Decreto cautelare 30 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026REG.PROV.COLL.
N. 08978/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8978 del 2024, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
TO TA, TO IA, TO LD, TO GO rappresentato dall’Amministratore di sostegno RE ON e RE ON, tutti in qualità di eredi di TO NO già titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 813/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli eredi di TO NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’Avvocatura generale dello Stato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Cons. UD TI e udita per le parti l’avvocato Angela Palmisano per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Le Agenzie chiedono la riforma parziale della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 813/2024 che ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per l’annullamento di cinque avvisi di intimazione emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell’GE, ovvero l’avviso n. 124 2021 9001 3224 00/000, n. 124 2021 9001 3222 01/000, n. 124 2021 9001 3223 02/000, n. 124 2021 9001 3221 03/000 e n. 124 2021 9001 3225 04/000, con i quali è stato richiesto agli originari ricorrenti, in qualità di eredi di TO NO, il pagamento dei crediti per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferiti alla cartella di pagamento GE n. 1242008004698504000, asseritamente notificata in data 11.11.2008, inerente ai prelievi latte imputati al dante causa dei ricorrenti e iure hereditario ai ricorrenti per il periodo 2002/2003 e 2003/2004 e i successivi atti di pignoramento presso terzi.
2. In prime cure i ricorrenti avevano dedotto i seguenti motivi di censura:
I. Prescrizione quadriennale, quinquennale e decennale della pretesa;
II. Nullità della cartella e del ruolo presupposto per carenza di potere di GE;
III. Illegittimità degli atti tesi a riattivare una cartella nulla il cui ruolo era sospeso;
IV. Illegittimità degli atti per riattivare una cartella mai preceduta da intimazione da parte della Regione in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03;
V. Nullità/illegittimità, propria e derivata, per contrarietà alle norme comunitarie;
VI. Illegittimità degli atti per irregolare notifica regolare degli atti presupposti (di accertamento, intimazione regionale e della cartella di pagamento);
VII. Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero;
VIII. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione dei recuperi PAC;
IX. Mancanza/nullità della notifica al produttore dei presupposti atti di accertamento;
X. Nullità per mancanza dei requisiti essenziali e per indicazione a debito di somme non dovute e già pagate e per difetto di motivazione;
XI. Con riferimento agli atti inviati a TO LD nullità e/o annullabilità per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar Veneto, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento integrale delle intimazioni di pagamento; per l’annata 2002/03 ha fatto richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3593/2022 di annullamento del prelievo relativo all’annualità per contrasto con il diritto comunitario e per l’annata 2003/04 ha accolto il motivo sulla prescrizione del relativo credito, evidenziando che GE non ha depositato alcun documento volto a dimostrare l’interruzione della prescrizione.
3. Avverso la suddetta pronuncia le Agenzie propongono ora appello limitatamente alla annualità 2003/04 deducendo: “ Istanza di ammissione di prova documentale ex art. 104 c.p.a. – Erroneità della sentenza di primo grado, oggi appellata, per aver i Tar ritenuto fondata la questione di prescrizione del credito relativo - all’annata 2003/04, n.d.r. – Violazione art. 64 c.p.a .”.
Unitamente al ricorso le amministrazioni producono in appello i seguenti documenti: prova della notifica di atto di intimazione AGEA ex L. n. 33/09 nel 2009, la richiesta di rateizzazione da parte del produttore e documentazione sul mancato perfezionamento, la sentenza del Tar Lazio n. 3191/2010 che ha respinto il ricorso avverso un precedente atto e la sentenza del Consiglio di Stato n. 6051/2017 di rigetto del relativo appello.
4. Gli appellati si sono costituiti in giudizio opponendosi alla ammissione dei nuovi documenti e chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza. In subordine hanno riproposto ex art. 101 c.p.a. tutti i motivi di prime cure dichiarati assorbiti in primo grado.
5. In vista dell’udienza di merito entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.
6. Alla odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le Agenzie appellanti gravano la sentenza limitatamente al capo in cui è stata accertata l’estinzione del credito per quote latte per l’annualità 2003/04 per intervenuta prescrizione. l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che il giudice avrebbe potuto fare un uso più calibrato del potere istruttorio, la cui ratio è la tendenziale ricerca della verità processuale. Il Tar avrebbe dovuto rinnovare l’ordine ed impartirlo anche alla parte ricorrente in base al principio della vicinanza della prova.
Nel merito, la parte appellante sostiene che il giudice abbia errato nel considerare il credito prescritto per inutile decorso di oltre 10 anni dalla presunta notifica della cartella di pagamento nel 2008 alla notifica dell’intimazione impugnata, per il fatto che in data 20 luglio 2009 è stata notificata al produttore anche una intimazione AGEA ex L. n. 33/09, alla quale è seguita da parte dello stesso la richiesta di rateizzazione, poi non perfezionata. L’intimazione è stata di seguito impugnata al Tar del Lazio che, con sentenza n. 3191/2010 ha respinto il ricorso e di seguito anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 6051/2017 ha respinto l’appello.
Sulla base di questi presupposti, la difesa erariale chiede di ammettere la nuova produzione documentale sopra richiamata, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., poiché anche se non si tratta di documenti nuovi in senso stretto si tratta in gran parte di giudicati, che ritiene perciò “ indispensabili ai fini della decisione della causa ”. La indispensabilità si evincerebbe anche dall’ordine istruttorio impartito in primo grado. All’uopo richiama precedenti di questo Consiglio che in casi analoghi hanno dato ingresso ai giudicati in sede di appello e che hanno affermato che la pendenza di un giudizio avente comunque ad oggetto il diritto del creditore ne interrompe la prescrizione a prescindere dal ruolo rivestito dal creditore e dall’esito del giudizio.
1.1. La difesa degli appellati, appellandosi ad altri precedenti di questo Consiglio di segno opposto, si oppone all’ammissione delle nuove prove prodotte soltanto in appello a fronte di un preciso ordine istruttorio impartito in primo grado rimasto inevaso per negligenza delle amministrazioni. Insiste nella non indispensabilità dei documenti nuovi per il fatto che non sarebbero idonei a dimostrare l’intervenuta interruzione del periodo prescrizionale che non sarebbe decennale ma quadriennale o quinquennale. Evidenzia ancora, che l’intimazione risale al 2009 e quindi a 12 anni prima della notifica dell’atto impugnato, i documenti relativi alla rateizzazione sono atti interni e i giudizi non hanno efficacia interruttiva per il fatto che la domanda non è stata proposta dal creditore.
In merito alla cartella rileva che la stessa non è mai stata ritualmente notificata al de cuius ed era stata sospesa in via amministrativa dal 2008 fino al 2020.
1.2. Il motivo di appello è fondato.
Preliminarmente, per fugare ogni dubbio in merito alla contestata notifica della presupposta cartella, si dà atto che AD in primo grado, in adempimento all’ordine istruttorio, ha prodotto la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento richiamata nell’intimazione impugnata al produttore (de cuius) in data 11.11.2008. Pertanto nel periodo che precede la suddetta notifica per il credito relativo al prelievo del 2003/2004 non è maturata alcuna prescrizione.
In ordine alla nuova produzione documentale, re melius perpensa rispetto all’ordinanza assunta nella fase cautelare del presente giudizio, il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di documenti nuovi in appello depositati dalla parte che ha omesso di depositare i medesimi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all’uopo impartito dal primo giudice, devono essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025).
Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa.
Nel caso in esame, si considera indispensabile ai fini della decisione la produzione documentale relativa alla sentenza del Tar Lazio n. 3191/2010, di rigetto del ricorso del produttore avverso l’intimazione GE del 2009 per la campagna 2002/03, resa in un giudizio in cui GE risultava costituita, per il fatto che il suddetto giudicato chiarisce senza margine di dubbio le circostanze di fatto (l’intervento di atti interruttivi/sospensivi della prescrizione) che hanno costituito oggetto di indagine e di decisione in prime cure.
2. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità dei documenti nuovi, possono essere esaminati congiuntamente il motivo di appello, con cui si deduce l’intervenuta interruzione del termine di prescrizione intercorrente tra la notifica della cartella nel 2008 e la notifica della intimazione di pagamento nel 2021, nonché il motivo I del ricorso originario riproposto, nella parte in cui si contesta l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale.
2.1. A tale riguardo, anche in risposta al motivo riproposto, si richiama la giurisprudenza della Sezione, che da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale ( ex multis . Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare (....) non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”).
La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica.
Il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è invece applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 11301/2023).
2.2. Sulla base di queste premesse è fondato il motivo di appello con cui GE contesta la prescrizione del credito per l’annualità 2002/03 (e dei relativi interessi) sollecitato nella intimazione notificata nel 2021, anche se riferito ad una cartella in precedenza sospesa, in considerazione dell’effetto interruttivo permanente ex artt. 2943 e 2945 c.c. ascrivibile alla pendenza del giudizio sull’intimazione GE del 2009, conclusosi con la sentenza definitiva di rigetto del Consiglio di Stato nel 2017. L’GE nei giudizi in questione risultava costituita e perciò, sulla scorta del costante orientamento della Sezione, può ritenersi che si sia determinata nel periodo sopra specificato l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. (Con. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; v., anche, Cass. civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470).
3. La fondatezza dell’appello principale rende necessario lo scrutinio anche dei restanti motivi di ricorso riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (motivi da II a X). Non viene riproposto il motivo XI.
3.1. Devono essere respinti, in quanto inammissibili, i seguenti motivi riproposti dall’appellato:
II) nullità della cartella e del ruolo 2008 presupposto per carenza di potere di GE;
III) illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella il cui ruolo, sospeso in sede amministrativa fin dal 06.11.08, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012;
IV) Illegittimità degli atti relativi ad una cartella non preceduta da alcuna intimazione della Regione (art. 1, comma 9, L. 119/03);
V) nullità/illegittimità propria e derivata per contrarietà comunitaria;
VII) Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero;
VIII) Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC – contestazione dell’ an e del quantum della pretesa;
Tutti i vizi denunziati con i motivi dinanzi citati costituiscono vizi propri della cartella di pagamento presupposta alla intimazione impugnata nel presente giudizio, e non già vizi propri della intimazione medesima. Tali censure debbono pertanto considerarsi inammissibili in questa sede non avendo la parte appellata dimostrato di averli tempestivamente sollevati avverso la cartella.
3.2. Con il VI motivo originario gli appellati avevano eccepito l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata per mancata regolare notifica al produttore di cui i ricorrenti (attuali appellanti) sono eredi degli atti presupposti, in particolare la cartella di pagamento.
A tale riguardo i ricorrenti avevano dedotto che le amministrazioni non hanno mai fornito alcuna prova in ordine alla regolare notifica in plico raccomandato della cartella di pagamento presupposta ma neppure dell’atto di accertamento a monte. Deducono che non basterebbe la spedizione di una semplice lettera raccomandata. Ritengono che tale circostanza debba essere debitamente considerata e valutata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64 c.p.a..
3.3. Il motivo è infondato.
Quanto le amministrazioni procedono alla notifica in proprio o si avvalgono della riscossione tramite concessionario, la notifica della cartella di pagamento e delle intimazioni può essere eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, ultima parte del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, come avvenuto nella specie.
In questo caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, art. 25 delle condizioni generali (cfr. Cass. 21847/2025, Cass. 26806/2024 e Cass. 10037/2019), in ragione della funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. 28872/2018). E’ quindi da ritenersi regolare la notifica della cartella al produttore. Risulta essere stata fornita prova agli atti di primo grado in ordine all’avvenuta consegna in data 11.11.2008 al figlio di TO NO, TO LD odierno appellante.
4. Con il motivo XI del ricorso introduttivo riproposto si deduce la nullità della intimazione di pagamento per violazione di legge, eccesso di potere e carenza assoluta di motivazione (ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241/90) in ordine agli importi esposti quale residuo debito a titolo di capitale e interessi e si contesta la debenza relativa agli interessi sia nell’ an che nel quantum anche per intervenuto pagamento.
Il motivo è in parte inammissibile laddove si riferisce a vizi riconducibili agli atti presupposti e per il resto è infondato, trattandosi di un mero atto di sollecito dei crediti meglio dettagliati nella presupposta cartella di pagamento di cui è stata dimostrata l’avvenuta notifica alla parte.
L’intimazione di pagamento comunque reca l’indicazione di quanto richiesto a titolo di capitale per l’anno 2003/04, e quanto richiesto a titolo di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima e questo è quanto è sufficiente.
L’importo indicato nella intimazione di pagamento a titolo di “debito originario” coincide con quello indicato nella cartella esattoriale richiamata per l’anno di riferimento, di cui è stata fornita nel giudizio di primo grado la prova dell’avvenuta notifica. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel novembre 2021 sia inesatta o incompleta, e sotto questo profilo la censura va respinta.
La società ricorrente non ha fornito alcuna prova sul fatto che gli importi risultano già pagati.
Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8-ter 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui «l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003)» (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022).
La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che l’intimazione, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione.
Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto. Invece gli oneri di riscossione vanno conteggiati in base alla legge.
5. Per le ragioni che precedono in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata (pronunciamento sul I motivo originario) si accerta che i crediti intimati nell’atto impugnato per i prelievi della campagna 2003/2004 non sono prescritti.
6. Il Collegio ritiene che le questioni appena vagliate esauriscano l’ambito del contenzioso sottoposto ad esame essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Sussistono giusti motivi, in considerazione del complessivo andamento del contenzioso, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi qui riproposti da parte appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a., accoglie il primo e respinge i secondi e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso di primo grado relativamente al prelievo 2003/2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
UD TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD TI | RI TI |
IL SEGRETARIO