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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 781 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_1
APPELLANTE E
c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della
[...]
Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv. Domenico De Liguori e Maria Battipaglia
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1463/2024 pubblicata all'udienza del 13/06/2024
(Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 606/829/A emessa
dall il 07/03/2018 per il pagamento di € Parte_1
8.726,00 )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/04/2018 , in proprio e Controparte_1
quale legale rappresentante p.t. della “ Parte_2
esercente attività di impresa edile con sede in Sarno (SA)
[...]
alla via Roma n. 98/F, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 606/829/A del 07/03/2018 del 07/03/2018, notificata il
16/03/2018, emessa nei suoi confronti, con la quale il Capo dell
[...]
[...
[...] di , all'esito del procedimento iniziato con Controparte_3 Pt_1
l'accesso ispettivo del 31/05/2014, ore 10,00 presso il cantiere di
Snt'Egidio del Monte Albino (SA), frazione San Lorenzo,ove l'impresa aveva in corso dei lavori edili (cfr.verbale n. 156/153) e seguito dall'accertamento di cui al verbale unico n. SA89001/2013-755-01 del
18/02/2014 della , gli aveva Controparte_4 Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 8.700,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver 1) irregolarmente occupato i lavoratori e per n.1 giornate di lavoro senza la Persona_1 Persona_2
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, essendo stata effettuata la comunicazione dell'assunzione e la registrazione sul
LUL solo nella stessa data dell'accesso; 2) omesso di consegnare ai lavoratori subordinati, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività
di lavoro, una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica oppure una copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal Dlgs n. 152/97; 3) omesso di consegnare ai lavoratori impiegati nell'appalto o subappalto idonea tessera di riconoscimento.
Il deduceva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione articolando tre CP_1
motivi di opposizione:
1) con il primo motivo deduceva di aver provveduto a regolarizzare i due dipendenti, avendoli già in carica in qualità di muratori-artigiani, all'INAIL e
3 INPS fin dal 15/03/2013; di aver provveduto a regolarizzarli presso l'INPS
come operai generici in data 31/05/2013; di aver esibito, successivamente alla notifica del verbale di accertamento del 18/02/2014, il libretto unico del lavoro;
una copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro ai lavoratori;
i prospetti paga sottoscritti;
le ricevute dei versamenti dei contributi F/24; le denunce INAIL;
il contratto di appalto,
subappalto e somministrazione di lavoratori;
le tessere di riconoscimento personale;
le deleghe al professionista o all'associazione di categoria ex art. 40, co.1, L. n. 133/2008, e pertanto evidenziava che la società
avrebbe avuto “ in nero” i lavoratori per la sola giornata del 31/05/2013;
2) con il secondo motivo contestava l'ammontare della sanzione irrogata,
ritenendola ingiusta ed eccessiva in considerazione del fatto che la società
era auna piccola azienda ed aveva tenuto un atteggiamento collaborativo provvedendo alla ulteriore regolarizzazione dei lavoratori;
3) con il terzo motivo chiedeva, ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981, la reteizzazione del pagamento facendo rilevare che l'azienda non era più
operativa e che esso opponente, come persona fisica coobbligata in solido, in mancanza di rateizzazione, non sarebbe stato in condizione di pagare la sanzione.
Per questi motivi
concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno, previa sospensione del provvedimento opposto, di annullare o comunque dichiarare illegittima ovvero infondata l'ordinanza ingiunzione;
in subordine
4 di rateizzare gli importi della originaria sanzione di € 3.575,00; in ulteriore subordine di rateizzare la sanzione in comode rate senza interessi. Col
favore delle spese processuali con attribuzione.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l Parte_1
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
[...]
Si costituiva a mezzo di funzionario delegato l' Parte_1
, che resisteva ai motivi dell' opposizione, di cui
[...]
chiedeva il rigetto col favore delle spese.
Rigettata la prova per testi articolata da parte opponente, il Giudice
rinviava all'udienza del 12/06/2024, ove, all'esito della discussione,
riservava la decisione e successivamente dava lettura della sentenza n.
