danno il loro reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione che sarà necessaria per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, ovvero della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, ai figli minori e e reciprocamente il consenso anche per ciò che concerne loro stessi. Per_1 Per_2
6) Per quanto concerne la divisione dei beni mobili siti nella casa familiare, i coniugi concordano affinché tali beni vengano assegnati nel seguente modo: l'arredamento della camera da letto alla sig.ra ; l'arredamento della Controparte_1 cucina al sig. l'arredamento del soggiorno al sig. salvo CP_2 CP_2 il tavolo. Resta salvo ogni eventuale diverso accordo successivo tra i coniugi.
7) Relativamente all'autoveicolo Citroen C3 air cross targato FV945SC, acquistato con un finanziamento pagato dalla madre della sig.ra e, in parte, Controparte_1 anche dal sig. autoveicolo del quale la sig.ra è proprietaria CP_2 CP_1 esclusiva, in quanto peraltro acquistato in regime di separazione dei beni, in genere utilizzato dal sig. quest'ultimo si obbliga a rilasciarlo alla sig.ra CP_2
entro e non oltre il 15.06.2025, dichiarando il medesimo di assumersi Controparte_1 ogni responsabilità per fatti e/o atti derivanti dall'uso esclusivo del predetto autoveicolo per tutto il periodo in cui l'ha utilizzato;
contestualmente, la sig.ra si Controparte_1 impegna a rimborsare al sig. la quota parte del premio assicurativo già CP_2 pagato dal sig. corrispondente alla copertura assicurativa per il periodo CP_2 in cui il medesimo avrà restituito lo stesso veicolo alla sig.ra e fino alla CP_1 scadenza della polizza in corso.
8) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale.”
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi CP_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] CP_2
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Nulla sulle spese, considerata la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 CP_2 coniugati con matrimonio concordatario in data 13.07.2014 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) alla parte 2, serie A03, n. 354, anno 2014;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese di lite;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
16-12-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1989/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Proietti Sara C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2
rappresentato dall'Avv. Codazzo Francesca Romana
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 05.05.2025, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.07.2014 in Roma
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Roma (RM) alla parte 2, serie A03, n. 354, anno 2014 e che dall'unione sono nati i figli
(Roma, 10.11.2015) e (Roma, 25.06.2020), hanno Persona_1 Persona_2 rappresentato che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 23.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La sig.ra , rimasta a vivere nella casa familiare, sita in Controparte_1
DO TE (Rm), Via Giuseppe Andreoli n. 6, sino al giorno 20.06.2025 – data entro la quale la medesima si trasferirà a vivere con i figli minori presso un appartamento di proprietà della di lei madre, sig.ra , sito in DO TE (Rm), Parte_1
Via Giuseppe Di Vittorio n. 12 – attualmente in corso di ristrutturazione;
il sig. CP_2
si è già allontanato dalla suddetta casa familiare, portando con sé soltanto i
[...] propri effetti personali, avendo trasferito il proprio domicilio, in accordo con la coniuge, presso l'immobile sito in DO TE (RM) Via Giacomo Durando n. 39/C, come innanzi detto, nell'attesa di effettuare i lavori di ristrutturazione di altro immobile, sempre sito in Via Giacomo Durando n. 39/B, di proprietà dei propri genitori, ove trasferirsi a vivere stabilmente. Il canone di locazione dell'attuale casa familiare, fino al mese di giugno 2025, continuerà ad essere corrisposto dai genitori del sig. CP_2
e, in mancanza di pagamento del canone da parte degli stessi, il sig.
[...] CP_2 vi provvederà personalmente.
[...]
3) In ordine al regime di mantenimento e delle spese straordinarie dei figli minori e : Persona_1 Persona_2
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di CP_2 Controparte_1 assegno per il mantenimento dei figli minori e , collocati presso la madre, Per_1 Per_2
a partire dal mese di maggio 2025, data del deposito del presente ricorso, la somma di
Euro 600,00 (seicento/oo) mensili (Euro 300,00 a figlio) mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
- Ciascuno dei coniugi si obbliga a contribuire al 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i due figli, tenuto conto di quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Tivoli – che le parti dichiarano di conoscere, la cui copia viene dai medesimi sottoscritta e allegata al presente ricorso.
- Il sig. contribuirà, altresì, in deroga al suddetto Protocollo, al CP_2 pagamento del 50% delle seguenti spese relative ai minori: spese scolastiche anche per materiale di cancelleria, per gite didattiche e ludiche organizzate dalla scuola, per tasse scolastiche anche della scuola primaria e secondaria, spese per il trasporto urbano ed extraurbano per i figli per raggiungere la scuola;
spese per le ricariche telefoniche dei cellulari dei figli, spese per regalie varie che si rendessero necessarie per la partecipazione alle feste organizzate dagli amici dei figli e . Per_1 Per_2
Laddove tali ultime spese dovessero essere anticipate dalla madre, il padre provvederà a rimborsarle alla madre entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
- L'Assegno unico per i figli minori e verrà percepito al 50% da Per_1 Per_2 entrambi i genitori, così pure a ciascun coniuge spetteranno le detrazioni fiscali al 50%.
4) In ordine all'affidamento e al collocamento dei figli minori:
- i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra e con Controparte_1 diritto/dovere di visita paterno.
- I minori e trascorreranno con il padre weekend Persona_1 Persona_2 alternati a weekend che gli stessi trascorreranno con la madre;
di guisa che, durante i weekend in cui i medesimi saranno con il padre, quest'ultimo provvederà a prenderli il venerdì alle ore 18.30 presso l'abitazione materna e li terrà con sé, sino alla domenica sera, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna, entro e non oltre le ore 21.00 – si considera compreso il pernotto presso il padre il venerdì e il sabato notte.
- Durante la settimana in cui il sig. prenderà con sé i figli il CP_2 weekend, il medesimo prenderà e terrà con sé i minori e per un giorno Per_1 Per_2
a settimana, con pernotto presso di lui che, in mancanza di accordo tra i genitori, deve intendersi nel giorno di martedì; qualora ce ne fosse bisogno, la sig.ra Controparte_1 si impegna, la mattina successiva, a prelevare i figli presso l'abitazione paterna per portarli direttamente a scuola – durante il periodo scolastico.
- Durante la settimana in cui i figli minori trascorreranno il weekend con la madre, il sig. li prenderà e terrà con sé per due pomeriggi a settimana che, in CP_2 mancanza di accordo tra i genitori, devono intendersi nei giorni di lunedì e giovedì, prendendoli presso il domicilio materno alle 18.30 ed ivi riaccompagnandoli entro le ore
21.00 – durante il periodo scolastico.
- Viceversa, durante il periodo delle vacanze estive (da giugno a settembre), il padre si recherà presso il domicilio materno a prendere i figli alle ore 17.30 e li ricondurrà presso lo stesso domicilio materno alle ore 22.00.
- Ambedue i genitori si impegnano, nei giorni di permanenza dei figli presso di loro, a far svolgere ai medesimi le eventuali attività ludico/sportive, ove previste – resta salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
- Resta inteso che i sig.ri e potranno, di comune Controparte_1 CP_2 accordo, modificare tale regime, comunque previo preavviso di almeno due giorni e tenuto conto delle esigenze di salute, scolastiche e sportive dei minori, nonché delle esigenze lavorative di ambedue i genitori.
- Resta, altresì, inteso che sono possibili periodi di permanenza maggiori dei figli minori presso il padre, previo accordo con la madre.
- Durante il periodo delle vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno 15 giorni non frazionati nel mese di Agosto, in modo che se i minori avranno trascorso i primi 15 giorni del mese di Agosto con un genitore, i successivi 15 giorni di
Agosto li trascorreranno con l'altro genitore. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il mese di maggio di ciascun anno, quali settimane del mese di Agosto trascorreranno con i figli in vacanza.
- Il padre, inoltre, durante il periodo di vacanze estivo, potrà prendere e tenere con sé i figli minori per un'altra settimana, oltre ai quindici giorni sopra indicati, da comunicare alla madre con un preavviso di almeno dieci giorni. Resta escluso, ovviamente, il mese di Agosto che è regimentato come sopra descritto.
- Si precisa che durante le due settimane di Agosto in cui i due minori trascorreranno almeno quindici giorni con la madre, rimane sospeso il diritto/dovere di visita paterno.
- Per quanto concerne le festività natalizie, le stesse verranno trascorse dai minori e ad anni alterni con ciascun genitore, nel modo che segue: il 24 e il 26 Per_1 Per_2 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro genitore – seguendo, dunque, la regola dell'alternanza dei giorni. Per l'anno in corso (2025), i minori resteranno con la madre il 24 dicembre, alternando con il padre i giorni a seguire. Ciò, ovviamente, salvo diverso accordo tra i coniugi Resta inteso che i genitori dovranno tener conto delle chiusure Parte_2 aziendali disposte dai rispettivi datori di lavoro e, pertanto, si accorderanno tenuto conto delle esigenze dettate da tali chiusure.
- Per le festività Pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche,
i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Per l'anno 2026 e trascorreranno Per_2 Per_1
Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così a seguire, secondo la regola dell'alternanza.
- Per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre), i minori le trascorreranno alternandole, in modo tale che, se i medesimi avranno trascorso con la madre il 25 aprile, trascorreranno con il padre il 1 maggio, e così a seguire.
- I minori e trascorreranno la giornata del compleanno del Per_1 Per_2 genitore, ove possibile, insieme al genitore che compie gli anni, ove tale giornata non corrisponda con il periodo che il figlio deve stare con l'altro genitore, in virtù del principio dell'alternanza.
- Il giorno del compleanno dei figli minori sarà trascorso dai medesimi con il padre e con la madre, ad anni alterni.
- Resta inteso che, in occasione di particolari ricorrenze e/o cerimonie nell'ambito delle rispettive famiglie della sig.ra e del sig. i figli Controparte_1 CP_2 minori e vi parteciperanno, indipendentemente dal genitore presso cui i Per_2 Per_1 medesimi sono collocati in quel particolare giorno, con possibilità di recupero dei giorni da parte dell'altro genitore, con cui i minori avrebbero dovuto trascorrere tali giorni.
- Entrambi i genitori si impegnano affinché i figli minori e , durante Per_1 Per_2 il tempo di permanenza presso ciascuno di loro, abbiano la possibilità di avere almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
- Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza o domicilio, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta variazione e, comunque, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, altresì, i rispettivi recapiti telefonici, anche di villeggiatura.
5) Entrambi i coniugi, sin d'ora e per il futuro, danno il loro reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione che sarà necessaria per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, ovvero della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, ai figli minori e e reciprocamente il consenso anche per ciò che concerne loro stessi. Per_1 Per_2
6) Per quanto concerne la divisione dei beni mobili siti nella casa familiare, i coniugi concordano affinché tali beni vengano assegnati nel seguente modo: l'arredamento della camera da letto alla sig.ra ; l'arredamento della Controparte_1 cucina al sig. l'arredamento del soggiorno al sig. salvo CP_2 CP_2 il tavolo. Resta salvo ogni eventuale diverso accordo successivo tra i coniugi.
7) Relativamente all'autoveicolo Citroen C3 air cross targato FV945SC, acquistato con un finanziamento pagato dalla madre della sig.ra e, in parte, Controparte_1 anche dal sig. autoveicolo del quale la sig.ra è proprietaria CP_2 CP_1 esclusiva, in quanto peraltro acquistato in regime di separazione dei beni, in genere utilizzato dal sig. quest'ultimo si obbliga a rilasciarlo alla sig.ra CP_2
entro e non oltre il 15.06.2025, dichiarando il medesimo di assumersi Controparte_1 ogni responsabilità per fatti e/o atti derivanti dall'uso esclusivo del predetto autoveicolo per tutto il periodo in cui l'ha utilizzato;
contestualmente, la sig.ra si Controparte_1 impegna a rimborsare al sig. la quota parte del premio assicurativo già CP_2 pagato dal sig. corrispondente alla copertura assicurativa per il periodo CP_2 in cui il medesimo avrà restituito lo stesso veicolo alla sig.ra e fino alla CP_1 scadenza della polizza in corso.
8) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale.”
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi CP_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] CP_2
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Nulla sulle spese, considerata la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 CP_2 coniugati con matrimonio concordatario in data 13.07.2014 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) alla parte 2, serie A03, n. 354, anno 2014;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese di lite;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
16-12-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia