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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg23119 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23119 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CHIANESE
MAURIZIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Michelangelo da Caravaggio n 76,
RICORRENTE
E
rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MONFRECOLA
VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Michelangelo da Caravaggio n 76,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
1 Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “assegno di mantenimento a carico del sig. in Controparte_1
favore della sig.ra pari ad euro 400,00 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
2 • con rinuncia alle domande di assegnazione della casa coniugale avanzate da entrambe le parti e alle rispettive domande di addebito.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n. 749, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1973) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23119 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CHIANESE
MAURIZIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Michelangelo da Caravaggio n 76,
RICORRENTE
E
rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MONFRECOLA
VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Michelangelo da Caravaggio n 76,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
1 Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20/05/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “assegno di mantenimento a carico del sig. in Controparte_1
favore della sig.ra pari ad euro 400,00 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
2 • con rinuncia alle domande di assegnazione della casa coniugale avanzate da entrambe le parti e alle rispettive domande di addebito.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n. 749, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1973) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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