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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1431/2018, a cui è stato riunito il giudizio, promossa da:
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Cavaliere (CF: C.F._2
APPELLANTE contro
(CF: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata da (C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
APPELLATA con l'intervento di
(P.Iva: ) rappresentata daControparte_3 P.IVA_3 Pt_2
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Nidiaci (CF:
[...] P.IVA_4
) INTERVENUTA C.F._3
e in contraddittorio di ,Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
, ,C.F._5 Controparte_6 C.F._6
e , quest'ultimo in CP_7 C.F._7 Controparte_8 proprio e quale erede di ), con il Persona_1 C.F._8 patrocinio dell'Avv. Lucio Russo
Appellanti nella riunita causa RG
2330/2018 avverso la sentenza n. 246/2018 del Tribunale di Prato pubblicata il 06/04/2018 RG n.
2903/2013
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Chiede darsi atto dell'inadempimento di controparte all'ordine di esibizione;
conclude in via istruttoria, per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in atto di appello e, nel merito, come in atto di appello e in comparsa di costituzione della causa di appello riunita al presente giudizio”.
Conclusioni dell'atto di appello iscritto al nrg 1431/2018 e della comparsa di costituzione e risposta nel riunito giudizio nrg 2330/2018:
“1) accertare e dichiarare che la banca durante tutti i rapporti bancari per cui è causa, in forza delle esplicitate, illegittime, causali, ha applicato, in danno della
, voci di debito effettivamente non dovute per interessi Parte_3 ultra legali nonché commissione massimo scoperto tra l'altro determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, ed ancora ha addebitato spese forfetarie e praticato il sistema delle valute fittizie, oltre alla illegittima girocontazione delle competenze e quant'altro evidenziato nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio .e meglio precisato negli scritti difensivi successivi, il tutto in violazione, dell'obbligo di trasparenza, procedendo alla compensazione anche impropria delle somme indebitamente addebitate con quelle ancora eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca opposta, da determinarsi nel corso dell'istruttoria mediante apposita CTU contabile che ancora una volta si richiede;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito reclamato con l'opposto decreto ingiuntivo non è dovuto per le motivazioni innanzi dette e, in via di ipotesi, che lo stesso grava sull'appellante solo per la propria quota ereditaria;
3) per l'effetto accogliere la proposta opposizione e revocare l'impugnato DI n.
744/2013, con ogni conseguenza di legge;
4) ritenere e dichiarare, per i motivi di cui all'opposizione, nulle, invalide, inefficaci e, comunque improduttive di effetti giuridici le fideiussioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto, revocando, il provvedimento monitorio impugnato, con tutte le conseguenze di legge;
5) condannare, comunque, controparte al risarcimento, in favore degli opponenti dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto, danni rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale
o, finanche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
Per la parte intervenuta rappresentata da Controparte_3 Pt_2
[...]
“Nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nelle proprie comparse di costituzione e risposta, osserva che agli atti ,come diversamente affermato da controparte non vi è prova di alcun accordo transattivo tra l'odierna scrivete e gli altri appellati, CONCLUDE perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 246/2018 emessa dal Tribunale di Prato nonché ogni ulteriore richiesta avanzata anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa e pertanto confermare la sentenza n. 246/2018 resa dal Tribunale di Prato nell'ambito del procedimento n. 2903/2013”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 246/2018 pubblicata il 06/04/2018 il Tribunale di Prato ha così deciso: “revoca il decreto emesso n. 174/2013 emesso dal Tribunale di
Prato in data 5 aprile 2013; condanna , , Controparte_9 Controparte_4
, , e a Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 CP_7 pagare in favore della parte opposta € 1.197.157,41; pone a carico solidale delle parti le spese di c.t.u., liquidate in favore del dr. in € CP_10
7.683,25, oltre i.v.a. e c.p.a.; condanna gli opponenti a pagare in favore della parte opposta le spese del presente procedimento, liquidate in € 36.145, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Controparte_9
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 CP_7
questi ultimi due in qualità di eredi di in Parte_1 Persona_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. (più correttamente) 744/2013 del
26/3/2013, con il quale il Tribunale di Prato ingiungeva loro, in qualità di fideiussori della , dichiarata poi fallita, di Controparte_11 pagare € 1.556.105,31 in favore di Controparte_1
Deducevano che il credito azionato non fosse dimostrato ed in ogni caso insussistente in quanto compensato da maggiori crediti derivanti dai vari rapporti intrattenuti con la banca derivanti da poste indebite per usura, anatocismo, cms illegittime, valute fittizie, ius variandi illegittimamente applicato;
che i contratti prodotti non riguardavano le aperture di credito attinenti ai conti dedotti in giudizio, che le fideiussioni erano da ritenere estinte per violazione dell'art. 1956 cc, che e quali eredi di CP_7 Parte_1 Per_2
non avevano avuto notizia della fideiussione, neppure in occasione del
[...] rinnovo nel 2006.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, previa compensazione anche impropria con le somme illegittimamente addebitate dalla banca, dichiarare nulle ed inefficaci le fideiussioni, condannare la banca al risarcimento dei danni ed alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta per contestare le richieste avversarie e chiederne il rigetto;
deduceva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della notifica, la preclusione per i fideiussori di sollevare eccezioni relative al rapporto negoziale trattandosi di contratto autonomo di garanzia,
l'idoneità della documentazione prodotta per il giudizio monitorio, l'inesistenza del controcredito reclamato in compensazione, la genericità delle contestazioni, la produzione dei contratti come da credito azionato, l'infondatezza delle asserite illegittimità e dell'estinzione delle fideiussioni, la responsabilità dei fideiussori, solidale per disposizione del de cuius, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito.
La causa veniva istruita con prove documentali e c.t.u.; all'esito dell'istruttoria veniva decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello la rappresentata da Controparte_1 [...]
Contr (di seguito solo o anche APPELLATA) proponendo Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
1. ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE COME CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA
2. NULLITA' O COMUNQUE ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE
3. INESISTENZA DEL CREDITO DA PARTE DELLA BANCA: ADDEBITI
ILLEGITTIMI NELLA TENUTA DEI CONTI CORRENTI E NECESSITA' DELLA
RICHIESTA CTU
4. ERRATA APPLICAZIONE DELLA SOLIDARIETA' NEL DEBITO TRA Pt_4
E Controparte_12
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte
(e che qui testualmente si ritrascrivono: “1) accertare e dichiarare che la banca durante tutti i rapporti bancari per cui è causa, in forza delle esplicitate, illegittime, causali, ha applicato, in danno della , voci di Parte_3 debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali nonché commissione massimo scoperto tra l'altro determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, ed ancora ha addebitato spese forfetarie e praticato il sistema delle valute fittizie, oltre alla illegittima girocontazione delle competenze e quant'altro evidenziato nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio .e meglio precisato negli scritti difensivi successivi, il tutto in violazione, dell'obbligo di trasparenza, procedendo alla compensazione anche impropria delle somme indebitamente addebitate con quelle ancora eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca opposta, da determinarsi nel corso dell'istruttoria mediante apposita CTU contabile che ancora una volta si richiede;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito reclamato con l'opposto decreto ingiuntivo non è dovuto per le motivazioni innanzi dette e, in via di ipotesi, che lo stesso grava sull'appellante solo per la propria quota ereditaria;
3) per l'effetto accogliere la proposta opposizione e revocare l'impugnato DI n.
744/2013, con ogni conseguenza di legge;
4) ritenere e dichiarare, per i motivi di cui all'opposizione, nulle, invalide, inefficaci e, comunque improduttive di effetti giuridici le fideiussioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto, revocando, il provvedimento monitorio impugnato, con tutte le conseguenze di legge;
5) condannare, comunque, controparte al risarcimento, in favore degli opponenti dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto, danni rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale
o, finanche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”).
Si è costituita in giudizio (di seguito solo o Controparte_13 CP_3 anche INTERVENUTA), deducendo preliminarmente che in data 20.12.2017 è divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del giudizio, di cui era originario creditore
[...]
Controparte_14
, cessione
[...] Controparte_15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151; ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma. Avverso la medesima sentenza hanno proposto appello con separato atto, iscritto al n. r.g. 2330/2018 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e quest'ultimo in proprio e quale
[...] CP_7 Controparte_8 erede di Persona_1
Con provvedimento del 10.3.2021 veniva disposta la riunione del procedimento n. r.g. 2330/2018 al presente procedimento n. r.g. 1431/2018, trattandosi di due impugnazioni aventi ad oggetto la stessa sentenza di primo grado.
Nelle more del giudizio e Controparte_4 Controparte_5 CP_7
quest'ultimo in proprio e quale erede di Controparte_8 Persona_1 formulavano rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., che la società appellata dichiarava di accettare.
Con ordinanza del 25.3.2024 il Collegio pronunciava l'estinzione del giudizio limitatamente alle parti , , e Controparte_4 Controparte_5 CP_7
, quest'ultimo in proprio e quale erede di;
Controparte_8 Persona_1 ordinava a rappresentata da di Controparte_3 CP_16 depositare in giudizio l'accordo transattivo intercorso tra le parti, diverse da e , invitando gli interessati a chiarire la Parte_1 Controparte_6 posizione di quest'ultima, rappresentando che l'eventuale silenzio sul punto avrebbe avuto gli effetti di cui all'art. 309 c.p.c., rimettendo la causa sul ruolo per gli incombenti disposti.
In data 24.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente si dispone l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di , non avendo la stessa e l'appellata dato Controparte_6 CP_3
i chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 25.3.2024 nonostante l'espressa indicazione che l'omissione avrebbe comportato gli effetti dell'art. 309 c.p.c.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (errata qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia) è fondata.
Il Tribunale (pag.9 sent.) ha ritenuto che “Il carattere autonomo della garanzia si ricava dall'art. 7 della fideiussione prodotta sub doc. 6 fasc. mon.: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio ….” Nella specie non solo è previsto il pagamento immediato e a prima richiesta scritta, ma anche in caso di opposizione del debitore, dovendo, pertanto, ritenersi l'intenzione di svincolare il rapporto di garanzia da quello principale. Tale intenzione, del resto, è palesata anche dalla previsione (art. 10) secondo la quale: “Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della non sia stata interamente estinta.” CP_1
Inoltre, l'art. 8, in particolare, prevede che: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”
L'appellante sostiene che non si tratta di contratto autonomo di garanzia atteso che da nessuna parte vi è una rinuncia del garante a proporre eccezioni ovvero viene esclusa detta facoltà; le espressioni “a prima richiesta “ o “a semplice richiesta scritta” sono compatibili con la fideiussione (Cass. n. 3947/2010); il contratto si autodenomina fideiussione;
la garanzia è prestata a titolo gratuito, mentre il contratto autonomo è necessariamente oneroso (Sezioni Unite n.
3947/10).
La banca contesta l'assunto avversario.
Il Collegio ritiene il motivo di appello fondato.
La Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 rileva:” 16. Ai sensi dell'art. 7 dello schema, “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. In caso di ritardo nel pagamento, inoltre, il garante è tenuto nei confronti della banca a corrispondere gli interessi moratori, alle condizioni previste per il debitore principale. Egli sopporta altresì le conseguenze negative di un'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine. Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debitore principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento.”
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, hanno statuito che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Nella fideiussione in esame non vi è la clausola “senza eccezioni”, pertanto l'accertamento se si tratti di contratto autonomo o fideiussione deve basarsi sull'interpretazione della comune volontà delle parti risultante dalle altre clausole contrattuali.
La Corte di Cassazione ha più volte rilevato che “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n.
19693/2022)”. Ha inoltre precisato che la dizione “anche in caso di opposizione del debitore” non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni (Cass. n. 31105/2024).
La denominazione “fideiussione” e la mancanza di una clausola preclusiva della possibilità di sollevare eccezioni, anche in un secondo momento, fanno ritenere che non si tratti di un contratto autonomo ma di fideiussione in cui vi è
l'inscindibile collegamento tra l'obbligazione principale e quella del garante.
La seconda censura alla sentenza impugnata (nullita' o comunque estinzione della fideiussione) non può essere accolta.
Il Tribunale ha ritenuto che “D'altra parte, solo un mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito successivamente alla morte del garante può essere evocativo di un obbligo di buona fede da parte del creditore garantito circa l'eventuale comunicazione nei confronti degli eredi del garante.
Nella specie (v. infra), tuttavia, nessuna prova è stata data in relazione al fatto che, al momento della concessione degli anticipi nel periodo 2008-2010, la banca fosse a conoscenza delle condizioni economiche della Parte_3
non risultando prodotto nessun bilancio di quest'ultima e neppure la
[...] relazione ex art. 33 l.f. del curatore dalla quale fosse desumibile il momento in cui è insorta la difficoltà finanziaria della società fallita ed i relativi indici sintomatici, anche all'esterno. Né possono ritenersi sufficienti le mail del 2006 prodotte sub doc. 8 di parte attrice (dove peraltro si parla di affidamenti futuri per circa 4-4,5 milioni di euro.”
L'appellante sostiene che la fideiussione è nulla, per due ragioni: a) trattandosi di un testo uniformemente redatto dall'associazione bancaria di categoria e pedissequamente utilizzato da tutti gli istituti di credito, viola l'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust); b) quand'anche non si ritenesse nulla sarebbe comunque estinta ex art. 1956 cod. civ., per consapevolezza in capo alla banca della conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche da parte della . Deduce Parte_3 di aver evidenziato sin dall'atto di citazione che dai bilanci della società emergeva che la stessa dal punto di vista operativo dal 2004 e negli 2005,
2006, 2007 non era in grado di generare utile, apparentemente il bilancio alla fine mostrava il segno positivo ma era dovuto all'aumento di valore delle rimanenze finali, forte plusvalenza da dimissione immobili, aumento del valore degli immobili;
che in un articolo di un noto quotidiano nell'ottobre del 2008 si prefigurava la situazione di crisi “..la cessazione dell'attività è l'epilogo di una crisi in corso da almeno sei anni determinata dalle insormontabili difficoltà del settore tessile”; asserisce l'appellante che la consapevolezza della banca si evidenzia anche dai prospetti a pag. 7 e 10 della CTU, dai quali emerge che Contr teneva accesi anticipi, anticipi su fatture e riba ben oltre le scadenze effettive dei crediti e nonostante la mole di insoluti via via crescente concedeva nuova finanza per il 2008, il 2009 e il 2010; inoltre, il principio giurisprudenziale di presunzione di conoscenza da parte del socio-garante della situazione economico-finanziaria della società debitrice principale, con inapplicabilità dell'art.1956, si riferisce a soggetti che abbiano avuto ruoli decisionali (Cass. n.3761/06), ma la banca non ha dato prova del ruolo della fideiubente;
conseguenza di queste deduzioni dell'appellante è che mancherebbe l'autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito e la garanzia si estingue.
La eccepisce l'infondatezza delle asserzioni avversarie, deduce chela CP_1 situazione di difficoltà economica è emersa solo in data successiva alle anticipazioni in esame;
tutte le anticipazioni e sbf per i quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo si riferiscono ad operazioni poste in essere fra il 2008 ed il
2009, ma solo con delibera assembleare del 13.08.2010 la società veniva posta in liquidazione e la situazione è precipitata fra la metà del 2010 e l'inizio del 2011 col manifestarsi dei primi protesti di assegni bancari;
che i bilanci aziendali se modificati e non veritieri non sono probanti mentre le tre ipoteche indicate dall'appellante, iscritte dalla per mancato pagamento di tributi CP_17
e contributi previdenziali, nel maggio 2009 furono tutte cancellate, dimostrando che la società era ancora in grado di poter far fronte alla proprie obbligazioni ingenerando nel sistema bancario la consapevolezza di un andamento economico stabile;
che la speciale autorizzazione del fideiussore non è necessaria se quest'ultimo per particolare rapporto con il debitore principale sia al corrente della situazione finanziaria;
che è precluso ai fideiussori sollevare eccezioni relative ai rapporti di conto corrente, attesa l'autonomia della garanzia de quibus; che la richiesta di nuova ctu è inammissibile, essendo diretta a sopperire all'inottemperanza all'onere della prova gravante sull'appellante; che il Curatore del Fallimento della società
con pec del 12.04.2013, ha ammesso la banca al passivo Parte_3 in via chirografaria per € 1.865.555,71 e dalla domanda di ammissione emerge che gran parte delle poste del credito insinuato ed ammesso al passivo sono le medesime azionate in via monitoria, ad eccezione dei due conti correnti.
Relativamente al primo profilo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021, ha statuito che le fideiussioni contenenti le clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 restano pienamente valide ed efficaci, una volta depurate dalle clausole anticoncorrenziali “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.
Nessun elemento fa ritenere verificate queste ultime condizioni ed anzi deve presumersi che entrambe le parti, per ragioni diametralmente opposte, avrebbero ugualmente concluso il contratto: la banca perché in ogni caso aveva interesse alla garanzia ed il fideiussore perché le condizioni sarebbero state a lui più favorevoli.
La domanda di nullità totale del contratto non può dunque esser accolta.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato inoltre la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole illegittime da parte del giudice, “nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.)”.
L'art. 6 del contratto prevede la deroga all'art. 1957 cc, che dispone: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Il rilievo d'ufficio della nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. presuppone la tempestiva allegazione da parte dell'opponente circa il fatto del mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale per agire contro l'obbligato principale.
L'appellante non ha allegato né eccepito la decadenza della banca: pertanto deve ritenersi preclusa la relativa pronuncia.
Quanto all'asserita conoscenza o conoscibilità dello stato di difficoltà economico-finanziaria della debitrice principale ai fini dell'art. 1956 cc, di cui al secondo profilo, il Tribunale ha correttamente rilevato che non sono stati prodotti i bilanci né una relazione del curatore e che pertanto non è possibile verificare se la banca abbia fatto credito alla società pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
La banca ha peraltro evidenziato che nel 2009 la società debitrice ha proceduto alla cancellazione delle tre ipoteche indicate dall'appellante, sicchè appariva in grado in grado di far fronte alle obbligazioni, così ingenerando fiducia nel sistema bancario.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che “affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002)” (Cass. n. 34685/2022).
Dalle risultanze istruttorie non emerge tale prova: l'eccezione di nullità ex art. 1956 cc va pertanto rigettata.
La terza censura alla sentenza impugnata (inesistenza del credito da parte della banca: addebiti illegittimi nella tenuta dei conti correnti e necessità della richiesta ctu) è infondato.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto generiche le contestazioni di parte opponente in ordine alla pretesa illegittimità di interessi, spese addebitati e che in mancanza degli estratti conto precedenti si sarebbe dovuto riconoscere al primo estratto il valore di “saldo zero”.
La sostiene di non aver mai applicato intessi usurari e che l'appellante CP_1 avrebbe dovuto individuare nello specifico e documentare le illegittimità lamentate.
Il Collegio ritiene che il motivo non possa essere accolto.
Il Tribunale, nell'ordinanza del 14.2.2014, ha correttamente rilevato “ …la causa petendi della domanda monitoria è costituita da rapporti di anticipi su fatture e che le contestazioni della parte opponente attengono ad un'illegittima regolazione dei rapporti di conto corrente tenuti dalla società fallita
[...]
con la banca opposta, che avrebbero generato un addebito di oltre Parte_3 due milioni di euro;
che tali contestazioni non si sono tradotte in contestazioni, dotate di un sufficiente grado di specificità, in relazione ai singoli rapporti di anticipo azionati dalla parte opposta in sede monitoria”.
La domanda relativa ad usura, anatocismo, cms ed addebiti illegittimi nella tenuta dei conti correnti, con istruttoria di ctu, esula dall'oggetto del giudizio, in cui è stata richiesta solo la restituzione del capitale anticipato sul c/c, pacificamente non restituito.
La quarta censura (errata applicazione della solidarietà nel debito tra coeredi e nullita' della relativa clausola) è priva di rilievo in quanto nelle more del giudizio è sopravvenuta la transazione tra le altre parti originarie con estinzione del giudizio, compresa la posizione di in seguito Controparte_6 all'effetto estintivo ex 309 c.p.c. come da ordinanza collegiale del 25.03.2024.
Appare tuttavia opportuno scrutinare il motivo di gravame nel merito atteso che la banca è stata inadempiente all'incombente disposto dalla Corte di produrre l'atto transattivo.
Il Tribunale (pagg 10-12) ha rilevato che la fideiussione non si estingue a seguito della morte del garante, gli eredi subentrano nella stessa posizione del defunto rispondendo di tutte le obbligazioni comprese quelle posteriori al decesso del garante, che non danno luogo ad una obbligazione fideiussoria nuova ed autonoma degli eredi ma integrano il debito del defunto stesso, di cui gli eredi rispondono secondo le regole dell'accettazione dell'eredità; al momento del decesso non vi è un obbligo dei creditori del de cuius di fare particolari comunicazioni agli eredi, ma sono semmai questi ultimi a doversi cautelare con l'accettazione con beneficio di inventario, tanto più che lo stretto rapporto di parentela degli eredi con il de cuius fa supporre che fossero a conoscenza della garanzia dallo stesso prestata;
la clausola all'art. 3 “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa” non è vessatoria, come afferma l'appellante, perché non rientra fra quelle tassativamente indicate dall'art. 1341 c. c. e la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art. 752 c. c. “salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Il Collegio rileva che la motivazione del Tribunale sul punto appare corretta e condivisibile, avendo ampiamente argomentato il rigetto dell'eccezione con indicazione specifica delle previsioni contrattuali e richiami giurisprudenziali.
La era quindi debitore solidale con i coeredi anch'essi appellanti nel CP_5 giudizio poi riunito.
Tale solidarietà è venuta meno a seguito delle transazioni con il creditore dei fideiussori condebitori.
Il Collegio ha ordinato a di produrre gli atti di transazione, ma la CP_3 società non ha ottemperato.
La S.C. ha evidenziato che “in caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dall'accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens, oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto;
se, invece, la somma versata è stata inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo (come la sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto“. (Cass. n. 25980/2021).
Il Collegio ritiene che le deduzioni della banca riguardo l'inottemperanza all'ordine di produzione non siano condivisibili. sostiene che “non vi è prova di alcun accordo transattivo” (v. CP_3 conclusioni) dalla mancata produzione non può dedursi la prova del fondamento delle domande attoree l'ammissione del fatto e che nessuna rilevanza può essere attribuita alla transazione in quanto la non ne è CP_5 stata parte (v. repliche). La Corte evidenzia di aver esplicitato nell'ordinanza del 25.3.2024 la rilevanza dei documenti “in ragione della verifica degli effetti dello scioglimento del vincolo di solidarietà fra le parti indicate dalla cessionaria del credito ceduto dalla Banca come proprie debitrici (e ciò ai fini evidenziati da ultimo dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980)” e che dal contegno delle parti il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”).
La Corte ritiene verosimile che la condotta processuale degli altri fideiussori sia il frutto di definizioni transattive, non essendo emerso alcun elemento per poter attribuire a detta condotta ragioni diverse e segnatamente di prova della totale rinuncia da parte della banca alle proprie pretese.
Atteso che la transazione scioglie la solidarietà e che la risulta essere CP_5 divenuta socia dal 26.3.2009, sicchè solo da tale data può ritenersi che fosse informata – o avrebbe potuto e dovuto esserlo - delle condizioni della società,
è a tale momento che bisogna fare riferimento per il calcolo gli accrediti ed il corrispondente debito.
Essendo gli originari fideiussori n. 5 e la coerede di uno di essi CP_5 unitamente al fratello che ha transatto, era debitrice di un decimo CP_5 dell'importo complessivo pari ad € 83.410,29.
In via presuntiva, in ragione da un lato del fatto che la transazione non comprova, come poco sopra esposto, la totale rinuncia della banca ad ogni sua pretesa e dall'altro che quest'ultima non ha fornito la richiesta collaborazione circa l'individuazione degli esatti termini economici dell'accordo transattivo (si evidenzia al riguardo che l'ordinanza 25.03.2024 di questa Corte che ne ha disposto l'esibizione imponeva tutta una serie di accortezze circa esigenze di riservatezza), appare corretto rideterminare il credito della stessa nella misura del 50% e dichiarare l'appellante debitrice della complessiva somma di € 41.705,14 senza oneri accessori perché non richiesti.
L'appello, pertanto, viene parzialmente accolto nei limiti di cui sopra.
Considerato che il giudizio è estinto rispetto alle altre parti originarie tranne che per l'attuale appellante che la banca non è stata Parte_1 ottemperante alla disposizione del Collegio di cui all'ordinanza del 25.03.2024 ritenuta dirimente per la decisione, devono ritenersi sussistere gravi e giustificati motivi per compensare, quanto a , le spese di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, rappresentata da e
[...] Controparte_2 parte intervenuta rappresentata da in Controparte_3 CP_16 riforma parziale della sentenza nr. 246/2018 del Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio R.G. 2330/2018 per quanto attiene alla posizione di
; Controparte_6
Ridetermina la condanna a carico di in favore di Parte_1 Controparte_3
rappresentata da nella minor somma di € 41.705,14;
[...] CP_16
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio quanto a . Parte_1
Firenze, camera di consiglio del 17 febbraio 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1431/2018, a cui è stato riunito il giudizio, promossa da:
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Cavaliere (CF: C.F._2
APPELLANTE contro
(CF: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata da (C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
APPELLATA con l'intervento di
(P.Iva: ) rappresentata daControparte_3 P.IVA_3 Pt_2
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Tommaso Nidiaci (CF:
[...] P.IVA_4
) INTERVENUTA C.F._3
e in contraddittorio di ,Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
, ,C.F._5 Controparte_6 C.F._6
e , quest'ultimo in CP_7 C.F._7 Controparte_8 proprio e quale erede di ), con il Persona_1 C.F._8 patrocinio dell'Avv. Lucio Russo
Appellanti nella riunita causa RG
2330/2018 avverso la sentenza n. 246/2018 del Tribunale di Prato pubblicata il 06/04/2018 RG n.
2903/2013
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Chiede darsi atto dell'inadempimento di controparte all'ordine di esibizione;
conclude in via istruttoria, per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in atto di appello e, nel merito, come in atto di appello e in comparsa di costituzione della causa di appello riunita al presente giudizio”.
Conclusioni dell'atto di appello iscritto al nrg 1431/2018 e della comparsa di costituzione e risposta nel riunito giudizio nrg 2330/2018:
“1) accertare e dichiarare che la banca durante tutti i rapporti bancari per cui è causa, in forza delle esplicitate, illegittime, causali, ha applicato, in danno della
, voci di debito effettivamente non dovute per interessi Parte_3 ultra legali nonché commissione massimo scoperto tra l'altro determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, ed ancora ha addebitato spese forfetarie e praticato il sistema delle valute fittizie, oltre alla illegittima girocontazione delle competenze e quant'altro evidenziato nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio .e meglio precisato negli scritti difensivi successivi, il tutto in violazione, dell'obbligo di trasparenza, procedendo alla compensazione anche impropria delle somme indebitamente addebitate con quelle ancora eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca opposta, da determinarsi nel corso dell'istruttoria mediante apposita CTU contabile che ancora una volta si richiede;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito reclamato con l'opposto decreto ingiuntivo non è dovuto per le motivazioni innanzi dette e, in via di ipotesi, che lo stesso grava sull'appellante solo per la propria quota ereditaria;
3) per l'effetto accogliere la proposta opposizione e revocare l'impugnato DI n.
744/2013, con ogni conseguenza di legge;
4) ritenere e dichiarare, per i motivi di cui all'opposizione, nulle, invalide, inefficaci e, comunque improduttive di effetti giuridici le fideiussioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto, revocando, il provvedimento monitorio impugnato, con tutte le conseguenze di legge;
5) condannare, comunque, controparte al risarcimento, in favore degli opponenti dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto, danni rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale
o, finanche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
Per la parte intervenuta rappresentata da Controparte_3 Pt_2
[...]
“Nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nelle proprie comparse di costituzione e risposta, osserva che agli atti ,come diversamente affermato da controparte non vi è prova di alcun accordo transattivo tra l'odierna scrivete e gli altri appellati, CONCLUDE perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 246/2018 emessa dal Tribunale di Prato nonché ogni ulteriore richiesta avanzata anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa e pertanto confermare la sentenza n. 246/2018 resa dal Tribunale di Prato nell'ambito del procedimento n. 2903/2013”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 246/2018 pubblicata il 06/04/2018 il Tribunale di Prato ha così deciso: “revoca il decreto emesso n. 174/2013 emesso dal Tribunale di
Prato in data 5 aprile 2013; condanna , , Controparte_9 Controparte_4
, , e a Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 CP_7 pagare in favore della parte opposta € 1.197.157,41; pone a carico solidale delle parti le spese di c.t.u., liquidate in favore del dr. in € CP_10
7.683,25, oltre i.v.a. e c.p.a.; condanna gli opponenti a pagare in favore della parte opposta le spese del presente procedimento, liquidate in € 36.145, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Controparte_9
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 CP_7
questi ultimi due in qualità di eredi di in Parte_1 Persona_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. (più correttamente) 744/2013 del
26/3/2013, con il quale il Tribunale di Prato ingiungeva loro, in qualità di fideiussori della , dichiarata poi fallita, di Controparte_11 pagare € 1.556.105,31 in favore di Controparte_1
Deducevano che il credito azionato non fosse dimostrato ed in ogni caso insussistente in quanto compensato da maggiori crediti derivanti dai vari rapporti intrattenuti con la banca derivanti da poste indebite per usura, anatocismo, cms illegittime, valute fittizie, ius variandi illegittimamente applicato;
che i contratti prodotti non riguardavano le aperture di credito attinenti ai conti dedotti in giudizio, che le fideiussioni erano da ritenere estinte per violazione dell'art. 1956 cc, che e quali eredi di CP_7 Parte_1 Per_2
non avevano avuto notizia della fideiussione, neppure in occasione del
[...] rinnovo nel 2006.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, previa compensazione anche impropria con le somme illegittimamente addebitate dalla banca, dichiarare nulle ed inefficaci le fideiussioni, condannare la banca al risarcimento dei danni ed alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta per contestare le richieste avversarie e chiederne il rigetto;
deduceva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della notifica, la preclusione per i fideiussori di sollevare eccezioni relative al rapporto negoziale trattandosi di contratto autonomo di garanzia,
l'idoneità della documentazione prodotta per il giudizio monitorio, l'inesistenza del controcredito reclamato in compensazione, la genericità delle contestazioni, la produzione dei contratti come da credito azionato, l'infondatezza delle asserite illegittimità e dell'estinzione delle fideiussioni, la responsabilità dei fideiussori, solidale per disposizione del de cuius, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito.
La causa veniva istruita con prove documentali e c.t.u.; all'esito dell'istruttoria veniva decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello la rappresentata da Controparte_1 [...]
Contr (di seguito solo o anche APPELLATA) proponendo Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
1. ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE COME CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA
2. NULLITA' O COMUNQUE ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE
3. INESISTENZA DEL CREDITO DA PARTE DELLA BANCA: ADDEBITI
ILLEGITTIMI NELLA TENUTA DEI CONTI CORRENTI E NECESSITA' DELLA
RICHIESTA CTU
4. ERRATA APPLICAZIONE DELLA SOLIDARIETA' NEL DEBITO TRA Pt_4
E Controparte_12
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte
(e che qui testualmente si ritrascrivono: “1) accertare e dichiarare che la banca durante tutti i rapporti bancari per cui è causa, in forza delle esplicitate, illegittime, causali, ha applicato, in danno della , voci di Parte_3 debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali nonché commissione massimo scoperto tra l'altro determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, ed ancora ha addebitato spese forfetarie e praticato il sistema delle valute fittizie, oltre alla illegittima girocontazione delle competenze e quant'altro evidenziato nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio .e meglio precisato negli scritti difensivi successivi, il tutto in violazione, dell'obbligo di trasparenza, procedendo alla compensazione anche impropria delle somme indebitamente addebitate con quelle ancora eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca opposta, da determinarsi nel corso dell'istruttoria mediante apposita CTU contabile che ancora una volta si richiede;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che il credito reclamato con l'opposto decreto ingiuntivo non è dovuto per le motivazioni innanzi dette e, in via di ipotesi, che lo stesso grava sull'appellante solo per la propria quota ereditaria;
3) per l'effetto accogliere la proposta opposizione e revocare l'impugnato DI n.
744/2013, con ogni conseguenza di legge;
4) ritenere e dichiarare, per i motivi di cui all'opposizione, nulle, invalide, inefficaci e, comunque improduttive di effetti giuridici le fideiussioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto, revocando, il provvedimento monitorio impugnato, con tutte le conseguenze di legge;
5) condannare, comunque, controparte al risarcimento, in favore degli opponenti dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto, danni rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale
o, finanche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”).
Si è costituita in giudizio (di seguito solo o Controparte_13 CP_3 anche INTERVENUTA), deducendo preliminarmente che in data 20.12.2017 è divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del giudizio, di cui era originario creditore
[...]
Controparte_14
, cessione
[...] Controparte_15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151; ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma. Avverso la medesima sentenza hanno proposto appello con separato atto, iscritto al n. r.g. 2330/2018 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e quest'ultimo in proprio e quale
[...] CP_7 Controparte_8 erede di Persona_1
Con provvedimento del 10.3.2021 veniva disposta la riunione del procedimento n. r.g. 2330/2018 al presente procedimento n. r.g. 1431/2018, trattandosi di due impugnazioni aventi ad oggetto la stessa sentenza di primo grado.
Nelle more del giudizio e Controparte_4 Controparte_5 CP_7
quest'ultimo in proprio e quale erede di Controparte_8 Persona_1 formulavano rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., che la società appellata dichiarava di accettare.
Con ordinanza del 25.3.2024 il Collegio pronunciava l'estinzione del giudizio limitatamente alle parti , , e Controparte_4 Controparte_5 CP_7
, quest'ultimo in proprio e quale erede di;
Controparte_8 Persona_1 ordinava a rappresentata da di Controparte_3 CP_16 depositare in giudizio l'accordo transattivo intercorso tra le parti, diverse da e , invitando gli interessati a chiarire la Parte_1 Controparte_6 posizione di quest'ultima, rappresentando che l'eventuale silenzio sul punto avrebbe avuto gli effetti di cui all'art. 309 c.p.c., rimettendo la causa sul ruolo per gli incombenti disposti.
In data 24.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente si dispone l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di , non avendo la stessa e l'appellata dato Controparte_6 CP_3
i chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 25.3.2024 nonostante l'espressa indicazione che l'omissione avrebbe comportato gli effetti dell'art. 309 c.p.c.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (errata qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia) è fondata.
Il Tribunale (pag.9 sent.) ha ritenuto che “Il carattere autonomo della garanzia si ricava dall'art. 7 della fideiussione prodotta sub doc. 6 fasc. mon.: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio ….” Nella specie non solo è previsto il pagamento immediato e a prima richiesta scritta, ma anche in caso di opposizione del debitore, dovendo, pertanto, ritenersi l'intenzione di svincolare il rapporto di garanzia da quello principale. Tale intenzione, del resto, è palesata anche dalla previsione (art. 10) secondo la quale: “Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della non sia stata interamente estinta.” CP_1
Inoltre, l'art. 8, in particolare, prevede che: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”
L'appellante sostiene che non si tratta di contratto autonomo di garanzia atteso che da nessuna parte vi è una rinuncia del garante a proporre eccezioni ovvero viene esclusa detta facoltà; le espressioni “a prima richiesta “ o “a semplice richiesta scritta” sono compatibili con la fideiussione (Cass. n. 3947/2010); il contratto si autodenomina fideiussione;
la garanzia è prestata a titolo gratuito, mentre il contratto autonomo è necessariamente oneroso (Sezioni Unite n.
3947/10).
La banca contesta l'assunto avversario.
Il Collegio ritiene il motivo di appello fondato.
La Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 rileva:” 16. Ai sensi dell'art. 7 dello schema, “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. In caso di ritardo nel pagamento, inoltre, il garante è tenuto nei confronti della banca a corrispondere gli interessi moratori, alle condizioni previste per il debitore principale. Egli sopporta altresì le conseguenze negative di un'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine. Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debitore principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento.”
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, hanno statuito che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Nella fideiussione in esame non vi è la clausola “senza eccezioni”, pertanto l'accertamento se si tratti di contratto autonomo o fideiussione deve basarsi sull'interpretazione della comune volontà delle parti risultante dalle altre clausole contrattuali.
La Corte di Cassazione ha più volte rilevato che “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n.
19693/2022)”. Ha inoltre precisato che la dizione “anche in caso di opposizione del debitore” non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni (Cass. n. 31105/2024).
La denominazione “fideiussione” e la mancanza di una clausola preclusiva della possibilità di sollevare eccezioni, anche in un secondo momento, fanno ritenere che non si tratti di un contratto autonomo ma di fideiussione in cui vi è
l'inscindibile collegamento tra l'obbligazione principale e quella del garante.
La seconda censura alla sentenza impugnata (nullita' o comunque estinzione della fideiussione) non può essere accolta.
Il Tribunale ha ritenuto che “D'altra parte, solo un mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito successivamente alla morte del garante può essere evocativo di un obbligo di buona fede da parte del creditore garantito circa l'eventuale comunicazione nei confronti degli eredi del garante.
Nella specie (v. infra), tuttavia, nessuna prova è stata data in relazione al fatto che, al momento della concessione degli anticipi nel periodo 2008-2010, la banca fosse a conoscenza delle condizioni economiche della Parte_3
non risultando prodotto nessun bilancio di quest'ultima e neppure la
[...] relazione ex art. 33 l.f. del curatore dalla quale fosse desumibile il momento in cui è insorta la difficoltà finanziaria della società fallita ed i relativi indici sintomatici, anche all'esterno. Né possono ritenersi sufficienti le mail del 2006 prodotte sub doc. 8 di parte attrice (dove peraltro si parla di affidamenti futuri per circa 4-4,5 milioni di euro.”
L'appellante sostiene che la fideiussione è nulla, per due ragioni: a) trattandosi di un testo uniformemente redatto dall'associazione bancaria di categoria e pedissequamente utilizzato da tutti gli istituti di credito, viola l'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust); b) quand'anche non si ritenesse nulla sarebbe comunque estinta ex art. 1956 cod. civ., per consapevolezza in capo alla banca della conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche da parte della . Deduce Parte_3 di aver evidenziato sin dall'atto di citazione che dai bilanci della società emergeva che la stessa dal punto di vista operativo dal 2004 e negli 2005,
2006, 2007 non era in grado di generare utile, apparentemente il bilancio alla fine mostrava il segno positivo ma era dovuto all'aumento di valore delle rimanenze finali, forte plusvalenza da dimissione immobili, aumento del valore degli immobili;
che in un articolo di un noto quotidiano nell'ottobre del 2008 si prefigurava la situazione di crisi “..la cessazione dell'attività è l'epilogo di una crisi in corso da almeno sei anni determinata dalle insormontabili difficoltà del settore tessile”; asserisce l'appellante che la consapevolezza della banca si evidenzia anche dai prospetti a pag. 7 e 10 della CTU, dai quali emerge che Contr teneva accesi anticipi, anticipi su fatture e riba ben oltre le scadenze effettive dei crediti e nonostante la mole di insoluti via via crescente concedeva nuova finanza per il 2008, il 2009 e il 2010; inoltre, il principio giurisprudenziale di presunzione di conoscenza da parte del socio-garante della situazione economico-finanziaria della società debitrice principale, con inapplicabilità dell'art.1956, si riferisce a soggetti che abbiano avuto ruoli decisionali (Cass. n.3761/06), ma la banca non ha dato prova del ruolo della fideiubente;
conseguenza di queste deduzioni dell'appellante è che mancherebbe l'autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito e la garanzia si estingue.
La eccepisce l'infondatezza delle asserzioni avversarie, deduce chela CP_1 situazione di difficoltà economica è emersa solo in data successiva alle anticipazioni in esame;
tutte le anticipazioni e sbf per i quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo si riferiscono ad operazioni poste in essere fra il 2008 ed il
2009, ma solo con delibera assembleare del 13.08.2010 la società veniva posta in liquidazione e la situazione è precipitata fra la metà del 2010 e l'inizio del 2011 col manifestarsi dei primi protesti di assegni bancari;
che i bilanci aziendali se modificati e non veritieri non sono probanti mentre le tre ipoteche indicate dall'appellante, iscritte dalla per mancato pagamento di tributi CP_17
e contributi previdenziali, nel maggio 2009 furono tutte cancellate, dimostrando che la società era ancora in grado di poter far fronte alla proprie obbligazioni ingenerando nel sistema bancario la consapevolezza di un andamento economico stabile;
che la speciale autorizzazione del fideiussore non è necessaria se quest'ultimo per particolare rapporto con il debitore principale sia al corrente della situazione finanziaria;
che è precluso ai fideiussori sollevare eccezioni relative ai rapporti di conto corrente, attesa l'autonomia della garanzia de quibus; che la richiesta di nuova ctu è inammissibile, essendo diretta a sopperire all'inottemperanza all'onere della prova gravante sull'appellante; che il Curatore del Fallimento della società
con pec del 12.04.2013, ha ammesso la banca al passivo Parte_3 in via chirografaria per € 1.865.555,71 e dalla domanda di ammissione emerge che gran parte delle poste del credito insinuato ed ammesso al passivo sono le medesime azionate in via monitoria, ad eccezione dei due conti correnti.
Relativamente al primo profilo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994/2021, ha statuito che le fideiussioni contenenti le clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 restano pienamente valide ed efficaci, una volta depurate dalle clausole anticoncorrenziali “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.
Nessun elemento fa ritenere verificate queste ultime condizioni ed anzi deve presumersi che entrambe le parti, per ragioni diametralmente opposte, avrebbero ugualmente concluso il contratto: la banca perché in ogni caso aveva interesse alla garanzia ed il fideiussore perché le condizioni sarebbero state a lui più favorevoli.
La domanda di nullità totale del contratto non può dunque esser accolta.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato inoltre la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole illegittime da parte del giudice, “nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.)”.
L'art. 6 del contratto prevede la deroga all'art. 1957 cc, che dispone: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Il rilievo d'ufficio della nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. presuppone la tempestiva allegazione da parte dell'opponente circa il fatto del mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale per agire contro l'obbligato principale.
L'appellante non ha allegato né eccepito la decadenza della banca: pertanto deve ritenersi preclusa la relativa pronuncia.
Quanto all'asserita conoscenza o conoscibilità dello stato di difficoltà economico-finanziaria della debitrice principale ai fini dell'art. 1956 cc, di cui al secondo profilo, il Tribunale ha correttamente rilevato che non sono stati prodotti i bilanci né una relazione del curatore e che pertanto non è possibile verificare se la banca abbia fatto credito alla società pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
La banca ha peraltro evidenziato che nel 2009 la società debitrice ha proceduto alla cancellazione delle tre ipoteche indicate dall'appellante, sicchè appariva in grado in grado di far fronte alle obbligazioni, così ingenerando fiducia nel sistema bancario.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che “affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002)” (Cass. n. 34685/2022).
Dalle risultanze istruttorie non emerge tale prova: l'eccezione di nullità ex art. 1956 cc va pertanto rigettata.
La terza censura alla sentenza impugnata (inesistenza del credito da parte della banca: addebiti illegittimi nella tenuta dei conti correnti e necessità della richiesta ctu) è infondato.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto generiche le contestazioni di parte opponente in ordine alla pretesa illegittimità di interessi, spese addebitati e che in mancanza degli estratti conto precedenti si sarebbe dovuto riconoscere al primo estratto il valore di “saldo zero”.
La sostiene di non aver mai applicato intessi usurari e che l'appellante CP_1 avrebbe dovuto individuare nello specifico e documentare le illegittimità lamentate.
Il Collegio ritiene che il motivo non possa essere accolto.
Il Tribunale, nell'ordinanza del 14.2.2014, ha correttamente rilevato “ …la causa petendi della domanda monitoria è costituita da rapporti di anticipi su fatture e che le contestazioni della parte opponente attengono ad un'illegittima regolazione dei rapporti di conto corrente tenuti dalla società fallita
[...]
con la banca opposta, che avrebbero generato un addebito di oltre Parte_3 due milioni di euro;
che tali contestazioni non si sono tradotte in contestazioni, dotate di un sufficiente grado di specificità, in relazione ai singoli rapporti di anticipo azionati dalla parte opposta in sede monitoria”.
La domanda relativa ad usura, anatocismo, cms ed addebiti illegittimi nella tenuta dei conti correnti, con istruttoria di ctu, esula dall'oggetto del giudizio, in cui è stata richiesta solo la restituzione del capitale anticipato sul c/c, pacificamente non restituito.
La quarta censura (errata applicazione della solidarietà nel debito tra coeredi e nullita' della relativa clausola) è priva di rilievo in quanto nelle more del giudizio è sopravvenuta la transazione tra le altre parti originarie con estinzione del giudizio, compresa la posizione di in seguito Controparte_6 all'effetto estintivo ex 309 c.p.c. come da ordinanza collegiale del 25.03.2024.
Appare tuttavia opportuno scrutinare il motivo di gravame nel merito atteso che la banca è stata inadempiente all'incombente disposto dalla Corte di produrre l'atto transattivo.
Il Tribunale (pagg 10-12) ha rilevato che la fideiussione non si estingue a seguito della morte del garante, gli eredi subentrano nella stessa posizione del defunto rispondendo di tutte le obbligazioni comprese quelle posteriori al decesso del garante, che non danno luogo ad una obbligazione fideiussoria nuova ed autonoma degli eredi ma integrano il debito del defunto stesso, di cui gli eredi rispondono secondo le regole dell'accettazione dell'eredità; al momento del decesso non vi è un obbligo dei creditori del de cuius di fare particolari comunicazioni agli eredi, ma sono semmai questi ultimi a doversi cautelare con l'accettazione con beneficio di inventario, tanto più che lo stretto rapporto di parentela degli eredi con il de cuius fa supporre che fossero a conoscenza della garanzia dallo stesso prestata;
la clausola all'art. 3 “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa” non è vessatoria, come afferma l'appellante, perché non rientra fra quelle tassativamente indicate dall'art. 1341 c. c. e la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art. 752 c. c. “salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Il Collegio rileva che la motivazione del Tribunale sul punto appare corretta e condivisibile, avendo ampiamente argomentato il rigetto dell'eccezione con indicazione specifica delle previsioni contrattuali e richiami giurisprudenziali.
La era quindi debitore solidale con i coeredi anch'essi appellanti nel CP_5 giudizio poi riunito.
Tale solidarietà è venuta meno a seguito delle transazioni con il creditore dei fideiussori condebitori.
Il Collegio ha ordinato a di produrre gli atti di transazione, ma la CP_3 società non ha ottemperato.
La S.C. ha evidenziato che “in caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dall'accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens, oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto;
se, invece, la somma versata è stata inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo (come la sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto“. (Cass. n. 25980/2021).
Il Collegio ritiene che le deduzioni della banca riguardo l'inottemperanza all'ordine di produzione non siano condivisibili. sostiene che “non vi è prova di alcun accordo transattivo” (v. CP_3 conclusioni) dalla mancata produzione non può dedursi la prova del fondamento delle domande attoree l'ammissione del fatto e che nessuna rilevanza può essere attribuita alla transazione in quanto la non ne è CP_5 stata parte (v. repliche). La Corte evidenzia di aver esplicitato nell'ordinanza del 25.3.2024 la rilevanza dei documenti “in ragione della verifica degli effetti dello scioglimento del vincolo di solidarietà fra le parti indicate dalla cessionaria del credito ceduto dalla Banca come proprie debitrici (e ciò ai fini evidenziati da ultimo dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez. I, 24 settembre 2021, n. 25980)” e che dal contegno delle parti il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”).
La Corte ritiene verosimile che la condotta processuale degli altri fideiussori sia il frutto di definizioni transattive, non essendo emerso alcun elemento per poter attribuire a detta condotta ragioni diverse e segnatamente di prova della totale rinuncia da parte della banca alle proprie pretese.
Atteso che la transazione scioglie la solidarietà e che la risulta essere CP_5 divenuta socia dal 26.3.2009, sicchè solo da tale data può ritenersi che fosse informata – o avrebbe potuto e dovuto esserlo - delle condizioni della società,
è a tale momento che bisogna fare riferimento per il calcolo gli accrediti ed il corrispondente debito.
Essendo gli originari fideiussori n. 5 e la coerede di uno di essi CP_5 unitamente al fratello che ha transatto, era debitrice di un decimo CP_5 dell'importo complessivo pari ad € 83.410,29.
In via presuntiva, in ragione da un lato del fatto che la transazione non comprova, come poco sopra esposto, la totale rinuncia della banca ad ogni sua pretesa e dall'altro che quest'ultima non ha fornito la richiesta collaborazione circa l'individuazione degli esatti termini economici dell'accordo transattivo (si evidenzia al riguardo che l'ordinanza 25.03.2024 di questa Corte che ne ha disposto l'esibizione imponeva tutta una serie di accortezze circa esigenze di riservatezza), appare corretto rideterminare il credito della stessa nella misura del 50% e dichiarare l'appellante debitrice della complessiva somma di € 41.705,14 senza oneri accessori perché non richiesti.
L'appello, pertanto, viene parzialmente accolto nei limiti di cui sopra.
Considerato che il giudizio è estinto rispetto alle altre parti originarie tranne che per l'attuale appellante che la banca non è stata Parte_1 ottemperante alla disposizione del Collegio di cui all'ordinanza del 25.03.2024 ritenuta dirimente per la decisione, devono ritenersi sussistere gravi e giustificati motivi per compensare, quanto a , le spese di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, rappresentata da e
[...] Controparte_2 parte intervenuta rappresentata da in Controparte_3 CP_16 riforma parziale della sentenza nr. 246/2018 del Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio R.G. 2330/2018 per quanto attiene alla posizione di
; Controparte_6
Ridetermina la condanna a carico di in favore di Parte_1 Controparte_3
rappresentata da nella minor somma di € 41.705,14;
[...] CP_16
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio quanto a . Parte_1
Firenze, camera di consiglio del 17 febbraio 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.