Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8300/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
), residente in [...]44 rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. Rosario Pace per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Fiumicino ( Roma) del 22.3.2024 (rep n.. n.37875 Raccolta n.7313 )
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 25 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente “esiti di pregressa turp vescicale per K in situ, già trattato con chemioterapia endovescivale, in soggetto iperteso e affetto da BPCO” lo rendono soggetto “invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i
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1) (Cfr Relazione di CTU – in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività e condivisibilità delle argomentazioni svolte, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, così argomentando: “Le condizioni generali della ricorrente, in atto, appaiono compromesse, ma non tanto da compromettere la capacità di autogestione e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Per le suesposte motivazioni, vista la peculiarità delle patologie, si è del parere, di confermare il giudizio medico-legale espresso della dott.ssa , Persona_2 che nella fase di ATP..” (cfr Relazione di CTU).
Pertanto il CTU è giunto alle predette conclusioni.
Avuto riguardo alla natura delle parti e della controversia, le spese di lite (con riferimento alla fase di ATP e del presente giudizio di opposizione) vanno integralmente compensate.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8300/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che il ricorrente è soggetto invalido al 100%, senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore o di assistenza continua;
compensa le spese di lite integralmente tra le parti, con riferimento alla fase di ATP
e del presente giudizio di opposizione;
Pone le spese delle consulenze tecniche, espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Così deciso in Catania, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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