Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01081/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Paolo Montosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l''ottemperanza
della sentenza n.-OMISSIS- pubblicata il 21.4.2021, della Corte D''Appello di Bologna, III sezione, passata parzialmente in giudicato come da attestazione della Corte D''Appello di Bologna in data 28.8.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso depositato il 26 /9/2024, hanno adito il T.A.R., in sede di giudizio di ottemperanza, per ottenere il pagamento della somma oggetto della condanna disposta dal Giudice ordinario con la sentenza in epigrafe indicata, n -OMISSIS- del 29 marzo 2021, della Corte d’Appello di Bologna.
La sentenza, non definitiva, è passata in giudicato, come da certificazione della Corte d’Appello del 28 agosto 2024 la quale ha attestato che “Ai sensi dell’art. 124, 2° comma, Disp. Att. C.P.C. che avverso la retro estesa sentenza non risulta essere stato proposto, nel termine di legge, istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 C.P.C., né altro mezzo di impugnazione. Si precisa, tuttavia, che a seguito dell’ordinanza nr. -OMISSIS- Corte di Cassazione risulta incardinato avanti alla Corte d’Appello di Bologna ricorso in riassunzione iscritto al numero RG nr -OMISSIS- avente ad oggetto la sola richiesta di determinazione del danno biologico del sig. -OMISSIS- (e per esso riconosciuto alle eredi) e delle spese legali dei giudizi. Allo stato risulta, pertanto, formatosi il giudicato interno sui capi della sentenza nr.-OMISSIS- non interessati dalla riassunzione”.
Con memoria depositata il 26/11/2024 la difesa di parte ricorrente ha rilevato che “In data 7.11.2024 il Ministero della Salute ha provveduto al pagamento della minor somma di euro 1.284.770,88.
Tale pagamento è stato effettuato, previo ordine di pagamento del 31 ottobre 2024 (vedi memoria Avvocatura dello Stato del 28/11/2024).
A fronte del parziale pagamento delle maggiori somme dovute lo scrivente legale, con pec del 14.11.2024, ha intimato il Ministero della Salute a corrispondere la somma residua di euro 96.261,52 a titolo di sorte capitale oltre interessi dal 7.11.2024”.
Con comunicazione a mezzo pec del 22.11.2024 il Ministero della Salute ha giustificato il mancato pagamento della somma di euro 87.798,00 a titolo di danno catastrofale adducendo, erroneamente, che “…l’Ordinanza della Corte di Cassazione sul ricorso iscritto al n.-OMISSIS- R.G. proposto dal Ministero della Salute con gli eredi del sig. -OMISSIS- ha accolto il primo motivo di ricorso e cassato la sentenza di II grado, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello, con riguardo al danno biologico subito dal sig. -OMISSIS-.” Il Ministero nulla ha dedotto circa il mancato pagamento dell’importo di euro 8.463,52 (96.261,52 sorte capitale residua richiesta – 87.798,00 danno catastrofale = euro 8.463,52).
Con ordinanza collegiale del 5 marzo 2025, n.-OMISSIS-sono stati chiesti chiarimenti in ordine al mancato pagamento del danno catastrofale e dell’ulteriore residuo importo di euro 8.464,40 richiesti da parte ricorrente.
Nei chiarimenti forniti con nota del 10 marzo 2025, in adempimento dell’ordinanza collegiale suddetta, si precisava che “la residua somma di € 8.464,40, oggetto del petitum del ricorrente, non è da riconoscersi in quanto determinata sulla scorta dell’erronea valutazione della data di fine calcolo (07/11/2024) da parte del ricorrente”, depositando anche tre ordini di pagamento effettuati, tra cui quello relativo al danno catastrofale.
Con memoria depositata la difesa di parte ricorrente conferma che “ Il danno catastrofale è stato corrisposto in data 5.12.2024.”.
Ciò premesso va osservato che la residua somma di euro 8.464,40 è dovuta contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione.
Non può trovare accoglimento, in questo caso il principio invocato dall’Amministrazione secondo cui il calcolo degli interessi sarebbe assolto “anche a titolo di calcolo degli interessi, con l’emissione del decreto di pagamento e non l’effettivo pagamento”.
Infatti, in questa sede di ottemperanza non residuano margini interpretativi né poteri integrativi di questo giudice amministrativo dovendosi limitare ad assicurare l’adempimento di quanto statuito dal G.O..
La sentenza della Corte d’Appello, infatti, nel quantificare le somme dovute ha precisato che sono dovuti gli “interessi legali successivi alla presente sentenza fino all'effettivo saldo;”.
E’, quindi, la data del saldo effettivo quella a cui occorre fare riferimento per determinare gli interessi dovuti (il cui ammontare non è contestato) e non la data dell’emissione del decreto di pagamento.
Conseguentemente risulta ancora dovuta la somma di euro euro 8.464,40.
Deve essere pertanto dichiarato l'obbligo del Ministero della Salute di dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, corrispondendo l’importo sopra determinato a titolo di interessi.
Tenuto conto dell’entità del debito, all’Amministrazione va assegnato il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente decisione per provvedere in favore dei ricorrenti.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione, perché provveda, su richiesta di parte ricorrente, entro giorni 90 dalla scadenza del predetto termine concesso all’Amministrazione, a dare esatta esecuzione alla sentenza, corrispondendo l’importo, come sopra determinato, con spese a carico dell’Amministrazione stessa.
Il Collegio ritiene di precisare che il Commissario ad acta:
- è organo del Giudice dell’ottemperanza, le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, e che eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale;
- dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto, documentando l’avvenuta liquidazione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza di questo Tribunale.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere come indicato in motivazione ed in parte lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva, corrispondendo la residua somma di euro 8.464,40;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione, perchè provveda nei modi e nei termini di cui in parte motiva.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in euro 5.000 (cinquemila) oltre accessori di legge, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.