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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 26.11.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2874/2023 R.G. promossa
, rappresentata e difesa dall'avv. BARTOLOMEO MERENDA come da procura in Parte_1 atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
EL TR e CA EL, come da procura notarile in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.03.2023, in riassunzione all'esito della declaratoria di incompetenza resa dal Giudice del Lavoro nel procedimento incardinato dinnanzi al
Tribunale di Napoli ed avente R.G. Lav. n. 15894/2022, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di iscrizione alla gestione commercianti del 13.02.2020, codice azienda n. 21499947
AU, disposta a seguito di accertamento d'ufficio con decorrenza dell'obbligo contributivo a partire dal 01.01.2020 ed il successivo avviso di addebito n. 371 2022 00110548 03 000, con il quale veniva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 4.266,88 per contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione commercianti per il periodo compreso tra il 01/2020 ed il 12/2020.
A fondamento delle domande parte ricorrente ha dedotto:
- l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, non avendo la ricorrente mai svolto effettivamente attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società;
- che non risultava necessario durante l'emergenza pandemica Covid-19 ed in prossimità dell'avviamento della società affiancare al socio ed Controparte_2 amministratore un altro lavoratore, anche in ragione delle perdite Parte_2 economiche registrate nel 2020;
- che dal Modello Redditi PF 2021 presentato in data 11/11/2021 la ricorrente risultava aver percepito nell'anno 2020 unicamente i redditi da indennità di disoccupazione (NASpI).
L' ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi agli esiti degli accertamenti effettuati in CP_1 fase amministrativa che avevano determinato l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti in qualità si socio amministratore al 50% e sulla base della circostanza che la ricorrente non risultava iscritta ad alcuna cassa previdenziale.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale, attore in senso sostanziale (anche nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, cfr. ex multis Cass. n.18481/05; Cass.
n.3115/1998).
2 Non è superfluo ricordare che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nella fattispecie in esame, l' fonda l'iscrizione sulla base di una verifica operata CP_3 autonomamente all'esito della dichiarazione resa nel modulo AC, nella quale la ricorrente dichiarava di non essere tenuta all'iscrizione in quanto già iscritto ad altro ente di cassa pur risultando socia al 50% ed amministratrice della Controparte_2
In concreto, è emerso dagli atti di causa che nessuna attività concretamente imprenditoriale CP_ e commerciale nei termini prescritti dalla legge è stata provata dall' Del resto, risulta non contestata nel giudizio l'iscrizione della ricorrente alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti con decorrenza dal 01.01.2021 e l'assenza di qualunche iscrizione precedente a tale periodo, così come non è contestata la percezione per l'anno 2020 dei soli redditi derivanti da indennità di disoccupazione NASPI con ultimo pagamento in data 09.11.2020.
La carenza di ulteriori elementi a sostegno dell'attività imprenditoriale di tipo commerciale, della richiamata abitualità e prevalenza che l' era tenuto a fornire, CP_1 nonché l'ingiustificata mancata intimazione del funzionario come richiesto con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 09.11.2023, conduce a ritenere credibile la prospettazione della parte ricorrente in ordine all'insussistenza dei predetti requisiti per l'inscrizione.
Non può essere accolta la richiesta di sostituzione del funzionario amministrativo da escutere avanzata dal difensore dell' all'odierna udienza in quanto tardivamente CP_1 formulata, nonché generica. Difatti, all'udienza del 21.2.24 fissata per l'escussione del funzionario amministrativo, nessuno compariva per l né veniva indicato il CP_1 nominativo del funzionario amministrativo impossibilitato a comparire o quello da sostituire.
3 Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va annullata l'iscrizione nella gestione commercianti oggetto di giudizio e di conseguenza va accertato che l' non ha diritto di CP_1 agire esecutivamente nei confronti della ricorrente rispetto alla somma indicata nell'avviso di addebito n. 371 2022 00110548 03 000.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- annulla l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti oggetto di giudizio e dichiara che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del ricorrente alla somma CP_1 indicata nell'avviso di addebito n. 371 2022 00110548 03 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che CP_1 liquida in complessivi 1.050,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 26/11/2025
IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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