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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il 14/1/25 data dell'originaria udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 925/2022 R.G.L. avverso la sentenza n.1100/2022 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino presso lo studio del quale sito in Messina Viale Regina
Elena n.325 è elettivamente domiciliata;
- APPELLANTE-
costituito ai sensi di legge in persona del Controparte_1 suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131 agli Avv. Angela Persona_1
M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C. Adornato;
, nato a [...] il [...] e residente a[...]
Carusa di S. Eufemia d'Aspromonte, elettivamente domiciliato al civico 51 della via Roma di Cosoleto, presso lo studio legale dall'Avv. Santo OS;
-APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 21 dicembre 2022, il Concessionario della riscossione ha impugnato la sentenza n.1100/2022 del Tribunale di Palmi con cui è stato accolto il ricorso proposto da
[...]
con ricorso depositato il 07/12/2021 avverso l'intimazione di pagamento Parte_2
n.09420219002739410000 limitatamente all'avviso di addebito n.3942015000 2890943000.
Con l'originario ricorso OS eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito e comunque la prescrizione quinquennale del credito in esso portato.
Si costituiva l' contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente, depositava copia dell'avviso di CP_2 addebito e della relativa cartolina di ricevimento;
eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'intimazione di pagamento da parte di ed il CP_3 consolidamento del credito per la mancata opposizione del titolo entro il termine dei 40 giorni previsti dalla legge.
Con la sentenza impugnata il ricorso veniva accolto ritenendo maturata la prescrizione dopo la notifica dell'avviso di addebito .
Si legge nella sentenza con riferimento alla notifica dell'atto presupposto all'intimazione che << l'avviso di CP_ addebito n. 39420150002890943000, come allegato da risulta notificato in data 03.11.2015, tuttavia, con il presente ricorso il medesimo ricorrente ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento, quali proprio l'intervenuta prescrizione. Quanto sostenuto dal ricorrente è fondato >>.
Il Tribunale pertanto dopo avere accertato la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 3.11.2015 ha accertato la prescrizione maturata nel quinquennio successivo alla notifica dell'intimazione.
Con l'impugnazione ha eccepito l'erroneo accertamento da parte del Tribunale che non ha tenuto CP_3
conto della sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ha richiamato il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura
Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio). Il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) che ha, poi, previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n.125/2020. Ed infine il “Decreto
Sostegni” che ha previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30/04/2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8/03/2021 ed il 30/04/2021 ed il “Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021 in sede di conversione la Legge n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31 agosto 2021 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 01/09/2021.
Ha concluso per la modifica della sentenza e per l'accertamento dell'esigibilità del credito non prescritto in forza della sospensione dei termini.
Il OS si è costituito in giudizio per difendersi. Ha eccepito la prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito e comunque ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione perché proveniente da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri. Ha concluso per la conferma della sentenza . si è costituito per difendersi. CP_2
In corrispondenza al giorno 14/1 /25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Alla scadenza del termine la causa è stata decisa con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con l' e l' , ha ritenuto maturata la prescrizione CP_2 Parte_1 del credito eccepita da OS con l'azione di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420219002739410000 limitatamente all'avviso di addebito n.3942015000 2890943000.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritendo matura la prescrizione dopo la notifica dell'avviso di addebito n.
39420150002890943000 avvenuta in data 03.11.2015 e quella della notifica dell'intimazione di pagamento n.
094202190002739410 000, notificata il 16/11/2021.
Va rilevato che il capo concernente l'accertamento della notifica dell'avviso di addebito e l'accertamento della notifica dell'intimazione non sono stati impugnati dall'appellato, sicchè sugli stessi si è creato il giudicato. Sono inammissibili, pertanto, sia l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione- atto tra l'altro impugnato dal ricorrente originario- che l'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, eccezione comunque tardiva per cristallizzazione del credito per omessa impugnazione, sia l'eccezione di omessa notifica dell'avviso stesso.
Va anche rilevato che il capo concernete la legittimazione passiva di non è stato impugnato e lo CP_3
stesso è passato in giudicato.
Fatta questa premessa, l'unico motivo di appello concernente l'applicazione della normativa Covid di sospensione dei termini di prescrizione è fondato.
Dato per accertata -per omessa impugnazione del relativo capo della sentenza- la notifica dell'avviso di addebito in data 3.11.15, il periodo successivo entro cui andava a scadere il quinquennio è interessato dalla normativa covid.
Ed invero, va considerata la sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' . Parte_1
Ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione opera dunque dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la normativa emergenziale che ha inciso sul decorso della prescrizione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 21 CP_2 dicembre 2022 nei confronti di e con riferimento alla n.1100/2022 dal Tribunale- Parte_2 CP_2
GL di Palmi ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso;
2) Compensa le spese del doppio grado
Reggio Calabria, 15/12/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il 14/1/25 data dell'originaria udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 925/2022 R.G.L. avverso la sentenza n.1100/2022 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino presso lo studio del quale sito in Messina Viale Regina
Elena n.325 è elettivamente domiciliata;
- APPELLANTE-
costituito ai sensi di legge in persona del Controparte_1 suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131 agli Avv. Angela Persona_1
M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C. Adornato;
, nato a [...] il [...] e residente a[...]
Carusa di S. Eufemia d'Aspromonte, elettivamente domiciliato al civico 51 della via Roma di Cosoleto, presso lo studio legale dall'Avv. Santo OS;
-APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 21 dicembre 2022, il Concessionario della riscossione ha impugnato la sentenza n.1100/2022 del Tribunale di Palmi con cui è stato accolto il ricorso proposto da
[...]
con ricorso depositato il 07/12/2021 avverso l'intimazione di pagamento Parte_2
n.09420219002739410000 limitatamente all'avviso di addebito n.3942015000 2890943000.
Con l'originario ricorso OS eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito e comunque la prescrizione quinquennale del credito in esso portato.
Si costituiva l' contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente, depositava copia dell'avviso di CP_2 addebito e della relativa cartolina di ricevimento;
eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'intimazione di pagamento da parte di ed il CP_3 consolidamento del credito per la mancata opposizione del titolo entro il termine dei 40 giorni previsti dalla legge.
Con la sentenza impugnata il ricorso veniva accolto ritenendo maturata la prescrizione dopo la notifica dell'avviso di addebito .
Si legge nella sentenza con riferimento alla notifica dell'atto presupposto all'intimazione che << l'avviso di CP_ addebito n. 39420150002890943000, come allegato da risulta notificato in data 03.11.2015, tuttavia, con il presente ricorso il medesimo ricorrente ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento, quali proprio l'intervenuta prescrizione. Quanto sostenuto dal ricorrente è fondato >>.
Il Tribunale pertanto dopo avere accertato la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 3.11.2015 ha accertato la prescrizione maturata nel quinquennio successivo alla notifica dell'intimazione.
Con l'impugnazione ha eccepito l'erroneo accertamento da parte del Tribunale che non ha tenuto CP_3
conto della sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ha richiamato il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura
Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio). Il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) che ha, poi, previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n.125/2020. Ed infine il “Decreto
Sostegni” che ha previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30/04/2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8/03/2021 ed il 30/04/2021 ed il “Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021 in sede di conversione la Legge n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31 agosto 2021 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 01/09/2021.
Ha concluso per la modifica della sentenza e per l'accertamento dell'esigibilità del credito non prescritto in forza della sospensione dei termini.
Il OS si è costituito in giudizio per difendersi. Ha eccepito la prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito e comunque ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione perché proveniente da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri. Ha concluso per la conferma della sentenza . si è costituito per difendersi. CP_2
In corrispondenza al giorno 14/1 /25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Alla scadenza del termine la causa è stata decisa con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con l' e l' , ha ritenuto maturata la prescrizione CP_2 Parte_1 del credito eccepita da OS con l'azione di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420219002739410000 limitatamente all'avviso di addebito n.3942015000 2890943000.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritendo matura la prescrizione dopo la notifica dell'avviso di addebito n.
39420150002890943000 avvenuta in data 03.11.2015 e quella della notifica dell'intimazione di pagamento n.
094202190002739410 000, notificata il 16/11/2021.
Va rilevato che il capo concernente l'accertamento della notifica dell'avviso di addebito e l'accertamento della notifica dell'intimazione non sono stati impugnati dall'appellato, sicchè sugli stessi si è creato il giudicato. Sono inammissibili, pertanto, sia l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione- atto tra l'altro impugnato dal ricorrente originario- che l'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, eccezione comunque tardiva per cristallizzazione del credito per omessa impugnazione, sia l'eccezione di omessa notifica dell'avviso stesso.
Va anche rilevato che il capo concernete la legittimazione passiva di non è stato impugnato e lo CP_3
stesso è passato in giudicato.
Fatta questa premessa, l'unico motivo di appello concernente l'applicazione della normativa Covid di sospensione dei termini di prescrizione è fondato.
Dato per accertata -per omessa impugnazione del relativo capo della sentenza- la notifica dell'avviso di addebito in data 3.11.15, il periodo successivo entro cui andava a scadere il quinquennio è interessato dalla normativa covid.
Ed invero, va considerata la sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' . Parte_1
Ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione opera dunque dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la normativa emergenziale che ha inciso sul decorso della prescrizione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 21 CP_2 dicembre 2022 nei confronti di e con riferimento alla n.1100/2022 dal Tribunale- Parte_2 CP_2
GL di Palmi ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso;
2) Compensa le spese del doppio grado
Reggio Calabria, 15/12/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti