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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/05/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29 – 1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 29/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE della società (C.F. ), con sede in VIA GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
GARIBALDI 12 GAMBETTOLA
Visti i ricorsi proposti nelle date 25 febbraio 2025 e 23 aprile 2025 da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI Parte_1 C.F._1
LORENZO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZAVALLONI LORENZO
(C.F. ) con il patrocinio di se medesima ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso se medesima
nei confronti di
(C.F. ), VIA GIUSEPPE GARIBALDI 12 GAMBETTOLA, assistito CP_1 P.IVA_1 dall'avv. LUCREZIA PASOLINI
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII nelle date del 3 marzo 2025 e del 23 aprile 2025; − dato atto dell'avvenuta rituale costituzione del debitore in data 22 aprile 2025/ 13 maggio 2025;
− sentiti i difensori in sede di udienza del 14 maggio 2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
− rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale e non ha contestato, costituendosi, l'avvenuto superamento delle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII;
− osservato che la debitrice ha debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che: i creditori istanti sono titolari di crediti complessivi Euro 15.815,00 (a fronte di due decreti ingiuntivi dichiarati definitivamente esecutivi), sussistono inoltre debiti con
[...]
per Euro 108.000,00, con Direzione Provinciale Controparte_2 Controparte_2
per Euro 121.420,00 (di cui Euro 33.680,00 non scaduti) e con per Euro 11.500,00 (oltre CP_3
ad ulteriori Euro 18.600,00, già trasmessi al servizio riscossione).
A ciò si aggiungono cinque decreti ingiuntivi – non opposti e tutti emessi negli anni 2023/2025
– per una somma totale di Euro 250.000,00, nonché l'avvenuta instaurazione da parte di alcuni creditori di tre procedure di esecuzione mobiliare;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione sia palese come la convenuta non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie esposizioni;
− rilevato infatti che le difese svolte dal convenuto, sostanzialmente confermano lo stato di crisi irreversibile;
− ritenuto pertanto che versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più CP_1
in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. ) con sede legale in VIA GIUSEPPE GARIBALDI CP_1 P.IVA_1 12 GAMBETTOLA
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore la dott.ssa (C.F. ), che alla luce Persona_1 C.F._3 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a - C.F. : CP_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 22/10/2025 ad ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 29/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE della società (C.F. ), con sede in VIA GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
GARIBALDI 12 GAMBETTOLA
Visti i ricorsi proposti nelle date 25 febbraio 2025 e 23 aprile 2025 da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI Parte_1 C.F._1
LORENZO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZAVALLONI LORENZO
(C.F. ) con il patrocinio di se medesima ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso se medesima
nei confronti di
(C.F. ), VIA GIUSEPPE GARIBALDI 12 GAMBETTOLA, assistito CP_1 P.IVA_1 dall'avv. LUCREZIA PASOLINI
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII nelle date del 3 marzo 2025 e del 23 aprile 2025; − dato atto dell'avvenuta rituale costituzione del debitore in data 22 aprile 2025/ 13 maggio 2025;
− sentiti i difensori in sede di udienza del 14 maggio 2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
− rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale e non ha contestato, costituendosi, l'avvenuto superamento delle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII;
− osservato che la debitrice ha debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che: i creditori istanti sono titolari di crediti complessivi Euro 15.815,00 (a fronte di due decreti ingiuntivi dichiarati definitivamente esecutivi), sussistono inoltre debiti con
[...]
per Euro 108.000,00, con Direzione Provinciale Controparte_2 Controparte_2
per Euro 121.420,00 (di cui Euro 33.680,00 non scaduti) e con per Euro 11.500,00 (oltre CP_3
ad ulteriori Euro 18.600,00, già trasmessi al servizio riscossione).
A ciò si aggiungono cinque decreti ingiuntivi – non opposti e tutti emessi negli anni 2023/2025
– per una somma totale di Euro 250.000,00, nonché l'avvenuta instaurazione da parte di alcuni creditori di tre procedure di esecuzione mobiliare;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione sia palese come la convenuta non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie esposizioni;
− rilevato infatti che le difese svolte dal convenuto, sostanzialmente confermano lo stato di crisi irreversibile;
− ritenuto pertanto che versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più CP_1
in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. ) con sede legale in VIA GIUSEPPE GARIBALDI CP_1 P.IVA_1 12 GAMBETTOLA
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore la dott.ssa (C.F. ), che alla luce Persona_1 C.F._3 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a - C.F. : CP_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 22/10/2025 ad ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca