CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 293/2023 R.G. promossa
DA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vera Artimagnella;
Appellante
CONTRO
( ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
Appellato
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
anche quale mandatario di rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Maria Rosa Battiato;
Appellato OGGETTO: appello – avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3819/2022 del 9.11.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando in ordine all'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 293 Controparte_1
2022 90042340 e sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito dichiarava tardiva l'opposizione a iscrizione a ruolo poiché proposta oltre il termine previsto dalla legge.
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica del titolo esecutivo, integrante un'opposizione all'esecuzione, il giudice - premesso che l' si era costituita in giudizio il 28.9.2022 Parte_1
ovvero oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. e stante l'inammissibilità della documentazione prodotta – in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti dell' portati CP_2
dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito impugnati e condannava gli enti soccombenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il CP_4
26.4.2023; si costituivano e Controparte_1 CP_2
La causa è stata posta in decisione in data 15 maggio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo, l'appellante, limitando il gravame alla partita
0010000220140000306601 di cui all'AVA 59320140001458315, censura la pronuncia impugnata per non avere dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva come eccepito in primo grado. Rileva che non è CP_4
legittimata passivamente in quanto opera esclusivamente come concessionario del servizio di riscossione, senza assumere il ruolo di ente accertatore o responsabile dell'iscrizione a ruolo dei crediti. 1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto tardiva la produzione degli atti interruttivi da parte di CP_4
rilevando che la produzione in appello dei documenti è ammissibile laddove rivesta i caratteri della indispensabilità. Il giudice, infatti, avrebbe dovuto acquisirli esercitando i poteri previsti dall'art. 421 c.p.c. poiché
l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato e può quindi essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase e grado del processo
(cfr. Cass. Civ., Ord. Sez. 6, n. 5/2016).
Aggiunge, inoltre, che il giudice di primo grado non ha tenuto conto, nel calcolo della prescrizione, della sospensione dell'attività di riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 disposta dai decreti emergenziali Covid
– 19.
1.3. Infine, con altro motivo, contesta la sentenza gravata per aver posto a carico dell'odierna appellante le spese processuali.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
La Suprema Corte ha recentemente affermato, con la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
In applicazione di tale principio, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito) la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte di legittimità ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. anche., ex multis, Cass. 17208/2023; 25781/2023
e, più di recente, 7372/2024).
Nel caso in esame con il ricorso introduttivo del giudizio ha CP_1
eccepito la prescrizione dei crediti dell' maturata successivamente alla CP_2
notifica delle cartelle e avvisi di pagamento, eccezione che attiene al merito della pretesa. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale.
Priva di pregio risulta la difesa dell' secondo cui vi sarebbe la CP_2
legittimazione del concessionario “per le cartelle esattoriali, il cui onere di notifica gravava in capo all ”, atteso che l'eventuale Controparte_5
comportamento negligente del concessionario non determina la legittimazione di in ordine al merito della pretesa anche se può assumere rilievo nei CP_4
rapporti interni tra istituto impositore e concessionario e, tuttavia, nel caso in esame non è stata proposta nel giudizio di primo grado una specifica azione al riguardo.
Pertanto, il tribunale, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, che non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La sentenza va dunque riformata dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_6
2.2.L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo non essendo legittimata a proporre appello in relazione CP_4
alle statuizioni relative al merito della pretesa e la modifica della statuizione sulle spese processuali. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato, in data 25.5.2022 successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite in ordine al difetto di legittimazione passiva di CP_4
(Cassazione civile sez. un., 8/03/2022, n.7514), le spese di entrambi i gradi tra e vanno poste a carico di quest'ultimo. CP_4 Controparte_1
2.3.Deve poi rilevarsi che la cartella n. 29320130002019172, come emerge dall'intimazione di pagamento in atti e come rilevato dall' in CP_2
primo grado, è relativa a crediti dell . Conseguentemente, d'ufficio, CP_7
deve rigettarsi l'opposizione in quanto proposta nei confronti di soggetti non legittimati. Nel resto la sentenza deve essere confermata non avendo l' proposto appello avverso la statuizione di intervenuta prescrizione, CP_2
ma solo mere difese.
3.Le spese processuali di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tra e , tenuto conto del diverso CP_4 CP_1
valore della causa nei due gradi di giudizio le spese tra e CP_2 CP_1
stabilite nella sentenza di primo grado vanno confermate, le spese del presente grado vanno compensate non avendo l'appellante proposto domande nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
, Controparte_6
rigetta l'opposizione originariamente proposta avverso la cartella n.
29320130002019172; condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 CP_4
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il presente grado in € 1458,00 oltre rimborso spese generali IVA e
CPA; conferma la statuizione sulle spese tra e contenuta CP_2 Controparte_1
nella sentenza di primo grado e compensa le spese processuali del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 293/2023 R.G. promossa
DA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vera Artimagnella;
Appellante
CONTRO
( ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
Appellato
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
anche quale mandatario di rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Maria Rosa Battiato;
Appellato OGGETTO: appello – avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3819/2022 del 9.11.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando in ordine all'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 293 Controparte_1
2022 90042340 e sottostanti cartelle di pagamento e avvisi di addebito dichiarava tardiva l'opposizione a iscrizione a ruolo poiché proposta oltre il termine previsto dalla legge.
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica del titolo esecutivo, integrante un'opposizione all'esecuzione, il giudice - premesso che l' si era costituita in giudizio il 28.9.2022 Parte_1
ovvero oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. e stante l'inammissibilità della documentazione prodotta – in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti dell' portati CP_2
dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito impugnati e condannava gli enti soccombenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il CP_4
26.4.2023; si costituivano e Controparte_1 CP_2
La causa è stata posta in decisione in data 15 maggio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo, l'appellante, limitando il gravame alla partita
0010000220140000306601 di cui all'AVA 59320140001458315, censura la pronuncia impugnata per non avere dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva come eccepito in primo grado. Rileva che non è CP_4
legittimata passivamente in quanto opera esclusivamente come concessionario del servizio di riscossione, senza assumere il ruolo di ente accertatore o responsabile dell'iscrizione a ruolo dei crediti. 1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto tardiva la produzione degli atti interruttivi da parte di CP_4
rilevando che la produzione in appello dei documenti è ammissibile laddove rivesta i caratteri della indispensabilità. Il giudice, infatti, avrebbe dovuto acquisirli esercitando i poteri previsti dall'art. 421 c.p.c. poiché
l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato e può quindi essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase e grado del processo
(cfr. Cass. Civ., Ord. Sez. 6, n. 5/2016).
Aggiunge, inoltre, che il giudice di primo grado non ha tenuto conto, nel calcolo della prescrizione, della sospensione dell'attività di riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 disposta dai decreti emergenziali Covid
– 19.
1.3. Infine, con altro motivo, contesta la sentenza gravata per aver posto a carico dell'odierna appellante le spese processuali.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
La Suprema Corte ha recentemente affermato, con la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
In applicazione di tale principio, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito) la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte di legittimità ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. anche., ex multis, Cass. 17208/2023; 25781/2023
e, più di recente, 7372/2024).
Nel caso in esame con il ricorso introduttivo del giudizio ha CP_1
eccepito la prescrizione dei crediti dell' maturata successivamente alla CP_2
notifica delle cartelle e avvisi di pagamento, eccezione che attiene al merito della pretesa. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale.
Priva di pregio risulta la difesa dell' secondo cui vi sarebbe la CP_2
legittimazione del concessionario “per le cartelle esattoriali, il cui onere di notifica gravava in capo all ”, atteso che l'eventuale Controparte_5
comportamento negligente del concessionario non determina la legittimazione di in ordine al merito della pretesa anche se può assumere rilievo nei CP_4
rapporti interni tra istituto impositore e concessionario e, tuttavia, nel caso in esame non è stata proposta nel giudizio di primo grado una specifica azione al riguardo.
Pertanto, il tribunale, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, che non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La sentenza va dunque riformata dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_6
2.2.L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo non essendo legittimata a proporre appello in relazione CP_4
alle statuizioni relative al merito della pretesa e la modifica della statuizione sulle spese processuali. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato, in data 25.5.2022 successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite in ordine al difetto di legittimazione passiva di CP_4
(Cassazione civile sez. un., 8/03/2022, n.7514), le spese di entrambi i gradi tra e vanno poste a carico di quest'ultimo. CP_4 Controparte_1
2.3.Deve poi rilevarsi che la cartella n. 29320130002019172, come emerge dall'intimazione di pagamento in atti e come rilevato dall' in CP_2
primo grado, è relativa a crediti dell . Conseguentemente, d'ufficio, CP_7
deve rigettarsi l'opposizione in quanto proposta nei confronti di soggetti non legittimati. Nel resto la sentenza deve essere confermata non avendo l' proposto appello avverso la statuizione di intervenuta prescrizione, CP_2
ma solo mere difese.
3.Le spese processuali di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tra e , tenuto conto del diverso CP_4 CP_1
valore della causa nei due gradi di giudizio le spese tra e CP_2 CP_1
stabilite nella sentenza di primo grado vanno confermate, le spese del presente grado vanno compensate non avendo l'appellante proposto domande nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
, Controparte_6
rigetta l'opposizione originariamente proposta avverso la cartella n.
29320130002019172; condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 CP_4
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il presente grado in € 1458,00 oltre rimborso spese generali IVA e
CPA; conferma la statuizione sulle spese tra e contenuta CP_2 Controparte_1
nella sentenza di primo grado e compensa le spese processuali del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi.