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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 3400/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Marchesini, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Marchesini, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Il sig. prima della udienza di trattazione scritta, ma dopo la firma del presente Parte_2 ricorso, potrà allontanarsi stabilmente dalla casa coniugale.
3. La signora continuerà ad abitare la casa coniugale sita in FI (PR) Parte_1 via Trento nr. 27 identificata al catasto del Comune di FI:
Foglio 58 Part. 544 sub. 1 cat. A/2 classe 3 - consistenza 9 vani rendita euro 1278,23 - piano T-
1-2 e
1 Foglio 58 Part. 544 sub. 2 cat. C/6 classe 5 consistenza 30 mq rendita euro 91,41 - piano S1 oltre autorimessa esterna al civico n.27/A di via Trento in FI (PR) Foglio 58 Part. 995 cat. C/6 classe 7 consistenza 23 mq rendita euro 96,22 - piano S1
-senza alcun corrispettivo nei confronti del marito.
4. Tutti gli arredi e gli accessori della suddetta casa coniugale, ivi esistenti, rimarranno nella piena proprietà e disponibilità della moglie ad eccezione degli effetti personali del marito.
5. Il marito si impegna a farsi carico e si obbliga al pagamento nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie relative alla ex casa coniugale che si renderanno necessarie relative all'appartamento e/o alle parti comuni dell'immobile e/o agli accessori e ciò a semplice richiesta e sempre previo reciproco accordo con la moglie.
6. Dalla sentenza di separazione, tutte le utenze domestiche dalla casa coniugale saranno sostenute dalla moglie. Il marito si impegna fin da ora a prestare la propria disponibilità per le eventuali volture.
7. I coniugi nella previsione e accordo dei propri rapporti patrimoniali connessi Parte_3 alla separazione e sempre al fine esclusivo della risoluzione della crisi coniugale, convengono quanto segue: Part A) il sig. (col consenso del coniuge per il vincolo di fondo Parte_2 Parte_1 patrimoniale) costituirà e trasferirà, senza corrispettivo, a favore del coniuge Parte_1 il diritto di usufrutto generale vitalizio sulla sua quota del 50% e contestualmente trasferirà, senza corrispettivo, la propria quota del 50% di nuda proprietà alla figlia degli immobili CP_1 siti in FI (PR) via Trento, nr. 27 identificati al catasto del Comune di FI: abitazione Foglio 58 Part. 544 sub. 1 cat. A/2 classe 3 - consistenza 9 vani rendita euro 1278,23 - piano T-1-2 autorimessa Foglio 58 Part. 544 sub. 2 cat. C/6 classe 5 consistenza 30 mq rendita euro 91,41 - piano S1 oltre autorimessa esterna al civico n. 27/A di via Trento in FI (PR)
Foglio 58 Part. 995 cat. C/6 classe 7 consistenza 23 mq rendita euro 96,22 - piano S1
B) il signor (col consenso del coniuge per il vincolo di fondo Parte_2 Parte_1 patrimoniale su ufficio e cantina) riservando per sé il diritto di usufrutto generale vitalizio e la sig.ra (col consenso del coniuge per il vincolo di fondo Parte_1 Parte_2 patrimoniale su ufficio e cantina), trasferiranno senza corrispettivo, alla figlia CP_1 ciascuno il 50% della nuda proprietà degli immobili ad uso ufficio, cantina ed autorimessa siti in
FI (PR) via Bacchini nr. 18 - identificati al Catasto Comune di FI (PR)
- Foglio 103 Particella 742 sub 108 Cat. A/10 classe 2 consistenza 4 vani Rendita euro 1.022,58 piano 5
- Foglio 103 Particella 742 sub 110 Cat. C/2 classe 6 cons. 7 mq Rendita euro 37,24 piano S1
- Foglio 103 Particella 742 Sub 65 Cat. C/6 classe 9 cons. 21 mq Rendita euro 120,39 piano S2
e contestualmente la sig.ra (col consenso del coniuge per il Parte_1 Parte_2 vincolo di fondo patrimoniale su ufficio e cantina) costituirà e trasferirà, senza corrispettivo, a favore del marito il diritto di usufrutto generale vitalizio sulla propria quota del 50% in tal guisa che quest'ultimo ne diverrà usufruttuario per l'intero C) il signor Il sig. (col consenso del coniuge Parte_2 Parte_2 Parte_1 per il vincolo di fondo patrimoniale), riservando per sé il diritto di usufrutto generale
[...] vitalizio, e la sig.ra (col consenso del coniuge per il vincolo Parte_1 Parte_2 di fondo patrimoniale), trasferiranno senza corrispettivo alla figlia ciascuno il 50% CP_1 della nuda proprietà degli immobili siti in DE AR (SP) Piazza del Popolo, nr.8 identificati al Catasto:
2 - appartamento con annesso solarium al Foglio 18 Part. 123 sub. 42 cat. A/2 classe 2 - consistenza
4 vani – Rendita euro 537,12 - piano 8 - 9
- autorimessa Foglio 18 Part. 123 sub. 62 cat. C/6 classe U - consistenza 23 mq – Rendita euro
71,27 - paino S1
e contestualmente la sig.ra (col consenso del coniuge per il Parte_1 Parte_2 vincolo di fondo patrimoniale), costituirà e trasferirà, senza corrispettivo, a favore del marito il diritto di usufrutto generale vitalizio sulla propria quota del 50%, in tal guisa che quest'ultimo ne diverrà usufruttuario per l'intero. D) quanto all'immobile sito in FI (PR) via M.S. Stringhini nr. 178 identificati al Catasto del Comune di FI (PR): abitazione Foglio 59 Part 1753 Sub 5 cat. A/2 classe 2 vani 4 - Rendita euro 485,47 piano 1 - S1 autorimessa Foglio 59 Part. 1753 Sub 26 cat. C/6 classe 6 const. 13 mq - Rendita 46,33 piano S1
i coniugi rimarranno proprietari per ½ ciascuno e convengono che:
- l'affitto percepito dal suddetto immobile, oggi locato, verrà incassato interamente al 100% dalla sig.ra Parte_1
- nel caso in cui il suddetto immobile, fosse libero, i siggri porranno vendita il CP_2 bene, ad un prezzo non inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) salvo diverso accordo, ed il ricavato verrà suddiviso al 50% tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
- il sig. si impegna a farsi carico, nella misura del 100%, di tutte le spese Parte_2 straordinarie relative al suddetto immobile, che si renderanno necessarie relative all'appartamento e/o alle parti comuni e/o agli accessori dell'immobile, fino alla eventuale vendita, rinunciando fin da ora ad ogni refusione e/o rimborso nei confronti della sig.ra Parte_1 8. Gli atti di trasferimento innanzi specificati dovranno essere stipulati entro tre mesi dalla sentenza di separazione;
per i beni costituiti in fondo patrimoniale gli atti dispositivi/costitutivi di diritti reali effettuati in esecuzione degli accordi di separazione, saranno posti in essere col consenso congiunto di entrambi i coniugi, come previsto dal regolamento negoziale dell'atto costitutivo del fondo.
9. Tutte le spese notarili, nonché quelle necessarie e connesse ai trasferimenti sopra citati saranno ad esclusivo carico del signor - nessuna esclusa;
al riguardo i comparenti Parte_2 invocheranno l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74
(Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e successiva Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate di Roma del 21 febbraio 2014) e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine sin da ora dichiarano e ribadiscono che i trasferimenti immobiliari innanzi detti, che costituiranno attuazione ed esecuzione dell'accordo di separazione, condizionano il proprio consenso alla separazione in quanto funzionali ad un soddisfacente assetto dei propri interessi economici e, più in particolare, che l'accordo patrimoniale a beneficio della figlia (e i relativi trasferimenti CP_1 immobiliari che ne costituiranno esecuzione) è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (secondo quanto previsto dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n.27/E del 21 giugno 2012) in quanto unica figlia, alla quale entrambi intendono trasferire i loro diritti immobiliari acquistati nel corso della vita coniugale e frutto dei reciproci sacrifici.
10. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a regolazione di rapporti Parte_2 Parte_1 dare-avere, la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) in un'unica soluzione alla comunicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla signora Parte_1 acceso presso la Banca Credit Agricole Filiale di FI (PR) c/c 36523149
[...] 11. I coniugi concordano che la somma in essere sul c/c cointestato - acceso presso la Banca
Credit Agricole Filiale di FI (PR) c/c n. 91096864 con il saldo in essere al 30.04.2025 pari
3 ad € 21.000,00 circa, rimarrà nella piena disponibilità della moglie. I coniugi alla comunicazione della sentenza di separazione provvederanno alla eliminazione della cointestazione rimanendo il conto esclusivamente intestato alla signora Parte_1
12. Le parti si impegnano a dare esecuzione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto.
13. Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di avere dato definitiva regolamentazione ai reciproci rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. Spese interamente a carico di . Parte_2
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 Terme (PR) in data 14.10.1955, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
4
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 3400/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Monica Marchesini, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Marchesini, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Il sig. prima della udienza di trattazione scritta, ma dopo la firma del presente Parte_2 ricorso, potrà allontanarsi stabilmente dalla casa coniugale.
3. La signora continuerà ad abitare la casa coniugale sita in FI (PR) Parte_1 via Trento nr. 27 identificata al catasto del Comune di FI:
Foglio 58 Part. 544 sub. 1 cat. A/2 classe 3 - consistenza 9 vani rendita euro 1278,23 - piano T-
1-2 e
1 Foglio 58 Part. 544 sub. 2 cat. C/6 classe 5 consistenza 30 mq rendita euro 91,41 - piano S1 oltre autorimessa esterna al civico n.27/A di via Trento in FI (PR) Foglio 58 Part. 995 cat. C/6 classe 7 consistenza 23 mq rendita euro 96,22 - piano S1
-senza alcun corrispettivo nei confronti del marito.
4. Tutti gli arredi e gli accessori della suddetta casa coniugale, ivi esistenti, rimarranno nella piena proprietà e disponibilità della moglie ad eccezione degli effetti personali del marito.
5. Il marito si impegna a farsi carico e si obbliga al pagamento nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie relative alla ex casa coniugale che si renderanno necessarie relative all'appartamento e/o alle parti comuni dell'immobile e/o agli accessori e ciò a semplice richiesta e sempre previo reciproco accordo con la moglie.
6. Dalla sentenza di separazione, tutte le utenze domestiche dalla casa coniugale saranno sostenute dalla moglie. Il marito si impegna fin da ora a prestare la propria disponibilità per le eventuali volture.
7. I coniugi nella previsione e accordo dei propri rapporti patrimoniali connessi Parte_3 alla separazione e sempre al fine esclusivo della risoluzione della crisi coniugale, convengono quanto segue: Part A) il sig. (col consenso del coniuge per il vincolo di fondo Parte_2 Parte_1 patrimoniale) costituirà e trasferirà, senza corrispettivo, a favore del coniuge Parte_1 il diritto di usufrutto generale vitalizio sulla sua quota del 50% e contestualmente trasferirà, senza corrispettivo, la propria quota del 50% di nuda proprietà alla figlia degli immobili CP_1 siti in FI (PR) via Trento, nr. 27 identificati al catasto del Comune di FI: abitazione Foglio 58 Part. 544 sub. 1 cat. A/2 classe 3 - consistenza 9 vani rendita euro 1278,23 - piano T-1-2 autorimessa Foglio 58 Part. 544 sub. 2 cat. C/6 classe 5 consistenza 30 mq rendita euro 91,41 - piano S1 oltre autorimessa esterna al civico n. 27/A di via Trento in FI (PR)
Foglio 58 Part. 995 cat. C/6 classe 7 consistenza 23 mq rendita euro 96,22 - piano S1
B) il signor (col consenso del coniuge per il vincolo di fondo Parte_2 Parte_1 patrimoniale su ufficio e cantina) riservando per sé il diritto di usufrutto generale vitalizio e la sig.ra (col consenso del coniuge per il vincolo di fondo Parte_1 Parte_2 patrimoniale su ufficio e cantina), trasferiranno senza corrispettivo, alla figlia CP_1 ciascuno il 50% della nuda proprietà degli immobili ad uso ufficio, cantina ed autorimessa siti in
FI (PR) via Bacchini nr. 18 - identificati al Catasto Comune di FI (PR)
- Foglio 103 Particella 742 sub 108 Cat. A/10 classe 2 consistenza 4 vani Rendita euro 1.022,58 piano 5
- Foglio 103 Particella 742 sub 110 Cat. C/2 classe 6 cons. 7 mq Rendita euro 37,24 piano S1
- Foglio 103 Particella 742 Sub 65 Cat. C/6 classe 9 cons. 21 mq Rendita euro 120,39 piano S2
e contestualmente la sig.ra (col consenso del coniuge per il Parte_1 Parte_2 vincolo di fondo patrimoniale su ufficio e cantina) costituirà e trasferirà, senza corrispettivo, a favore del marito il diritto di usufrutto generale vitalizio sulla propria quota del 50% in tal guisa che quest'ultimo ne diverrà usufruttuario per l'intero C) il signor Il sig. (col consenso del coniuge Parte_2 Parte_2 Parte_1 per il vincolo di fondo patrimoniale), riservando per sé il diritto di usufrutto generale
[...] vitalizio, e la sig.ra (col consenso del coniuge per il vincolo Parte_1 Parte_2 di fondo patrimoniale), trasferiranno senza corrispettivo alla figlia ciascuno il 50% CP_1 della nuda proprietà degli immobili siti in DE AR (SP) Piazza del Popolo, nr.8 identificati al Catasto:
2 - appartamento con annesso solarium al Foglio 18 Part. 123 sub. 42 cat. A/2 classe 2 - consistenza
4 vani – Rendita euro 537,12 - piano 8 - 9
- autorimessa Foglio 18 Part. 123 sub. 62 cat. C/6 classe U - consistenza 23 mq – Rendita euro
71,27 - paino S1
e contestualmente la sig.ra (col consenso del coniuge per il Parte_1 Parte_2 vincolo di fondo patrimoniale), costituirà e trasferirà, senza corrispettivo, a favore del marito il diritto di usufrutto generale vitalizio sulla propria quota del 50%, in tal guisa che quest'ultimo ne diverrà usufruttuario per l'intero. D) quanto all'immobile sito in FI (PR) via M.S. Stringhini nr. 178 identificati al Catasto del Comune di FI (PR): abitazione Foglio 59 Part 1753 Sub 5 cat. A/2 classe 2 vani 4 - Rendita euro 485,47 piano 1 - S1 autorimessa Foglio 59 Part. 1753 Sub 26 cat. C/6 classe 6 const. 13 mq - Rendita 46,33 piano S1
i coniugi rimarranno proprietari per ½ ciascuno e convengono che:
- l'affitto percepito dal suddetto immobile, oggi locato, verrà incassato interamente al 100% dalla sig.ra Parte_1
- nel caso in cui il suddetto immobile, fosse libero, i siggri porranno vendita il CP_2 bene, ad un prezzo non inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) salvo diverso accordo, ed il ricavato verrà suddiviso al 50% tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
- il sig. si impegna a farsi carico, nella misura del 100%, di tutte le spese Parte_2 straordinarie relative al suddetto immobile, che si renderanno necessarie relative all'appartamento e/o alle parti comuni e/o agli accessori dell'immobile, fino alla eventuale vendita, rinunciando fin da ora ad ogni refusione e/o rimborso nei confronti della sig.ra Parte_1 8. Gli atti di trasferimento innanzi specificati dovranno essere stipulati entro tre mesi dalla sentenza di separazione;
per i beni costituiti in fondo patrimoniale gli atti dispositivi/costitutivi di diritti reali effettuati in esecuzione degli accordi di separazione, saranno posti in essere col consenso congiunto di entrambi i coniugi, come previsto dal regolamento negoziale dell'atto costitutivo del fondo.
9. Tutte le spese notarili, nonché quelle necessarie e connesse ai trasferimenti sopra citati saranno ad esclusivo carico del signor - nessuna esclusa;
al riguardo i comparenti Parte_2 invocheranno l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74
(Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e successiva Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate di Roma del 21 febbraio 2014) e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine sin da ora dichiarano e ribadiscono che i trasferimenti immobiliari innanzi detti, che costituiranno attuazione ed esecuzione dell'accordo di separazione, condizionano il proprio consenso alla separazione in quanto funzionali ad un soddisfacente assetto dei propri interessi economici e, più in particolare, che l'accordo patrimoniale a beneficio della figlia (e i relativi trasferimenti CP_1 immobiliari che ne costituiranno esecuzione) è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (secondo quanto previsto dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n.27/E del 21 giugno 2012) in quanto unica figlia, alla quale entrambi intendono trasferire i loro diritti immobiliari acquistati nel corso della vita coniugale e frutto dei reciproci sacrifici.
10. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a regolazione di rapporti Parte_2 Parte_1 dare-avere, la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) in un'unica soluzione alla comunicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla signora Parte_1 acceso presso la Banca Credit Agricole Filiale di FI (PR) c/c 36523149
[...] 11. I coniugi concordano che la somma in essere sul c/c cointestato - acceso presso la Banca
Credit Agricole Filiale di FI (PR) c/c n. 91096864 con il saldo in essere al 30.04.2025 pari
3 ad € 21.000,00 circa, rimarrà nella piena disponibilità della moglie. I coniugi alla comunicazione della sentenza di separazione provvederanno alla eliminazione della cointestazione rimanendo il conto esclusivamente intestato alla signora Parte_1
12. Le parti si impegnano a dare esecuzione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto.
13. Con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di avere dato definitiva regolamentazione ai reciproci rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. Spese interamente a carico di . Parte_2
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 Terme (PR) in data 14.10.1955, e nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
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