Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1716/2021, posta in decisione in data 20.9.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a PALERMO (PA) in [...] Parte_1 C.F._1
11/09/1960 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
PALERMO (PA) in data 04/10/1971, con il patrocinio dell'Avv. SEMINARA
SALVATORE e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via PIAZZA VITTORIO
EMANUELE ORLANDO 27 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. ABBATE LUIGI e con elezione di P.IVA_1
1
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n.6103/2017 del 20.10.2017, il Tribunale di Palermo ingiungeva a e il pagamento in solido in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 135.036,69, oltre interessi e spese, dovuta in virtù Controparte_2
dei saldi passivi del conto anticipi n.300179983 e del conto corrente n.300640381
(originariamente intrattenuti con il Banco di Sicilia s.p.a.) intestati alla società
[...]
e garantiti dalle fideiussioni prestate dai predetti e CP_3 Pt_1 Pt_2
Avverso il decreto, gli stessi ingiunti proponevano opposizione avanti il medesimo
Tribunale.
Nelle more del giudizio, interveniva la e per essa la Controparte_1
mandataria quale cessionaria di in relazione al CP_4 Controparte_2
credito in contestazione.
Con sentenza n. 1144 del 2021 del 2 marzo 2021, il Tribunale adito di Palermo revocava il decreto opposto, riduceva il credito vantato in sede monitoria e condannava gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'interveniente
[...]
dell'importo di € 70.947,66 oltre interessi e spese, mentre i costi Controparte_1
di CTU erano posti a carico di entrambe le parti.
2 Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i garanti, lamentando, con un unico articolato motivo di impugnazione, che il Tribunale avrebbe errato a rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni, dagli stessi sollevata in comparsa conclusionale.
Costituitasi in giudizio, contestava il gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In data 20.9.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
L'eccezione di nullità delle fideiussioni, qui riproposta e oggetto dell'unico motivo di gravame, è infondata.
Per miglior comprensione della causa, è opportuno riepilogare brevemente quanto avvenuto nel corso del primo grado di giudizio, limitatamente a quanto di rilievo in questa sede.
In sede di precisazione delle conclusioni, con note scritte per l'udienza del
7.12.2020, i e hanno chiesto, genericamente e per la prima Parte_3 Pt_2
volta dall'inizio del processo, la dichiarazione di nullità delle fideiussioni prestate con lettera contratto del 27 aprile 2006 (e lettere integrative per variazioni in aumento del 28 febbraio 2007 e del 17 settembre 2008), “(…) stante la rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio, sia relativamente alle singole clausole in esse contenute, sia relativamente all'intero schema negoziale, in quanto redatte su modulo uniforme ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art.2, comma 2, lett. a), della L. n.287/1990 e del provvedimento della Banca
d'Italia, del 2 maggio 2005”; all'uopo, hanno allegato il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia.
ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda, poiché Controparte_1
tardiva, nel primo atto difensivo utile, e cioè nella comparsa conclusionale depositata
3 il 3.2.2021, ribadendolo successivamente nella memoria di replica depositata il
24.2.2021.
Sul punto, il primo Giudice ha ritenuto tale eccezione esaminabile, nonostante sia stata formulata solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, considerando “quella di nullità … eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio”; epperò l'ha rigettata, dal momento che gli opponenti non hanno provato “a) la conformità delle fideiussioni impugnate allo schema dell'ABI…; b) l'anteriorità dell'intesa restrittiva della concorrenza rispetto alla fideiussione fatta sottoscrivere ai garanti…” , specificando che i garanti avrebbero dovuto produrre in giudizio, “nei termini processuali”, tanto il modello
ABI, rispetto a cui valutare la conformità della fideiussione, quanto il provvedimento dell'Autorità di vigilanza.
In questo appello, i fideiussori odierni appellanti hanno ribadito quanto già dedotto nelle note di trattazione in primo grado, affermando l'obbligatorietà della rilevazione officiosa della nullità negoziale in qualunque stato e grado del giudizio, nonché l'avvenuto deposito del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia che avrebbe permesso al giudicante di confrontare le polizze fideiussorie degli appellanti con quelle cui al provvedimento amministrativo e accertarne la conformità.
