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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI LL DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere
Dott.ssa Silva Dari Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1138 /2023 R.G. promossa da:
( ) rapp. e difeso dall'Avv.to BENNATI GIORGIO presso il cui studio è elett. Parte_1 P.IVA_1
dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
APPELLANTE
nei confronti di
( ) rapp. e difesa dall'avv.to MARINETTI RICCARDO presso il cui studio è elett. dom. CP_1 P.IVA_2 per delega in atti e con domiciliazione telematica
APPELLATA
nei confronti di
1 rapp. e difesa dall'avv.to DE BENEDETTI DANIELE presso Controparte_2 P.IVA_3
il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
APPELLATA
nei confronti di
) Controparte_3 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 2799/2023 del Tribunale di Genova, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_1
e la risoluzione dei contratti de quibus, condannare alla restituzione della somma percepita di
[...] CP_1
€ 62.500,00 ed al risarcimento di tutti i danni cagionati nella misura accertata dal CTU di € 688.770,28 ovvero nella diversa misura ritenuta meglio vista, oltre gli interessi al tasso commerciale ex d. lgs. 231/02 dalla data di costituzione in mora al saldo;
con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, comprensive di quelle di CTU e con la condanna di alla restituzione di tutte le somme versate da anche CP_1 Parte_1
a favore dei terzi chiamati e del CTU, in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Per l'appellata “Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: Piaccia a Codesta Ill.ma CP_1
Corte di Appello
Pregiudizialmente accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario per violazione degli artt.342 e/o 348 bis cpc, con ogni relativa consequenziale statuizione.
Nel merito, rigettare l'avversario gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la statuizione resa dal Tribunale di Genova e, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame avversario, (a) accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva di in merito al presente CP_1
giudizio ed alle domande contro di lei proposte;
(b) in ogni caso, ridurre la pretesa creditoria avversaria ad importo ritenuto di Giustizia.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio.”
2
Per l'appellata : “Voglia Codesto Ill.mo Collegio della Corte d'Appello di Controparte_2
Genova, Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e controdeduzione, Tenuto conto del giudicato formatosi in punto spese a favore dell'odierna appellata
Nel merito
Confermare, per quanto di ragione, la sentenza resa nel procedimento di prime cure e, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, in ragione delle rinnovate eccezioni sottoposte al vaglio del Collegio Giudicante ai sensi dell'art. 346 c.p.c., respingere, perché infondata per le ragioni esposte in narrativa, ogni impugnazione
e manleva rivolte dall'NG. e/o da verso gli esponenti, con ogni Controparte_3 CP_1
conseguente effetto anche in punto condanna alle spese;
In subordine
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione,
Accertare e determinare che la copertura di polizza azionata dall'NGegnere on è Controparte_3
operante nel caso di specie ed è comunque esclusa per dolo e per pregressa conoscenza a mente delle osservazioni formulate in fatto e in diritto a mente del dettato contrattuale ed ai sensi degli artt.1892, 1893
e 1442 cod. civ.
In ulteriore e gradato subordine
Ove ritenuta operante la copertura applicare il limite del massimale contrattuale di un milione di Euro deducendo, quale che sia la somma accertata in giudizio a carico degli Assicuratori, la franchigia contrattuale di Euro 3.500,00.
Con ogni riserva di integrazione all'esito di eventuali appelli incidentali condizionati proposti da o CP_1
dall'NG. Controparte_4
Con il favore delle spese di lite, onorari, oltre accessori di legge, CPA ed IVA”
Per l'appellato Nessuno è comparso, nessuno ha concluso Controparte_3
Fatto e svolgimento del processo
3 Come da sentenza impugnata, “L'attrice ha subappaltato con l'ordine n. 16ORD612A del 16/3/17 alla società la predisposizione di 65 tavole di progettazione architettonica dei rigeneratori di un forno per vetri sito CP_1
nella vetreria di Oroshaza in Ungheria, di proprietà della società ungherese "O-I Manufactoring", per un corrispettivo di 54.000,00 euro.
Tale incarico si inseriva nell'appalto che la società ungherese aveva commissionato all'attrice per la demolizione e ricostruzione di tale forno, per un corrispettivo pattuito di 2.550.000,00 euro.
Essendo emersi nella fase di montaggio dei rigeneratori nell'aprile 2018 problemi strutturali, che avrebbero potuto provocare il cedimento dell'intera struttura del forno, e che, a dire dell'attrice, dovevano essere ricondotti ad errori nell'operato della convenuta, nella citazione sono state proposte domande di condanna della CP_1
- alla restituzione del corrispettivo versato, quantificato in 62.500,00 euro.
- al risarcimento dei danni, sia per i costi di ripristino del forno e sia per le perdite da mancata produzione subiti dalla "O-I Manufactoring" durante i lavori di ripristino, quantificati in totale in 867.806,11 euro.
Dopo aver contestato tutte le domande di cui sopra, la convenuta ha chiamato in causa solo in via subordinata l'ing. attribuendogli in parte la responsabilità dell'accaduto. Controparte_3
Completata l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di Controparte_2
assicuratrice dell'ing. dopo le prove orali, è stata disposta una c.t.u. conclusa dal consulente ing. CP_3 Per_1 con la relazione del 26/9/23.”
[...]
Il Tribunale di Genova, ritenuto la causa matura per la decisione, con la sentenza in questa sede gravata ha così deciso: “RIGETTA tutte le domande attrici. CONDANNA l'attrice a rimborsare le spese di lite, per tutti maggiorate con accessori di legge, sia alla e sia ad ed alla CP_1 Controparte_3 [...]
che liquida per ed iascuno in 1.713,00 euro per esborsi e 29.100,00 euro Controparte_2 CP_1 CP_3
per compensi, e in favore di in 14.598,00 euro solo per compensi. PONE Controparte_2
definitivamente le spese di Ctu del decreto del 2/10/23 a carico di parte attrice.”
***
Con atto di appello ritualmente notificato in data 12 dicembre 2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza gravata, chiedendo la sua riforma, nonché la restituzione di quanto pagato in forza della sua provvisoria esecutività.
Si sono ritualmente costituiti in data 20 febbraio 2024 e in data CP_1 Controparte_2
27 febbraio 2024, mentre nessuno si è costituito per l'ing. pur regolarmente Controparte_4
citato.
4 A seguito della prima udienza del 20 marzo 2024, con ordinanza del 2/4/2024 la Corte, in persona del C.I., rilevava la ritualità del contraddittorio e, ritenuta la causa matura per la decisione, non ravvisando “la condizione d'inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 348-bis c. 1 c.p.c.”, rinviava la causa all'udienza del
19 febbraio 2025 per provvedere alla remissione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.352 c.p.c., comma 1, nn.1, 2 e 3, per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusive.
Con ordinanza del 19 marzo 2025, rilevato che tutte le parti costituite avevano precisato le conclusioni e depositato le memorie conclusive, il C.I. ha rinviata la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 22 ottobre 2025, poi ulteriormente rinviata, per cambio di relatore, alla successiva udienza del 19 novembre
2025.
Con ordinanza del 24 novembre 2025 il Giudice Ausiliario Istruttore ha rimesso la causa al collegio.
Il Giudice Ausiliario Istruttore ha riferito della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno
1.12.2025.
***
A) SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
a) Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ing. il quale, pur Controparte_4
regolarmente citato, non si è costituito.
b) sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
Questa Corte rileva che i motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente/ ampiamente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
B) OT D'LL
5 1) PRIMO MOTIVO - L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere richiamato le clausole contrattuali con cui la convenuta garantiva “che la realizzazione risponde ai requisiti necessari CP_1
di sicurezza statica” e si riteneva “responsabile... dell'esecuzione, a regola d'arte e in conformità alle necessità
e prescrizioni della stessa dei lavori affidatigli, e ciò per ogni danno anche verso i terzi e Parte_1 comunque conseguente l'inadempimento”, il Tribunale ha ritenuto “Risulta però notorio come un'attività di rappresentazione grafica di un'opera non debba comprendere in sé la redazione di necessari calcoli per le strutture metalliche ed edili rappresentate”.
L'appellante sostiene i) che l'appalto conferito a non era costituito da una semplice CP_1
“rappresentazione grafica” (e difatti lo stesso Tribunale la definisce inizialmente “progettazione architettonica dei rigeneratori” (recte: dei refrattari) e in seguito “progettazione grafica”); ii) che l'errore commesso dal Tribunale consiste nel non aver considerato che, comunque fosse identificata l'attività di CP_1
tale società si era espressamente impegnata a garantire la “sicurezza statica e operativa” (v. pag. 2
[...]
doc.n.1 di primo grado) dell'opera, con la conseguenza che il pacifico ed accertato cedimento strutturale sarebbe stato alla stessa imputabile proprio in virtù della specifica obbligazione assunta;
iii) che CP_1
oltre a garantire la sicurezza statica e operativa ed a dichiararsi responsabile anche “della buona qualità dell'esecuzione e la qualità dei componenti adottati” (v. pag. 2 – doc.n.1 di primo grado), si era altresì assunta la responsabilità “di ogni danno alla proprietà della come di terzi, incluso il committente della Parte_1
obbligandosi a “manlevare e tenere indenne da ogni richiesta di risarcimento dei Parte_1 Parte_1 danni conseguentemente causati dalla al proprio committente o a cofornitori o subfornitori della Parte_1
o del suo committente, senza alcuna esclusione o limitazione, ed in particolare di ogni perdita, a Parte_1
qualunque titolo prodottasi...” (v. pag. 5 doc.n.2 di primo grado); iv) che è erronea l'affermazione del
Tribunale secondo cui la garanzia per la sicurezza statica dovrebbe “essere interpretata come limitata ad eventuali incongruenze nei disegni che potevano provocare l'impossibilità anche parziale di effettuare i montaggi delle strutture”, laddove con la dicitura “Sicurezza statica” si intende pacificamente “capacità di tutti gli elementi della costruzione aventi funzione strutturale di sopportare le azioni che possono, per qualsiasi motivo, agire nella costruzione stessa”.
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver riferito che a competeva la “progettazione grafica” e che, tuttavia, tale attività poteva essere CP_1
effettuata “solo a seguito di una progettazione strutturale” da parte di professionalità qualificate, ha affermato che nelle clausole del subappalto conferito a è esclusa la “relazione dei calcoli strutture CP_1
metalliche e edili” (l'attrice ha ricondotto tale esclusione “soltanto alla redazione delle Parte_1 relazioni, che avrebbe però implicitamente confermato l'incarico di progettazione strutturale alla convenuta”), laddove secondo il Tribunale “trattandosi però di attività totalmente diverse, manca nel preventivo un espresso conferimento di progettazione tecnica, che pertanto deve considerarsi esclusa dalla pattuizioni tra le parti, non avendo alcun senso logico distinguere tra un progetto e la sua stesura materiale”.
6 L'appellante sostiene: i) che in sede di CTU è stato chiarito dal CTP ing. ed è stato Persona_2
confermato dal CTU ing. che i calcoli e la relazione dei calcoli sono due concetti e due attività Persona_1
ben distinte;
ii) che la progettazione può essere eseguita con una serie svariata di calcoli, mentre una redazione dei calcoli, invece, è l'esposizione dei calcoli secondo le norme vigenti al momento e luogo dove viene seguita l'opera e quindi presuppone che i calcoli vengano svolti secondo procedure normate e rispettino parametri legalmente fissati;
iii) che nel caso di specie la società ungherese O.I. non necessitava della relazione dei calcoli e proprio per questo motivo il contratto ha escluso solamente la relazione dei calcoli;
iv) che, trattandosi di due attività ben distinte, se le parti avessero voluto escludere anche i calcoli lo avrebbero indicato espressamente;
v) che appreso che non erano reperibili sul mercato i profili CP_1
strutturali IPN320, si era correttamente informata se essi potevano essere sostituiti con i profili IPE300; vi) che a tal proposito aveva chiesto un parere anche all'ing. che, come dallo stesso segnalato nella sua CP_3
comparsa di costituzione e risposta di primo grado (pag. 4) “manifestò subito perplessità su questa sostituzione (doc.5 Cares – mail Occhi 10/01/2018 h. 8:47), ma insistette poiché altrimenti avrebbe CP_1
avuto disagio di “riprogettare parte della struttura”; vii) che non doveva eseguire dei semplici CP_1
“disegnini” (anche per il rilevante compenso percepito, come meglio infra specificato), ma doveva progettare, come da preciso subappalto conferitole da i rigeneratori di un forno fusorio con Parte_1
l'ausilio, se del caso, di eventuali professionisti;
viii) che, mentre la progettazione della parte centrale del forno (c.d. “banco forno”) era stata affidata all'ing quella relativa ai rigeneratori competeva CP_3
a ix) che anche la sola progettazione grafica risultava di enorme importanza trattandosi di un CP_1
forno fusorio industriale per la cui ricostruzione, come precisato nella sentenza impugnata, era stato pattuito un corrispettivo di € 2.550.000,00; x) che allorché la committente ungherese O.I. ha richiesto all'appaltatrice di trasformare la volta del forno dai due precedenti archi di sostegno ad un solo arco e l'esponente Parte_1
ha inoltrato tale richiesta a (circostanza pacifica – si veda deposizione testimoniale sig.ri CP_1 [...]
, , , , quest'ultima avrebbe dovuto accertare se ciò Tes_1 Testimone_2 Controparte_5 Testimone_3 fosse realizzabile senza problemi di eventuali cedimenti e non limitarsi ad eseguire il disegno della nuova volta ad un solo arco;
xi) che dopo aver affermato di eseguire la progettazione grafica a valle di una progettazione strutturale o di un rilievo tecnico effettuati da terzi, ha chiesto in primo grado di CP_1
chiamare in causa l'ing. perché ritenuto responsabile dell'accaduto, essendo “il Controparte_3
professionista che ha predisposto e redatto i progetti strutturali del forno in oggetto sulla base dei quali CP_1
ha poi redatto i disegni di montaggio” (v. pag. 28 comparsa di costituzione e risposta di;
xii) che
[...] CP_1
nella sua seconda memoria istruttoria ha dedotto il primo capitolo di prova cercando di dimostrare CP_1 che la progettazione strutturale su cui essa avrebbe lavorato era stata effettuata dall' ing. xiii) che tale CP_3
circostanza è stata seccamente smentita non solo dall'ing. ma anche da tutti i testimoni (anche di parte CP_3
e dalla documentazione agli atti;
xiv) che infatti è stato dimostrato che la relazione strutturale dell'ing. CP_1
rodotta da come doc. n.2) era stata predisposta dopo l'evento dannoso di aprile 2018 a seguito CP_3 CP_1
7 di una richiesta di favore da parte di all'ing. er evitare un grave danno commerciale e di Parte_1 CP_3
immagine nei confronti della società ungherese O.I.; xv) che pertanto, al contrario di quanto sostenuto dal
Tribunale, il fatto che il subappalto a escludesse la “relazione dei calcoli” non significava affatto CP_1 che fossero esclusi anche i calcoli: anzi, confermava implicitamente che avrebbe dovuto eseguire CP_1
o far eseguire tali calcoli indispensabili per i disegni.
3) TERZO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver qualificato “come subappalto l'attività svolta da la cui struttura societaria appare incompatibile con la CP_1
prestazione prevalentemente personale richiesta dall'art. 2222 codice civile per la configurazione di un contratto d'opera”, ha omesso di considerare che, in tale qualità, anche se per ipotesi la non si CP_1
fosse dovuta occupare della progettazione strutturale, essa doveva comunque ritenersi corresponsabile dell'evento dannoso in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di solidarietà tra le condotte di più soggetti che abbiano contribuito al medesimo evento dannoso.
L'appellante sostiene: i) che nel caso di specie, non può escludersi la responsabilità di che, CP_1
percependo per il subappalto un corrispettivo di ben € 54.000,00 + IVA, nulla ha obiettato e nessun problema si è posta o ne ha riferito a allorché le è stato chiesto di eseguire la progettazione (chiamata dal Parte_1
Tribunale “architettonica”) passando dai due archi di sostegno del precedente forno ad un solo arco di sostegno;
ii) che, anche se ad avviso del Tribunale tale errore deve essere imputato solamente a Parte_1 la quale nelle richieste rivolte a di passaggio da due archi a uno non avrebbe mai “fatto menzione CP_1
di provvedere a ricalcoli tecnici dell'opera”, tuttavia aveva fornito espressa garanzia contrattuale CP_1
che l'opera rispondeva ai requisiti di “sicurezza statica ed operativa” assumendosi la responsabilità di “ogni danno anche verso i terzi”; iii) che proprio a conferma della rilevanza e importanza dell'incarico CP_1
assunto, si era recata anche in Ungheria per i necessari rilievi tecnici.
4) QUARTO MOTIVO - Il Giudice di primo grado ha completamente omesso di esaminare e valutare la risposta del CTU al quesito sub lettera “D”, con il quale veniva richiesto di accertare quale fosse “il compenso medio previsto dal tariffario professionale per la progettazione (calcoli strutturali e relativa disegnazione di n. 103 tavole) dell'intero impianto in oggetto”.
L'appellante sostiene i) che, con tale domanda, il Giudice voleva accertare se il compenso pagato da Pt_1
a riguardava ed era parametrato all'intera progettazione comprensiva di calcoli strutturali e
[...] CP_1
disegni, oppure riguardava i soli disegni;
ii) che il Giudice aveva fatto specifico riferimento ai “calcoli strutturali” e non alla “relazione dei calcoli strutturali”, in quanto quest'ultima non era stata chiesta a CP_1
iii) che nella sua relazione peritale il CTU ing. alle pagg. 48-49, dopo aver eseguito tutti i conteggi, ha Per_1 accertato e dichiarato che il compenso per la progettazione integrale comprensiva di calcoli strutturali e disegni ammontava ad € 25.993,45 (e quindi meno della metà di quanto pagato da , con la Parte_1
specifica che l'analisi e la verifica strutturale incideva per il 42,86% (€ 11.140,79), i disegni per il 46,13% (€
8 12.068,75) e la computazione per il 10,71% (€ 2.783,89); iv) che se dunque risulta pacifico, come precisato dalla stessa sentenza di primo grado, che il compenso pagato da ammontava ad € 54.000,00 + Parte_1
IVA (per un totale di € 62.500,00), non è minimamente pensabile che l'incarico di fosse limitato CP_1 alla sola disegnazione per la quale il CTU ha quantificato un importo di € 12.068,75.
I primi quattro motivi, che, essendo tra di loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, devono essere respinti in quanto infondati.
Questa Corte rileva:
- che si legge nella sentenza impugnata “Nel merito si rileva che tutte le domande attrici si fondano su un presunto nesso causale tra errori riconducibili all'operato della e i gravi problemi strutturali verificatisi nei rigeneratori del CP_1 forno in ricostruzione. Sostiene l'attrice che il fondamento contrattuale di tale responsabilità sarebbe da rinvenire da un lato nella clausola 1.2 del preventivo approvato dalle parti, nella parte in cui la convenuta garantiva "che la realizzazione risponde ai requisiti necessari di sicurezza statica", e sia nella clausola intitolata "responsabilità del fornitore", in cui la resistente si dichiarava "responsabile...dell'esecuzione, a regola d'arte e in conformità alle necessità prescrizioni della stessa dei lavori affidatigli", e ciò per ogni danno anche verso i terzi e "comunque Parte_1 conseguente l'inadempimento". Risulta però notorio come un'attività di rappresentazione grafica di un'opera non debba comprendere in sé la redazione di necessari calcoli per le strutture metalliche ed edili rappresentate. Si tratta in realtà di due attività completamente distinte da un punto di vista tecnico, perché quella svolta dalla convenuta, definita anche da alcuni testimoni come "disegnazione", e più precisamente nominabile come "progettazione grafica", si sostanzia nell'esecuzione di disegni di rappresentazione della nuova struttura e della posizione dei montaggi e del sistema di fissazione dei componenti, allo scopo di acquistare i materiali giusti e di realizzare il maggior numero possibile di lavorazioni di manufatti nelle officine, evitando costosi interventi per rimediare ad eventuali errori di assemblaggio.
Tale attività può tuttavia essere effettuata solo a seguito di una progettazione strutturale, che deve essere eseguita da professionalità qualificate, e quindi deve essere oggetto di specifico incarico contrattuale. Esaminando però le clausole generali del preventivo per cui è causa emerge l'espressa esclusione dal subappalto delle "relazioni dei calcoli strutture metalliche ed edili". Nelle proprie difese l'attrice ha cercato di ricondurre tale chiara esclusione soltanto alla redazione delle relazioni, che avrebbe però implicitamente confermato l'incarico di progettazione strutturale alla convenuta.
Trattandosi però di attività totalmente diverse, manca nel preventivo un espresso conferimento di progettazione tecnica, che pertanto deve considerarsi esclusa dalle pattuizioni tra le parti, non avendo alcun senso logico distinguere tra un progetto e la sua stesura materiale. Neppure la garanzia per la sicurezza statica di cui sopra può considerarsi estesa ad eventuali danni per errori di progettazione tecnica, dovendosi tale garanzia essere interpretata come limitata ad eventuali incongruenze nei disegni che potevano provocare l'impossibilità anche parziale di effettuare i montaggi delle strutture. Restava pertanto onere dell'attrice dimostrare che le problematiche iniziali di cedimento della struttura del forno fossero collegate ad errori nelle tavole progettuali predisposte dalla A pagina 44 della propria relazione CP_1 il c.t.u. ha infatti individuato la causa dei problemi strutturali nella modifica della base dei rigeneratori, chiesta in corso d'opera dalla committente ungherese e approvata dall'attrice, effettuata mediante la sostituzione dei due precedenti archi di sostegno con uno solo di grande ampiezza, senza valutare con un'adeguata progettazione tecnica il differente carico strutturale provocato sulla base da tale modifica. Si tratta quindi di un errore progettuale grave, che attiene alla
9 progettazione tecnica e non grafica, di cui si deve ritenere totalmente responsabile l'attrice, la quale nemmeno nelle successive richieste rivolte alla convenuta ha mai fatto menzione di provvedere a ricalcoli tecnici dell'opera, come evidenziato nella disamina tecnica di tali richieste effettuata alle pag. da 39 a 43 della relazione dal c.t.u.”;
- che il Tribunale con tale motivazione, che questa Corte condivide pienamente, ha escluso una responsabilità della in quanto ha ritenuto a) che alla convenuta fosse stata commissionata solo un'attività di CP_1
rappresentazione e/o progettazione grafica e/o di disegnazione e non un'attività di progettazione strutturale, che avrebbe compreso la redazione di calcoli, espressamente esclusi nell'ordine (“esclusioni: … relazioni dei calcoli strutture metalliche ed edili”); b) che non poteva trovare fondamento la tesi attorea basata sulla distinzione tra la redazione delle relazioni e la progettazione strutturale, in quanto in ogni caso il preventivo non prevedeva il conferimento di una progettazione tecnica, per cui la garanzia per la sicurezza statica non avrebbe potuto estendersi e/o ricoprire anche gli errori relativi a compiti non conferiti, ma unicamente le incongruenze dei disegni;
c) che, non solo parte attrice non aveva dato prova che il cedimento della struttura fosse imputabile ai disegni effettuati da ma il CTU aveva, altresì, ricondotto la causa alla mancanza CP_1
di un'adeguata progettazione tecnica in ordine al passaggio da due archi di sostegno ad uno solo, specificando espressamente che tale difetto era attribuibile alla committente, tanto che quest'ultima non aveva mai richiesto alla convenuta di provvedere ai ricalcoli;
- che l'appellante sostiene che il giudice di prime cure, anche a prescindere dalla tipologia dell'incarico (e cioè se limitato ad una progettazione grafica o esteso anche ad una strutturale), non avrebbe comunque tenuto conto dell'impegno che si era assunta la sia in merito alla “sicurezza statica e operativa”, sia in CP_1
ordine all'assunzione di responsabilità “della buona qualità dell'esecuzione e la qualità dei componenti adottati”, nonché “di ogni danno alla proprietà di come di terzi, incluso il committente della Parte_1 Pt_1
, fornendo esplicita manleva per ogni danno che potesse derivare alla committente;
[...]
- che, in risposta a detta censura, limitata al solo letterale tenore del preventivo (doc. n.1 di parte attrice) e del successivo ordine (doc. n.2 di parte attrice), si evidenzia:
a) che per quanto riguarda il preventivo “per progettazioni refrattari” (in cui si rinviene un dettagliato elenco dei soli “disegni”), in ordine alle “condizioni generali di garanzia”, è previsto che “La garantisce che la CP_1
realizzazione risponde ai requisiti necessari di sicurezza statica ed operativa e sia conforme alle specifiche da
Voi fornitici. Sarà inoltre responsabile della buona qualità dell'esecuzione e la qualità dei componenti adottati”, mentre nelle “esclusioni generali” è, tra l'altro, indicato … “relazioni dei calcoli strutture metalliche ed edili;
tutto quanto non specificatamente descritto nella presente offerta”, con la conseguenza che, se la garanzia invocata fa espresso riferimento alle “specifiche da Voi forniteci” e risulta escluso dal preventivo
“tutto quanto non specificatamente descritto nella presente offerta”, ne deriva che, non essendo prevista in nessuna parte del preventivo la redazione di un progetto strutturale, ma solo di seguire le specifiche tecniche
10 fornite dalla committente, nessuna garanzia/impegno può considerarsi assunto in tal senso da nel CP_1
citato preventivo;
b) che per quanto riguarda l'ordine, proveniente da anche in detto documento è stato Parte_1 indicato in merito i) alle “garanzie”, che “tutti i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, garantendo la scrupolosa osservanza dei disegni e di tutte quelle eventuali modifiche apportate dalla nostra Direzione
Tecnica, che dovranno peraltro risultare indicate e controfirmate sui rapporti giornalieri che verranno compilati quotidianamente. Il fornitore si impegna quindi a riparare, durante l'esecuzione, ma comunque prima della fine dei lavori, ogni parte che risultasse non conforme alle prescrizioni indicate”; ii) alle
“responsabilità del fornitore” che “il fornitore è responsabile nei confronti della Parte_1
dell'esecuzione, a regola d'arte e in conformità alle necessità e prescrizioni della stessa Parte_1 dei lavori affidatigli”; iii) alla “garanzia” che “Il fornitore garantisce che la fornitura sarà eseguita con cura e professionalità e che rispetti puntualmente i requisiti espressi nella/e specifica/e tecnica...”, con la conseguenza che, anche nell'ordine, e forse in modo ancora più chiaro, emerge che era CP_1
espressamente tenuta ad eseguire i disegni sulla base della “quotidiana” indicazione tecnica fornita da
[...]
senza alcuna autonomia e quindi a garantire la conformità dei suoi disegni alle indicazioni Parte_1
tecniche della committente;
- che, non essendo stato dedotto alcun inadempimento in tal senso (e cioè di una violazione alle disposizioni di , nessuna garanzia, sul base dell'ordine/contratto, poteva essere invocata;
Parte_1
- che queste chiare ed univoche previsioni contrattuali hanno trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali di soggetti che all'epoca del contratto erano dipendenti di e quindi a Parte_1
conoscenza dei fatti e senza vincoli contrattuali al momento della loro audizione con la società attrice: a) deposizione di , al tempo del contratto dipendente nonché uno dei due Testimone_4 Parte_1
soggetti che si è occupato degli accordi per conto della committente, sentito all'udienza del 29 aprile 2022, ove si -tra l'altro- si legge: “2) in relazione alla progettazione relativa al forno per cui è lite, la disegnazione effettuata da è consistita nella sola esecuzione di disegni atti a definire l'impianto nonché la posizione dei montaggi ed il CP_1 sistema adottato per fissare i vari componenti, di cui ai doc.1 e 2 di parte attrice, che mi si esibiscono. (a valle di una progettazione strutturale e di un rilievo tecnico effettuati in loco da me, dall'NG. e dal suo collaboratore NG. CP_3 per le parti non illustrate nei disegni consegnati da O.I., quando il vecchio forno era ancora in funzione) 3) Vero Per_3 che la realizzazione dei disegni di cui al precedente capitolo è stata effettuata da sulla base delle indicazioni e CP_1 specifiche tecniche fornite da me , dipendente di e costantemente presente durante le attività di Parte_1 disegnazione di Adr. giudice: Ero la figura in appoggio a per la realizzazione di queste disegnazioni”; b) CP_1 CP_1 deposizione di , che da febbraio a giugno 2018 lavorava come libero professionista fisso presso Testimone_5
e poi era stato assunto fino ad ottobre 2018, ove si legge: “Una delle prime cose che la O.I. ci Pt_1 Parte_1
chiese è stata di mandarle la relazione di calcolo della struttura dei rigeneratori. Adr. Avv. Bennati: ciò qualche giorno dopo il danno. La O.I. ci scrisse (i destinatari eravamo io ed altri colleghi della ) se confermavamo di aver fatto il Pt_1
11 calcolo della struttura. Noi abbiamo risposto con e-mail che era stata fatta, ma che c'era un errore di imputazione dei dati. In realtà la relazione non era stata fatta ma non si poteva dire. Adr. Avv. Marinetti: non era mai stata commissionata da . Adr. Avv. Bennati: escludo che tale relazione sia stata commissionata da perché eravamo un gruppo di Pt_1 Pt_1 lavoro, nel quale partecipavano io, il geom. , in qualità di responsabile del progetto e l'NG. capo Tes_2 CP_5 ufficio di , ed entrambi nelle riunioni che facemmo confermarono che tale relazione non era mai stata Tes_2 commissionata, tant'è che ad aprile 2018 venne richiesta all'NG. al quale venne anche chiesto di retrodatarla al CP_3
2017 e noi ( io, l'NG. l'NG. , il sig. la ricevemmo da tramite e-mail dopo il 20 aprile CP_5 Tes_1 Tes_6 Tes_2
2018… Adr. giudice: Escludo che tali progettazione strutturale e dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori inerenti il forno per cui è lite fossero stati effettuati dalla Non erano nei compiti di Cares… Adr. CP_1 giudice: L'attività commissionata e svolta da è stata quella della disegnazione dei refrattari e della carpenteria, su CP_1 indicazioni fornite da , responsabile del progetto… 3) è vero che la realizzazione dei disegni di cui al Testimone_2 precedente capitolo è stata effettuata da sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Sig. , CP_1 Testimone_2 dipendente di costantemente presente durante le attività di disegnazione eseguite da Adr. giudice: Parte_1 CP_1
Affermo che il Sig. , dipendente di era costantemente presente durante le attività di Testimone_2 Parte_1 disegnazione eseguite da perché lo stesso mi ha detto che dava sempre le indicazioni ai disegnatori e CP_1 costantemente quasi tutti i giorni li seguiva sia per il lavoro in questione sia per tutti gli altri lavori e perché lavoro con lui da 25 anni, anche tuttora. 4) Non è Vero che il Sig. aveva la qualità di Capocommessa. L'aveva di Testimone_2 capo progetto per E' vero che allo stesso facevano capo tutte le decisioni ed indicazioni per la disegnazione Parte_1 effettuata da;
c) deposizione di all'epoca dipendente di nonché CP_1 Controparte_5 Parte_1
uno dei due soggetti che si è occupato degli accordi per conto della committente, sentito all'udienza del 17 giugno 2022, il quale ha tra l'altro riferito in ordine all'operato dell'ing. 2) e' vero che , l'incarico di cui CP_3
sopra escludeva la progettazione della struttura in carpenteria a supporto dei refrattari dei rigeneratori, perché questa progettazione non era stata richiesta da . Essa non era una modifica sostanziale…. In controprova sui capitoli di Pt_1
1) Non è Vero che la progettazione strutturale ed il dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori CP_1 inerenti il forno per cui è lite sono state effettuati dall'NG. i Asti, professionista incaricato da Non gli CP_3 Parte_1 era stato accordato alcun incarico per la fase di progettazione. Adr. Avv. Marinetti: non è a mia conoscenza se qualcuno si sia occupato della progettazione strutturale e del dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori inerenti il forno per cui è lite. 2) E' Vero che in relazione alla progettazione relativa al forno per cui è lite, la disegnazione effettuata da è consistita nella sola esecuzione (a valle di una progettazione strutturale e di un rilievo tecnico CP_1 effettuati da terzi) di disegni atti a definire l'impianto nonché la posizione dei montaggi ed il sistema adottato per fissare i vari componenti, come da doc.1 e 2 di parte attrice rammostratimi. Adr. Avv.ti Bennati: alla è stata affidata la CP_1 progettazione delle strutture refrattarie e delle carpenterie sulla base di disegni esistenti e modifiche richieste dal Pt_1
3) E' Vero che la realizzazione dei disegni di cui al precedente capitolo è stata effettuata da sulla base delle
[...] CP_1 indicazioni e specifiche tecniche fornite dal Sig. , dipendente di che periodicamente si recava Testimone_2 Parte_1 presso la sede di ad Asti per supportare e verificare le attività di disegnazione di 4) E' Vero che il Sig. CP_1 CP_1 [...]
aveva la qualità di Capocommessa per ed allo stesso facevano capo tutte le decisioni ed indicazioni Tes_2 Parte_1 per la disegnazione effettuata da 5) su richiesta ed indicazione di Stara Glass, Cares srl ha eseguito i disegni CP_1 commissionati, sulla base dei dati del forno precedente e sulla base delle specifiche direttive quotidiane del sig.
[...]
, non anche delle mie direttive. Non avevo un rapporto quotidiano con .Io di tanto in tanto mi Tes_2 CP_1
12 confrontavo con il sig. ”; d) deposizione di , all'epoca dipendente di Tes_2 Testimone_7 Parte_1
sentito all'udienza del 1 luglio 2022, il quale ha riferito: “Non è Vero che la progettazione strutturale ed il
[...]
dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori inerenti il forno per cui è lite sono state effettuati dall'NG.
i Asti, professionista incaricato da , il quale si è occupato soprattutto della parte del bacino del forno CP_3 Parte_1
( il forno è costituito da tre parti, il bacino, le camere ed i canali). Il bacino è la parte dove è contenuto il vetro. Le camere sono la parte dove viene riscaldata l'aria di combustione ed i canali sono la distribuzione del vetro alle macchine. Dopo il sinistro , credo, ma non ne sono sicuro, che l'NG. i sia occupato del problema della carpenteria delle camere. CP_3
Adr.giudice: quando sono arrivato ad Oroshaza, all'inizio di aprile 2018, era già stato posto rimedio a tale problematica o per lo meno era stata adottata una soluzione tampone in attesa della soluzione definitiva. Non ricordo però quale delle due soluzioni fosse stata adottata quando intervenni in loco Adr. Avv. Marinetti: formalmente i rigeneratori non dovevano essere cambiati. E' stato un progetto molto complesso, con cambi di soluzioni da parte di O.I. Inizialmente noi dovevamo fare solo lo studio del bacino e della parte alta delle camere senza intervenire nella parte bassa. Non dovendole inizialmente nel 2017 modificare, credo che all'inizio del progetto, inizialmente nessun tecnico si sia occupato della progettazione strutturale e del dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori. Nel 2017 abbiamo preso l'ordine per la disegnazione del forno completo. Le indicazioni iniziali dell'O.I. erano di modifica del bacino, modifica della parte alta delle camere e di qualcosa sui canali. Dovendo fare la disegnazione del forno e modificare il bacino, è stato richiesto dalla a qualcuno, ma non ricordo chi, di fare il rilievo dell'esistente. E' stato richiesto alla Pt_1 di disegnare tutto il forno ed all'NG.Occhi si supportarci sulla zona da modificare rispetto all'esistente del bacino. CP_1
Nel corso del progetto l'O.I. ha cambiato più volte indicazioni su che cosa fare. L'O.I. ha deciso di cambiare anche la parte bassa delle carpenterie delle camere, a memoria all'inizio dell'estate 2017.In quel frangente ha chiesto la sostituzione del doppio arco con arco singolo. Noi avevamo come mantenuto gli stessi profili precedenti in nuove Pt_1 posizioni, spostandoli. Adr. Avv.ti bennati: Credo che nessuno si sia occupato della progettazione strutturale della carpenteria delle camere ( ovvero dei rigeneratori)…. in relazione alla progettazione relativa al forno per cui è lite, la si è occupata della disegnazione di tutto il forno ( bacino, camere e canali) e quindi è vero che si è occupata di CP_1 disegni atti a definire l'impianto nonché́ la posizione dei montaggi e del sistema adottato per fissare i vari componenti,
a valle di una progettazione strutturale però di una sola parte del forno ( il bacino, di cui si è occupato l'NG. , non CP_3 so se a valle di un rilievo tecnico effettuato da terzi. Adr.Avv.ti Bennati: Il rilievo tecnico precede la progettazione.
Consiste in un rilievo di tutto l'esistente dove non sono presenti disegni o per vedere la corrispondenza dei disegni esistenti con la realtà. La parte progettuale si riferiva solo al bacino e non alle camere. Solitamente affidavamo all'NG.Occhi od altri tecnici la progettazione di parti del forno per controllarne strutturalmente la correttezza. A memoria nel caso di specie credo che gli abbiamo affidato l'incarico di occuparsi della progettazione strutturale del solo bacino. Adr. Avv.ti Bennati: La disegnazione e la progettazione architettonica consistono nella medesima attività. Sono sinonimi. Adr. Avv. Marinetti: La disegnazione è distinta dalla progettazione strutturale …3) Io posso solo dire che solitamente funzionava che dava delle indicazioni e le specifiche tecniche a tutte le società che Testimone_2 realizzavano i progetti di e che lo stesso era spesso presente presso i loro uffici durante le attività di Parte_1 disegnazione. 4) Non è Vero che il Sig. aveva la qualità di Capocommessa per Lo era l'NG. Testimone_2 Parte_1
perché parlava bene l'inglese e la maggior parte delle comunicazioni erano in lingua inglese. E' vero Controparte_5 che al sig. facevano capo tutte le decisioni ed indicazioni per la disegnazione effettuata da 5) E' Testimone_2 CP_1
Vero che su richiesta ed indicazione di ha eseguito i disegni commissionati, sulla base dei dati del Parte_1 CP_1
13 forno precedente e sulla base delle specifiche direttive quotidiane del sig. e dall'NG. Testimone_2 Controparte_5 direttore tecnico di ”;- - che in tal modo viene sconfessata la tesi dell'appellante che a carico di Parte_1 CP_1 fossero quantomeno richiesti i calcoli della struttura, in quanto se è vero che al fornitore non vennero
[...]
richiesti dei meri “disegnini”, è anche vero che la progettazione architettonica di si basava sui dati CP_1
strutturali forniti da senza che possa avere rilievo che il disegnatore ritenesse che la Parte_1
relazione tecnica fosse stata eseguita dall'ing. mentre nel caso di specie è stato confermato che la CP_3
medesima è stata da detto tecnico realizzata ex post;
- che proprio tale ultima circostanza costituisce una sorta di riprova in ordine al fatto che i disegni richiesti a non erano supportati da alcuna relazione tecnico strutturale, atteso che non CP_1 risulta neppure allegato che abbia richiesto, dopo il cedimento dell'opera, alla Parte_1
società appellata la propria relazione strutturale, anche solo per capire l'errore, dimostrando così che tale attività non l'aveva commissionata;
- che, quindi, la relazione realizzata ex post dall'NG. su richiesta di a cui la CP_3 Parte_1
committente ungherese aveva chiesto se fosse stata preventivamente fatta una relazione (cfr. deposizione di sopra citata), non può che essere interpretata come la presa di Testimone_5 consapevolezza della “superficialità” dell'appellante per aver fatto realizzare i disegni che comportavano il passaggio da 2 archi di sostegno ad 1 solo senza un supporto tecnico, ritenuto inizialmente superfluo, e la sua determinazione a “salvare la faccia” nei confronti di O.I.;
- che, d'altra parte, la CTU depositata è chiara nel ricondurre l'esclusiva responsabilità dell'evento all'assenza (con specifico riguardo alla modifica della volta inferiore richiesta dalla committente principale ungherese) di una relazione strutturale, che in forza del testuale tenore della documentazione contrattuale, come sopra descritta, non era tra i compiti di come emerge CP_1
dalla relazione di CTU: a) alle pagg. 33 - 35: “Ciò che accomuna le tre versioni del rigeneratore è la modifica della volta inferiore che è passata da 2 volte con appoggio centrale a una volta unica. Questa modifica, al di là del passaggio dei montanti da INP320 a IPE 300, è estremamente gravosa per le strutture in quanto introduce alla quota dell'imposta una spinta orizzontale di circa 4 volte superiore a quella della condizione in cui la luce era coperta da due campate con due volte. Nella condizione originaria, ossia con le due volte, i due ritegni laterali presenti erano sufficienti a equilibrare la spinta residua della volta, senza deformazioni eccessive. Nella condizione in cui si elimina la coppia di volte per inserirne una sola per altro molto ribassata, il sistema di contrasto, a causa dell'aumento delle spinte di circa
4 volte, non è più sufficiente a garantire l'equilibrio con spostamenti limitati. indica, punto 7) dell'atto di Parte_1 citazione, che nei mesi di marzo e aprile 2018 procedeva a eseguire i lavori secondo i disegni HU-201-C-1460, HU-201-
C-1461 e HU-201-C-1462 di cui ai Doc. 16, 17 e 18 di parte . I documenti anzidetti nel fascicolo di sono riportati Pt_1 Pt_1 con una pessima risoluzione;
tuttavia, è possibile dal Doc. 17 di parte ricavare che si tratta della versione C della Pt_1 sezione ossia l'ultima emessa in data 25/05/2018 secondo il cartiglio del file“HU201-C1461-B View longitudinal side external and trasversal section regererator left.pdf.pdf”, Doc. 15 di parte Di conseguenza deve aver CP_1 Parte_1 iniziato i montaggi secondo la versione A o B se ha eseguito i lavori nel periodo marzo / aprile 2018 in quanto il disegno
14 della versione C non era ancora stato emesso visto che la data di emissione sarebbe, salvo prova contraria, il
25/05/2018. … Di conseguenza la causa meccanica del cedimento è dovuta alla sostituzione della struttura dei refrattari del rigeneratore passando a un sistema due volte (quello originario) a una volta (quello di progetto) senza modificare i sistemi di contrasto delle strutture in carpenteria metallica. In tale condizione, di aumento della spinta di circa 4 volte rispetto all'assetto originario, si sono determinate per le strutture metalliche condizioni di deformazione anomale causate sia dalla plasticizzazione del vincolo a terra sia dalla deformazione che il profilo ha subito in prossimità dell'imposta della volta (che è il punto di applicazione della spinta orizzontale). In questa condizione l'utilizzo di un profilo INP 320 o IPE 320 o IPE 300 (semplice o rinforzato) non avrebbe risolto il problema in quanto il sistema avrebbe comunque subito il cambio di schema statico determinato dalla plasticizzazione del vincolo alla base che lo portava da incastro (impossibilità di rotazione alla base) a cerniera o quanto meno incastro cedevole con possibilità di rotazione.
Tale invarianza dell'effetto finale rispetto al profilo usato è legata all'errore concettuale che sta alla base del progetto
e che ignora l'effetto della modifica della volta; la mancanza di un mezzo di contrasto efficace come l'inserimento di tiranti, eseguito poi successivamente all'evento deformativo, rendeva il sistema comunque critico”; b) alle pagg. 35
– 37 “Dalla documentazione in atti risulta che fino al 18/04/2018 non fosse stata predisposta alcuna verifica strutturale delle strutture. Negli atti di causa e in particolare nella comparsa di costituzione dell'NG. e nella CP_3 successiva memoria nr. 1 di è evidenziato che la relazione in atti prodotta nel Doc. 2 di parte che risulta Pt_1 CP_1 datata maggio 2017, in realtà è stata predisposta dopo la problematica di deformazione avvenuta durante la costruzione dei refrattari dei rigeneratori”; poi in relazione alla relazione tecnica agli atti di causa dell'ing. Tes_8
“Sulla retrodatazione di comodo del documento, che è un dato di fatto ammesso negli atti di causa, esclude la possibilità che tale relazione fosse stata disposta prima dell'evento quale progetto, ma è, chiaramente, un elemento successivo. Quanto meno censurabile la richiesta di al professionista di effettuare questa modifica della data ed è Pt_1 deontologicamente rilevante per il professionista l'essersi prestato a darvi seguito. Tale situazione genera una profonda confusione nel procedimento in oggetto. Null'altro va aggiunto su tale aspetto su cui il Giudice valuterà eventuali altri profili, oltre a quello deontologico. Rispetto alla relazione in prima stesura chiarisco, al fine di evitare dubbi sulla posizione dell'NG. che se la storia è andata come narrata negli atti di causa il professionista ha preso conoscenza CP_3 della problematica solo dopo aver sviluppato le analisi strutturali e quindi solo successivamente all'evento deformativo avvenuto. Egli, quindi, appresa dalle analisi la conoscenza della criticità ne rileva l'inidoneità come esplicitata nel Doc. 5 di parte Dai documenti progettuali versati in atti non risulta alcuna progettazione/analisi delle strutture dei CP_3 rigeneratori per cui il vizio progettuale è la mancanza del progetto stesso. Se il sistema fosse stato progettato strutturalmente eseguendo le analisi, che sono poi state eseguite a posteriori dall'NG. ci si sarebbe accordi del CP_3 problema generato dalla sostituzione di un sistema a due campate di volta con uno a campata singola e si sarebbe andati con la soluzione poi proposta dall'NG. di inserire delle “cravatte” per equilibrare la spinta del nuovo CP_3 sistema voltato, che è quanto è stato indicato nella soluzione emessa con disegno HU201-C1461-C emesso il
25/05/2018 dopo che il sistema si era deformato. Per comprendere a chi va imputato il vizio è necessario osservare che l'ing. non risultava incaricato della progettazione dei rigeneratori che sono quelli che hanno poi avuto CP_3 problemi, ma solo del banco forno, sul punto sono chiari i Doc. 3 e4 di parte he fanno esplicito riferimento alle CP_3 strutture del banco forno”; c) alla pag. 37: “Per approfondire le posizioni di e è necessario analizzare gli Pt_1 CP_1
ordini che sono stati emessi da nei confronti di e l'offerta che ha sviluppato nei confronti di , Doc. Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1
15 1 di parte . Gli ordini di acquisto sono versati in atti come Doc. 2, 4 e 5 di parte ”; d) alla pag. 39 con Pt_1 Pt_1
riferimento al Doc. 1 di parte “La premessa indica una garanzia di sicurezza statica, ma non Parte_1 risulta indicata nell'offerta in nessuna delle sue parti la predisposizione di un modello strutturale per l'analisi di sicurezza dell'opera. A seguito delle osservazioni formulate dal C.T. di parte preciso che la mancanza di una Pt_1 relazione di calcolo impedisce di avere dimostrazione dei raggiungimenti delle prestazioni della struttura sia in termini deformativi sia in termini di sicurezza. Tale documento è la sintesi e del procedimento di progettazione strutturale e porta al giudizio di idoneità statica. A parere dello scrivente l'esecuzione delle analisi strutturali e la loro sintesi nella relazione di calcolo riguardano aspetti inscindibili. Anche volendo seguire il precorso tracciato dal C.T. di parte di si evidenzia che nella documentazione di affidamento in atti non risultano presenti specifiche tecniche o Pt_1 di capitolato che in dichino i requisiti prestazionali che le strutture dovevano avere e quali norme dovevano essere seguite per dare garanzia sulla sicurezza statica. Le indicazioni sono per lo più generiche che rimandano ad altri atti non presenti in questo procedimento”; e) alla pag. 49 con riferimento al Doc. 2 di parte Pt_1 Parte_1
“Quindi, impone al fornitore l'esecuzione della regola dell'arte e conformità alle necessità e prescrizioni della Pt_1
stessa ma non precisa per la parte di progetto quali erano le prestazioni che la struttura doveva avere Parte_1 per essere poi installata a regola d'arte o a quali prescrizioni dovesse sottostare. Come già detto la sostanza dell'offerta
