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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1270/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente delegato, dott. Roberto Aponte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1270/2015 R.G. promosso da
Avv. in proprio, C.F.: con studio in Parte_1 C.F._1
Monza, Piazza A. Diaz n. 1, domicilio digitale indirizzo pec: ecavvo- Ema_1 Email_2 cati.it ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 dpr n. 115/02 T.U a decreto di liquidazione di com- pensi per attività svolta quale difensore d'ufficio
CONCLUSIONI voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in persona del Presidente, in accoglimento del pre- sente ricorso, ed in riforma del provvedimento impugnato, liquidare all'Avv. Parte_1
per l'attività prestata nel procedimento penale RG.APP. 596/24 l'importo di € 1.650,00
[...] oltre 15% spese generali, CPA e IVA così come da istanza di liquidazione già depositata e/o la diversa somma che la Corte dovesse ritenere congrua per l'attività svolta.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e tassa di registro dell'emananda ordi- nanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con decreto in data 28/11/2024, la prima sezione penale di questa Corte d'Appello ha liquidato in favore dell'avv. l'importo di € 1.330,00 per compensi, oltre rim- Parte_1 borso spese forfettarie (15%), iva e cpa., per l'attività prestata in favore di , CP_2 imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di appello iscritto al n. RGA
596/2024, definito con sentenza n. 6244/2024 del 28/11/2024 depositata il 2/12/2024 (con la quale, in parziale accoglimento dell'appello, la Corte ha rideterminato la pena inflitta all'impu- tato).
2. Avverso tale decreto, comunicato il 10/4/2025, l'avv. ha tempestivamente pro- Pt_1 posto opposizione con ricorso ex art. 15 D. l.gs n. 151/2011 (come modificato con d. lgs. n.
149/2022) depositato il 28/4/2025.
2.1 La ricorrente si duole che la Corte abbia determinato il compenso sulla base del proto- collo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n.
55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio sottoscritto dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore
Generale della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Presi- dente della Camera Penale il 16/10/2014, anziché di quello sottoscritto il 15/4/2025, che prevede la liquidazione di un compenso di € 1.650,00
3. Nella contumacia del , all'udienza odierna la causa è stata trat- Controparte_1 tenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. Premesso che la ricorrente ha prestato attività in favore di , imputato CP_2 del reato p. e p. dagli artt. 624 bis co. 2 e 625 co. 8 bis c.p., ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, va osservato che il compenso deve essere liquidato nella misura prevista dall'art. 82 d.p.r.
155/2002 e, cioè, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in misura non superiore ai valori medi previsti dalla tariffa e con riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis dpr
115/2002.
6. La Corte, con il decreto opposto, ha determinato il compenso nella misura complessiva di € 1.330,00, già ridotta ex art. 106-bis DPR 115/2002, indicando, nella parte motiva, di avere provveduto alla liquidazione “come da istanza”. In realtà, con l'istanza presentata alla Corte,
l'odierna ricorrente aveva chiesto la liquidazione di € 1.650,00 (€ 300,00 per la fase di studio, €
500,00 per la fase introduttiva e € 650,00 per quella decisoria, con l'applicazione della variabile in aumento di € 200,00 trattandosi di processo con imputato detenuto) sulla base dei criteri pre- visti dal protocollo per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone am- messe al gratuito patrocinio sottoscritto dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore
Generale della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Presi- dente della Camera Penale il 15/4/2025. 7. La somma richiesta dalla ricorrente, avuto riguardo all'attività in concreto prestata (stu- dio della controversia, redazione dell'atto di appello e di una memoria difensiva), deve ritenersi adeguata, atteso che il protocollo richiamato, che tiene conto delle modifiche al D.M. n. 55/2014 apportate con D.M. 147/2022, prevede la liquidazione di valori corrispondenti ai parametri medi ridotti di un terzo ex art. 106-bis d.p.r. n. 115/2002 e ulteriormente ridotti in via convenzionale, con applicazione di una variabile in aumento di € 200,00 in considerazione del maggior impegno richiesto dall'assistenza di imputato detenuto.
8. Consegue a quanto esposto che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto deve esser revocato e il compenso deve essere liquidato in € 1.650,00 oltre accessori di legge.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della causa pari a € 320,00 (corrispondente alla differenza tra la maggior somma liquidata e quella liquidata con il decreto opposto: cfr. Cass. n. 35195/2022), con applicazione di parametri pros- simi ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni oggetto di causa, del mancato espletamento di istruttoria e della forma semplificata della decisione (il giudizio si è concluso in un'unica udienza).
p.q.m.
Visti gli artt. 82, 106-bis, 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 D. Lgs. n. 150/2011 come modificato con
D. Lgs. n. 149/2022, in accoglimento dell'opposizione:
a) revoca il decreto opposto e liquida in favore dell'avv. , quale compenso per Parte_1
l'attività prestata quale difensore di nel procedimento indicato in motiva- CP_2 zione, l'importo di € 1.650,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
b) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, che Controparte_1 liquida in € 126,00 per esborsi e € 370,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese ge- nerali (15%), iva e cpa.
Milano, 16 settembre 2025
Il Presidente
Roberto Aponte
CORTE D'APPELLO DI MILANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente delegato, dott. Roberto Aponte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1270/2015 R.G. promosso da
Avv. in proprio, C.F.: con studio in Parte_1 C.F._1
Monza, Piazza A. Diaz n. 1, domicilio digitale indirizzo pec: ecavvo- Ema_1 Email_2 cati.it ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 dpr n. 115/02 T.U a decreto di liquidazione di com- pensi per attività svolta quale difensore d'ufficio
CONCLUSIONI voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in persona del Presidente, in accoglimento del pre- sente ricorso, ed in riforma del provvedimento impugnato, liquidare all'Avv. Parte_1
per l'attività prestata nel procedimento penale RG.APP. 596/24 l'importo di € 1.650,00
[...] oltre 15% spese generali, CPA e IVA così come da istanza di liquidazione già depositata e/o la diversa somma che la Corte dovesse ritenere congrua per l'attività svolta.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e tassa di registro dell'emananda ordi- nanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con decreto in data 28/11/2024, la prima sezione penale di questa Corte d'Appello ha liquidato in favore dell'avv. l'importo di € 1.330,00 per compensi, oltre rim- Parte_1 borso spese forfettarie (15%), iva e cpa., per l'attività prestata in favore di , CP_2 imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di appello iscritto al n. RGA
596/2024, definito con sentenza n. 6244/2024 del 28/11/2024 depositata il 2/12/2024 (con la quale, in parziale accoglimento dell'appello, la Corte ha rideterminato la pena inflitta all'impu- tato).
2. Avverso tale decreto, comunicato il 10/4/2025, l'avv. ha tempestivamente pro- Pt_1 posto opposizione con ricorso ex art. 15 D. l.gs n. 151/2011 (come modificato con d. lgs. n.
149/2022) depositato il 28/4/2025.
2.1 La ricorrente si duole che la Corte abbia determinato il compenso sulla base del proto- collo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n.
55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio sottoscritto dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore
Generale della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Presi- dente della Camera Penale il 16/10/2014, anziché di quello sottoscritto il 15/4/2025, che prevede la liquidazione di un compenso di € 1.650,00
3. Nella contumacia del , all'udienza odierna la causa è stata trat- Controparte_1 tenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. Premesso che la ricorrente ha prestato attività in favore di , imputato CP_2 del reato p. e p. dagli artt. 624 bis co. 2 e 625 co. 8 bis c.p., ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, va osservato che il compenso deve essere liquidato nella misura prevista dall'art. 82 d.p.r.
155/2002 e, cioè, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in misura non superiore ai valori medi previsti dalla tariffa e con riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis dpr
115/2002.
6. La Corte, con il decreto opposto, ha determinato il compenso nella misura complessiva di € 1.330,00, già ridotta ex art. 106-bis DPR 115/2002, indicando, nella parte motiva, di avere provveduto alla liquidazione “come da istanza”. In realtà, con l'istanza presentata alla Corte,
l'odierna ricorrente aveva chiesto la liquidazione di € 1.650,00 (€ 300,00 per la fase di studio, €
500,00 per la fase introduttiva e € 650,00 per quella decisoria, con l'applicazione della variabile in aumento di € 200,00 trattandosi di processo con imputato detenuto) sulla base dei criteri pre- visti dal protocollo per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone am- messe al gratuito patrocinio sottoscritto dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore
Generale della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Presi- dente della Camera Penale il 15/4/2025. 7. La somma richiesta dalla ricorrente, avuto riguardo all'attività in concreto prestata (stu- dio della controversia, redazione dell'atto di appello e di una memoria difensiva), deve ritenersi adeguata, atteso che il protocollo richiamato, che tiene conto delle modifiche al D.M. n. 55/2014 apportate con D.M. 147/2022, prevede la liquidazione di valori corrispondenti ai parametri medi ridotti di un terzo ex art. 106-bis d.p.r. n. 115/2002 e ulteriormente ridotti in via convenzionale, con applicazione di una variabile in aumento di € 200,00 in considerazione del maggior impegno richiesto dall'assistenza di imputato detenuto.
8. Consegue a quanto esposto che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto deve esser revocato e il compenso deve essere liquidato in € 1.650,00 oltre accessori di legge.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della causa pari a € 320,00 (corrispondente alla differenza tra la maggior somma liquidata e quella liquidata con il decreto opposto: cfr. Cass. n. 35195/2022), con applicazione di parametri pros- simi ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni oggetto di causa, del mancato espletamento di istruttoria e della forma semplificata della decisione (il giudizio si è concluso in un'unica udienza).
p.q.m.
Visti gli artt. 82, 106-bis, 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 D. Lgs. n. 150/2011 come modificato con
D. Lgs. n. 149/2022, in accoglimento dell'opposizione:
a) revoca il decreto opposto e liquida in favore dell'avv. , quale compenso per Parte_1
l'attività prestata quale difensore di nel procedimento indicato in motiva- CP_2 zione, l'importo di € 1.650,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
b) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, che Controparte_1 liquida in € 126,00 per esborsi e € 370,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese ge- nerali (15%), iva e cpa.
Milano, 16 settembre 2025
Il Presidente
Roberto Aponte