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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2024, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima sezione civile
R.G. 293/21
Verbale di udienza
Oggi 6.6.2024 ad ore 12.30 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante nessuno Parte_1
- Per l'appellata quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza di Controparte_2
(già l'avv. Stefano Feroli in
[...] Controparte_3
sostituzione dell'avv. Cristina Lucchesi;
La Corte invita le parti a discutere.
L'appellata discute brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.40.
Alle ore 15.30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di secondo grado iscritta a ruolo il 08/07/2021 al n. 1394/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato da
, nato a [...] il [...], e residente in [...] Parte_1
a Quinto di Treviso (TV); codice Fiscale: rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso in causa, per procura ad litem allegata telematicamente all'atto di costituzione, datato 13/9/2022, versato nella fase di primo grado, dall'Avv.
Emanuele Gentile del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in Via Renato Fucini n. 2 a Vittorio Veneto (TV),
-appellante-
pagina 2 di 9 CONTRO
con sede in Roma, Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele II, n. 284, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma al n. , , in persona del Consigliere Delegato P.IVA_1
Dott. nato ad GN (FR) il [...] , in [...] poteri CP_4
conferitogli con verbale di adunanza dello stesso Consiglio in data 15/02/2023,
in qualità di mandataria con rappresentanza della
[...]
con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, Controparte_5
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n.
, R.E.A. di Milano n. 2100885, in forza di procura a rogito Notaio P.IVA_2
dott. di Roma in data 3 agosto 2023, Rep. n. 25450, Racc. n. Persona_1
16091 (all.02), rappresentata e difesa in causa dall'Avv. Cristina Lucchesi ed elettivamente domiciliata in Martellago (VE), via Olmo 279/D, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
avente per oggetto: mutui
nella quale le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE : Parte_1
In via immediata: - La sospensione e/o l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
sentenza impugnata, anche con decreto, ricorrendo i gravi motivi. In rito: -
Autorizzare e disporre la chiamata in causa del Sig. - CP_6
pagina 3 di 9 Autorizzare e disporre la chiamata in causa di “
[...]
; Organizzazione_1
Nel merito ed in principalità:
1) Accertare e dichiarare l'adempimento dell'Appellante agli obblighi di cui alla
convenzione del 18/12/2014;
2) Accertare e dichiarare la inesistenza delle condizioni per il ricorso alla
procedura monitoria, stante l'inesistenza del credito e della sua prova;
3) Accertare e dichiarare la inesistenza delle condizioni per la concessione delle
clausole ex art. 642, c.p.c, nel d.i. opposto;
4) Accertare e dichiarare la nullità del d.i. opposto;
5) Accertare e dichiarare l'inefficacia del d.i. opposto;
6) Revocare il d.i. opposto, con ogni pronuncia necessaria e opportuna;
7) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per vilazione
dell'art. 112, c.p.c.;
8) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per ultra e extra
petizione
9) Accertare e dichiarare la natura transattiva del rogito d.d. 20/2/2015 rep. n.
18407 notaio di Montebelluna;
Per_2
10) Con la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, in via generica, ex
art. 278, c.p.c.; In subordine: - Disporre la prosecuzione del processo, per
l'esatta quantificazione del danno, arrecato e arrecando, anche non
patrimoniale;
11) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario delle spese
generali in ragione del 12,5% dell'importo dei diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A.,
pagina 4 di 9 di entrambi i gradi del giudizio, con riferimento alla complessità della lite, al
suo valore, e alle numerose questioni giuridiche affrontate, con l'applicazione
delle quantificazioni massime, da distrarre in favore dell'Avv. Emanuele Gentile,
che si dichiara antistatario;
12) Con la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, previsto al comma
primo dell'art. 96, c.p.c., nella misura di Euro 500.000,00=, o quell'altra e
diversa somma, anche maggiore, che risulterà di Giustizia;
13) Con la condanna dell'opposta al pagamento delle somma equitativamente
determinata, prevista al comma terzo dell'art. 96, c.p.c., nella misura che sarà
ritenuta di Giustizia.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
[...]
IN QUALITA' DI MANDATARIA DI Controparte_1 [...]
Controparte_5
- in via pregiudiziale: accertata la tardiva notificazione della citazione di
appello dichiararsi l'appellante decaduto dal diritto di proporre appello e
quest'ultimo, quindi, inammissibile;
- in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa;
- nel merito: rigettarsi l'impugnazione proposta in quanto infondata con
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Non si accetta il contraddittorio su domande nuove.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il decreto Parte_1
Co ingiuntivo nr. 3113/2020 pronunciato in data 11.11.2020 su richiesta di pagina 5 di 9 quale mandataria con rappresentanza di CP_2 Controparte_5
quest'ultima cessionaria di crediti già di Organizzazione_1
di Treviso, con cui il Tribunale di Treviso l'aveva condannato al
[...]
pagamento della somma di Euro 3.220.763,11, di cui Euro 1.580.574,28 quale debito per scoperto di conto corrente n. 13/1/70, Euro 1.505.352 quale debito per scoperto di conto corrente n. 13/1/524 ed Euro 1.225,30 quale debito per scoperto di conto corrente n. 13/1/823 (rapporti tutti intrattenuti con la Banca
cedente) oltre interessi e spese.
Si costituiva la mandataria della cessionaria chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Interveniva nel corso del giudizio quale nuova Controparte_1
mandataria di . in forza di procura speciale conferita Controparte_7
con rogiti dell'8.9.2022 e 3.8.2023, che si associava alle conclusioni della precedente mandataria.
Il Tribunale definiva la causa con sentenza nr. 351/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.03.2023 così decidendo: in ragione del pagamento di Euro 11.914,00 intervenuto in corso di causa, revocava il decreto opposto e, ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione, condannava l'opponente al pagamento della residua somma di Euro 3.208.849,11 oltre interessi e spese.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo la Parte_1
chiamata in causa di e della Banca cedente e contestando, per le CP_8
ragioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio, la legittimità del pagina 6 di 9 decreto ingiuntivo e la sussistenza del credito della banca in virtù di un precedente atto transattivo intercorso tra le parti.
Si costituiva nel grado d'appello quale nuova Controparte_1
mandataria di che eccepiva la tardività dell'appello e Controparte_7
comunque la sua infondatezza.
Con ordinanza del 19.3.2024, in ragione della probabile inammissibilità
dell'impugnativa, veniva rigettata l'istanza di inibitoria e fissata l'odierna udienza di discussione.
2. L'appello deve essere deciso sulla base della preliminare eccezione di tardività
formulata dall'appellata, che risulta fondata in quanto:
- la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 1.3.2023;
- in mancanza di notificazione, il termine c.d. lungo per impugnare è scaduto,
tenuto conto della sospensione feriale, domenica 1.10.2023, con conseguente proroga ex art. 155 c.p.c. al 2.10.2023;
- l'atto d'appello è stato notificato il 4.10.2023.
La tardività del gravame ne determina l'inammissibilità, risultando superflua la disamina della fondatezza dei motivi di appello.
quale parte soccombente è tenuto al pagamento delle spese dell'appellata, Pt_1
liquidate, secondo valori minimi e con incrementi ex art. 6 D.M. n. 55 del 2014
contenuti in ragione dell'attività svolta, in Euro 10.000,00 per compenso oltre ad
IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%.
Stante l'inammissibilità dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 351/2023 pronunciata ai sensi dell'art. Controparte_5
281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.03.2023 dal Tribunale di Treviso, lo dichiara inammissibile e:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese dell'appellata, che liquida in
Euro 10.000,00 per compenso oltre ad IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 6 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 8 di 9
pagina 9 di 9
Prima sezione civile
R.G. 293/21
Verbale di udienza
Oggi 6.6.2024 ad ore 12.30 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante nessuno Parte_1
- Per l'appellata quale Controparte_1
mandataria con rappresentanza di Controparte_2
(già l'avv. Stefano Feroli in
[...] Controparte_3
sostituzione dell'avv. Cristina Lucchesi;
La Corte invita le parti a discutere.
L'appellata discute brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.40.
Alle ore 15.30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di secondo grado iscritta a ruolo il 08/07/2021 al n. 1394/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato da
, nato a [...] il [...], e residente in [...] Parte_1
a Quinto di Treviso (TV); codice Fiscale: rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso in causa, per procura ad litem allegata telematicamente all'atto di costituzione, datato 13/9/2022, versato nella fase di primo grado, dall'Avv.
Emanuele Gentile del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in Via Renato Fucini n. 2 a Vittorio Veneto (TV),
-appellante-
pagina 2 di 9 CONTRO
con sede in Roma, Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele II, n. 284, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma al n. , , in persona del Consigliere Delegato P.IVA_1
Dott. nato ad GN (FR) il [...] , in [...] poteri CP_4
conferitogli con verbale di adunanza dello stesso Consiglio in data 15/02/2023,
in qualità di mandataria con rappresentanza della
[...]
con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, Controparte_5
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n.
, R.E.A. di Milano n. 2100885, in forza di procura a rogito Notaio P.IVA_2
dott. di Roma in data 3 agosto 2023, Rep. n. 25450, Racc. n. Persona_1
16091 (all.02), rappresentata e difesa in causa dall'Avv. Cristina Lucchesi ed elettivamente domiciliata in Martellago (VE), via Olmo 279/D, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
avente per oggetto: mutui
nella quale le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE : Parte_1
In via immediata: - La sospensione e/o l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
sentenza impugnata, anche con decreto, ricorrendo i gravi motivi. In rito: -
Autorizzare e disporre la chiamata in causa del Sig. - CP_6
pagina 3 di 9 Autorizzare e disporre la chiamata in causa di “
[...]
; Organizzazione_1
Nel merito ed in principalità:
1) Accertare e dichiarare l'adempimento dell'Appellante agli obblighi di cui alla
convenzione del 18/12/2014;
2) Accertare e dichiarare la inesistenza delle condizioni per il ricorso alla
procedura monitoria, stante l'inesistenza del credito e della sua prova;
3) Accertare e dichiarare la inesistenza delle condizioni per la concessione delle
clausole ex art. 642, c.p.c, nel d.i. opposto;
4) Accertare e dichiarare la nullità del d.i. opposto;
5) Accertare e dichiarare l'inefficacia del d.i. opposto;
6) Revocare il d.i. opposto, con ogni pronuncia necessaria e opportuna;
7) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per vilazione
dell'art. 112, c.p.c.;
8) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per ultra e extra
petizione
9) Accertare e dichiarare la natura transattiva del rogito d.d. 20/2/2015 rep. n.
18407 notaio di Montebelluna;
Per_2
10) Con la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, in via generica, ex
art. 278, c.p.c.; In subordine: - Disporre la prosecuzione del processo, per
l'esatta quantificazione del danno, arrecato e arrecando, anche non
patrimoniale;
11) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario delle spese
generali in ragione del 12,5% dell'importo dei diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A.,
pagina 4 di 9 di entrambi i gradi del giudizio, con riferimento alla complessità della lite, al
suo valore, e alle numerose questioni giuridiche affrontate, con l'applicazione
delle quantificazioni massime, da distrarre in favore dell'Avv. Emanuele Gentile,
che si dichiara antistatario;
12) Con la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, previsto al comma
primo dell'art. 96, c.p.c., nella misura di Euro 500.000,00=, o quell'altra e
diversa somma, anche maggiore, che risulterà di Giustizia;
13) Con la condanna dell'opposta al pagamento delle somma equitativamente
determinata, prevista al comma terzo dell'art. 96, c.p.c., nella misura che sarà
ritenuta di Giustizia.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
[...]
IN QUALITA' DI MANDATARIA DI Controparte_1 [...]
Controparte_5
- in via pregiudiziale: accertata la tardiva notificazione della citazione di
appello dichiararsi l'appellante decaduto dal diritto di proporre appello e
quest'ultimo, quindi, inammissibile;
- in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa;
- nel merito: rigettarsi l'impugnazione proposta in quanto infondata con
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Non si accetta il contraddittorio su domande nuove.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il decreto Parte_1
Co ingiuntivo nr. 3113/2020 pronunciato in data 11.11.2020 su richiesta di pagina 5 di 9 quale mandataria con rappresentanza di CP_2 Controparte_5
quest'ultima cessionaria di crediti già di Organizzazione_1
di Treviso, con cui il Tribunale di Treviso l'aveva condannato al
[...]
pagamento della somma di Euro 3.220.763,11, di cui Euro 1.580.574,28 quale debito per scoperto di conto corrente n. 13/1/70, Euro 1.505.352 quale debito per scoperto di conto corrente n. 13/1/524 ed Euro 1.225,30 quale debito per scoperto di conto corrente n. 13/1/823 (rapporti tutti intrattenuti con la Banca
cedente) oltre interessi e spese.
Si costituiva la mandataria della cessionaria chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Interveniva nel corso del giudizio quale nuova Controparte_1
mandataria di . in forza di procura speciale conferita Controparte_7
con rogiti dell'8.9.2022 e 3.8.2023, che si associava alle conclusioni della precedente mandataria.
Il Tribunale definiva la causa con sentenza nr. 351/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.03.2023 così decidendo: in ragione del pagamento di Euro 11.914,00 intervenuto in corso di causa, revocava il decreto opposto e, ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione, condannava l'opponente al pagamento della residua somma di Euro 3.208.849,11 oltre interessi e spese.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo la Parte_1
chiamata in causa di e della Banca cedente e contestando, per le CP_8
ragioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio, la legittimità del pagina 6 di 9 decreto ingiuntivo e la sussistenza del credito della banca in virtù di un precedente atto transattivo intercorso tra le parti.
Si costituiva nel grado d'appello quale nuova Controparte_1
mandataria di che eccepiva la tardività dell'appello e Controparte_7
comunque la sua infondatezza.
Con ordinanza del 19.3.2024, in ragione della probabile inammissibilità
dell'impugnativa, veniva rigettata l'istanza di inibitoria e fissata l'odierna udienza di discussione.
2. L'appello deve essere deciso sulla base della preliminare eccezione di tardività
formulata dall'appellata, che risulta fondata in quanto:
- la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 1.3.2023;
- in mancanza di notificazione, il termine c.d. lungo per impugnare è scaduto,
tenuto conto della sospensione feriale, domenica 1.10.2023, con conseguente proroga ex art. 155 c.p.c. al 2.10.2023;
- l'atto d'appello è stato notificato il 4.10.2023.
La tardività del gravame ne determina l'inammissibilità, risultando superflua la disamina della fondatezza dei motivi di appello.
quale parte soccombente è tenuto al pagamento delle spese dell'appellata, Pt_1
liquidate, secondo valori minimi e con incrementi ex art. 6 D.M. n. 55 del 2014
contenuti in ragione dell'attività svolta, in Euro 10.000,00 per compenso oltre ad
IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%.
Stante l'inammissibilità dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 351/2023 pronunciata ai sensi dell'art. Controparte_5
281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.03.2023 dal Tribunale di Treviso, lo dichiara inammissibile e:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese dell'appellata, che liquida in
Euro 10.000,00 per compenso oltre ad IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 6 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
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