Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1979, n. 681
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1980
Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall' articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589 , modificato con l' articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 822 , e' elevato da lire 2.300 milioni a lire 4.600 milioni, a decorrere dal 1 gennaio 1979.
Il contributo relativo all'anno 1979 puo' essere utilizzato anche per la copertura delle maggiori spese dell'esercizio 1978.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1980