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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14213 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 17841/2022
Il Tribunale ordinario di Roma - XIII Sezione civile, in composizione monocratica, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 17841 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra rappresentato e difeso – giusta procura Parte_1 Parte_2
– dall'avv. BIANCHI GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_1
dall'avv. DI PIPPO MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
1 2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_3
dall'avv. DI PIPPO MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
PARTE INTERVENUTA
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da parte attrice appare fondata e pertanto merita accoglimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_3
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore e la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentir accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. per i danni subiti al veicolo Audi A3 targato
FL065RZ a causa dell'incendio del 17 gennaio 2020 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di €.
24.572,80 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con successivo atto del 27/05/2022 l'attore rinunciava alla domanda giudiziale formulata avverso la società Controparte_2
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che il giorno
17 gennaio 2020 l'autovettura Audi A3 targata FL065RZ di sua proprietà si trovava presso l'autofficina con sede in Roma via dei Controparte_1
Laghi Sportivi n. 2 e più precisamente presso il piazzale privato ad uso della carrozzeria sito in via Comasta snc al fine di riparare i graffi
2 3
presenti sui cerchi in lega del veicolo, allorquando alle ore 4.17 circa del
17 gennaio 2020 si sviluppava un incendio nel piazzale della carrozzeria che avvolgeva le numerose autovetture ivi parcheggiate e la propria autovettura veniva completamente distrutta.
Sul posto interveniva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del
Comando di Roma e gli agenti redigevano apposito verbale.
In data 14/05/2021, con lettera di intervento l'attore richiedeva il risarcimento dei danni subiti alla - quale Controparte_2
compagnia che copre la responsabilità civile della società convenuta in giudizio (polizza n. 00F29107849235), ma il tentativo di bonario componimento della vertenza risultava vano;
Parte attrice quantificava il danno in €24. 572,80 così suddivisi:
- €18.100,00 valore commerciale del veicolo;
.- €300,00 rottamazione e riconsegna targhe;
.- €690,00 per il passaggio di proprietà di un nuovo veicolo;
.- €482,80 per la tassa di possesso;
.- €5.000,00 per il fermo tecnico.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando il quantum dell'avversa pretesa risarcitoria.
La sosteneva che il valore commerciale dovesse tener CP_1
conto dei danni subiti dal veicolo all'esito di un sinistro stradale.
Con atto di intervento depositato telematicamente in data 14.12.2022 chiedeva il ristoro del danno subito dalla propria Controparte_3
autovettura Renault Captur tg FG960RW a seguito del medesimo evento di incendio che aveva coinvolto il mezzo di parte attrice verificatosi tra il
16.1.2020 ed il 17.1.2020 chiedendo a codesto Tribunale di: “Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. per i danni subìti dall'autovettura Renault Captur tg FG960RW
3 4
rimasta totalmente distrutta dall'incendio per cui è causa e per l'effetto condannare la società convenuta società a di € 18 mila euro, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, 2° comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi dal dì del fatto al soddisfo;
Con il favore delle spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e di quella del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Fortunato Marrazzo che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con ordinanza del 12/03/2024 integrata, su istanza della parte intervenuta, con l'ordinanza del 3/04/2024, a scioglimento della riserva assunta in sede d'udienza il Giudice formulava proposta di conciliazione ex art 185 bis cpc accettata dall'attore e dalla parte intervenuta, ma non riscontrata dalla società convenuta.
All'udienza del 17/04/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice appare fondata.
Ad avviso di chi scrive risulta acclarata la responsabilità della quale custode del bene. CP_1
Come già chiarito nell'ordinanza ex art. 185 bis cpc depositata in atti, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, occorre verificare se vi sia stata negligenza da parte sua. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
4 5
della diligenza o meno del custode. (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Diversamente è a dirsi per la quantificazione del danno. Le voci elencate da parte attrice non possono essere integralmente risarcite. La
Mr. non ha depositato alcuna ricevuta né documento attestante Pt_2
le voci di danno relative a rottamazione e riconsegna targhe, al passaggio di proprietà di un nuovo veicolo, ed alla tassa di possesso.
Anche il valore del veicolo, in considerazione della condizione del mezzo all'ingresso dell'autofficina non può essere preso in considerazione nella sua interezza, né può essere più verificato. In ultimo anche la somma richiesta a titolo di fermo tecnico non appare in alcun modo dimostrata. La S.C. sul punto ha statuito che tale voce di danno debba essere provata non essendo sufficiente la mera indisponibilità del mezzo a giustificare la richiesta -cfr Cass. Civ. ord. 9348/19-.
In conclusione potrà essere risarcito il solo valore del bene al momento dell'incendio tenuto conto delle condizioni del veicolo in quel momento storico. Tale importo può essere determinato equitativamente in €17.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.
Non v'è dubbio, infine, che la fosse coperta da polizza CP_1
assicurativa con la come emerge dalla documentazione CP_2
versata in atti. Essa compagnia ha ritenuto di non proporre alcuna difesa restando contumace e tale comportamento è valutabile ex art. 116 cpc.
In Purtuttavia la ha rinunciato alla domanda nei suoi CP_1
confronti.
Non resta che valutare le richieste avanzate da parte intervenuta.
In riferimento alla domanda spiegata dalla non risulta essere CP_3
provato l'oggettivo valore del veicolo al momento dell'evento dannoso.
Invero, sotto tale profilo, non v'è prova della avvenuta riparazione dell'automezzo di proprietà della parte intervenuta, posto che la fattura
5 6
depositata in atti non risulta essere riconducibile alla CP_1
officina situata in Roma in Via Camasta snc, ma a tale , via Persona_1
BE ON TN n. 14.
Da ciò va desunto che il mezzo al momento del sinistro non fosse stato riparato prima dell'evento di danno.
Peraltro, da tutto quanto emerso nel corso del giudizio, in data
15.01.2020 la Sig.ra rilasciava un atto di cessione di Controparte_3
credito in favore della che avrebbe dovuto effettuare le Controparte_1
riparazioni della sua autovettura.
Conseguentemente, non può dirsi con certezza che l'auto di sua proprietà era già stata riparata prima dell'evento dannoso.
Invero, la cessione di credito risulta essere stata sottoscritta in data
15.01.2020 e, dunque, prima del verificarsi dell'incendio e della riparazione.
Né risulta provato, ancorché nel suo ammontare, il danno subito dalla
Renault di proprietà della stimato dalla stessa in circa 1.700,00 CP_3
euro ed in circa 5.530,00 euro nel preventivo depositato in atti dalla
Anche il danno morale risulta privo di qualsivoglia riscontro CP_1
probatorio.
Ne consegue che l'ammontare del risarcimento dei danni subiti dalla parte intervenuta non può non tenere conto di tutto quanto dianzi esposto e pertanto può essere equitativamente determinato in euro
7.500,00 pari al valore commerciale del bene (pari a euro 11.500,00) ridotto equitativamente, cui vanno sommati interessi legali dalla domanda.
La presente pronuncia assorbe e travolge in sé ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate secondo i vigenti parametri.
6 7
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Mariaelena
ON, definitivamente pronunciando nel giudizio ordinario proposto da nei confronti della convenuta in causa Parte_3 CP_1
della in persona del lrpt, nonché nei confronti della parte CP_4
intervenuta così provvede: Controparte_3
1.- Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
e per l'effetto condanna parte convenuta al Parte_3 CP_1
ristoro dei danni subiti dalla pari a euro 17.000,00 oltre Parte_3
interessi legali dalla domanda;
2.- dichiara la contumacia di CP_2
3.- in accoglimento della domanda avanzata dalla parte intervenuta condanna la al risarcimento dei danni subiti nella misura di CP_1
€ 7.500,00 equitativamente calcolati oltre interessi legali dalla domanda.
4.- condanna al pagamento in favore di parte attrice CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €3.850, 00 di cui €550,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario -15%-, IVA e CPA come per legge;
5.- condanna al pagamento in favore di parte CP_1
intervenuta delle spese di lite che liquida in complessivi €2.850, 00, oltre rimborso forfettario -15%-, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13.10.2025.