1463/2024 con cui accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava l'ordinanza ingiunzione con condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato l'11/07/2024 l Parte_1
ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di
[...]
Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così
provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, in accoglimento del presente
gravame, riformare la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione proposta dal sig. , nella duplice qualità in atti;
in via CP_1
subordinata, riformare la sentenza gravata, disponendo l'annullamento parziale dell'ordinanza ingiunzione, limitatamente alla parte in cui è stata
5 applicata la maxi sanzione di cui all'art 3 comma 3 D.L. 12/2002. Con
vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , in proprio Controparte_1
e nella qualità spegata in atti, che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto col favore delle spese del grado con attribuzione.
All'udienza del 16/01/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' ha impugnato la Parte_1
sentenza articolando due motivi di gravame:
con il primo motivo -- '”Erroneità della sentenza nella parte in cui si è
ritenuta operante l'esimente prevista dall'art. 3 comma 4 D.L. n. 12/2002,
conv. in L. n. 73, 2002, modificato dall'art. 36-bis D.L. n. 223/2006, conv.
in L. n. 248/2006” -- l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato al caso di specie l'esimente di cui alla richiamata norma -- a tenore della quale ““Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo
precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare
6 il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” – ed abbia altresì
ravvisato la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto, non preventivamente comunicato e regolarizzato, nella circostanza che egli,
prima dell'accesso ispettivo, avesse effettuato la “comunicazione all'Inail a
fini assicurativi, per entrambi i lavoratori oggetto di contestazione”,
unitamente al fatto, pacifico, che i lavoratori irregolari fossero stati denunciati subito dopo l'accesso ispettivo.
Fa in contrario rilevare l che la norma dell'art. 3, co. 3, del Parte_1
richiamato DL n. 12/2002 prevede l'applicazione della 'maxi sanzione',
prevista dalla legge al fine di contrastare il lavoro 'nero', proprio nel caso in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori senza la preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto, che deve avvenire 24 ore prima dell'inizio della prestazione lavorativa.
Evidenzia altresì che la comunicazione all'INAIL dell'assunzione dei due lavoratori, richiamata dall'opponente e comunque non prodotta agli atti,
non era, in ogni caso, sufficiente a provare la regolarizzazione dei lavoratori, essendo invece necessario l'assolvimento degli obblighi contributivi DM 10, e l'effettivo versamento dei CP_5 CP_6
contributi;
con il secondo motivo -- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha
annullato integralmente l'ordinanza ingiunzione, così travolgendo, in
7 assenza di motivazione, anche le sanzioni applicate per le contestazioni di
cui ai punti 2) e 3) dell'ordinanza ingiunzione – l'appellante fa rilevare che il Tribunale aveva annullato l'ordinanza ingiunzione anche nella parte relativa alle sanzioni applicate per le altre violazioni contestate, ovvero l'omessa consegna ai lavoratori, prima dell'assunzione e dell'inizio dell'attività lavorativa, di copia dell'assuzione o del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal DLgs n. 152/1997, e l'omessa consegna ai lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, in relazione alle quali erano state irrogate le sanzioni di € 1.400,00 e di €
400,00.
Fa in particolare rilevare che le violazioni erano autonome da quella principale, per la quale era stata irrogata la sanzione di € 6.900,00, e che esse non erano state specificamente contestate con l'opposizione.
Chiede pertanto che, in caso di rigetto del primo motivo di appello, la sentenza venga comunque riformata con l'annullamento della sola maxi sanzione e la conferma delle sanzioni minori, con compensazione delle spese di giudizio.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
2.1. Ed infatti, a fronte dell'accertamento operato dall'Ufficio ispettivo in ordine alla violazione, da parte dell'impresa “Falciano Costruzioni scarl,”
della norma di cui all'art. 3, co.3, DL n. 12/2002 che, al fine di contrastare
8 il fenomeno del lavoro 'nero', prevede la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro dipendente 24 ore prima dell'inizio della prestazione lavorativa, il Tribunale ha ritenuto non applicabile la maxi sanzione di legge rilevando che l'impresa aveva comunque già in precedenza regolarizzato i due lavoratori sia pure con diversa qualificazione.
