TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est. dott. Alessandro Carra - Giudice dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2419/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Parte_1 Parte_2
Carolì, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 29.6.2002;
− di aver generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 20.8.2005 e in data 12.8.2008;
− di essere stati destinatari del decreto di omologa della separazione n. 10755/2023 reso dal
Tribunale di Lecce in data 24.7.2023 R.G. n. 1780/2023;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre;
Per_1
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che sarà in Italia, previo accordo con la medesima e compatibilmente con i suoi impegni;
Festività da calendario alternate;
3. il padre corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie, la somma di € 1.000,00 al mese (€ 500,00 cadauna) oltre al 50% di spese straordinarie, come previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Lecce;
4. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29.6.2002 in
Taurisano (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 32 parte II Serie A
Ufficio 1 anno 2002, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite. Lecce, 29.7.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo