Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/02/2026, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15680 del 2025, proposto da TE DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43788 presentata in data 22 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda n. 43788 del 22 aprile 2025, di riconoscimento, ai sensi della Direttiva europea 2013/55/UE, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
In data 6 febbraio 2026, è stato depositato agli atti di causa il provvedimento del 3 febbraio 2026, con cui il Ministero intimato ha rigettato la domanda della ricorrente per mancanza dei necessari presupposti giuridici, tra cui l’acquisizione di un titolo di formazione valido per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nel Paese che lo ha rilasciato, in ragione del fatto che: “La predetta istanza risulta documentata unicamente con un attestato di iscrizione del corso che, tra l’altro, non riporta alcun nominativo dello studente a cui è riferito. Tale attestato di iscrizione, comunque, in quanto tale, non certifica il possesso di un titolo di formazione, valido ai fini della qualifica professionale nello Stato che lo ha eventualmente rilasciato, conseguito in data anteriore all’istanza medesima” .
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 - nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della p.a. anche a fronte del provvedimento espresso, in quanto adottato a seguito della proposizione del ricorso - la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, il Collegio dichiara, in ordine all’azione avverso il silenzio della Amministrazione dell’Interno, la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto definitivo riscontro, seppure negativo, dell’istanza avanzata da parte ricorrente.
Il Collegio ritiene, in ogni caso, di poter compensare le spese di lite, tenuto conto del ridotto lasso di tempo decorso dalla scadenza del termine per provvedere sino al momento dell’adozione del provvedimento espresso e del fatto l’istanza in questione è risultata priva dei presupposti minimi previsti dalla normativa vigente, stante la riscontrata produzione di un mero attestato di frequenza che, in quanto tale, non certifica il possesso di un titolo di formazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA TT, Presidente
RI TE, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TE | NA TT |
IL SEGRETARIO