Art. 5.
Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del campimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 .
I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.
Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del campimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 .
I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.