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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati OLLA MARINA e CERNIGLIARO Pt_1
DELIA
- Appellante - C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv. GULOTTA Controparte_1
ANTONIO WALTER
- Appellato - All'udienza del 6.02.2015 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 49/2023 del 12.01.2023 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il 25.02.2021, Controparte_1 diretta all'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 giugno 2018, preannunciata con nota dell'8.03.2019 ma mai erogata e, per l'effetto, ha condannato l' a corrispondergli la somma di € Pt_1
12.892,00 a titolo di arretrati sulla pensione VO con decorrenza dal Numer_1 giugno 2018 e fino al gennaio 2021, oltre alle spese di lite che ha liquidato in euro 1.800,00; in particolare ha disatteso la difesa dell' secondo cui non si sarebbe Pt_1 proceduto al pagamento degli arretrati in quanto contestualmente compensati con quanto già (indebitamente) erogato a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo dal 01/06/2018 al 31/03/2019, prestazione confluita nella pensione di vecchiaia, come emergeva dal cedolino di gennaio 2021.
1 Osservava il Tribunale che, in base alla speciale regola di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262, propria dell'indebito previdenziale, il recupero dell'indebito sarebbe dovuto avvenire ratealmente mediante trattenute sulla medesima pensione sulla quale si era formato, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non invece conguagliando l'indebito sugli arretrati della pensione diretta, di cui in tal modo era stata integralmente omessa l'erogazione; escludendo, poi, che nel caso di specie potesse ravvisarsi un'ipotesi di compensazione impropria, riteneva nondimeno legittima la trattenuta effettuata dall' che non Pt_1 aveva inciso sulle esigenze vitali del , assicurate dalla trasformazione del CP_1 assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia;
concludeva, infine, recependo i calcoli effettuati dal CTU ed evidenziando come, a fronte di arretrati pensionistici maturati, sino alla data del ricorso, per € 18.278,96, al netto della legittima trattenuta di € 5.386,96, residuava un debito dell' pari a € 12.892,00. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma. Pt_1
ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 6.02.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l' lamenta che il Tribunale abbia errato Pt_1 nell'applicare alla fattispecie per cui è causa la normativa in materia di indebito previdenziale di cui alla L. n. 662/1996; sostiene che con nota dell'8 marzo 2019 aveva comunicato al che gli era stata liquidata la pensione di vecchiaia CP_1 con decorrenza 1.06.2018, per trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità e che trattavasi di una liquidazione provvisoria, in attesa delle verifiche contabili alla cui stregua si sarebbe verificato se tale trasformazione avrebbe comportato la corresponsione di ulteriori somme ovvero il recupero di somme corrisposte in eccesso, secondo il meccanismo della compensazione impropria;
compensazione poi effettivamente operata con il cedolino della pensione di gennaio 2021. Lamenta, ancora, l'erroneità della condanna alle spese, atteso che gli arretrati, al netto di quanto recuperato, erano stati posti in pagamento con il cedolino di gennaio 2021, prima del deposito del ricorso, avvenuto il 26.02.2021. Il primo motivo di appello è inammissibile, non confrontandosi con il contenuto e le motivazioni poste dal primo giudice a sostegno della propria decisione. Sebbene, infatti, il Tribunale abbia affermato l'applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. art. 1, comma 262 della L. n. 662/1996 (a mente della quale, nel caso di indebiti pensionistici, “Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta
2 sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione”), ha poi nondimeno affermato la legittimità dell'avvenuta “compensazione impropria” operata dall' tra l'importo liquidato con il cedolino di gennaio Pt_1
2021 a titolo di arretrati della pensione di vecchiaia (riconosciuta a decorrere dal 1°.06.2018) maturati sino al 31.03.2019, e l'importo dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità (dalla cui trasformazione prendeva origine la predetta pensione di vecchiaia) corrisposti nel medesimo periodo, con conseguente pagamento della differenza tra i due importi. Pertanto, il richiamo dell'art. 1 comma 262 della L. n. 662/1996 non ha in concreto assunto alcun rilievo ai fini della decisione adottata, avendo il primo giudice avallato e dichiarato la legittimità della menzionata compensazione. La differenza tra l'importo lordo accreditato dall' con il ridetto cedolino Pt_1 di gennaio 2021 (€ 1.942,37, ivi compreso anche il rateo di competenza dello stesso mese) e quello, invece, riconosciuto dal CTU, nominato nel giudizio di primo grado (le cui conclusioni sono state recepite dalla sentenza impugnata), risiede nel fatto che quest'ultimo ha – correttamente - aggiunto al debito complessivo dell' Pt_1 anche i ratei maturati successivamente al 31.03.2019 (data alla quale si ferma il calcolo degli arretrati effettuato dall' e la loro compensazione), e dunque dal Pt_1
1.4.2019 sino alla data di deposito del ricorso di primo grado, nella pacifica circostanza, non contestata dall' che non è medio tempore intervenuto alcun Pt_1 pagamento della pensione di vecchiaia, pur riconosciuta al con CP_1 decorrenza dal giugno del 2018: infatti, mentre nel menzionato provvedimento di liquidazione l' ha determinato tali arretrati in € 6.727,49 (calcolati sino al CP_2
31.03.2019), il CTU, invece, tenendo conto dell'importo dei successivi ratei di pensione, negli importi risultanti dalla citata comunicazione dell'8.03.2019 (pari a € 578,59 mensili per tutto il 2018, € 584,96 mensili per il 2019, € 587,30 mensili per il 2020; € 587,88 per gennaio 2021), ha rideterminato gli arretrati pensionistici in complessivi € 18.278,96; detratta la ritenuta effettuata a gennaio 2021, il residuo credito del pensionato ammonta pertanto a € 12.892,00. Né l' ha minimamente spiegato il motivo per cui, tra gli arretrati messi CP_2 in pagamento con il cedolino di gennaio 2021 non abbia ricompreso tutti i ratei pensionistici maturati sino all'attualità, avendo tale condotta indotto il pensionato a ricorrere all'azione giudiziaria e rivelandosi, dunque, infondato anche il secondo motivo di appello.
3 Le spese di questo grado seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 49/2023 resa il 12.01.2023 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali che liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 6/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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