Di contro, ha eccepito: in rito, la tardività Controparte_1
dell'eccezione di nullità e l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, che gli opponenti hanno depositato soltanto con la comparsa conclusionale, perché prodotto successivamente alla preclusione temporale di cui all'art.183 c.p.c.; nel merito, la sua infondatezza, stante il difetto di prova degli elementi dell'illecito anticoncorrenziale primo, fra tutti, la conformità delle clausole allo schema diffuso dall'ABI. Non ha mancato di rilevare l'impossibilità di dimostrare l'intesa restrittiva della concorrenza facendo ricorso all'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, poiché prodotto solo in comparsa conclusionale e risalendo i contratti di fideiussione al 2006, periodo
4 successivo a quello oggetto dell'accertamento; nonché la predicabilità, in tesi, del solo rimedio della nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle clausole di reviviscenza (art. 2), di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza (art. 8), in luogo della nullità totale dei contratti domandata dagli appellanti, giusta il preciso insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 41994 del 2021. E infine, ha rilevato l'esclusione, in ogni caso, della nullità delle fideiussioni, da parte della prevalente giurisprudenza, anche qualora ne fosse stata dimostrata la conformità allo schema ABI oggetto dei rilievi della Banca d'Italia e la “provenienza” da un'intesa illecita, giacché in tal caso si sarebbe potuta al più ammettere una tutela di tipo esclusivamente risarcitorio ex art.2043 c.c.
Ora, due sono i profili che vengono in rilievo, in relazione a questo motivo di appello.
Da un lato, emerge la questione della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali in ordine alla quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il Giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. 17.7.2023, n. 20713; Cass. SS.UU. 12.12.2014, n. 26242).
5 La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale. Nel caso in esame, formulando l'eccezione di nullità solamente nella comparsa conclusionale in primo grado, gli opponenti garanti hanno introdotto fatti nuovi -ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana- che avrebbero dovuto concorrere a formare oggetto del thema probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. Né in questo grado di giudizio avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
Se a ciò si aggiunge che le fideiussioni in concreto prestate dagli appellanti sono state stipulate in periodo (anno 2006) differente da quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza (che abbraccia l'arco temporale 2003-2005), non resta che considerare l'eccezione carente di dimostrazione. Ed invero, tale accertamento, operato nel 2005, “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. Civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383);
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale e giammai integrale, del regolamento contrattuale. La Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che
6 non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ.,
Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994). Sicché, non avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità parziale.
Sotto altro profilo, strettamente collegato, l'avvenuta produzione, solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado, del menzionato provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo in quella sede, o nell'odierno processo, argomentato circa la impossibilità, al medesimo non imputabile, di produrla in precedenza. Peraltro, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “Al citato provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello […] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito
(cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi
7 carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso” (Cass. n. 16289/2024).
E comunque, troncante è il rilievo relativo alla mancata produzione del modello
ABI; va osservato che proprio in un caso simile a quello oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha escluso l'accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto, dal mancato deposito in giudizio dello schema ABI deriva
“l'impossibilità…di procedere ad alcuna verifica, tanto dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questione abbia effettivamente recepito le clausole di quello schema dell'A.B.I., quanto (e soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante l'espunzione di eventuali clausole nulle” (Cass. n. 24198 del 08.08.2023).
Ad abundantiam, la declaratoria di nullità parziale delle clausole sarebbe stata impedita dalla mancanza di interesse ai sensi dell'art. 1421 c.c. dei fideiussori a ottenere la pronuncia. Poiché, infatti, la validità delle obbligazioni garantite e dei pagamenti eseguiti non forma oggetto del giudizio, nessuna conseguenza comporterebbe la nullità delle clausole di sopravvivenza e di reviviscenza. Quanto invece alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., gli opponenti non solo non hanno mai eccepito, né nel giudizio di primo grado né in quello di impugnazione, la decadenza della garanzia per il decorso del termine semestrale, ma neppure hanno allegato elementi in fatto dai quali possa ritrarsi che la banca ha omesso di agire e coltivare il proprio credito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957 c.c..
L'appello, pertanto, va rigettato.
8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di e per essa e per questa la mandataria CP_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1144 del 2021 pronunziata dal Tribunale di CP_4
Palermo in data 2.3.2021;
2) condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
di delle spese del presente grado del giudizio che liquida Controparte_1
in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, in giorno 9.1.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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