La norma di cui all'art. 3,co.4, DL n. 12/2002 è stata tuttavia erroneamente applicata dal primo Giudice giacché parte opponente si era limitata a dedurre e documentare di aver effettuato la comunicazione all'INAIL
dell'utilizzo dei due lavoratori come artigiani in data 15/03/2013, ma non aveva provato di aver provveduto all'adempimento degli obblighi contributivi, che costituisce il presupposto dell'esenzione.
Ne consegue che la richiamata norma, come convertita e successivamente modificata dall'art. 4 della L. n. 183/2010, che esclude la maxi sanzione per il lavoro sommerso “qualora dagli adempimenti di
carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi comunque la
volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di diversa
qualificazione”, non è applicabile nel caso di specie.
Del tutto priva di rilievo è poi la circostanza che l'INAIL impieghi mesi per dare riscontro alla comunicazione della regolarizzazione dei due lavoratori come artigiani -muratori. Ed infatti, non trattandosi di un provvedimento di
9 tipo autorizzativo, il datore di lavoro poteva privvedere comunque al versamento dei contributi.
2.2. Resta quindi accertato che all'accesso ispettivo l'impresa non era in regola giacché adoperava due lavoratori per i quali non aveva provveduto alla preventiva cominicazione della loro assunzione.
3. Il secondo motivo è assorbito.
4. La sentenza impugnata va pertanto riformata e per l'effetto
Co l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione dell' di
n. 606/829/A del 07/03/2018 notificata il 16/03/2018 va Pt_1
confermata.
5. Le spese del presente grado di giudizio gravano sull'appellato e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato l'11/07/2024
dall nei Parte_1
confronti di , in proprio e quale legale rappr.p.t. Controparte_1
10 della , avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore n. 1463/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell
[...]
n. 606/829/A del 07/03/2018; Parte_1
b) CONDANNA , in proprio e nella spiegata qualità, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in favore dell , a titolo di compenso, in € 1.984,00, Parte_1
oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno il 16 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
11 12
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 781 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_1
APPELLANTE E
c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della
[...]
Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv. Domenico De Liguori e Maria Battipaglia
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1463/2024 pubblicata all'udienza del 13/06/2024
(Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 606/829/A emessa
dall il 07/03/2018 per il pagamento di € Parte_1
8.726,00 )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/04/2018 , in proprio e Controparte_1
quale legale rappresentante p.t. della “ Parte_2
esercente attività di impresa edile con sede in Sarno (SA)
[...]
alla via Roma n. 98/F, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 606/829/A del 07/03/2018 del 07/03/2018, notificata il
16/03/2018, emessa nei suoi confronti, con la quale il Capo dell
[...]
[...
[...] di , all'esito del procedimento iniziato con Controparte_3 Pt_1
l'accesso ispettivo del 31/05/2014, ore 10,00 presso il cantiere di
Snt'Egidio del Monte Albino (SA), frazione San Lorenzo,ove l'impresa aveva in corso dei lavori edili (cfr.verbale n. 156/153) e seguito dall'accertamento di cui al verbale unico n. SA89001/2013-755-01 del
18/02/2014 della , gli aveva Controparte_4 Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 8.700,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver 1) irregolarmente occupato i lavoratori e per n.1 giornate di lavoro senza la Persona_1 Persona_2
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, essendo stata effettuata la comunicazione dell'assunzione e la registrazione sul
LUL solo nella stessa data dell'accesso; 2) omesso di consegnare ai lavoratori subordinati, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività
di lavoro, una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica oppure una copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal Dlgs n. 152/97; 3) omesso di consegnare ai lavoratori impiegati nell'appalto o subappalto idonea tessera di riconoscimento.
Il deduceva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione articolando tre CP_1
motivi di opposizione:
1) con il primo motivo deduceva di aver provveduto a regolarizzare i due dipendenti, avendoli già in carica in qualità di muratori-artigiani, all'INAIL e
3 INPS fin dal 15/03/2013; di aver provveduto a regolarizzarli presso l'INPS
come operai generici in data 31/05/2013; di aver esibito, successivamente alla notifica del verbale di accertamento del 18/02/2014, il libretto unico del lavoro;
una copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro ai lavoratori;
i prospetti paga sottoscritti;
le ricevute dei versamenti dei contributi F/24; le denunce INAIL;
il contratto di appalto,
subappalto e somministrazione di lavoratori;
le tessere di riconoscimento personale;
le deleghe al professionista o all'associazione di categoria ex art. 40, co.1, L. n. 133/2008, e pertanto evidenziava che la società
avrebbe avuto “ in nero” i lavoratori per la sola giornata del 31/05/2013;
2) con il secondo motivo contestava l'ammontare della sanzione irrogata,
ritenendola ingiusta ed eccessiva in considerazione del fatto che la società
era auna piccola azienda ed aveva tenuto un atteggiamento collaborativo provvedendo alla ulteriore regolarizzazione dei lavoratori;
3) con il terzo motivo chiedeva, ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981, la reteizzazione del pagamento facendo rilevare che l'azienda non era più
operativa e che esso opponente, come persona fisica coobbligata in solido, in mancanza di rateizzazione, non sarebbe stato in condizione di pagare la sanzione.
Per questi motivi
concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno, previa sospensione del provvedimento opposto, di annullare o comunque dichiarare illegittima ovvero infondata l'ordinanza ingiunzione;
in subordine
4 di rateizzare gli importi della originaria sanzione di € 3.575,00; in ulteriore subordine di rateizzare la sanzione in comode rate senza interessi. Col
favore delle spese processuali con attribuzione.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l Parte_1
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
[...]
Si costituiva a mezzo di funzionario delegato l' Parte_1
, che resisteva ai motivi dell' opposizione, di cui
[...]
chiedeva il rigetto col favore delle spese.
Rigettata la prova per testi articolata da parte opponente, il Giudice
rinviava all'udienza del 12/06/2024, ove, all'esito della discussione,
riservava la decisione e successivamente dava lettura della sentenza n.
1463/2024 con cui accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava l'ordinanza ingiunzione con condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato l'11/07/2024 l Parte_1
ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di
[...]
Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così
provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, in accoglimento del presente
gravame, riformare la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione proposta dal sig. , nella duplice qualità in atti;
in via CP_1
subordinata, riformare la sentenza gravata, disponendo l'annullamento parziale dell'ordinanza ingiunzione, limitatamente alla parte in cui è stata
5 applicata la maxi sanzione di cui all'art 3 comma 3 D.L. 12/2002. Con
vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , in proprio Controparte_1
e nella qualità spegata in atti, che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto col favore delle spese del grado con attribuzione.
All'udienza del 16/01/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' ha impugnato la Parte_1
sentenza articolando due motivi di gravame:
con il primo motivo -- '”Erroneità della sentenza nella parte in cui si è
ritenuta operante l'esimente prevista dall'art. 3 comma 4 D.L. n. 12/2002,
conv. in L. n. 73, 2002, modificato dall'art. 36-bis D.L. n. 223/2006, conv.
in L. n. 248/2006” -- l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato al caso di specie l'esimente di cui alla richiamata norma -- a tenore della quale ““Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo
precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare
6 il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” – ed abbia altresì
ravvisato la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto, non preventivamente comunicato e regolarizzato, nella circostanza che egli,
prima dell'accesso ispettivo, avesse effettuato la “comunicazione all'Inail a
fini assicurativi, per entrambi i lavoratori oggetto di contestazione”,
unitamente al fatto, pacifico, che i lavoratori irregolari fossero stati denunciati subito dopo l'accesso ispettivo.
Fa in contrario rilevare l che la norma dell'art. 3, co. 3, del Parte_1
richiamato DL n. 12/2002 prevede l'applicazione della 'maxi sanzione',
prevista dalla legge al fine di contrastare il lavoro 'nero', proprio nel caso in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori senza la preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto, che deve avvenire 24 ore prima dell'inizio della prestazione lavorativa.
Evidenzia altresì che la comunicazione all'INAIL dell'assunzione dei due lavoratori, richiamata dall'opponente e comunque non prodotta agli atti,
non era, in ogni caso, sufficiente a provare la regolarizzazione dei lavoratori, essendo invece necessario l'assolvimento degli obblighi contributivi DM 10, e l'effettivo versamento dei CP_5 CP_6
contributi;
con il secondo motivo -- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha
annullato integralmente l'ordinanza ingiunzione, così travolgendo, in
7 assenza di motivazione, anche le sanzioni applicate per le contestazioni di
cui ai punti 2) e 3) dell'ordinanza ingiunzione – l'appellante fa rilevare che il Tribunale aveva annullato l'ordinanza ingiunzione anche nella parte relativa alle sanzioni applicate per le altre violazioni contestate, ovvero l'omessa consegna ai lavoratori, prima dell'assunzione e dell'inizio dell'attività lavorativa, di copia dell'assuzione o del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal DLgs n. 152/1997, e l'omessa consegna ai lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, in relazione alle quali erano state irrogate le sanzioni di € 1.400,00 e di €
400,00.
Fa in particolare rilevare che le violazioni erano autonome da quella principale, per la quale era stata irrogata la sanzione di € 6.900,00, e che esse non erano state specificamente contestate con l'opposizione.
Chiede pertanto che, in caso di rigetto del primo motivo di appello, la sentenza venga comunque riformata con l'annullamento della sola maxi sanzione e la conferma delle sanzioni minori, con compensazione delle spese di giudizio.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
2.1. Ed infatti, a fronte dell'accertamento operato dall'Ufficio ispettivo in ordine alla violazione, da parte dell'impresa “Falciano Costruzioni scarl,”
della norma di cui all'art. 3, co.3, DL n. 12/2002 che, al fine di contrastare
8 il fenomeno del lavoro 'nero', prevede la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro dipendente 24 ore prima dell'inizio della prestazione lavorativa, il Tribunale ha ritenuto non applicabile la maxi sanzione di legge rilevando che l'impresa aveva comunque già in precedenza regolarizzato i due lavoratori sia pure con diversa qualificazione.
La norma di cui all'art. 3,co.4, DL n. 12/2002 è stata tuttavia erroneamente applicata dal primo Giudice giacché parte opponente si era limitata a dedurre e documentare di aver effettuato la comunicazione all'INAIL
dell'utilizzo dei due lavoratori come artigiani in data 15/03/2013, ma non aveva provato di aver provveduto all'adempimento degli obblighi contributivi, che costituisce il presupposto dell'esenzione.
Ne consegue che la richiamata norma, come convertita e successivamente modificata dall'art. 4 della L. n. 183/2010, che esclude la maxi sanzione per il lavoro sommerso “qualora dagli adempimenti di
carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi comunque la
volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di diversa
qualificazione”, non è applicabile nel caso di specie.
Del tutto priva di rilievo è poi la circostanza che l'INAIL impieghi mesi per dare riscontro alla comunicazione della regolarizzazione dei due lavoratori come artigiani -muratori. Ed infatti, non trattandosi di un provvedimento di
9 tipo autorizzativo, il datore di lavoro poteva privvedere comunque al versamento dei contributi.
2.2. Resta quindi accertato che all'accesso ispettivo l'impresa non era in regola giacché adoperava due lavoratori per i quali non aveva provveduto alla preventiva cominicazione della loro assunzione.
3. Il secondo motivo è assorbito.
4. La sentenza impugnata va pertanto riformata e per l'effetto
Co l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione dell' di
n. 606/829/A del 07/03/2018 notificata il 16/03/2018 va Pt_1
confermata.
5. Le spese del presente grado di giudizio gravano sull'appellato e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato l'11/07/2024
dall nei Parte_1
confronti di , in proprio e quale legale rappr.p.t. Controparte_1
10 della , avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore n. 1463/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell
[...]
n. 606/829/A del 07/03/2018; Parte_1
b) CONDANNA , in proprio e nella spiegata qualità, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in favore dell , a titolo di compenso, in € 1.984,00, Parte_1
oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno il 16 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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