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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 18426/2024, introdotto da
( (ROMANIA, 24/10/1978), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Ana Maria Marinovici
ricorrente nei confronti di
( (ROMANIA, 24/12/1979) Controparte_1 Parte_2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di regolare l'affidamento del figlio minore nato in [...] Persona_1
24.6.2008 dalla loro unione;
ha poi chiesto di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
La ricorrente ha rappresentato che dopo la fine della relazione e l'allontanamento definitivo del compagno dalla casa familiare nel febbraio 2024, questi si era disinteressato totalmente di lei e del ragazzo, e non aveva contribuito in alcun modo alle sue necessità.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19.2.2025, sentita la ricorrente, è stato affidato in via Persona_1 provvisoria ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e - vista l'età del ragazzo 2
- è stata prevista una frequentazione libera del padre. A carico del resistente si è previsto un contributo perequativo pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26.3.2025 è stato ascoltato il quale ha riferito quanto segue: Persona_1
“Mi chiamo frequento il terzo anno dell'istituto alberghiero Artusi di Roma, ho quasi 17 anni, nel futuro Per_1 mi piacerebb re;
io da un anno non parlo più con PA, lo incontro per strada ma lui neanche mi saluta, fa finta di non vedermi, tra noi non è successo nulla ma da quando si sono separati con mamma è diventato evanescente , era assente anche quando stava a casa con noi, l'ultima cosa che ricordo che abbiamo fatto assieme è stato il piercing al naso perché mi ha accompagnato lui, per il resto non ho altri ricordi, appena farò 18 anni vorrei farmi un tatuaggio, a scuola non ci fanno andare con tatuaggi e piercing anche perché adesso sto al Radisson a fare uno stage alla reception, io parlo inglese e anche un po' di francese, lui non ha contatti con mamma, alcuni suoi parenti hanno ancora contatti con mamma ma altri proprio no perché lui non vuole, questa cosa mi dispiace molto, ho provato a contattare PA in passato ma lui mi ha bloccato su whatsapp ma adesso sono rassegnato;
anche la sua nuova compagna credo sia molto gelosa e credo non voglia che abbiamo contatti, lui era un tipo irascibile e si arrabbiava molto facilmente, soffre di ludopatia e passa molto tempo alle macchinette, in passato spesso lo andavamo a riprendere nei bar vicino casa dove giocava, ma era impossibile riportarlo a casa;
mamma è una donna molto forte, io penso che con il tempo lui si accorgerà dei suoi errori, ci vuole tempo ancora;
a mamma consiglierei di rimanere sempre così, forte e solida come è, a PA consiglierei di pensare bene a quello che fa”.
All'esito dell'audizione del minore la difesa della ricorrente ha parzialmente modificato la domanda, chiedendo al Tribunale di disporre l'affido super esclusivo di alla madre, ferme restando Persona_1 le ulteriori domande.
L'affidamento condiviso come è noto costituisce il regime ordinario nella regolazione dei rapporti delle famiglie disgregate;
ad esso può derogarsi tuttavia ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore o concretamente impraticabile;
nel caso in esame diversi elementi consigliano di derogare al paradigma generale e disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Sotto il profilo economico, il padre risulta avere completamente ignorato i provvedimenti provvisori emessi da questo ufficio, omettendo di versare la somma di € 300,00 mensili che era stata posta a suo carico per il mantenimento del minore (cui non aveva mai provveduto neppure in precedenza). Egli inoltre sotto il profilo affettivo ha iniziato ad assumere atteggiamenti incomprensibili nei confronti del ragazzo, negandogli addirittura il saluto quando lo incontra per strada o bloccandolo su whatsapp, generando nel figlio un senso di abbandono e di rassegnazione, che il ragazzo - già molto maturo per la sua età - sta cercando di superare anche grazie al supporto offerto dalla madre, per la quale nutre una sincera stima e una comprensibile ammirazione (“a mamma consiglierei di rimanere sempre così”) e che a differenza del padre appare amorevole, presente e attenta alle esigenze morali e materiali del figlio.
A ciò si aggiunga che il comportamento processuale del resistente - il quale seppur regolarmente convenuto in giudizio è rimasto contumace - è senz'altro sintomatico di un manifesto disinteresse per l'esito di questo procedimento.
Per tali ragioni il minore andrà affidato in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza, quali la scelta del luogo di residenza, la salute, l'istruzione, la richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, la partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura.
La frequentazione padre – figlio resterà libera, vista l'età del ragazzo, ormai non lontano dalla maggiore età, oltre che estremamente maturo e responsabile.
Ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario del minore si evidenzia che la ricorrente svolge il lavoro di badante e percepisce un reddito di circa € 1.200,00 mensili (cfr. buste paga, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e c.u. 2024), vive unitamente al figlio minore 3 presso l'immobile sito in Roma, via Giacinto Martorelli, 33 per il quale sostiene un canone di locazione di € 700,00 mensili (cfr. contratto locazione).
Il resistente, per quanto per quanto consta alla ricorrente, svolgeva l'attività di operaio edile presso la società GIVAL a r.l. percependo un reddito di circa € 23.000,00 annui, anche se all'udienza del 19.2.2025 la ricorrente ha dedotto che si sarebbe recentemente licenziato per non dare soldi al figlio (cfr. verbale udienza del 19.2.2025).
In tale contesto, in difetto di ulteriori allegazioni relative all'attività lavorativa svolta dal , si CP_1 ritiene che la misura del contributo paterno al mantenimento di possa determinarsi in Persona_1
€ 250,00 mensili, misura minima di contributo alla vita del figlio che il padre può e deve garantire in adempimento del generale obbligo di mantenimento dei figli gravante su ciascuno dei genitori di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c., tenuto conto della sua capacità lavorativa generica, nonché della capacità lavorativa e delle risorse economiche della ricorrente, della valenza economica delle incombenze domestiche gravanti sulla madre convivente con il figlio e delle presumibili esigenze dello stesso in relazione all'età, da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, in favore della ricorrente al suo domicilio o a mezzo bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio individuate secondo il Protocollo in uso Persona_1 presso questo Tribunale sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 18426/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, attribuendole la facoltà Persona_1 di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza relative al figlio, come indicato in motivazione;
- regola la frequentazione con il padre come indicato in motivazione;
- pone a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario un assegno perequativo di € 250,00 mensili per il figlio da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di Persona_1 Parte_1 ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat con base dalla pubblicazione della sentenza;
-pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il minore;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.100.00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Roma, 11/04/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 18426/2024, introdotto da
( (ROMANIA, 24/10/1978), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Ana Maria Marinovici
ricorrente nei confronti di
( (ROMANIA, 24/12/1979) Controparte_1 Parte_2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di regolare l'affidamento del figlio minore nato in [...] Persona_1
24.6.2008 dalla loro unione;
ha poi chiesto di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
La ricorrente ha rappresentato che dopo la fine della relazione e l'allontanamento definitivo del compagno dalla casa familiare nel febbraio 2024, questi si era disinteressato totalmente di lei e del ragazzo, e non aveva contribuito in alcun modo alle sue necessità.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19.2.2025, sentita la ricorrente, è stato affidato in via Persona_1 provvisoria ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e - vista l'età del ragazzo 2
- è stata prevista una frequentazione libera del padre. A carico del resistente si è previsto un contributo perequativo pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26.3.2025 è stato ascoltato il quale ha riferito quanto segue: Persona_1
“Mi chiamo frequento il terzo anno dell'istituto alberghiero Artusi di Roma, ho quasi 17 anni, nel futuro Per_1 mi piacerebb re;
io da un anno non parlo più con PA, lo incontro per strada ma lui neanche mi saluta, fa finta di non vedermi, tra noi non è successo nulla ma da quando si sono separati con mamma è diventato evanescente , era assente anche quando stava a casa con noi, l'ultima cosa che ricordo che abbiamo fatto assieme è stato il piercing al naso perché mi ha accompagnato lui, per il resto non ho altri ricordi, appena farò 18 anni vorrei farmi un tatuaggio, a scuola non ci fanno andare con tatuaggi e piercing anche perché adesso sto al Radisson a fare uno stage alla reception, io parlo inglese e anche un po' di francese, lui non ha contatti con mamma, alcuni suoi parenti hanno ancora contatti con mamma ma altri proprio no perché lui non vuole, questa cosa mi dispiace molto, ho provato a contattare PA in passato ma lui mi ha bloccato su whatsapp ma adesso sono rassegnato;
anche la sua nuova compagna credo sia molto gelosa e credo non voglia che abbiamo contatti, lui era un tipo irascibile e si arrabbiava molto facilmente, soffre di ludopatia e passa molto tempo alle macchinette, in passato spesso lo andavamo a riprendere nei bar vicino casa dove giocava, ma era impossibile riportarlo a casa;
mamma è una donna molto forte, io penso che con il tempo lui si accorgerà dei suoi errori, ci vuole tempo ancora;
a mamma consiglierei di rimanere sempre così, forte e solida come è, a PA consiglierei di pensare bene a quello che fa”.
All'esito dell'audizione del minore la difesa della ricorrente ha parzialmente modificato la domanda, chiedendo al Tribunale di disporre l'affido super esclusivo di alla madre, ferme restando Persona_1 le ulteriori domande.
L'affidamento condiviso come è noto costituisce il regime ordinario nella regolazione dei rapporti delle famiglie disgregate;
ad esso può derogarsi tuttavia ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore o concretamente impraticabile;
nel caso in esame diversi elementi consigliano di derogare al paradigma generale e disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Sotto il profilo economico, il padre risulta avere completamente ignorato i provvedimenti provvisori emessi da questo ufficio, omettendo di versare la somma di € 300,00 mensili che era stata posta a suo carico per il mantenimento del minore (cui non aveva mai provveduto neppure in precedenza). Egli inoltre sotto il profilo affettivo ha iniziato ad assumere atteggiamenti incomprensibili nei confronti del ragazzo, negandogli addirittura il saluto quando lo incontra per strada o bloccandolo su whatsapp, generando nel figlio un senso di abbandono e di rassegnazione, che il ragazzo - già molto maturo per la sua età - sta cercando di superare anche grazie al supporto offerto dalla madre, per la quale nutre una sincera stima e una comprensibile ammirazione (“a mamma consiglierei di rimanere sempre così”) e che a differenza del padre appare amorevole, presente e attenta alle esigenze morali e materiali del figlio.
A ciò si aggiunga che il comportamento processuale del resistente - il quale seppur regolarmente convenuto in giudizio è rimasto contumace - è senz'altro sintomatico di un manifesto disinteresse per l'esito di questo procedimento.
Per tali ragioni il minore andrà affidato in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza, quali la scelta del luogo di residenza, la salute, l'istruzione, la richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, la partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura.
La frequentazione padre – figlio resterà libera, vista l'età del ragazzo, ormai non lontano dalla maggiore età, oltre che estremamente maturo e responsabile.
Ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario del minore si evidenzia che la ricorrente svolge il lavoro di badante e percepisce un reddito di circa € 1.200,00 mensili (cfr. buste paga, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e c.u. 2024), vive unitamente al figlio minore 3 presso l'immobile sito in Roma, via Giacinto Martorelli, 33 per il quale sostiene un canone di locazione di € 700,00 mensili (cfr. contratto locazione).
Il resistente, per quanto per quanto consta alla ricorrente, svolgeva l'attività di operaio edile presso la società GIVAL a r.l. percependo un reddito di circa € 23.000,00 annui, anche se all'udienza del 19.2.2025 la ricorrente ha dedotto che si sarebbe recentemente licenziato per non dare soldi al figlio (cfr. verbale udienza del 19.2.2025).
In tale contesto, in difetto di ulteriori allegazioni relative all'attività lavorativa svolta dal , si CP_1 ritiene che la misura del contributo paterno al mantenimento di possa determinarsi in Persona_1
€ 250,00 mensili, misura minima di contributo alla vita del figlio che il padre può e deve garantire in adempimento del generale obbligo di mantenimento dei figli gravante su ciascuno dei genitori di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c., tenuto conto della sua capacità lavorativa generica, nonché della capacità lavorativa e delle risorse economiche della ricorrente, della valenza economica delle incombenze domestiche gravanti sulla madre convivente con il figlio e delle presumibili esigenze dello stesso in relazione all'età, da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, in favore della ricorrente al suo domicilio o a mezzo bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio individuate secondo il Protocollo in uso Persona_1 presso questo Tribunale sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 18426/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, attribuendole la facoltà Persona_1 di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza relative al figlio, come indicato in motivazione;
- regola la frequentazione con il padre come indicato in motivazione;
- pone a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario un assegno perequativo di € 250,00 mensili per il figlio da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di Persona_1 Parte_1 ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat con base dalla pubblicazione della sentenza;
-pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il minore;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.100.00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Roma, 11/04/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi