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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2528 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. RUTA CARMELO e l'avv. C.F._1
RUTA ROSARIO;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. VALLONE DANILO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il dott. dirigente medico presso l in Parte_1 Parte_2
quiescenza dall'1.8.2013, ha convenuto in giudizio l'ex datore di lavoro
Pagina 1 di 6 per ottenerne la condanna a pagargli l'indennità per ferie non godute (per
206 giorni di ferie ordinarie e 9 di congedo per rischio radiologico), nonché il compenso per un credito orario (per 722,59 ore) e per un progetto obiettivo del 2012 (per 18 ore).
In particolare, ha dedotto di aver richiesto, il 7.3.2013, di poter fruire di
100 giorni di ferie, ma che l'istanza è stata rigettata perché tale congedo avrebbe compromesso il buon funzionamento del servizio cui il ricorrente era addetto;
di aver quindi richiesto, il 3.9.2013, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e del credito orario maturato al 31.7.2013, ma che anche tale istanza è stata rigettata alla luce del divieto di monetizzazione ai sensi dell'art. 5 co. 8
d.l. 95/2012.
Ha quindi dedotto di non aver potuto godere delle ferie residue per ragioni relative all'organizzazione del datore di lavoro;
e che la normativa da questo invocata non sarebbe applicabile ai rapporti di lavoro cessati ed alle ferie maturate prima della sua entrata in vigore.
Ha quantificato l'indennità per le ferie non godute in € 26.472; quella per i 9 giorni di congedo per rischio radiologico in € 1.800; quella per il credito orario in € 18.066; il compenso per il progetto obiettivo in € 650. Contr Ha quindi chiesto la condanna dell' a pagargli tali somme. Contr L si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, a decorrere quantomeno dalla collocazione in quiescenza del ricorrente.
Ha inoltre evidenziato il divieto di monetizzazione delle ferie alla luce della normativa già menzionata dal ricorrente, deducendo che la mancata fruizione è dipesa da un difetto organizzativo del ricorrente stesso;
che le stesse devono essere fruite nel corso dell'anno di maturazione o, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali, entro il 30 giugno del successivo.
Pagina 2 di 6 In ordine all'applicabilità del divieto di monetizzazione, ha dedotto che esso non si applica ai soli rapporti già cessati alla sua entrata in vigore;
e con riferimento alle ferie maturate prima e non fruibili in ragione della ridotta durata residua del rapporto di lavoro o di una sua sospensione cui sia poi seguita la cessazione.
Ha infine contestato la quantificazione della pretesa attorea ed ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
***
La pretesa relativa all'indennità per ferie non godute è fondata.
L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2016 prevede che “le ferie […] non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. La
Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità della disposizione, sul presupposto che la stessa vada interpretata nel senso di ammettere la monetizzazione quando il mancato godimento non sia dipeso da colpa del lavoratore, ma da eventi imprevedibili indipendenti dalla sua volontà ovvero da circostanze relative all'organizzazione del datore di lavoro.
Inoltre la Corte di Giustizia ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo
– automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per
Pagina 3 di 6 tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro” (6 novembre 2018,
). CP_2
La Corte di Giustizia ha specificato che è onere del datore di lavoro provare di aver posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie, invitandolo (se del caso anche formalmente) a fruirne, contestualmente informandolo del fatto che la mancata fruizione ne determina la perdita (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, CP_3
cfr. C. 18140/2022, C. 13613/2020). Il medesimo principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Giustizia proprio con riferimento alla disciplina italiana sopra richiamata (Corte di Giustizia 18 gennaio
2024, causa C-218/2022).
Riassumendo, dunque, l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 va interpretato, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, nel senso che la monetizzazione è esclusa quando il datore di lavoro dimostri che la mancata fruizione è dipesa dalla volontà del lavoratore nonostante l'invito a fruirne con l'avviso che in mancanza le ferie sarebbero state perse;
e nello stesso senso va interpretato l'art. 21 co. 11 del CCNL che prevede la perdita del diritto alle ferie maturate in ciascun anno ove non fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo, trattandosi di atto subordinato alla legge e non ammettendo la normativa europea alcuna deroga da parte della contrattazione collettiva.
Ciò posto in termini generali, nel caso specifico va rilevato che il ricorrente, alla cessazione del rapporto di lavoro, aveva maturato 206 giorni di ferie e 9 di congedo per rischio radiologico. Ciò emerge dalla Contr
“rilevazione del mese di maggio 2013” (doc. 2 ricorrente); e l nemmeno ha specificamente contestato tale circostanza.
Pagina 4 di 6 Orbene, indipendentemente dalla questione dell'applicabilità o meno del Contr divieto di monetizzazione, l' non ha dedotto né comunque documentato di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie maturate in tempo utile rispetto al pensionamento, avvisandolo che in mancanza le avrebbe perse: conseguentemente, alla luce dei principi sopra esposti, il ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva nella misura indicata in Contr ricorso, non specificamente contestata dall' che si è limitata ad invocare la citata disposizione collettiva.
Le medesime considerazioni sinora svolte valgono anche per il congedo per rischio radiologico residuo, dato che ai sensi dell'art. 29 co. 4 c.c.n.l. del 10.2.2004, integrativo di quello del 8.6.2000, tale congedo ha la stessa natura delle ferie (“ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 [ossia quelli esposto al rischio radiologico] competono 15 giorni di ferie aggiuntive”).
L'eccezione di prescrizione, rispetto a tale indennità sostitutiva, è infondata perché il termine è decennale (C. 3021/2020) e decorre dalla cessazione del rapporto (C.17643/2023), e nel caso di specie il ricorrente
è stato posto in quiescenza nel 2013 e il ricorso è del 2020. Contr Pertanto l' deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 28.272 (26.472 + 1800) oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto (1.8.2013).
È invece infondata la domanda relativa alla retribuzione del credito orario, che costituisce lavoro straordinario, perché “in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive (ad es. pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc.)” (C. 16711/2020, cfr. anche C. S.U. 9146/2009).
Pagina 5 di 6 Contr È dovuto il compenso per il progetto obiettivo, su cui l' non ha svolto alcuna difesa e, anche a voler ritenere riferita a tale domanda l'eccezione di prescrizione, non trattandosi della retribuzione periodica del dipendente, ma del compenso per una specifica attività, dovrebbe ritenersi applicabile il termine decennale, il quale non sarebbe quindi Contr decorso, risalendo l'attività al 2012 e il ricorso al 2020. L va quindi condannata a pagare al ricorrente la somma di € 650 oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione dal 31.12.2012 (in mancanza di specificazioni sul periodo di svolgimento dell'attività).
Avendo il ricorrente proposto tre domande ed essendo egli risultato soccombente su una, vi è soccombenza reciproca e pertanto le spese si Contr compensano nella misura di un terzo col restante terzo a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna l a pagare a € Parte_2 Parte_1
28.922 oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione dal 1.8.2013 su
€ 28.272 e dal 31.12.2012 su € 650;
- condanna l a rifondere a due Parte_2 Parte_1
terzi delle spese di lite, liquidate in € 6000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario al 15%, € 173 per c.u., compensando il restante terzo.
22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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