Articolo 12 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 11Articolo 13
Versione
31 maggio 1964
Art. 12. Attribuzioni del personale ausiliario

Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine, e della pulizia negli uffici nonche' alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964