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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1739/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 3
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marika Moscon (pec:
- C.F. ) ed elettivamente Email_1 C.F._3 domiciliati presso lo Studio di quest'ultima in Cles (TN), Piazza C. Battisti n. 1, giusta procura allegata al ricorso ed inviata telematicamente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 16 luglio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 26.10.2002, a Peio (TN), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Peio al nr. 6, P. II, Serie A, anno 2002; che, dalla loro unione, erano nati i figli in data Persona_1
22.02.2003 e in data 12.11.2009; che la loro separazione consensuale Persona_2 era stata omologata dal Tribunale di Trento con sentenza n. 809/2023 del 04.10.2023 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26.10.2002 in Peio (TN), ordinando al Comune di Peio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2) Per il figlio revocare l'affidamento al Servizio Per_2 sociale territoriale per le attività di sostegno educativo e scolastico e disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, con residenza principale presso l'abitazione della madre in Peio (TN), Via Salita della Crosaia n. 4, int. 3. 3) Le modalità di frequentazione padre/figlio saranno le seguenti: a) a weekend alternati si recherà a Tuenno dopo la scuola e lì rimarrà con il padre, anche per i Per_2 pernottamenti, fino al lunedì mattina successivo, quando verrà riaccompagnato a scuola;
durante il periodo non scolastico, verrà accompagnato a Tuenno dal padre il Per_2 venerdì nel tardo pomeriggio e verrà riaccompagnato dal padre a casa della madre la domenica alle ore 20.30. b) Anche durante le festività (Natale, Pasqua, ecc.) si continuerà a seguire il medesimo calendario, salvo diversi accordi tra i genitori. c) Il giorno del compleanno di il padre ha la facoltà di tenerlo con sé il pomeriggio. d) Ulteriori Per_2 visite ed incontri, nonché periodi di vacanza, saranno sempre possibili, tenendo prioritariamente conto dell'interesse e degli impegni del minore, nonché soprattutto, dei desideri e del volere di quest'ultimo, che essendo ormai quindicenne, ha capacità di discernimento. In ogni caso, eventuali deroghe al calendario previsto dovranno sempre essere previamente concordate tra i genitori: il genitore che intenda accordare al minore una deroga al calendario di visite sopra previsto, prima di dare conferme o anche solo aspettative al minore, dovrà informare prontamente l'altro genitore, anche tramite sms e attendere da quest'ultimo il relativo consenso e solo successivamente si potrà condividere la scelta previamente concordata tra i genitori, con il minore. 4) Il signor corrisponderà alla Parte_2 signora un assegno mensile di € 400,00- (quattrocento//00) per dodici mensilità, quale Pt_1 concorso nel mantenimento ordinario di da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_2 indici ISTAT, con prima rivalutazione a partire dall'1.1.2026, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e da versarsi nel prosieguo entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla madre IBAN: [...]X21, finché il figlio non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il signor si impegna fin dalla Parte_2 prima mensilità ad attivare apposita domiciliazione bancaria. 5) Il signor terrà a Parte_2 proprio carico il 40% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le linee guida del CNF che si allegano quale doc. 16, mentre il 60% rimarrà in capo alla madre. Ad eccezione delle spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, dovranno essere espressamente concordate tra i genitori ogni singola spesa straordinaria che superi gli Euro 150,00-. Nel momento in cui la spesa viene concordata, il genitore che ha acconsentito alla richiesta, anticiperà la quota di sua competenza (il 50%) al genitore che dovrà sostenere la spesa. Quest'ultimo, non appena sostenuta la spesa, dovrà esibire la prova dell'esborso sostenuto. Le spese di ammontare inferiore ad Euro 150,00- potranno invece essere effettuate senza necessità di preavviso e quindi successivamente rimborsate sulla base della documentazione giustificativa. 6) L'assegno unico o altri emolumenti saranno percepiti dalla signora La detrazione delle spese straordinarie a fini Irpef sarà operata da entrambi Pt_1
i genitori in proporzione alla quota di riparto delle spese stesse (40%-60%). Eventuali rimborsi / sussidi disposti dallo Stato o da qualsivoglia altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa porzione di quota di riparto delle spese straordinarie (40%-60%) 7) Con il presente atto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato reciprocamente ogni rapporto patrimoniale afferente al vincolo matrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo. 8) Le spese legali del presente procedimento saranno suddivise in parti uguali tra i ricorrenti”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2023, con sentenza per separazione consensuale nr. 809/2023 del 4.10.2023, depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 5.10.2023, e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria depositata in atti con nota integrativa, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 11.04.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti, reputandosi le condizioni previste dalle parti conformi all'interesse del figlio minorenne, tenuto conto, in particolare, del contenuto della relazione dei Servizi Sociali della Comunità della Val Di Non, dalla quale è emerso che l'affidamento socio-assistenziale ha avuto, nel corso del tempo, un andamento positivo e che, allo stato, non risulta essere attivo “alcun intervento sociale o educativo in favore del minore né della sua famiglia, in quanto non sono stati riscontrati bisogni in tale senso”.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 11 aprile 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Peio (TN) in data 26.10.2002 (matrimonio trascritto nel Comune di Peio al nr. 6, P. II, Serie A, anno 2002) da
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
18.12.1975, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi