Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 265
TAR
Decreto cautelare 30 dicembre 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 26 aprile 2024
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CS
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Istanza di ammissione di prova documentale ex art. 104 c.p.a. e errata applicazione della prescrizione per l'annualità 2003/04

    Il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo di appello, ammettendo la produzione documentale di giudicati esterni e accertando che la pendenza del giudizio sull'intimazione GE del 2009, conclusosi con sentenza definitiva nel 2017, ha interrotto la prescrizione in modo permanente per il credito relativo al prelievo 2003/2004.

  • Rigettato
    Prescrizione quadriennale, quinquennale e decennale della pretesa

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello delle Agenzie riguardo all'annualità 2003/04, accertando che i crediti non sono prescritti a causa dell'interruzione permanente dovuta a un precedente giudizio.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella e del ruolo presupposto per carenza di potere di GE

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto riguardava vizi propri della cartella di pagamento presupposta e non dell'intimazione impugnata, senza che tali vizi fossero stati tempestivamente sollevati avverso la cartella stessa.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti tesi a riattivare una cartella nulla il cui ruolo era sospeso

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto riguardava vizi propri della cartella di pagamento presupposta e non dell'intimazione impugnata, senza che tali vizi fossero stati tempestivamente sollevati avverso la cartella stessa.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti per riattivare una cartella mai preceduta da intimazione da parte della Regione in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto riguardava vizi propri della cartella di pagamento presupposta e non dell'intimazione impugnata, senza che tali vizi fossero stati tempestivamente sollevati avverso la cartella stessa.

  • Inammissibile
    Nullità/illegittimità, propria e derivata, per contrarietà alle norme comunitarie

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto riguardava vizi propri della cartella di pagamento presupposta e non dell'intimazione impugnata, senza che tali vizi fossero stati tempestivamente sollevati avverso la cartella stessa.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti per irregolare notifica regolare degli atti presupposti (di accertamento, intimazione regionale e della cartella di pagamento)

    Il motivo è stato dichiarato infondato. La notifica della cartella di pagamento è stata ritenuta regolare in quanto effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, e la prova della consegna al figlio del produttore è stata fornita in primo grado.

  • Inammissibile
    Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto riguardava vizi propri della cartella di pagamento presupposta e non dell'intimazione impugnata, senza che tali vizi fossero stati tempestivamente sollevati avverso la cartella stessa.

  • Inammissibile
    Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione dei recuperi PAC

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per quanto attiene ai vizi riconducibili agli atti presupposti. Per il resto, la contestazione relativa alla quantificazione del capitale e degli interessi è stata ritenuta infondata, poiché l'intimazione richiama la cartella di pagamento già notificata e indica gli elementi essenziali. La mancata indicazione delle compensazioni PAC non invalida l'atto. Gli oneri di riscossione sono conteggiati secondo legge.

  • Inammissibile
    Mancanza/nullità della notifica al produttore dei presupposti atti di accertamento

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto riguardava vizi propri della cartella di pagamento presupposta e non dell'intimazione impugnata, senza che tali vizi fossero stati tempestivamente sollevati avverso la cartella stessa.

  • Inammissibile
    Nullità per mancanza dei requisiti essenziali e per indicazione a debito di somme non dovute e già pagate e per difetto di motivazione

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto riguardava vizi propri della cartella di pagamento presupposta e non dell'intimazione impugnata, senza che tali vizi fossero stati tempestivamente sollevati avverso la cartella stessa.

  • Altro
    Nullità e/o annullabilità per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica degli atti inviati a TO LD

    Il motivo non è stato riproposto in appello.

  • Rigettato
    Contestazione della debenza degli interessi e della loro quantificazione

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per i vizi riconducibili agli atti presupposti e per il resto infondato. La mancata adesione alla rateizzazione comporta l'obbligo di pagare gli interessi. La motivazione dell'intimazione è sufficiente richiamando la cartella di pagamento. La parte non ha fornito prova di avvenuto pagamento. Gli oneri di riscossione sono dovuti per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 265
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 265
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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