Il Giudice
Mariaelena ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 17841/2022
Il Tribunale ordinario di Roma - XIII Sezione civile, in composizione monocratica, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 17841 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra rappresentato e difeso – giusta procura Parte_1 Parte_2
– dall'avv. BIANCHI GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_1
dall'avv. DI PIPPO MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
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PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_3
dall'avv. DI PIPPO MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
PARTE INTERVENUTA
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da parte attrice appare fondata e pertanto merita accoglimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_3
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore e la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentir accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. per i danni subiti al veicolo Audi A3 targato
FL065RZ a causa dell'incendio del 17 gennaio 2020 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di €.
24.572,80 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con successivo atto del 27/05/2022 l'attore rinunciava alla domanda giudiziale formulata avverso la società Controparte_2
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva che il giorno
17 gennaio 2020 l'autovettura Audi A3 targata FL065RZ di sua proprietà si trovava presso l'autofficina con sede in Roma via dei Controparte_1
Laghi Sportivi n. 2 e più precisamente presso il piazzale privato ad uso della carrozzeria sito in via Comasta snc al fine di riparare i graffi
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presenti sui cerchi in lega del veicolo, allorquando alle ore 4.17 circa del
17 gennaio 2020 si sviluppava un incendio nel piazzale della carrozzeria che avvolgeva le numerose autovetture ivi parcheggiate e la propria autovettura veniva completamente distrutta.
Sul posto interveniva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del
Comando di Roma e gli agenti redigevano apposito verbale.
In data 14/05/2021, con lettera di intervento l'attore richiedeva il risarcimento dei danni subiti alla - quale Controparte_2
compagnia che copre la responsabilità civile della società convenuta in giudizio (polizza n. 00F29107849235), ma il tentativo di bonario componimento della vertenza risultava vano;
Parte attrice quantificava il danno in €24. 572,80 così suddivisi:
- €18.100,00 valore commerciale del veicolo;
.- €300,00 rottamazione e riconsegna targhe;
.- €690,00 per il passaggio di proprietà di un nuovo veicolo;
.- €482,80 per la tassa di possesso;
.- €5.000,00 per il fermo tecnico.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando il quantum dell'avversa pretesa risarcitoria.
La sosteneva che il valore commerciale dovesse tener CP_1
conto dei danni subiti dal veicolo all'esito di un sinistro stradale.
Con atto di intervento depositato telematicamente in data 14.12.2022 chiedeva il ristoro del danno subito dalla propria Controparte_3
autovettura Renault Captur tg FG960RW a seguito del medesimo evento di incendio che aveva coinvolto il mezzo di parte attrice verificatosi tra il
16.1.2020 ed il 17.1.2020 chiedendo a codesto Tribunale di: “Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. per i danni subìti dall'autovettura Renault Captur tg FG960RW
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rimasta totalmente distrutta dall'incendio per cui è causa e per l'effetto condannare la società convenuta società a di € 18 mila euro, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, 2° comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi dal dì del fatto al soddisfo;
Con il favore delle spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e di quella del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Fortunato Marrazzo che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con ordinanza del 12/03/2024 integrata, su istanza della parte intervenuta, con l'ordinanza del 3/04/2024, a scioglimento della riserva assunta in sede d'udienza il Giudice formulava proposta di conciliazione ex art 185 bis cpc accettata dall'attore e dalla parte intervenuta, ma non riscontrata dalla società convenuta.
All'udienza del 17/04/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice appare fondata.
Ad avviso di chi scrive risulta acclarata la responsabilità della quale custode del bene. CP_1
Come già chiarito nell'ordinanza ex art. 185 bis cpc depositata in atti, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, occorre verificare se vi sia stata negligenza da parte sua. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
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della diligenza o meno del custode. (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Diversamente è a dirsi per la quantificazione del danno. Le voci elencate da parte attrice non possono essere integralmente risarcite. La
Mr. non ha depositato alcuna ricevuta né documento attestante Pt_2
le voci di danno relative a rottamazione e riconsegna targhe, al passaggio di proprietà di un nuovo veicolo, ed alla tassa di possesso.
Anche il valore del veicolo, in considerazione della condizione del mezzo all'ingresso dell'autofficina non può essere preso in considerazione nella sua interezza, né può essere più verificato. In ultimo anche la somma richiesta a titolo di fermo tecnico non appare in alcun modo dimostrata. La S.C. sul punto ha statuito che tale voce di danno debba essere provata non essendo sufficiente la mera indisponibilità del mezzo a giustificare la richiesta -cfr Cass. Civ. ord. 9348/19-.
In conclusione potrà essere risarcito il solo valore del bene al momento dell'incendio tenuto conto delle condizioni del veicolo in quel momento storico. Tale importo può essere determinato equitativamente in €17.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.
Non v'è dubbio, infine, che la fosse coperta da polizza CP_1
assicurativa con la come emerge dalla documentazione CP_2
versata in atti. Essa compagnia ha ritenuto di non proporre alcuna difesa restando contumace e tale comportamento è valutabile ex art. 116 cpc.
In Purtuttavia la ha rinunciato alla domanda nei suoi CP_1
confronti.
Non resta che valutare le richieste avanzate da parte intervenuta.
In riferimento alla domanda spiegata dalla non risulta essere CP_3
provato l'oggettivo valore del veicolo al momento dell'evento dannoso.
Invero, sotto tale profilo, non v'è prova della avvenuta riparazione dell'automezzo di proprietà della parte intervenuta, posto che la fattura
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depositata in atti non risulta essere riconducibile alla CP_1
officina situata in Roma in Via Camasta snc, ma a tale , via Persona_1
BE ON TN n. 14.
Da ciò va desunto che il mezzo al momento del sinistro non fosse stato riparato prima dell'evento di danno.
Peraltro, da tutto quanto emerso nel corso del giudizio, in data
15.01.2020 la Sig.ra rilasciava un atto di cessione di Controparte_3
credito in favore della che avrebbe dovuto effettuare le Controparte_1
riparazioni della sua autovettura.
Conseguentemente, non può dirsi con certezza che l'auto di sua proprietà era già stata riparata prima dell'evento dannoso.
Invero, la cessione di credito risulta essere stata sottoscritta in data
15.01.2020 e, dunque, prima del verificarsi dell'incendio e della riparazione.
Né risulta provato, ancorché nel suo ammontare, il danno subito dalla
Renault di proprietà della stimato dalla stessa in circa 1.700,00 CP_3
euro ed in circa 5.530,00 euro nel preventivo depositato in atti dalla
Anche il danno morale risulta privo di qualsivoglia riscontro CP_1
probatorio.
Ne consegue che l'ammontare del risarcimento dei danni subiti dalla parte intervenuta non può non tenere conto di tutto quanto dianzi esposto e pertanto può essere equitativamente determinato in euro
7.500,00 pari al valore commerciale del bene (pari a euro 11.500,00) ridotto equitativamente, cui vanno sommati interessi legali dalla domanda.
La presente pronuncia assorbe e travolge in sé ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate secondo i vigenti parametri.
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P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Mariaelena
ON, definitivamente pronunciando nel giudizio ordinario proposto da nei confronti della convenuta in causa Parte_3 CP_1
della in persona del lrpt, nonché nei confronti della parte CP_4
intervenuta così provvede: Controparte_3
1.- Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
e per l'effetto condanna parte convenuta al Parte_3 CP_1
ristoro dei danni subiti dalla pari a euro 17.000,00 oltre Parte_3
interessi legali dalla domanda;
2.- dichiara la contumacia di CP_2
3.- in accoglimento della domanda avanzata dalla parte intervenuta condanna la al risarcimento dei danni subiti nella misura di CP_1
€ 7.500,00 equitativamente calcolati oltre interessi legali dalla domanda.
4.- condanna al pagamento in favore di parte attrice CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €3.850, 00 di cui €550,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario -15%-, IVA e CPA come per legge;
5.- condanna al pagamento in favore di parte CP_1
intervenuta delle spese di lite che liquida in complessivi €2.850, 00, oltre rimborso forfettario -15%-, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13.10.2025.
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