CA
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2024, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) Ing. Marco Muratore Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1181/2020 R.G., tra:
(p. iva ), con sede legale in località Acque Parte_1 P.IVA_1
Calde, Montevago (AG), e , con sede legale in Parte_2
Contrada Serafino, 92010 ale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Meli e Federico Melazzo, elettivamente domiciliate in Palermo, nella via Enzo ed Elvira Sellerio, n. 34, presso lo studio dell'avvocato Melazzo (numero telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
ricorrenti,
e
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
c.f. i Controparte_2 P.IVA_2 ppres se ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliate presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuti,
1 , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Meli e C.F._1 ivamente domiciliato in Palermo, nella via Enzo ed Elvira Sellerio, n. 34 presso lo studio dell'avvocato Melazzo (numero telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
terzo chiamato in causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 gennaio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti ricorrenti hanno concluso come da note depositate in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la e Parte_1
l' evocavano in giudizio la Parte_2 Controparte_1
[...] Controparte_2
- è titolare di una concessione trentennale per lo Parte_1 sf di acque termali, denominato “Acque Calde”, compreso in un'area di circa ha 40.00 nel territorio del Comune di Montevago (AG), rilasciata con decreto dell'allora Assessorato all' Organizzazione_1
n. 228, rinnovata per ulteriori trent'anni, con D.R.S. del medesimo
[...] ato n. 298 del 16.05.2002;
- in seguito all'ampliamento del suddetto titolo concessorio, con cui l'
[...]
aveva abilitato la società allo sfruttamento delle acque minerali Organizzazione_2 rgenti “Acque Calde”, quest'ultima realizzava un impianto industriale per l'esercizio dell'attività di imbottigliamento di acqua destinata al consumo umano e costituiva la società al fine di provvedere alla Parte_2 relativa gestione;
- entrambi gli impianti – termale ed industriale – sorgono in prossimità del fiume Belice, nel tratto di alveo a valle della identificato catastalmente al Parte_3 foglio di mappa 7 particella 145 numeri subalterni 2, 3 e 4;
2 - il suddetto tratto fluviale, per l'assenza di qualsivoglia intervento manutentivo, è stato interessato, a partire dal 2010, da diversi episodi esondativi che hanno gravemente e ripetutamente danneggiato lo , CP_4
e chiedevano, pertanto, la condanna delle autorità convenute al risarcimento dei danni causati dalle esondazioni del torrente Belice avvenute, dopo le precipitazioni verificatesi nel marzo 2010, nel marzo 2013, nel febbraio 2015, nel febbraio 2017 e nel novembre 2018, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, a causa della perdurante mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Con comparsa depositata il 23 giugno 2022, a seguito dell'ordinanza con cui il giudice istruttore disponeva la chiamata in causa del proprietario dei terreni e dell'impianto industriale, si costituiva in giudizio , il Controparte_3 quale eccepiva il difetto della propria legittimazio se alla causa.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste da pare ricorrente, disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute che, ritualmente citate a comparire mediante notifica del ricorso in data 22 maggio 2020, non si sono costituite nel presente giudizio.
Le domande sono parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte, per quanto di ragione.
La titolarità del compendio immobiliare oggetto di causa in capo alle società e l' , comprendente Parte_1 Parte_2
l'area dello stabilimento termale e quella dello stabilimento industriale atto all'estrazione, imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali, risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (visure camerale delle società, atto di comodato d'uso, visure catastali).
L'area in cui ricade detto stabilimento termale è in atto identificata con particella 145 del fg. 7 del Comune di Montevago, al catasto fabbricati distinta in sub. 5, sub. 6 e sub. 7, categoria D/2, estesa in Ha 04.69.06, in estrema prossimità del fiume Belice, nel tratto di alveo a valle della . Parte_3
3 Secondo la descrizione data dai c.t.u., il complesso edilizio posto in corrispondenza dell'ingresso comprende la hall, gli uffici, sala colazione, centro benessere, medicheria, massaggi e servizi. Uscendo, a seguire, si trova l'area servizi e spogliatoi, quindi la piscina scoperta e adiacente a questa la sala ristorante, con attigui cucina, dispensa e servizi. Proseguendo si trova la piscina limitrofa alla sorgente delle acque calde e quindi la serie di vasche termali, con attigui i locali destinati agli impianti di sollevamento e quindi ampie aree destinate alla sosta di campers e a pic nic, il tutto contornato da sistemazioni a verde ornamentale e da un'adeguata rete viabile che serve tutte le zone dello stabilimento.
La circostanza degli avvenuti straripamenti del Belice e delle conseguenti inondazioni degli stabilimenti ha trovato conferma nella documentazione e nelle fotografie prodotte, nelle prove testimoniali assunte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del torrente e dell'alluvionamento delle strutture.
Risultano, in particolare, documentate le piene verificatesi negli anni 2010, 2013, 2015, 2017 e 2018, in occasioni delle quali furono redatti rapporti di pronto intervento del Comando di Agrigento dei Vigili del Fuoco, chiamato anche a mettere in salvo gli ospiti della struttura.
Anche i testimoni ascoltati hanno confermato le varie esondazioni e egli effetti delle stesse sullo stabilimento termale (cfr. deposizioni rese da Tes_1
e ).
[...] Testimone_2 Testimone_3
I consulenti, nell'individuare i danni causati dalle acque del torrente, hanno anche tenuto conto di quanto riportato nelle varie relazioni tecniche, come riscontrato in virtù della documentazione fotografica a corredo.
Secondo i c.t.u., “Con riferimento all'evento che ha colpito la struttura nei giorni 15 e 16 marzo 2013, il Tecnico di parte dr. ing. , a seguito di sopralluogo svolto poco Persona_1 dopo il sinistro, rilevò l'intera l'area inv ti, compresi sala pompe, ristorante, cucine, sorgente acque calde e piscine. Riguardo all'evento che ha interessato lo stabilimento in data 22 e 23 gennaio 2017, il Tecnico geom. nell'immediatezza del sinistro, Persona_2 rilevò coltri di fango e detriti trasportati d e del Belice che causarono il danneggiamento degli impianti elettrici, delle pompe di sollevamento, delle attrezzature di cucina, celle frigorifere e scorte alimentari, nonché degli arredi dei locali destinati alla ristorazione. I danni rilevati si estendevano anche alle zone esterne dello stabilimento occupate dalle piscine, dalle vasche termali, dalla viabilità di servizio e dalle zone attrezzate per la fruizione dei servizi offerti dalla struttura”.
Infatti, “Analoghi pregiudizi a strutture, arredi, macchinari e attrezzature, resi ancor più incidenti dalla imponente immissione delle acque di esondazione fluviale, si verificarono in occasione della piena del 3 novembre 2018, allorché il medesimo Tecnico, estensore della perizia che precede, rilevò un'onda d'acqua che raggiunse l'altezza di m. 2,20”. 4 Quanto alle cause delle esondazioni, il collegio peritale ha concluso affermando che “Dall'analisi idrologica anzidetta, dalle verifiche idrauliche di alcune sezioni di alveo e da ulteriori elementi di valutazione acquisiti allo scopo, si è potuto desumere che le frequenti esondazioni del Fiume Belice subite dall'azienda ricorrente sono state tutte provocate dalla totale inadeguatezza di tale corso d'acqua di far defluire le portate di piena generate da eventi meteorici di natura ordinaria, come sono risultate quelle esaminate. Infatti, solo l'evento del novembre 2018 ha avuto carattere di eccezionalità, non ricavata dallo studio idrologico basato sui dati pluviometrici, ma desunto dai dati forniti dal
gestore della diga , la quale intercetta il ramo sinistro Controparte_5 Pt_3
dell'area oggetto sente relazione” e che “le verifiche idrauliche condotte su alcune sezioni di alveo del fiume Belice confinante con la proprietà, ricavate dai dati digitali del terreno (DTM), hanno permesso di accertare che detto corso d'acqua non è in grado di contenere neanche le portate che devono essere scaricate a valle della diga per garantire l'esercizio della stessa in condizioni di sicurezza e pubblica incolumità. Ciò è dovuto all'assenza di efficaci interventi manutentivi di detto corso d'acqua da parte dell'amministrazione competente”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di entrambi le parti convenute.
In particolare, per gli eventi precedenti a quello del 03 novembre 2018, è chiamato a rispondere l' ; per tale ultimo Controparte_2 evento, invec e, per essa, Controparte_1 Controparte_1
l' . Organizzazione_3
La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente, tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16).
In forza dell'art. 7) del DP Reg. n. 70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
[...]
, il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria co Org_1 mediante diversi uffici, ivi elencati, fra i quali è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
Successivamente, in virtù del disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state trasferite alla svariate competenze in materia, nonché Organizzazione_3
i compiti, fra gli altri, “d l suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, 5 il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso CP_1 di curare la corretta e tempest anutenzione dell'alveo del fiume Belice.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
La norma regionale, dunque, delinea le competenze dell' Organizzazione_3
della , istituita presso la Presidenza della Regione, ed
[...] CP_1 ce il imento delle funzioni di governo delle acque pubbliche attribuite, fino al momento della sua entrata in vigore, all'Assessorato regionale.
Riguardo alla idoneità della chiamata in causa, per quanto attiene alla competenza della , della , su cui il giudice delegato Organizzazione_3 Controparte_1 ha s dditto io, si rimanda alle note depositate il 20 novembre 2020 dalla difesa delle ricorrenti, condividendosene il contenuto quanto alla individuata natura di dipartimento della predetta Autorità in seno alla Presidenza regionale.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incomberebbe comunque sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi nel novembre 2018, così come quelli verificatisi nel marzo 2010, nel marzo 2013, nel febbraio 2015, nel febbraio 2017 devono considerarsi, (anche) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 29 settembre 1998, “ordinari”, poichè la probabilità che in detto bacino possa ripresentarsi una pioggia di uguale intensità ha una frequenza di poco superiore a 5 anni”(si rimanda alle pagg. 14 e ss. della relazione).
6 Quanto alla ipotesi, formulata riguardo ai soli fatti del 2018, che in un tratto del fiume si sia verificato un evento estremo, generante un valore di portata superiore rispetto ai valor medi storicamente registrati, occorre osservare, sotto un primo profilo, che il progressivo e costante intensificarsi di fenomeni alluvionali da piogge torrentizie imputabile ai cambiamenti climatici dà luogo ad aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui condizioni in termini di presidi idraulici e di stato di manutenzione si presentano sempre più inadeguate a fronteggiare gli eventi.
Ne deriva che l'aumento di frequenza di piogge abbondanti con carattere torrentizio rende i correlati eventi dannosi sempre più prevedibili e le analisi delle serie storiche fornite di minore attendibilità.
In virtù di ciò, anche tempi di ritorno superiori ai cinquanta anni non paiono al Tribunale, allo stato attuale, connotare l'evento del requisito della eccezionalità ed imprevedibilità, necessario per esimere dalla responsabilità il custode del corso d'acqua, proprio perché detta cadenza non ne esclude la prevedibilità, in base alla più recente comune esperienza (Cass. Civ., SS.UU., n. 5422/2021; sez. III, n. 4588/2022).
Sotto altro profilo, si è detto che, secondo il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le precipitazioni atmosferiche possono integrare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode solo se tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, circostanza che nel caso in esame non ricorre (avendo i c.t.u. sottolineato la: “totale inadeguatezza del fiume, sotto il profilo dell'efficienza idraulica, il quale risulta incapace di contenere entro i propri argini anche valori di portata del tutto prevedibili, oltre che inevitabili, provenienti dagli organi di scarico dalla diga per garantire l'esercizio della stessa in Pt_3 condizioni di sicurezza e pubblica incolumità. La frequenza quasi biennale delle avvenute esondazioni nel tratto di fiume esaminato - eventi meteorici del 2010, 2013, 2015, 2017 – durante i quali non sono stati registrati fenomeni di natura ordinaria e non eccezionale come quello sopra descritto, costituisce un indiscutibile ulteriore elemento di prova della carente manutenzione della sezione idraulica del Fiume e delle sue sponde, cui deve porsi rimedio con assoluta celerità al fine di evitare il ripetersi di nuove esondazioni e dei conseguenti danni all'azienda del ricorrente. Per conseguire tale imprescindibile obiettivo si rende necessaria l'esecuzione di adeguati lavori di risagomatura dell'alveo del Fiume finalizzati a garantire efficacemente il transito di portate di piena aventi un tempo di ritorno non inferiore a 50 anni, tenuto anche conto del contestuale contributo di portata massima che, ineludibilmente, la diga deve poter scaricare nel ramo sinistro del Fiume Belice, per garantire l'esercizio della stessa in condizioni di sicurezza”.
Gli ausiliari hanno evidenziato che, per quanto accertato sui luoghi e dall'esame delle immagini satellitari storiche, le aziende ricorrenti non hanno compiuto, né omesso attività tali da renderle responsabili della criticità idraulica del fiume Belice 7 e delle avvenute esondazioni ad essa conseguenti.
*****
Venendo alla quantificazione dei danni, sotto il profilo del danno emergente, è emerso che gli eventi esondativi hanno arrecato danni alla struttura dello stabilimento di proprietà della nonché ai relativi impianti Pt_1 Parte_1
e macchinari.
I consulenti hanno individuato i seguenti importi:
- €76.412,19, a titolo di esborsi sostenuti per il ripristino della funzionalità della struttura e dello stato dei luoghi (in particolare: opere edili di ripristino delle strutture edilizie ove sono allocati ristorante, locali w.c., area ristoro, pizzeria, locali adiacenti alle vasche termali e alla sorgente, il ripristino dei quadri elettrici, manutenzione elettropompe, motori, autoclave, condotte fognarie, nonché opere per la integrale pulizia della struttura per la rimozione di fango e detriti da tutta l'area esterna dello stabilimento e dai locali interni della struttura, compresi la ricostituzione delle aree a verde e il ripristino della rete viabile;
- €29.811,01 per interventi di riparazione e ripristino documentati con fattura quietanzata;
- €21.999,40 per interventi di riparazione e ripristino relativi ad interventi compatibili con i fatti verificatisi, riguardo ai quali la mancata documentazione trova ragionevole e plausibile giustificazione nello smarrimento delle varie pezze giustificative determinato dall'inondazione del novembre 2018, come da denunce di smarrimento presentate presso la Stazione dei Carabinieri di Montevago in data 11 febbraio 2019, versate in atti (cfr. anche risposte alle osservazioni delle parti ad opera dei c.t.u.);
- €8.369,34 per interventi di manutenzione degli impianti;
- €1.639,34 per la fornitura di attrezzatura edile;
- €3.000,00 per lavori di pulizia dello stabilimento;
- €27.338,08 per il costo deprezzato degli impianti elettrici;
- €107.491,74 per costi riproduzione deprezzato di impianti, attrezzature ed arredi;
- €78.082,00 per lavori edili di consolidamento;
8 - €96.569,45 per costi di manodopera aziendale per pulizia delle aree dello stabilimento,
per un totale di €450.712,55.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze fotografiche e delle c.t.p. - va qui rilevato che i c.t.u. hanno argomentatamente e condivisibilmente escluso una serie di voci di spesa, debitamente indicate, attinenti ad interventi ragionevolmente riconducibili all'ulteriore piena del 2021, estranea all'oggetto della causa, a fatture non quietanzate, ovvero non ricollegabili alle inondazioni in esame o relative a prestazioni d'opera non provate, ed hanno operato una riduzione del valore degli impianti in ragione della loro vetustà ed obsolescenza.
L'importo in questione compete alla società titolare del Parte_1 complesso danneggiato.
Quanto al soggetto debitore, l'importo di €76.412,19, chiaramente riferito all'evento del 2013, e quello di €51.329,20, riguardante i costi di manodopera per la pulizia stabilimento riferiti agli eventi del 2015 e 2017 (rispettivamente
€21.356,84 ed €29.972,36), vanno addebitati all' Controparte_2
.
[...]
Trattandosi di debito di valore, sulle somme di €76.412,19, 21.356,84 e 29.972,36, devalutate, rispettivamente, al marzo 2013, al febbraio 2015 ed al gennaio 2017 e rivalutate anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Il residuo importo di €322,971,16, attinente a danni per cui è impossibile risalire alla esatta data di verificazione, atteso il succedersi e sovrapporsi negli anni degli eventi esondativi, va posto invece a carico della della CP_1 [...]
, attualmente competente e, pons Organizzazione_4 contraria.
Anche qui, trattandosi di debito di valore, sull'intera somma, devalutata al novembre 2018 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infondata risulta, per contro, la domanda tesa a conseguire il risarcimento del danno da lucro cessante.
9 Le ricorrenti espongono che, a seguito della concessione allo sfruttamento delle acque minerali ed alla autorizzazione, di cui al D.R.S. n. 87 del 06.07.2004, all'estrazione, imbottigliamento e commercializzazione delle stesse, in aggiunta allo stabilimento termale preesistente, la realizzava un impianto Parte_1 industriale per l'esercizio dell'attività di di acqua destinata al consumo umano e, conseguentemente, in data 29.04.2011, costituiva Parte_2
onde provvedere alla sua gestione, giusta atto di conferimento
[...] data.
Il 27.03.2012, concludeva con la società un Parte_2 Parte_4 contratto di aff d'azienda, mediante il quale t va il diritto di esercitare l'attività di estrazione e imbottigliamento delle acque minerali provenienti dalle riferite sorgenti, unitamente all'uso degli impianti industriali a tal fine già realizzati da Parte_1
La durata di tale contratto veniva fissata in anni cinque, con scadenza al 31.03.2017 e possibilità di rinnovo tacito, per analogo periodo, in mancanza di disdetta nel termine di sei mesi anteriori alla menzionata scadenza. Le parti convenivano un canone pari ad €132.000,00, per un totale di €660.000,00.
Nell'inerzia rispetto a qualsiasi intervento manutentivo del fiume Belice, dopo la conclusione del contratto di affitto di azienda si registravano due eventi esondativi, rispettivamente in data 15.03.2013 e 22.02.2015, che, oltre ai danni allo stabilimento termale, arrecavano pregiudizio all'integrità delle sorgenti di acqua minerale.
Inoltre, in ragione del venir meno delle condizioni igieniche necessarie all'utilizzabilità delle acque minerali, a partire dal luglio del 2016 e di concerto con l' e , presentava Organizzazione_5 Org_6 Parte_1 istanza di sospensione temporanea della concessione di cui al D.R.S. n. 994/SERV.II-37 del 01.07.2004, poichè “i ricorrenti fenomeni di esondazione del fiume Belice all'interno della vasca di raccolta delle sorgenti, ove trovasi ubicate le condotte di emungimento delle acque-minerali termali [determinavano un] rischio igienico-sanitario per le acque da commercializzare” (cfr. pag. 1, All.to 23).
Il titolo concessorio veniva, così, sospeso in data 10.10.2016 per la durata di un anno.
Seguivano, a causa del permanere delle condizioni di criticità, ulteriori sospensioni, per la medesima durata, del 13.12.2017 e del 10.12.2018.
Da ciò, secondo le ricorrenti, derivavano tre poste di danno.
In primo luogo, in ragione dell'impossibilità di estrarre acque destinabili all'uso umano, la società risolveva, in data 16.10.2014, il contratto Parte_4
10 di affitto di ramo d'azienda, così arrecando ad un danno pari Parte_2 all'ammontare dei canoni non riscossi sino alla data di scadenza convenuta nel contratto, per un totale di non meno di €418.000,00.
Inoltre, a causa della mancanza di qualsivoglia intervento manutentivo ad opera dei convenuti, ogni attività di ulteriore sfruttamento del titolo concessorio veniva irrimediabilmente esclusa dalla sospensione del relativo titolo – protrattasi sino all'attualità –, in ragione dell'assenza delle condizioni igieniche indispensabili alla commercializzazione delle acque estratte dalle sorgenti “Acque Calde”.
Il relativo pregiudizio, connesso alla perdita di chance, viene quantificato nell'importo di €528.000,00, che si ottiene moltiplicando la misura del canone annuo convenuto con – €132.000,00 – per il numero di anni Parte_4 compresi tra il 31.03.2017, scadenza naturale del menzionato contratto d'affitto di ramo d'azienda, e la data dell'atto introduttivo.
Infine, le ricorrenti lamentano la minusvalenza legata alla vendita dell'impianto di imbottigliamento.
Riferiscono che, realizzato l'impianto industriale per l'esercizio dell'attività di imbottigliamento di acqua destinata al consumo umano, Parte_1 costituiva , cui forniva la disponibilità del cespite mediante atto di Parte_2 conferime d'azienda.
A tale atto veniva allegata apposita relazione di stima, ex art. 2465 c.c., dalla quale si evince come, tra i cespiti oggetto di conferimento, venisse trasferito altresì una linea di riempimento – ossia un macchinario destinato all'imbottigliamento automatico dell'acqua – del valore complessivo di €2.080.000,00.
A seguito delle esondazioni del marzo 2013 e del febbraio 2015 e della prematura interruzione del rapporto contrattuale con si Parte_4 Parte_2 trovava nell'impossibilità di procedere al l n conseguente necessità di alienare, al fine di evitarne l'obsolescenza, la riferita linea di imbottigliamento, peraltro non utilizzabile per il venir meno delle condizioni igieniche necessarie alla commercializzazione delle acque minerali.
Pertanto, alienava, in data 30.07.2015, la suddetta linea di imbottigliamento per un corrispettivo di €390.000,00, generando così una minusvalenza iscritta a bilancio pari ad €1.512.805,40.
La domanda è infondata.
Parte ricorrente pretende, sostanzialmente, di provare che le inondazioni provenienti dal fiume Belice abbiano determinato l'impossibilità di sfruttamento delle acque minerali ai fini di imbottigliamento sulla scorta della sola nota del 11 del 23 febbraio 2015, in cui l'Ingegnere Capo, appreso delle Organizzazione_7 copiose piogge dell'ultima ora che avevano provocato l'esondazione del corso d'acqua in corrispondenza dell'area della concessione mineraria “Acque Calde”, determinando l'allagamento delle aree pertinenziali, ipotizzava la verificazione di danni gravi anche alle stesse sorgenti naturali (“con probabile grave compromissione delle strutture ivi esistenti e delle stesse sorgenti naturali”).
Simile affermazione, resa in termini esclusivamente possibilistici e non supportata da alcuna verifica concreta sui luoghi, non consente certo di ritenere provato che le esondazioni del Belice possano porsi in rapporto causale con la risoluzione del contratto di affitto del ramo aziendale.
Né alcuna indicazione, a tal fine, si coglie dall'unico documento prodotto (peraltro in forma incompleta, limitatamente alla prima pagina), ossia la nota a mezzo p.e.c. del 18 settembre 2014, a firma del legale della in cui si fa Parte_5 riferimento a pregressi accordi ma nulla si dic ragioni della cessazione, sembrerebbe consensuale, del rapporto.
Nessun altro elemento è stato allegato e provato riguardo allo svolgimento del rapporto con la affittuaria, tale da consentire di affermare che questo sia venuto meno a causa di una sopravvenuta impossibilità di procedere all'imbottigliamento delle acque minerali.
Simili considerazioni vanno svolte anche riguardo alla vendita, che si assume sottoprezzo, della linea di imbottigliamento, difettando la prova che essa sia avvenuta quale stretta e diretta conseguenza degli effetti delle inondazioni e non per qualsiasi altra ragione pure astrattamente ipotizzabile, riguardante, ad esempio, le strategie commerciali delle società, le condizioni di mercato, l'inidoneità originaria o sopravvenuta dei macchinari o altro.
Infine, anche le sospensioni del titolo concessorio, chieste direttamente dalla
, non risultano sufficienti a provare l'impossibilità di utilizzo degli Parte_2
Le stesse, infatti, si fondano su richieste provenienti dalla e, per Pt_1 Parte_1 quanto emerge dalla documentazione in atti (istanza 16 e provvedimento dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 13 dicembre 2017), non si fondano su concrete verifiche circa la sopravvenuta totale inidoneità della sorgente ai fini della commercializzazione delle acque minerali.
*****
12 Nessuna statuizione va adottata riguardo a , terzo Controparte_6 chiamato in causa per ordine del giudice, nei cui confronti non sono state formulate domande e che non si è associato alle richieste risarcitorie avanzate dalle ricorrenti.
*****
La Controparte_7 Organizzazione_3
e l
[...] Controparte_2
, soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione, nei
[...] confronti della delle spese del presente giudizio, che si Parte_1 liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €20.513,00, di cui €18.800,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a €520.000,01; €3.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €8.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €5.000,00 per la fase decisionale) ed €1.713,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico della Controparte_7 Organizzazione_3
[...] Controparte_2
Nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti, rimasti contumaci, nei confronti di rimasta soccombente sulle domande ad essa riferibili. Parte_2
Spese compensate/irripetibili, invece, nei confronti del terzo, chiamato in causa su disposizione del giudice, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda e che non si è associato alle domande risarcitorie delle ricorrenti.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da Parte_1
e , in persona dei legali rappresentanti pro Parte_2 te e dell' Controparte_1 [...] rappre Controparte_2
- dichiara la contumacia dell' Controparte_2
e della
[...] Controparte_1 Controparte_7 [...]
Organizzazione_3
13 - dichiara l' responsabile Controparte_2 dei danni ne del fiume Belice nei confronti della Parte_1
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_2
in persona
[...]
in favore della a titolo di risarcimento Parte_1 dei suddetti danni, la somm .741,39, oltre interessi come da parte motiva;
- dichiara la Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia responsabile dei danni causati nell'anno 2018 dalla esondazione del fiume Belice nei confronti della Parte_1
[...]
- condanna, per l'effetto, la Controparte_1 [...]
, in persona del legale Organizzazione_8 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della Parte_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva
[...] di €322,971,16, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta le domande proposte da;
Parte_2
- condanna l' e la Controparte_2
Controparte_8 Org_3 [...]
, in solido, alla rifusione, nei confronti della Organizzazione_3 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi €20.513,00, di cui €18.800,00 per compensi ed €1.713,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta;
- nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti nei confronti di
[...]
; Parte_2
- spese interamente compensate/irripetibili nei confronti di
[...]
. Controparte_6
Così deciso il 16 maggio 2024.
14 Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
15
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) Ing. Marco Muratore Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1181/2020 R.G., tra:
(p. iva ), con sede legale in località Acque Parte_1 P.IVA_1
Calde, Montevago (AG), e , con sede legale in Parte_2
Contrada Serafino, 92010 ale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Meli e Federico Melazzo, elettivamente domiciliate in Palermo, nella via Enzo ed Elvira Sellerio, n. 34, presso lo studio dell'avvocato Melazzo (numero telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
ricorrenti,
e
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
c.f. i Controparte_2 P.IVA_2 ppres se ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliate presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuti,
1 , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Meli e C.F._1 ivamente domiciliato in Palermo, nella via Enzo ed Elvira Sellerio, n. 34 presso lo studio dell'avvocato Melazzo (numero telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
terzo chiamato in causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 gennaio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti ricorrenti hanno concluso come da note depositate in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la e Parte_1
l' evocavano in giudizio la Parte_2 Controparte_1
[...] Controparte_2
- è titolare di una concessione trentennale per lo Parte_1 sf di acque termali, denominato “Acque Calde”, compreso in un'area di circa ha 40.00 nel territorio del Comune di Montevago (AG), rilasciata con decreto dell'allora Assessorato all' Organizzazione_1
n. 228, rinnovata per ulteriori trent'anni, con D.R.S. del medesimo
[...] ato n. 298 del 16.05.2002;
- in seguito all'ampliamento del suddetto titolo concessorio, con cui l'
[...]
aveva abilitato la società allo sfruttamento delle acque minerali Organizzazione_2 rgenti “Acque Calde”, quest'ultima realizzava un impianto industriale per l'esercizio dell'attività di imbottigliamento di acqua destinata al consumo umano e costituiva la società al fine di provvedere alla Parte_2 relativa gestione;
- entrambi gli impianti – termale ed industriale – sorgono in prossimità del fiume Belice, nel tratto di alveo a valle della identificato catastalmente al Parte_3 foglio di mappa 7 particella 145 numeri subalterni 2, 3 e 4;
2 - il suddetto tratto fluviale, per l'assenza di qualsivoglia intervento manutentivo, è stato interessato, a partire dal 2010, da diversi episodi esondativi che hanno gravemente e ripetutamente danneggiato lo , CP_4
e chiedevano, pertanto, la condanna delle autorità convenute al risarcimento dei danni causati dalle esondazioni del torrente Belice avvenute, dopo le precipitazioni verificatesi nel marzo 2010, nel marzo 2013, nel febbraio 2015, nel febbraio 2017 e nel novembre 2018, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, a causa della perdurante mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Con comparsa depositata il 23 giugno 2022, a seguito dell'ordinanza con cui il giudice istruttore disponeva la chiamata in causa del proprietario dei terreni e dell'impianto industriale, si costituiva in giudizio , il Controparte_3 quale eccepiva il difetto della propria legittimazio se alla causa.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste da pare ricorrente, disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute che, ritualmente citate a comparire mediante notifica del ricorso in data 22 maggio 2020, non si sono costituite nel presente giudizio.
Le domande sono parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte, per quanto di ragione.
La titolarità del compendio immobiliare oggetto di causa in capo alle società e l' , comprendente Parte_1 Parte_2
l'area dello stabilimento termale e quella dello stabilimento industriale atto all'estrazione, imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali, risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (visure camerale delle società, atto di comodato d'uso, visure catastali).
L'area in cui ricade detto stabilimento termale è in atto identificata con particella 145 del fg. 7 del Comune di Montevago, al catasto fabbricati distinta in sub. 5, sub. 6 e sub. 7, categoria D/2, estesa in Ha 04.69.06, in estrema prossimità del fiume Belice, nel tratto di alveo a valle della . Parte_3
3 Secondo la descrizione data dai c.t.u., il complesso edilizio posto in corrispondenza dell'ingresso comprende la hall, gli uffici, sala colazione, centro benessere, medicheria, massaggi e servizi. Uscendo, a seguire, si trova l'area servizi e spogliatoi, quindi la piscina scoperta e adiacente a questa la sala ristorante, con attigui cucina, dispensa e servizi. Proseguendo si trova la piscina limitrofa alla sorgente delle acque calde e quindi la serie di vasche termali, con attigui i locali destinati agli impianti di sollevamento e quindi ampie aree destinate alla sosta di campers e a pic nic, il tutto contornato da sistemazioni a verde ornamentale e da un'adeguata rete viabile che serve tutte le zone dello stabilimento.
La circostanza degli avvenuti straripamenti del Belice e delle conseguenti inondazioni degli stabilimenti ha trovato conferma nella documentazione e nelle fotografie prodotte, nelle prove testimoniali assunte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del torrente e dell'alluvionamento delle strutture.
Risultano, in particolare, documentate le piene verificatesi negli anni 2010, 2013, 2015, 2017 e 2018, in occasioni delle quali furono redatti rapporti di pronto intervento del Comando di Agrigento dei Vigili del Fuoco, chiamato anche a mettere in salvo gli ospiti della struttura.
Anche i testimoni ascoltati hanno confermato le varie esondazioni e egli effetti delle stesse sullo stabilimento termale (cfr. deposizioni rese da Tes_1
e ).
[...] Testimone_2 Testimone_3
I consulenti, nell'individuare i danni causati dalle acque del torrente, hanno anche tenuto conto di quanto riportato nelle varie relazioni tecniche, come riscontrato in virtù della documentazione fotografica a corredo.
Secondo i c.t.u., “Con riferimento all'evento che ha colpito la struttura nei giorni 15 e 16 marzo 2013, il Tecnico di parte dr. ing. , a seguito di sopralluogo svolto poco Persona_1 dopo il sinistro, rilevò l'intera l'area inv ti, compresi sala pompe, ristorante, cucine, sorgente acque calde e piscine. Riguardo all'evento che ha interessato lo stabilimento in data 22 e 23 gennaio 2017, il Tecnico geom. nell'immediatezza del sinistro, Persona_2 rilevò coltri di fango e detriti trasportati d e del Belice che causarono il danneggiamento degli impianti elettrici, delle pompe di sollevamento, delle attrezzature di cucina, celle frigorifere e scorte alimentari, nonché degli arredi dei locali destinati alla ristorazione. I danni rilevati si estendevano anche alle zone esterne dello stabilimento occupate dalle piscine, dalle vasche termali, dalla viabilità di servizio e dalle zone attrezzate per la fruizione dei servizi offerti dalla struttura”.
Infatti, “Analoghi pregiudizi a strutture, arredi, macchinari e attrezzature, resi ancor più incidenti dalla imponente immissione delle acque di esondazione fluviale, si verificarono in occasione della piena del 3 novembre 2018, allorché il medesimo Tecnico, estensore della perizia che precede, rilevò un'onda d'acqua che raggiunse l'altezza di m. 2,20”. 4 Quanto alle cause delle esondazioni, il collegio peritale ha concluso affermando che “Dall'analisi idrologica anzidetta, dalle verifiche idrauliche di alcune sezioni di alveo e da ulteriori elementi di valutazione acquisiti allo scopo, si è potuto desumere che le frequenti esondazioni del Fiume Belice subite dall'azienda ricorrente sono state tutte provocate dalla totale inadeguatezza di tale corso d'acqua di far defluire le portate di piena generate da eventi meteorici di natura ordinaria, come sono risultate quelle esaminate. Infatti, solo l'evento del novembre 2018 ha avuto carattere di eccezionalità, non ricavata dallo studio idrologico basato sui dati pluviometrici, ma desunto dai dati forniti dal
gestore della diga , la quale intercetta il ramo sinistro Controparte_5 Pt_3
dell'area oggetto sente relazione” e che “le verifiche idrauliche condotte su alcune sezioni di alveo del fiume Belice confinante con la proprietà, ricavate dai dati digitali del terreno (DTM), hanno permesso di accertare che detto corso d'acqua non è in grado di contenere neanche le portate che devono essere scaricate a valle della diga per garantire l'esercizio della stessa in condizioni di sicurezza e pubblica incolumità. Ciò è dovuto all'assenza di efficaci interventi manutentivi di detto corso d'acqua da parte dell'amministrazione competente”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di entrambi le parti convenute.
In particolare, per gli eventi precedenti a quello del 03 novembre 2018, è chiamato a rispondere l' ; per tale ultimo Controparte_2 evento, invec e, per essa, Controparte_1 Controparte_1
l' . Organizzazione_3
La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente, tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16).
In forza dell'art. 7) del DP Reg. n. 70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
[...]
, il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria co Org_1 mediante diversi uffici, ivi elencati, fra i quali è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
Successivamente, in virtù del disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state trasferite alla svariate competenze in materia, nonché Organizzazione_3
i compiti, fra gli altri, “d l suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, 5 il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso CP_1 di curare la corretta e tempest anutenzione dell'alveo del fiume Belice.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
La norma regionale, dunque, delinea le competenze dell' Organizzazione_3
della , istituita presso la Presidenza della Regione, ed
[...] CP_1 ce il imento delle funzioni di governo delle acque pubbliche attribuite, fino al momento della sua entrata in vigore, all'Assessorato regionale.
Riguardo alla idoneità della chiamata in causa, per quanto attiene alla competenza della , della , su cui il giudice delegato Organizzazione_3 Controparte_1 ha s dditto io, si rimanda alle note depositate il 20 novembre 2020 dalla difesa delle ricorrenti, condividendosene il contenuto quanto alla individuata natura di dipartimento della predetta Autorità in seno alla Presidenza regionale.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incomberebbe comunque sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi nel novembre 2018, così come quelli verificatisi nel marzo 2010, nel marzo 2013, nel febbraio 2015, nel febbraio 2017 devono considerarsi, (anche) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 29 settembre 1998, “ordinari”, poichè la probabilità che in detto bacino possa ripresentarsi una pioggia di uguale intensità ha una frequenza di poco superiore a 5 anni”(si rimanda alle pagg. 14 e ss. della relazione).
6 Quanto alla ipotesi, formulata riguardo ai soli fatti del 2018, che in un tratto del fiume si sia verificato un evento estremo, generante un valore di portata superiore rispetto ai valor medi storicamente registrati, occorre osservare, sotto un primo profilo, che il progressivo e costante intensificarsi di fenomeni alluvionali da piogge torrentizie imputabile ai cambiamenti climatici dà luogo ad aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui condizioni in termini di presidi idraulici e di stato di manutenzione si presentano sempre più inadeguate a fronteggiare gli eventi.
Ne deriva che l'aumento di frequenza di piogge abbondanti con carattere torrentizio rende i correlati eventi dannosi sempre più prevedibili e le analisi delle serie storiche fornite di minore attendibilità.
In virtù di ciò, anche tempi di ritorno superiori ai cinquanta anni non paiono al Tribunale, allo stato attuale, connotare l'evento del requisito della eccezionalità ed imprevedibilità, necessario per esimere dalla responsabilità il custode del corso d'acqua, proprio perché detta cadenza non ne esclude la prevedibilità, in base alla più recente comune esperienza (Cass. Civ., SS.UU., n. 5422/2021; sez. III, n. 4588/2022).
Sotto altro profilo, si è detto che, secondo il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le precipitazioni atmosferiche possono integrare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode solo se tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, circostanza che nel caso in esame non ricorre (avendo i c.t.u. sottolineato la: “totale inadeguatezza del fiume, sotto il profilo dell'efficienza idraulica, il quale risulta incapace di contenere entro i propri argini anche valori di portata del tutto prevedibili, oltre che inevitabili, provenienti dagli organi di scarico dalla diga per garantire l'esercizio della stessa in Pt_3 condizioni di sicurezza e pubblica incolumità. La frequenza quasi biennale delle avvenute esondazioni nel tratto di fiume esaminato - eventi meteorici del 2010, 2013, 2015, 2017 – durante i quali non sono stati registrati fenomeni di natura ordinaria e non eccezionale come quello sopra descritto, costituisce un indiscutibile ulteriore elemento di prova della carente manutenzione della sezione idraulica del Fiume e delle sue sponde, cui deve porsi rimedio con assoluta celerità al fine di evitare il ripetersi di nuove esondazioni e dei conseguenti danni all'azienda del ricorrente. Per conseguire tale imprescindibile obiettivo si rende necessaria l'esecuzione di adeguati lavori di risagomatura dell'alveo del Fiume finalizzati a garantire efficacemente il transito di portate di piena aventi un tempo di ritorno non inferiore a 50 anni, tenuto anche conto del contestuale contributo di portata massima che, ineludibilmente, la diga deve poter scaricare nel ramo sinistro del Fiume Belice, per garantire l'esercizio della stessa in condizioni di sicurezza”.
Gli ausiliari hanno evidenziato che, per quanto accertato sui luoghi e dall'esame delle immagini satellitari storiche, le aziende ricorrenti non hanno compiuto, né omesso attività tali da renderle responsabili della criticità idraulica del fiume Belice 7 e delle avvenute esondazioni ad essa conseguenti.
*****
Venendo alla quantificazione dei danni, sotto il profilo del danno emergente, è emerso che gli eventi esondativi hanno arrecato danni alla struttura dello stabilimento di proprietà della nonché ai relativi impianti Pt_1 Parte_1
e macchinari.
I consulenti hanno individuato i seguenti importi:
- €76.412,19, a titolo di esborsi sostenuti per il ripristino della funzionalità della struttura e dello stato dei luoghi (in particolare: opere edili di ripristino delle strutture edilizie ove sono allocati ristorante, locali w.c., area ristoro, pizzeria, locali adiacenti alle vasche termali e alla sorgente, il ripristino dei quadri elettrici, manutenzione elettropompe, motori, autoclave, condotte fognarie, nonché opere per la integrale pulizia della struttura per la rimozione di fango e detriti da tutta l'area esterna dello stabilimento e dai locali interni della struttura, compresi la ricostituzione delle aree a verde e il ripristino della rete viabile;
- €29.811,01 per interventi di riparazione e ripristino documentati con fattura quietanzata;
- €21.999,40 per interventi di riparazione e ripristino relativi ad interventi compatibili con i fatti verificatisi, riguardo ai quali la mancata documentazione trova ragionevole e plausibile giustificazione nello smarrimento delle varie pezze giustificative determinato dall'inondazione del novembre 2018, come da denunce di smarrimento presentate presso la Stazione dei Carabinieri di Montevago in data 11 febbraio 2019, versate in atti (cfr. anche risposte alle osservazioni delle parti ad opera dei c.t.u.);
- €8.369,34 per interventi di manutenzione degli impianti;
- €1.639,34 per la fornitura di attrezzatura edile;
- €3.000,00 per lavori di pulizia dello stabilimento;
- €27.338,08 per il costo deprezzato degli impianti elettrici;
- €107.491,74 per costi riproduzione deprezzato di impianti, attrezzature ed arredi;
- €78.082,00 per lavori edili di consolidamento;
8 - €96.569,45 per costi di manodopera aziendale per pulizia delle aree dello stabilimento,
per un totale di €450.712,55.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze fotografiche e delle c.t.p. - va qui rilevato che i c.t.u. hanno argomentatamente e condivisibilmente escluso una serie di voci di spesa, debitamente indicate, attinenti ad interventi ragionevolmente riconducibili all'ulteriore piena del 2021, estranea all'oggetto della causa, a fatture non quietanzate, ovvero non ricollegabili alle inondazioni in esame o relative a prestazioni d'opera non provate, ed hanno operato una riduzione del valore degli impianti in ragione della loro vetustà ed obsolescenza.
L'importo in questione compete alla società titolare del Parte_1 complesso danneggiato.
Quanto al soggetto debitore, l'importo di €76.412,19, chiaramente riferito all'evento del 2013, e quello di €51.329,20, riguardante i costi di manodopera per la pulizia stabilimento riferiti agli eventi del 2015 e 2017 (rispettivamente
€21.356,84 ed €29.972,36), vanno addebitati all' Controparte_2
.
[...]
Trattandosi di debito di valore, sulle somme di €76.412,19, 21.356,84 e 29.972,36, devalutate, rispettivamente, al marzo 2013, al febbraio 2015 ed al gennaio 2017 e rivalutate anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Il residuo importo di €322,971,16, attinente a danni per cui è impossibile risalire alla esatta data di verificazione, atteso il succedersi e sovrapporsi negli anni degli eventi esondativi, va posto invece a carico della della CP_1 [...]
, attualmente competente e, pons Organizzazione_4 contraria.
Anche qui, trattandosi di debito di valore, sull'intera somma, devalutata al novembre 2018 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infondata risulta, per contro, la domanda tesa a conseguire il risarcimento del danno da lucro cessante.
9 Le ricorrenti espongono che, a seguito della concessione allo sfruttamento delle acque minerali ed alla autorizzazione, di cui al D.R.S. n. 87 del 06.07.2004, all'estrazione, imbottigliamento e commercializzazione delle stesse, in aggiunta allo stabilimento termale preesistente, la realizzava un impianto Parte_1 industriale per l'esercizio dell'attività di di acqua destinata al consumo umano e, conseguentemente, in data 29.04.2011, costituiva Parte_2
onde provvedere alla sua gestione, giusta atto di conferimento
[...] data.
Il 27.03.2012, concludeva con la società un Parte_2 Parte_4 contratto di aff d'azienda, mediante il quale t va il diritto di esercitare l'attività di estrazione e imbottigliamento delle acque minerali provenienti dalle riferite sorgenti, unitamente all'uso degli impianti industriali a tal fine già realizzati da Parte_1
La durata di tale contratto veniva fissata in anni cinque, con scadenza al 31.03.2017 e possibilità di rinnovo tacito, per analogo periodo, in mancanza di disdetta nel termine di sei mesi anteriori alla menzionata scadenza. Le parti convenivano un canone pari ad €132.000,00, per un totale di €660.000,00.
Nell'inerzia rispetto a qualsiasi intervento manutentivo del fiume Belice, dopo la conclusione del contratto di affitto di azienda si registravano due eventi esondativi, rispettivamente in data 15.03.2013 e 22.02.2015, che, oltre ai danni allo stabilimento termale, arrecavano pregiudizio all'integrità delle sorgenti di acqua minerale.
Inoltre, in ragione del venir meno delle condizioni igieniche necessarie all'utilizzabilità delle acque minerali, a partire dal luglio del 2016 e di concerto con l' e , presentava Organizzazione_5 Org_6 Parte_1 istanza di sospensione temporanea della concessione di cui al D.R.S. n. 994/SERV.II-37 del 01.07.2004, poichè “i ricorrenti fenomeni di esondazione del fiume Belice all'interno della vasca di raccolta delle sorgenti, ove trovasi ubicate le condotte di emungimento delle acque-minerali termali [determinavano un] rischio igienico-sanitario per le acque da commercializzare” (cfr. pag. 1, All.to 23).
Il titolo concessorio veniva, così, sospeso in data 10.10.2016 per la durata di un anno.
Seguivano, a causa del permanere delle condizioni di criticità, ulteriori sospensioni, per la medesima durata, del 13.12.2017 e del 10.12.2018.
Da ciò, secondo le ricorrenti, derivavano tre poste di danno.
In primo luogo, in ragione dell'impossibilità di estrarre acque destinabili all'uso umano, la società risolveva, in data 16.10.2014, il contratto Parte_4
10 di affitto di ramo d'azienda, così arrecando ad un danno pari Parte_2 all'ammontare dei canoni non riscossi sino alla data di scadenza convenuta nel contratto, per un totale di non meno di €418.000,00.
Inoltre, a causa della mancanza di qualsivoglia intervento manutentivo ad opera dei convenuti, ogni attività di ulteriore sfruttamento del titolo concessorio veniva irrimediabilmente esclusa dalla sospensione del relativo titolo – protrattasi sino all'attualità –, in ragione dell'assenza delle condizioni igieniche indispensabili alla commercializzazione delle acque estratte dalle sorgenti “Acque Calde”.
Il relativo pregiudizio, connesso alla perdita di chance, viene quantificato nell'importo di €528.000,00, che si ottiene moltiplicando la misura del canone annuo convenuto con – €132.000,00 – per il numero di anni Parte_4 compresi tra il 31.03.2017, scadenza naturale del menzionato contratto d'affitto di ramo d'azienda, e la data dell'atto introduttivo.
Infine, le ricorrenti lamentano la minusvalenza legata alla vendita dell'impianto di imbottigliamento.
Riferiscono che, realizzato l'impianto industriale per l'esercizio dell'attività di imbottigliamento di acqua destinata al consumo umano, Parte_1 costituiva , cui forniva la disponibilità del cespite mediante atto di Parte_2 conferime d'azienda.
A tale atto veniva allegata apposita relazione di stima, ex art. 2465 c.c., dalla quale si evince come, tra i cespiti oggetto di conferimento, venisse trasferito altresì una linea di riempimento – ossia un macchinario destinato all'imbottigliamento automatico dell'acqua – del valore complessivo di €2.080.000,00.
A seguito delle esondazioni del marzo 2013 e del febbraio 2015 e della prematura interruzione del rapporto contrattuale con si Parte_4 Parte_2 trovava nell'impossibilità di procedere al l n conseguente necessità di alienare, al fine di evitarne l'obsolescenza, la riferita linea di imbottigliamento, peraltro non utilizzabile per il venir meno delle condizioni igieniche necessarie alla commercializzazione delle acque minerali.
Pertanto, alienava, in data 30.07.2015, la suddetta linea di imbottigliamento per un corrispettivo di €390.000,00, generando così una minusvalenza iscritta a bilancio pari ad €1.512.805,40.
La domanda è infondata.
Parte ricorrente pretende, sostanzialmente, di provare che le inondazioni provenienti dal fiume Belice abbiano determinato l'impossibilità di sfruttamento delle acque minerali ai fini di imbottigliamento sulla scorta della sola nota del 11 del 23 febbraio 2015, in cui l'Ingegnere Capo, appreso delle Organizzazione_7 copiose piogge dell'ultima ora che avevano provocato l'esondazione del corso d'acqua in corrispondenza dell'area della concessione mineraria “Acque Calde”, determinando l'allagamento delle aree pertinenziali, ipotizzava la verificazione di danni gravi anche alle stesse sorgenti naturali (“con probabile grave compromissione delle strutture ivi esistenti e delle stesse sorgenti naturali”).
Simile affermazione, resa in termini esclusivamente possibilistici e non supportata da alcuna verifica concreta sui luoghi, non consente certo di ritenere provato che le esondazioni del Belice possano porsi in rapporto causale con la risoluzione del contratto di affitto del ramo aziendale.
Né alcuna indicazione, a tal fine, si coglie dall'unico documento prodotto (peraltro in forma incompleta, limitatamente alla prima pagina), ossia la nota a mezzo p.e.c. del 18 settembre 2014, a firma del legale della in cui si fa Parte_5 riferimento a pregressi accordi ma nulla si dic ragioni della cessazione, sembrerebbe consensuale, del rapporto.
Nessun altro elemento è stato allegato e provato riguardo allo svolgimento del rapporto con la affittuaria, tale da consentire di affermare che questo sia venuto meno a causa di una sopravvenuta impossibilità di procedere all'imbottigliamento delle acque minerali.
Simili considerazioni vanno svolte anche riguardo alla vendita, che si assume sottoprezzo, della linea di imbottigliamento, difettando la prova che essa sia avvenuta quale stretta e diretta conseguenza degli effetti delle inondazioni e non per qualsiasi altra ragione pure astrattamente ipotizzabile, riguardante, ad esempio, le strategie commerciali delle società, le condizioni di mercato, l'inidoneità originaria o sopravvenuta dei macchinari o altro.
Infine, anche le sospensioni del titolo concessorio, chieste direttamente dalla
, non risultano sufficienti a provare l'impossibilità di utilizzo degli Parte_2
Le stesse, infatti, si fondano su richieste provenienti dalla e, per Pt_1 Parte_1 quanto emerge dalla documentazione in atti (istanza 16 e provvedimento dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 13 dicembre 2017), non si fondano su concrete verifiche circa la sopravvenuta totale inidoneità della sorgente ai fini della commercializzazione delle acque minerali.
*****
12 Nessuna statuizione va adottata riguardo a , terzo Controparte_6 chiamato in causa per ordine del giudice, nei cui confronti non sono state formulate domande e che non si è associato alle richieste risarcitorie avanzate dalle ricorrenti.
*****
La Controparte_7 Organizzazione_3
e l
[...] Controparte_2
, soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione, nei
[...] confronti della delle spese del presente giudizio, che si Parte_1 liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €20.513,00, di cui €18.800,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a €520.000,01; €3.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €8.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €5.000,00 per la fase decisionale) ed €1.713,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente interamente a carico della Controparte_7 Organizzazione_3
[...] Controparte_2
Nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti, rimasti contumaci, nei confronti di rimasta soccombente sulle domande ad essa riferibili. Parte_2
Spese compensate/irripetibili, invece, nei confronti del terzo, chiamato in causa su disposizione del giudice, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda e che non si è associato alle domande risarcitorie delle ricorrenti.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da Parte_1
e , in persona dei legali rappresentanti pro Parte_2 te e dell' Controparte_1 [...] rappre Controparte_2
- dichiara la contumacia dell' Controparte_2
e della
[...] Controparte_1 Controparte_7 [...]
Organizzazione_3
13 - dichiara l' responsabile Controparte_2 dei danni ne del fiume Belice nei confronti della Parte_1
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_2
in persona
[...]
in favore della a titolo di risarcimento Parte_1 dei suddetti danni, la somm .741,39, oltre interessi come da parte motiva;
- dichiara la Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia responsabile dei danni causati nell'anno 2018 dalla esondazione del fiume Belice nei confronti della Parte_1
[...]
- condanna, per l'effetto, la Controparte_1 [...]
, in persona del legale Organizzazione_8 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della Parte_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva
[...] di €322,971,16, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta le domande proposte da;
Parte_2
- condanna l' e la Controparte_2
Controparte_8 Org_3 [...]
, in solido, alla rifusione, nei confronti della Organizzazione_3 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi €20.513,00, di cui €18.800,00 per compensi ed €1.713,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta;
- nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti nei confronti di
[...]
; Parte_2
- spese interamente compensate/irripetibili nei confronti di
[...]
. Controparte_6
Così deciso il 16 maggio 2024.
14 Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
15