e degli elaborati proposti da riguardano attività di disegno nonostante i titoli e le garanzie indicate. CP_1
L'interpretazione o l'attribuzione di una responsabilità o meno spetterà, come ha correttamente indicato il C.T.P., al
Giudice. E', quanto meno, anomalo lo sviluppo di un progetto strutturale senza la redazione di una relazione di calcolo che dimostri al committente il raggiungimento dei requisiti di sicurezza specifici, come è anomalo che il committente non indichi in modo chiaro i riferimenti prestazionali che la struttura deve avere (ad esempio: normativa di riferimento, limiti di spostamento o deformazione o di vibrazione), limiti che se esplicitamente indicati avrebbero dato una lettura differente della parola progetto in quanto avrebbero posto in campo una prestazione che ogni elemento disegnato doveva garantire”; f) alla pag. 41: “Vista l'offerta sorge quanto meno il dubbio di come si potessero stendere i disegni esecutivi senza prima aver fatto gli opportuni dimensionamenti e verifiche delle strutture. Sta di fatto che nell'offerta la relazione di calcolo delle strutture metalliche ed edili è esclusa;
quindi, l'attività che stava offrendo a era CP_1 Pt_1 quelle di mero disegnatore e non un'attività di ingegneria. D'altronde nei documenti di affidamento e nelle Pt_1 specifiche tecniche non indica alcuna prestazione strutturale da raggiungere ad esempio se quella minima di norma per la sicurezza precisando secondo quale norma, se una resistenza superiore per la particolare applicazione, sevi erano limiti deformativi da rispettare per il corretto funzionamento o di vibrazione, tutti elementi che, come già detto, avrebbero portato a una lettura differente del termine “progetto”. Senza queste precisazioni è chiaro che non si poteva sviluppare un progetto o un'analisi. Coerente con l'offerta è l'ordine di acquisto di cui al Doc. 2 di parte che riporta Pt_1 la consegna di soli disegni”; g) alla pag. 43: “Anche in questa richiesta d'ordine non si ha alcun richiamo all'affidamento della relazione di calcolo e delle verifiche di sicurezza dei disegni che si andavano a sviluppare o di requisiti prestazionali da rispettare. Anche i Doc. 4 e 5 di parte relativi agli altri due ordini effettuati a prima Pt_1 CP_1 delle problematiche occorse alle carpenterie metalliche, non riportano l'affidamento della relazione di calcolo e delle verifiche strutturali e non precisano requisiti specifici di prestazione a cui le strutture dovevano sottostare, ma unicamente la redazione di disegni e assiemi»); h) alla pag. 44: «Di conseguenza risulta che non avesse assunto CP_1
l'incarico per la redazione dei calcoli esecutivi e le verifiche delle strutture metalliche anche perché non le erano stati
16 dati i limiti di prestazione. Le strutture, a parte quelle del banco forno che furono affidate per le verifiche all'NG. CP_3
(Doc.3 e 4 di parte Occhi), quelle dei rigeneratori non sono state oggetto di affidamento da parte di . E' parere del Pt_1 sottoscritto che, dopo l'analisi della vicenda, dove le modifiche al forno sono state particolarmente marcate fosse chiara la necessità di una riverifica strutturale delle opere, vedi il banco forno. Viceversa, quale capocommessa Pt_1 ha sottovalutato la modifica della base dei rigeneratori da 2 volte a una volta sola ignorando, in termini statici,
l'impatto che questa apparente semplice modifica determinasse sulle strutture metalliche. Ritengo che, se Pt_1 avesse avuto chiaro questo aspetto avrebbe affidato in modo esplicito ad un soggetto abilitato la predisposizione delle necessarie verifiche, come poi ha fatto nell'aprile 2018, ovvero avrebbe precisato requisiti prestazionali espliciti per la redazione dei disegni che avrebbero imposto a l'obbligo di progettare e dimostrare tramite la relazione CP_1 di calcolo il soddisfacimento delle prestazioni richieste”);
- che, dunque, anche il complessivo contenuto della CTU, che non risulta neppure adeguatamente contestata, tanto che non è stata richiesta neppure la sua rinnovazione, conferma quanto già emerso dai documenti e dalle deposizioni testimoniali;
- che la domanda volta ad ottenere quantomeno un risarcimento del danno parziale in forza di una dedotta
“corresponsabilità della subappaltatrice” oltre ad essere inammissibile in quanto nuova, sarebbe comunque infondata atteso che “la solidarietà tra le condotte di più soggetti che abbiano contribuito al medesimo evento dannoso” laddove nel presente caso si pretenderebbe di attribuire a la corresponsabilità derivante da CP_1
un compito che per le ragioni sin qui esposte non le era stato affidato;
- che, infine, non può avere alcuna rilevanza, al fine di dimostrare l'affidamento dell'incarico di progettazione strutturale, l'importo riconosciuto a titolo di compenso a favore di in quanto, a prescindere dalla CP_1
sua elevatezza, che può dipendere anche dai reciproci rapporti pregressi tra le parti, ciò che esclusivamente rileva è il contenuto dell'accordo/contratto, in cui non è indicato l'affidamento di tale progettazione, ma anzi
è specificamente precisato che il disegnatore sarà tenuto a seguire le indicazioni tecniche della committente.
5) QUINTO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui a seguito del rigetto della domanda attorea, il Tribunale non ha esaminato l'ulteriore specifico quesito (lettera “c”) posto al CTU dal magistrato che poi è stato sostituito al momento della fase decisionale e relativo all'accertamento della
“congruità dei costi sostenuti direttamente da la congruità dei costi sostenuti dalla società Parte_1
ungherese O.I., i giorni di ritardata partenza del forno fusorio per le operazioni di ripristino e il conseguente ammontare di mancata produzione e del relativo danno”.
Questa Corte rileva che il presente motivo d'appello, relativo alla quantificazione del risarcimento del danno, rimane assorbito dal rigetto dei primi quattro, che ne ha la sussistenza del relativo diritto.
17 6) SESTO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver precisato nella prima pagina (penultimo capoverso) della sua decisione che “ha CP_1
chiamato in causa solo in via subordinata l'ing. attribuendogli in parte la Controparte_3 responsabilità dell'accaduto”, ha poi condannato a pagare non solo le spese di lite di Parte_1 CP_1 ma anche quelle dell'ing. e della sua compagnia , chiamata in causa dal CP_3 Controparte_2
professionista.
L'appellante sostiene: i) che l'infondatezza della chiamata in causa dell'ing. da parte di è CP_3 CP_1
parsa da subito “ictu oculi” evidente, essendo stato immediatamente e documentalmente smentito l'assunto di secondo cui la progettazione strutturale dei rigeneratori sarebbe stata effettuata dall'ing. CP_1 CP_3
ii) che a sua volta l'ing. a chiesto e ottenuto di citare in giudizio la propria compagnia assicuratrice a CP_3 titolo di garanzia propria;
iii) che non si capisce, pertanto, perché a siano state addebitate Parte_1 le spese di lite dei terzi chiamati che mai l'esponente ha ritenuto responsabili e che del tutto arbitrariamente ed infondatamente ha voluto coinvolgere nel processo. CP_1
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva :
- che nella sua prima difesa del giudizio davanti al Tribunale, a seguito della domanda di CP_1 [...]
avanzata nell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno a seguito di errata Parte_1 esecuzione degli ordine (cfr. pag.2 dell'atto di citazione: “Purtroppo, a seguito del montaggio delle strutture refrattarie e, in particolare, delle murature rigeneratori, degli archi di sostegno impilaggi e di parte dei vasi che costituivano gli impilaggi, si osservava un cedimento importante delle strutture metalliche che metteva a rischio la stabilità delle parti refrattarie soprastanti. Tale cedimento si verificava a causa del carico non sufficientemente contrastato dai profili metallici di contenimento progettati da La verifica strutturale immediatamente CP_1 commissionata da evidenziava che le strutture progettate da non erano state adeguatamente Parte_1 CP_1 dimensionate per tenere conto della nuova distribuzione dei pesi sulle murature rigeneratori a seguito di passaggio da doppio ordine di archi di sostegno impilaggio a ordine singolo di archi;
inoltre si accertava che erano stati sostituiti i profili IPN 320 in acciaio S275JO indicati in progetto con profili IPE 300 in acciaio S355JO”), ha contestato la propria responsabilità, deducendo di aver eseguito i disegni sotto la diretta vigilanza della committente e che, comunque la progettazione strutturale era stata affidata da quest'ultima all'ing. con il quale la CP_3 CP_1
si era relazionata, ricevendo la relativa approvazione al momento in cui si era presentata la necessità di
[...] sostituire quelli precedentemente indicati per difficoltà di approvvigionamento (cfr. pag.3 della comparsa di costituzione di primo grado), per cui concludeva domandando, nell'eventualità di sua condanna, di essere manlevata dal tecnico, di cui chiedeva la chiamata in causa (cfr. pag. 28 di detta comparsa: “Attesa la domanda di ritiene di chiamare in causa per essere manlevata e per esercitare azione di regresso, per la Parte_1 CP_1 denegata e non creduta ipotesi di sua condanna, l'NG. con studio in Asti, Corso Alfieri n.277 Controparte_3
(C.F. ) che, come si è scritto, è il professionista che ha predisposto e redatto i progetti strutturali C.F._1
18 del forno in oggetto sulla base dei quali ha poi redatto i disegni di montaggio oggetto di contratto. Se, come CP_1 sostiene parte attrice, il cedimento del forno in oggetto ha avuto luogo per carenze nella progettazione strutturale e/o per la sostituzione dei profili IPN 320 con i profili IPE 300, giacchè l'attività progettuale e tutte le relative scelte è stata effettuata dallo stesso NG. deriva la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento dannoso ex adverso CP_3 lamentato: donde la legittimazione e l'interesse giuridico alla chiamata in causa del predetto NG. ); CP_3
- che è vero che l'ing. costituendosi in giudizio, ha negato di aver effettuato alcun calcolo strutturale CP_3 in relazione all'ambito delle opere di cui la doveva eseguire i disegni, in quanto la perizia depositata CP_1
dalla convenuta era stata realizzata ex post, tuttavia, anche ammesso che tale circostanza fosse nota alla
(visto che altrimenti sarebbe stata in possesso dei calcoli strutturali), in ogni caso, atteso che la CP_1
contestazione della committente si estendeva anche ai citati profili e che in ordine alla loro sostituzione risultava chiesto e ricevuto il parere del tecnico, la chiamata in causa dell'ing. on poteva apparire ex CP_3
ante infondata;
- che la giurisprudenza è pacifica nel disporre il rimborso delle spese del terzo chiamato sulla base del principio del principio di causazione della lite (da ultimo Cass.
7.3.2024 n.6144: "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso
e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"), per cui, in forza di quanto sopra esposto, deve essere confermata la sentenza impugnata anche in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
C) LE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Esse sono Parte_1
liquidate, per ciascuna parte costituita, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00), compresa la fase di trattazione per questo grado di giudizio.
Quindi:
1. Studio controversia: € 5.706,00=
2. Fase introduttiva: € 3.318,00=
3. Fase trattazione: € 7.644,00=
19 3. Fase decisionale: € 9.487,00=; totale per compensi avvocato: € 26.115,00=
Oltre rimborso spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese tra e l'ing. attesa la mancata costituzione di Parte_1 Controparte_3 quest'ultimo.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio sostenute da e da che liquida, per ciascuna parte, CP_1 Controparte_2
in € 26.155,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) nulla in punto spese tra e Parte_1 Controparte_3
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 1/12/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Silva Dari Dott.ssa Rosella Silvestri
20
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI LL DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere
Dott.ssa Silva Dari Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1138 /2023 R.G. promossa da:
( ) rapp. e difeso dall'Avv.to BENNATI GIORGIO presso il cui studio è elett. Parte_1 P.IVA_1
dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
APPELLANTE
nei confronti di
( ) rapp. e difesa dall'avv.to MARINETTI RICCARDO presso il cui studio è elett. dom. CP_1 P.IVA_2 per delega in atti e con domiciliazione telematica
APPELLATA
nei confronti di
1 rapp. e difesa dall'avv.to DE BENEDETTI DANIELE presso Controparte_2 P.IVA_3
il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
APPELLATA
nei confronti di
) Controparte_3 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 2799/2023 del Tribunale di Genova, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_1
e la risoluzione dei contratti de quibus, condannare alla restituzione della somma percepita di
[...] CP_1
€ 62.500,00 ed al risarcimento di tutti i danni cagionati nella misura accertata dal CTU di € 688.770,28 ovvero nella diversa misura ritenuta meglio vista, oltre gli interessi al tasso commerciale ex d. lgs. 231/02 dalla data di costituzione in mora al saldo;
con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, comprensive di quelle di CTU e con la condanna di alla restituzione di tutte le somme versate da anche CP_1 Parte_1
a favore dei terzi chiamati e del CTU, in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Per l'appellata “Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: Piaccia a Codesta Ill.ma CP_1
Corte di Appello
Pregiudizialmente accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario per violazione degli artt.342 e/o 348 bis cpc, con ogni relativa consequenziale statuizione.
Nel merito, rigettare l'avversario gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la statuizione resa dal Tribunale di Genova e, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame avversario, (a) accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva di in merito al presente CP_1
giudizio ed alle domande contro di lei proposte;
(b) in ogni caso, ridurre la pretesa creditoria avversaria ad importo ritenuto di Giustizia.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio.”
2
Per l'appellata : “Voglia Codesto Ill.mo Collegio della Corte d'Appello di Controparte_2
Genova, Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e controdeduzione, Tenuto conto del giudicato formatosi in punto spese a favore dell'odierna appellata
Nel merito
Confermare, per quanto di ragione, la sentenza resa nel procedimento di prime cure e, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, in ragione delle rinnovate eccezioni sottoposte al vaglio del Collegio Giudicante ai sensi dell'art. 346 c.p.c., respingere, perché infondata per le ragioni esposte in narrativa, ogni impugnazione
e manleva rivolte dall'NG. e/o da verso gli esponenti, con ogni Controparte_3 CP_1
conseguente effetto anche in punto condanna alle spese;
In subordine
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione,
Accertare e determinare che la copertura di polizza azionata dall'NGegnere on è Controparte_3
operante nel caso di specie ed è comunque esclusa per dolo e per pregressa conoscenza a mente delle osservazioni formulate in fatto e in diritto a mente del dettato contrattuale ed ai sensi degli artt.1892, 1893
e 1442 cod. civ.
In ulteriore e gradato subordine
Ove ritenuta operante la copertura applicare il limite del massimale contrattuale di un milione di Euro deducendo, quale che sia la somma accertata in giudizio a carico degli Assicuratori, la franchigia contrattuale di Euro 3.500,00.
Con ogni riserva di integrazione all'esito di eventuali appelli incidentali condizionati proposti da o CP_1
dall'NG. Controparte_4
Con il favore delle spese di lite, onorari, oltre accessori di legge, CPA ed IVA”
Per l'appellato Nessuno è comparso, nessuno ha concluso Controparte_3
Fatto e svolgimento del processo
3 Come da sentenza impugnata, “L'attrice ha subappaltato con l'ordine n. 16ORD612A del 16/3/17 alla società la predisposizione di 65 tavole di progettazione architettonica dei rigeneratori di un forno per vetri sito CP_1
nella vetreria di Oroshaza in Ungheria, di proprietà della società ungherese "O-I Manufactoring", per un corrispettivo di 54.000,00 euro.
Tale incarico si inseriva nell'appalto che la società ungherese aveva commissionato all'attrice per la demolizione e ricostruzione di tale forno, per un corrispettivo pattuito di 2.550.000,00 euro.
Essendo emersi nella fase di montaggio dei rigeneratori nell'aprile 2018 problemi strutturali, che avrebbero potuto provocare il cedimento dell'intera struttura del forno, e che, a dire dell'attrice, dovevano essere ricondotti ad errori nell'operato della convenuta, nella citazione sono state proposte domande di condanna della CP_1
- alla restituzione del corrispettivo versato, quantificato in 62.500,00 euro.
- al risarcimento dei danni, sia per i costi di ripristino del forno e sia per le perdite da mancata produzione subiti dalla "O-I Manufactoring" durante i lavori di ripristino, quantificati in totale in 867.806,11 euro.
Dopo aver contestato tutte le domande di cui sopra, la convenuta ha chiamato in causa solo in via subordinata l'ing. attribuendogli in parte la responsabilità dell'accaduto. Controparte_3
Completata l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di Controparte_2
assicuratrice dell'ing. dopo le prove orali, è stata disposta una c.t.u. conclusa dal consulente ing. CP_3 Per_1 con la relazione del 26/9/23.”
[...]
Il Tribunale di Genova, ritenuto la causa matura per la decisione, con la sentenza in questa sede gravata ha così deciso: “RIGETTA tutte le domande attrici. CONDANNA l'attrice a rimborsare le spese di lite, per tutti maggiorate con accessori di legge, sia alla e sia ad ed alla CP_1 Controparte_3 [...]
che liquida per ed iascuno in 1.713,00 euro per esborsi e 29.100,00 euro Controparte_2 CP_1 CP_3
per compensi, e in favore di in 14.598,00 euro solo per compensi. PONE Controparte_2
definitivamente le spese di Ctu del decreto del 2/10/23 a carico di parte attrice.”
***
Con atto di appello ritualmente notificato in data 12 dicembre 2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza gravata, chiedendo la sua riforma, nonché la restituzione di quanto pagato in forza della sua provvisoria esecutività.
Si sono ritualmente costituiti in data 20 febbraio 2024 e in data CP_1 Controparte_2
27 febbraio 2024, mentre nessuno si è costituito per l'ing. pur regolarmente Controparte_4
citato.
4 A seguito della prima udienza del 20 marzo 2024, con ordinanza del 2/4/2024 la Corte, in persona del C.I., rilevava la ritualità del contraddittorio e, ritenuta la causa matura per la decisione, non ravvisando “la condizione d'inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 348-bis c. 1 c.p.c.”, rinviava la causa all'udienza del
19 febbraio 2025 per provvedere alla remissione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.352 c.p.c., comma 1, nn.1, 2 e 3, per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusive.
Con ordinanza del 19 marzo 2025, rilevato che tutte le parti costituite avevano precisato le conclusioni e depositato le memorie conclusive, il C.I. ha rinviata la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 22 ottobre 2025, poi ulteriormente rinviata, per cambio di relatore, alla successiva udienza del 19 novembre
2025.
Con ordinanza del 24 novembre 2025 il Giudice Ausiliario Istruttore ha rimesso la causa al collegio.
Il Giudice Ausiliario Istruttore ha riferito della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno
1.12.2025.
***
A) SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
a) Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ing. il quale, pur Controparte_4
regolarmente citato, non si è costituito.
b) sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
Questa Corte rileva che i motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente/ ampiamente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
B) OT D'LL
5 1) PRIMO MOTIVO - L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere richiamato le clausole contrattuali con cui la convenuta garantiva “che la realizzazione risponde ai requisiti necessari CP_1
di sicurezza statica” e si riteneva “responsabile... dell'esecuzione, a regola d'arte e in conformità alle necessità
e prescrizioni della stessa dei lavori affidatigli, e ciò per ogni danno anche verso i terzi e Parte_1 comunque conseguente l'inadempimento”, il Tribunale ha ritenuto “Risulta però notorio come un'attività di rappresentazione grafica di un'opera non debba comprendere in sé la redazione di necessari calcoli per le strutture metalliche ed edili rappresentate”.
L'appellante sostiene i) che l'appalto conferito a non era costituito da una semplice CP_1
“rappresentazione grafica” (e difatti lo stesso Tribunale la definisce inizialmente “progettazione architettonica dei rigeneratori” (recte: dei refrattari) e in seguito “progettazione grafica”); ii) che l'errore commesso dal Tribunale consiste nel non aver considerato che, comunque fosse identificata l'attività di CP_1
tale società si era espressamente impegnata a garantire la “sicurezza statica e operativa” (v. pag. 2
[...]
doc.n.1 di primo grado) dell'opera, con la conseguenza che il pacifico ed accertato cedimento strutturale sarebbe stato alla stessa imputabile proprio in virtù della specifica obbligazione assunta;
iii) che CP_1
oltre a garantire la sicurezza statica e operativa ed a dichiararsi responsabile anche “della buona qualità dell'esecuzione e la qualità dei componenti adottati” (v. pag. 2 – doc.n.1 di primo grado), si era altresì assunta la responsabilità “di ogni danno alla proprietà della come di terzi, incluso il committente della Parte_1
obbligandosi a “manlevare e tenere indenne da ogni richiesta di risarcimento dei Parte_1 Parte_1 danni conseguentemente causati dalla al proprio committente o a cofornitori o subfornitori della Parte_1
o del suo committente, senza alcuna esclusione o limitazione, ed in particolare di ogni perdita, a Parte_1
qualunque titolo prodottasi...” (v. pag. 5 doc.n.2 di primo grado); iv) che è erronea l'affermazione del
Tribunale secondo cui la garanzia per la sicurezza statica dovrebbe “essere interpretata come limitata ad eventuali incongruenze nei disegni che potevano provocare l'impossibilità anche parziale di effettuare i montaggi delle strutture”, laddove con la dicitura “Sicurezza statica” si intende pacificamente “capacità di tutti gli elementi della costruzione aventi funzione strutturale di sopportare le azioni che possono, per qualsiasi motivo, agire nella costruzione stessa”.
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver riferito che a competeva la “progettazione grafica” e che, tuttavia, tale attività poteva essere CP_1
effettuata “solo a seguito di una progettazione strutturale” da parte di professionalità qualificate, ha affermato che nelle clausole del subappalto conferito a è esclusa la “relazione dei calcoli strutture CP_1
metalliche e edili” (l'attrice ha ricondotto tale esclusione “soltanto alla redazione delle Parte_1 relazioni, che avrebbe però implicitamente confermato l'incarico di progettazione strutturale alla convenuta”), laddove secondo il Tribunale “trattandosi però di attività totalmente diverse, manca nel preventivo un espresso conferimento di progettazione tecnica, che pertanto deve considerarsi esclusa dalla pattuizioni tra le parti, non avendo alcun senso logico distinguere tra un progetto e la sua stesura materiale”.
6 L'appellante sostiene: i) che in sede di CTU è stato chiarito dal CTP ing. ed è stato Persona_2
confermato dal CTU ing. che i calcoli e la relazione dei calcoli sono due concetti e due attività Persona_1
ben distinte;
ii) che la progettazione può essere eseguita con una serie svariata di calcoli, mentre una redazione dei calcoli, invece, è l'esposizione dei calcoli secondo le norme vigenti al momento e luogo dove viene seguita l'opera e quindi presuppone che i calcoli vengano svolti secondo procedure normate e rispettino parametri legalmente fissati;
iii) che nel caso di specie la società ungherese O.I. non necessitava della relazione dei calcoli e proprio per questo motivo il contratto ha escluso solamente la relazione dei calcoli;
iv) che, trattandosi di due attività ben distinte, se le parti avessero voluto escludere anche i calcoli lo avrebbero indicato espressamente;
v) che appreso che non erano reperibili sul mercato i profili CP_1
strutturali IPN320, si era correttamente informata se essi potevano essere sostituiti con i profili IPE300; vi) che a tal proposito aveva chiesto un parere anche all'ing. che, come dallo stesso segnalato nella sua CP_3
comparsa di costituzione e risposta di primo grado (pag. 4) “manifestò subito perplessità su questa sostituzione (doc.5 Cares – mail Occhi 10/01/2018 h. 8:47), ma insistette poiché altrimenti avrebbe CP_1
avuto disagio di “riprogettare parte della struttura”; vii) che non doveva eseguire dei semplici CP_1
“disegnini” (anche per il rilevante compenso percepito, come meglio infra specificato), ma doveva progettare, come da preciso subappalto conferitole da i rigeneratori di un forno fusorio con Parte_1
l'ausilio, se del caso, di eventuali professionisti;
viii) che, mentre la progettazione della parte centrale del forno (c.d. “banco forno”) era stata affidata all'ing quella relativa ai rigeneratori competeva CP_3
a ix) che anche la sola progettazione grafica risultava di enorme importanza trattandosi di un CP_1
forno fusorio industriale per la cui ricostruzione, come precisato nella sentenza impugnata, era stato pattuito un corrispettivo di € 2.550.000,00; x) che allorché la committente ungherese O.I. ha richiesto all'appaltatrice di trasformare la volta del forno dai due precedenti archi di sostegno ad un solo arco e l'esponente Parte_1
ha inoltrato tale richiesta a (circostanza pacifica – si veda deposizione testimoniale sig.ri CP_1 [...]
, , , , quest'ultima avrebbe dovuto accertare se ciò Tes_1 Testimone_2 Controparte_5 Testimone_3 fosse realizzabile senza problemi di eventuali cedimenti e non limitarsi ad eseguire il disegno della nuova volta ad un solo arco;
xi) che dopo aver affermato di eseguire la progettazione grafica a valle di una progettazione strutturale o di un rilievo tecnico effettuati da terzi, ha chiesto in primo grado di CP_1
chiamare in causa l'ing. perché ritenuto responsabile dell'accaduto, essendo “il Controparte_3
professionista che ha predisposto e redatto i progetti strutturali del forno in oggetto sulla base dei quali CP_1
ha poi redatto i disegni di montaggio” (v. pag. 28 comparsa di costituzione e risposta di;
xii) che
[...] CP_1
nella sua seconda memoria istruttoria ha dedotto il primo capitolo di prova cercando di dimostrare CP_1 che la progettazione strutturale su cui essa avrebbe lavorato era stata effettuata dall' ing. xiii) che tale CP_3
circostanza è stata seccamente smentita non solo dall'ing. ma anche da tutti i testimoni (anche di parte CP_3
e dalla documentazione agli atti;
xiv) che infatti è stato dimostrato che la relazione strutturale dell'ing. CP_1
rodotta da come doc. n.2) era stata predisposta dopo l'evento dannoso di aprile 2018 a seguito CP_3 CP_1
7 di una richiesta di favore da parte di all'ing. er evitare un grave danno commerciale e di Parte_1 CP_3
immagine nei confronti della società ungherese O.I.; xv) che pertanto, al contrario di quanto sostenuto dal
Tribunale, il fatto che il subappalto a escludesse la “relazione dei calcoli” non significava affatto CP_1 che fossero esclusi anche i calcoli: anzi, confermava implicitamente che avrebbe dovuto eseguire CP_1
o far eseguire tali calcoli indispensabili per i disegni.
3) TERZO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver qualificato “come subappalto l'attività svolta da la cui struttura societaria appare incompatibile con la CP_1
prestazione prevalentemente personale richiesta dall'art. 2222 codice civile per la configurazione di un contratto d'opera”, ha omesso di considerare che, in tale qualità, anche se per ipotesi la non si CP_1
fosse dovuta occupare della progettazione strutturale, essa doveva comunque ritenersi corresponsabile dell'evento dannoso in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di solidarietà tra le condotte di più soggetti che abbiano contribuito al medesimo evento dannoso.
L'appellante sostiene: i) che nel caso di specie, non può escludersi la responsabilità di che, CP_1
percependo per il subappalto un corrispettivo di ben € 54.000,00 + IVA, nulla ha obiettato e nessun problema si è posta o ne ha riferito a allorché le è stato chiesto di eseguire la progettazione (chiamata dal Parte_1
Tribunale “architettonica”) passando dai due archi di sostegno del precedente forno ad un solo arco di sostegno;
ii) che, anche se ad avviso del Tribunale tale errore deve essere imputato solamente a Parte_1 la quale nelle richieste rivolte a di passaggio da due archi a uno non avrebbe mai “fatto menzione CP_1
di provvedere a ricalcoli tecnici dell'opera”, tuttavia aveva fornito espressa garanzia contrattuale CP_1
che l'opera rispondeva ai requisiti di “sicurezza statica ed operativa” assumendosi la responsabilità di “ogni danno anche verso i terzi”; iii) che proprio a conferma della rilevanza e importanza dell'incarico CP_1
assunto, si era recata anche in Ungheria per i necessari rilievi tecnici.
4) QUARTO MOTIVO - Il Giudice di primo grado ha completamente omesso di esaminare e valutare la risposta del CTU al quesito sub lettera “D”, con il quale veniva richiesto di accertare quale fosse “il compenso medio previsto dal tariffario professionale per la progettazione (calcoli strutturali e relativa disegnazione di n. 103 tavole) dell'intero impianto in oggetto”.
L'appellante sostiene i) che, con tale domanda, il Giudice voleva accertare se il compenso pagato da Pt_1
a riguardava ed era parametrato all'intera progettazione comprensiva di calcoli strutturali e
[...] CP_1
disegni, oppure riguardava i soli disegni;
ii) che il Giudice aveva fatto specifico riferimento ai “calcoli strutturali” e non alla “relazione dei calcoli strutturali”, in quanto quest'ultima non era stata chiesta a CP_1
iii) che nella sua relazione peritale il CTU ing. alle pagg. 48-49, dopo aver eseguito tutti i conteggi, ha Per_1 accertato e dichiarato che il compenso per la progettazione integrale comprensiva di calcoli strutturali e disegni ammontava ad € 25.993,45 (e quindi meno della metà di quanto pagato da , con la Parte_1
specifica che l'analisi e la verifica strutturale incideva per il 42,86% (€ 11.140,79), i disegni per il 46,13% (€
8 12.068,75) e la computazione per il 10,71% (€ 2.783,89); iv) che se dunque risulta pacifico, come precisato dalla stessa sentenza di primo grado, che il compenso pagato da ammontava ad € 54.000,00 + Parte_1
IVA (per un totale di € 62.500,00), non è minimamente pensabile che l'incarico di fosse limitato CP_1 alla sola disegnazione per la quale il CTU ha quantificato un importo di € 12.068,75.
I primi quattro motivi, che, essendo tra di loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, devono essere respinti in quanto infondati.
Questa Corte rileva:
- che si legge nella sentenza impugnata “Nel merito si rileva che tutte le domande attrici si fondano su un presunto nesso causale tra errori riconducibili all'operato della e i gravi problemi strutturali verificatisi nei rigeneratori del CP_1 forno in ricostruzione. Sostiene l'attrice che il fondamento contrattuale di tale responsabilità sarebbe da rinvenire da un lato nella clausola 1.2 del preventivo approvato dalle parti, nella parte in cui la convenuta garantiva "che la realizzazione risponde ai requisiti necessari di sicurezza statica", e sia nella clausola intitolata "responsabilità del fornitore", in cui la resistente si dichiarava "responsabile...dell'esecuzione, a regola d'arte e in conformità alle necessità prescrizioni della stessa dei lavori affidatigli", e ciò per ogni danno anche verso i terzi e "comunque Parte_1 conseguente l'inadempimento". Risulta però notorio come un'attività di rappresentazione grafica di un'opera non debba comprendere in sé la redazione di necessari calcoli per le strutture metalliche ed edili rappresentate. Si tratta in realtà di due attività completamente distinte da un punto di vista tecnico, perché quella svolta dalla convenuta, definita anche da alcuni testimoni come "disegnazione", e più precisamente nominabile come "progettazione grafica", si sostanzia nell'esecuzione di disegni di rappresentazione della nuova struttura e della posizione dei montaggi e del sistema di fissazione dei componenti, allo scopo di acquistare i materiali giusti e di realizzare il maggior numero possibile di lavorazioni di manufatti nelle officine, evitando costosi interventi per rimediare ad eventuali errori di assemblaggio.
Tale attività può tuttavia essere effettuata solo a seguito di una progettazione strutturale, che deve essere eseguita da professionalità qualificate, e quindi deve essere oggetto di specifico incarico contrattuale. Esaminando però le clausole generali del preventivo per cui è causa emerge l'espressa esclusione dal subappalto delle "relazioni dei calcoli strutture metalliche ed edili". Nelle proprie difese l'attrice ha cercato di ricondurre tale chiara esclusione soltanto alla redazione delle relazioni, che avrebbe però implicitamente confermato l'incarico di progettazione strutturale alla convenuta.
Trattandosi però di attività totalmente diverse, manca nel preventivo un espresso conferimento di progettazione tecnica, che pertanto deve considerarsi esclusa dalle pattuizioni tra le parti, non avendo alcun senso logico distinguere tra un progetto e la sua stesura materiale. Neppure la garanzia per la sicurezza statica di cui sopra può considerarsi estesa ad eventuali danni per errori di progettazione tecnica, dovendosi tale garanzia essere interpretata come limitata ad eventuali incongruenze nei disegni che potevano provocare l'impossibilità anche parziale di effettuare i montaggi delle strutture. Restava pertanto onere dell'attrice dimostrare che le problematiche iniziali di cedimento della struttura del forno fossero collegate ad errori nelle tavole progettuali predisposte dalla A pagina 44 della propria relazione CP_1 il c.t.u. ha infatti individuato la causa dei problemi strutturali nella modifica della base dei rigeneratori, chiesta in corso d'opera dalla committente ungherese e approvata dall'attrice, effettuata mediante la sostituzione dei due precedenti archi di sostegno con uno solo di grande ampiezza, senza valutare con un'adeguata progettazione tecnica il differente carico strutturale provocato sulla base da tale modifica. Si tratta quindi di un errore progettuale grave, che attiene alla
9 progettazione tecnica e non grafica, di cui si deve ritenere totalmente responsabile l'attrice, la quale nemmeno nelle successive richieste rivolte alla convenuta ha mai fatto menzione di provvedere a ricalcoli tecnici dell'opera, come evidenziato nella disamina tecnica di tali richieste effettuata alle pag. da 39 a 43 della relazione dal c.t.u.”;
- che il Tribunale con tale motivazione, che questa Corte condivide pienamente, ha escluso una responsabilità della in quanto ha ritenuto a) che alla convenuta fosse stata commissionata solo un'attività di CP_1
rappresentazione e/o progettazione grafica e/o di disegnazione e non un'attività di progettazione strutturale, che avrebbe compreso la redazione di calcoli, espressamente esclusi nell'ordine (“esclusioni: … relazioni dei calcoli strutture metalliche ed edili”); b) che non poteva trovare fondamento la tesi attorea basata sulla distinzione tra la redazione delle relazioni e la progettazione strutturale, in quanto in ogni caso il preventivo non prevedeva il conferimento di una progettazione tecnica, per cui la garanzia per la sicurezza statica non avrebbe potuto estendersi e/o ricoprire anche gli errori relativi a compiti non conferiti, ma unicamente le incongruenze dei disegni;
c) che, non solo parte attrice non aveva dato prova che il cedimento della struttura fosse imputabile ai disegni effettuati da ma il CTU aveva, altresì, ricondotto la causa alla mancanza CP_1
di un'adeguata progettazione tecnica in ordine al passaggio da due archi di sostegno ad uno solo, specificando espressamente che tale difetto era attribuibile alla committente, tanto che quest'ultima non aveva mai richiesto alla convenuta di provvedere ai ricalcoli;
- che l'appellante sostiene che il giudice di prime cure, anche a prescindere dalla tipologia dell'incarico (e cioè se limitato ad una progettazione grafica o esteso anche ad una strutturale), non avrebbe comunque tenuto conto dell'impegno che si era assunta la sia in merito alla “sicurezza statica e operativa”, sia in CP_1
ordine all'assunzione di responsabilità “della buona qualità dell'esecuzione e la qualità dei componenti adottati”, nonché “di ogni danno alla proprietà di come di terzi, incluso il committente della Parte_1 Pt_1
, fornendo esplicita manleva per ogni danno che potesse derivare alla committente;
[...]
- che, in risposta a detta censura, limitata al solo letterale tenore del preventivo (doc. n.1 di parte attrice) e del successivo ordine (doc. n.2 di parte attrice), si evidenzia:
a) che per quanto riguarda il preventivo “per progettazioni refrattari” (in cui si rinviene un dettagliato elenco dei soli “disegni”), in ordine alle “condizioni generali di garanzia”, è previsto che “La garantisce che la CP_1
realizzazione risponde ai requisiti necessari di sicurezza statica ed operativa e sia conforme alle specifiche da
Voi fornitici. Sarà inoltre responsabile della buona qualità dell'esecuzione e la qualità dei componenti adottati”, mentre nelle “esclusioni generali” è, tra l'altro, indicato … “relazioni dei calcoli strutture metalliche ed edili;
tutto quanto non specificatamente descritto nella presente offerta”, con la conseguenza che, se la garanzia invocata fa espresso riferimento alle “specifiche da Voi forniteci” e risulta escluso dal preventivo
“tutto quanto non specificatamente descritto nella presente offerta”, ne deriva che, non essendo prevista in nessuna parte del preventivo la redazione di un progetto strutturale, ma solo di seguire le specifiche tecniche
10 fornite dalla committente, nessuna garanzia/impegno può considerarsi assunto in tal senso da nel CP_1
citato preventivo;
b) che per quanto riguarda l'ordine, proveniente da anche in detto documento è stato Parte_1 indicato in merito i) alle “garanzie”, che “tutti i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, garantendo la scrupolosa osservanza dei disegni e di tutte quelle eventuali modifiche apportate dalla nostra Direzione
Tecnica, che dovranno peraltro risultare indicate e controfirmate sui rapporti giornalieri che verranno compilati quotidianamente. Il fornitore si impegna quindi a riparare, durante l'esecuzione, ma comunque prima della fine dei lavori, ogni parte che risultasse non conforme alle prescrizioni indicate”; ii) alle
“responsabilità del fornitore” che “il fornitore è responsabile nei confronti della Parte_1
dell'esecuzione, a regola d'arte e in conformità alle necessità e prescrizioni della stessa Parte_1 dei lavori affidatigli”; iii) alla “garanzia” che “Il fornitore garantisce che la fornitura sarà eseguita con cura e professionalità e che rispetti puntualmente i requisiti espressi nella/e specifica/e tecnica...”, con la conseguenza che, anche nell'ordine, e forse in modo ancora più chiaro, emerge che era CP_1
espressamente tenuta ad eseguire i disegni sulla base della “quotidiana” indicazione tecnica fornita da
[...]
senza alcuna autonomia e quindi a garantire la conformità dei suoi disegni alle indicazioni Parte_1
tecniche della committente;
- che, non essendo stato dedotto alcun inadempimento in tal senso (e cioè di una violazione alle disposizioni di , nessuna garanzia, sul base dell'ordine/contratto, poteva essere invocata;
Parte_1
- che queste chiare ed univoche previsioni contrattuali hanno trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali di soggetti che all'epoca del contratto erano dipendenti di e quindi a Parte_1
conoscenza dei fatti e senza vincoli contrattuali al momento della loro audizione con la società attrice: a) deposizione di , al tempo del contratto dipendente nonché uno dei due Testimone_4 Parte_1
soggetti che si è occupato degli accordi per conto della committente, sentito all'udienza del 29 aprile 2022, ove si -tra l'altro- si legge: “2) in relazione alla progettazione relativa al forno per cui è lite, la disegnazione effettuata da è consistita nella sola esecuzione di disegni atti a definire l'impianto nonché la posizione dei montaggi ed il CP_1 sistema adottato per fissare i vari componenti, di cui ai doc.1 e 2 di parte attrice, che mi si esibiscono. (a valle di una progettazione strutturale e di un rilievo tecnico effettuati in loco da me, dall'NG. e dal suo collaboratore NG. CP_3 per le parti non illustrate nei disegni consegnati da O.I., quando il vecchio forno era ancora in funzione) 3) Vero Per_3 che la realizzazione dei disegni di cui al precedente capitolo è stata effettuata da sulla base delle indicazioni e CP_1 specifiche tecniche fornite da me , dipendente di e costantemente presente durante le attività di Parte_1 disegnazione di Adr. giudice: Ero la figura in appoggio a per la realizzazione di queste disegnazioni”; b) CP_1 CP_1 deposizione di , che da febbraio a giugno 2018 lavorava come libero professionista fisso presso Testimone_5
e poi era stato assunto fino ad ottobre 2018, ove si legge: “Una delle prime cose che la O.I. ci Pt_1 Parte_1
chiese è stata di mandarle la relazione di calcolo della struttura dei rigeneratori. Adr. Avv. Bennati: ciò qualche giorno dopo il danno. La O.I. ci scrisse (i destinatari eravamo io ed altri colleghi della ) se confermavamo di aver fatto il Pt_1
11 calcolo della struttura. Noi abbiamo risposto con e-mail che era stata fatta, ma che c'era un errore di imputazione dei dati. In realtà la relazione non era stata fatta ma non si poteva dire. Adr. Avv. Marinetti: non era mai stata commissionata da . Adr. Avv. Bennati: escludo che tale relazione sia stata commissionata da perché eravamo un gruppo di Pt_1 Pt_1 lavoro, nel quale partecipavano io, il geom. , in qualità di responsabile del progetto e l'NG. capo Tes_2 CP_5 ufficio di , ed entrambi nelle riunioni che facemmo confermarono che tale relazione non era mai stata Tes_2 commissionata, tant'è che ad aprile 2018 venne richiesta all'NG. al quale venne anche chiesto di retrodatarla al CP_3
2017 e noi ( io, l'NG. l'NG. , il sig. la ricevemmo da tramite e-mail dopo il 20 aprile CP_5 Tes_1 Tes_6 Tes_2
2018… Adr. giudice: Escludo che tali progettazione strutturale e dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori inerenti il forno per cui è lite fossero stati effettuati dalla Non erano nei compiti di Cares… Adr. CP_1 giudice: L'attività commissionata e svolta da è stata quella della disegnazione dei refrattari e della carpenteria, su CP_1 indicazioni fornite da , responsabile del progetto… 3) è vero che la realizzazione dei disegni di cui al Testimone_2 precedente capitolo è stata effettuata da sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Sig. , CP_1 Testimone_2 dipendente di costantemente presente durante le attività di disegnazione eseguite da Adr. giudice: Parte_1 CP_1
Affermo che il Sig. , dipendente di era costantemente presente durante le attività di Testimone_2 Parte_1 disegnazione eseguite da perché lo stesso mi ha detto che dava sempre le indicazioni ai disegnatori e CP_1 costantemente quasi tutti i giorni li seguiva sia per il lavoro in questione sia per tutti gli altri lavori e perché lavoro con lui da 25 anni, anche tuttora. 4) Non è Vero che il Sig. aveva la qualità di Capocommessa. L'aveva di Testimone_2 capo progetto per E' vero che allo stesso facevano capo tutte le decisioni ed indicazioni per la disegnazione Parte_1 effettuata da;
c) deposizione di all'epoca dipendente di nonché CP_1 Controparte_5 Parte_1
uno dei due soggetti che si è occupato degli accordi per conto della committente, sentito all'udienza del 17 giugno 2022, il quale ha tra l'altro riferito in ordine all'operato dell'ing. 2) e' vero che , l'incarico di cui CP_3
sopra escludeva la progettazione della struttura in carpenteria a supporto dei refrattari dei rigeneratori, perché questa progettazione non era stata richiesta da . Essa non era una modifica sostanziale…. In controprova sui capitoli di Pt_1
1) Non è Vero che la progettazione strutturale ed il dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori CP_1 inerenti il forno per cui è lite sono state effettuati dall'NG. i Asti, professionista incaricato da Non gli CP_3 Parte_1 era stato accordato alcun incarico per la fase di progettazione. Adr. Avv. Marinetti: non è a mia conoscenza se qualcuno si sia occupato della progettazione strutturale e del dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori inerenti il forno per cui è lite. 2) E' Vero che in relazione alla progettazione relativa al forno per cui è lite, la disegnazione effettuata da è consistita nella sola esecuzione (a valle di una progettazione strutturale e di un rilievo tecnico CP_1 effettuati da terzi) di disegni atti a definire l'impianto nonché la posizione dei montaggi ed il sistema adottato per fissare i vari componenti, come da doc.1 e 2 di parte attrice rammostratimi. Adr. Avv.ti Bennati: alla è stata affidata la CP_1 progettazione delle strutture refrattarie e delle carpenterie sulla base di disegni esistenti e modifiche richieste dal Pt_1
3) E' Vero che la realizzazione dei disegni di cui al precedente capitolo è stata effettuata da sulla base delle
[...] CP_1 indicazioni e specifiche tecniche fornite dal Sig. , dipendente di che periodicamente si recava Testimone_2 Parte_1 presso la sede di ad Asti per supportare e verificare le attività di disegnazione di 4) E' Vero che il Sig. CP_1 CP_1 [...]
aveva la qualità di Capocommessa per ed allo stesso facevano capo tutte le decisioni ed indicazioni Tes_2 Parte_1 per la disegnazione effettuata da 5) su richiesta ed indicazione di Stara Glass, Cares srl ha eseguito i disegni CP_1 commissionati, sulla base dei dati del forno precedente e sulla base delle specifiche direttive quotidiane del sig.
[...]
, non anche delle mie direttive. Non avevo un rapporto quotidiano con .Io di tanto in tanto mi Tes_2 CP_1
12 confrontavo con il sig. ”; d) deposizione di , all'epoca dipendente di Tes_2 Testimone_7 Parte_1
sentito all'udienza del 1 luglio 2022, il quale ha riferito: “Non è Vero che la progettazione strutturale ed il
[...]
dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori inerenti il forno per cui è lite sono state effettuati dall'NG.
i Asti, professionista incaricato da , il quale si è occupato soprattutto della parte del bacino del forno CP_3 Parte_1
( il forno è costituito da tre parti, il bacino, le camere ed i canali). Il bacino è la parte dove è contenuto il vetro. Le camere sono la parte dove viene riscaldata l'aria di combustione ed i canali sono la distribuzione del vetro alle macchine. Dopo il sinistro , credo, ma non ne sono sicuro, che l'NG. i sia occupato del problema della carpenteria delle camere. CP_3
Adr.giudice: quando sono arrivato ad Oroshaza, all'inizio di aprile 2018, era già stato posto rimedio a tale problematica o per lo meno era stata adottata una soluzione tampone in attesa della soluzione definitiva. Non ricordo però quale delle due soluzioni fosse stata adottata quando intervenni in loco Adr. Avv. Marinetti: formalmente i rigeneratori non dovevano essere cambiati. E' stato un progetto molto complesso, con cambi di soluzioni da parte di O.I. Inizialmente noi dovevamo fare solo lo studio del bacino e della parte alta delle camere senza intervenire nella parte bassa. Non dovendole inizialmente nel 2017 modificare, credo che all'inizio del progetto, inizialmente nessun tecnico si sia occupato della progettazione strutturale e del dimensionamento delle strutture a supporto dei rigeneratori. Nel 2017 abbiamo preso l'ordine per la disegnazione del forno completo. Le indicazioni iniziali dell'O.I. erano di modifica del bacino, modifica della parte alta delle camere e di qualcosa sui canali. Dovendo fare la disegnazione del forno e modificare il bacino, è stato richiesto dalla a qualcuno, ma non ricordo chi, di fare il rilievo dell'esistente. E' stato richiesto alla Pt_1 di disegnare tutto il forno ed all'NG.Occhi si supportarci sulla zona da modificare rispetto all'esistente del bacino. CP_1
Nel corso del progetto l'O.I. ha cambiato più volte indicazioni su che cosa fare. L'O.I. ha deciso di cambiare anche la parte bassa delle carpenterie delle camere, a memoria all'inizio dell'estate 2017.In quel frangente ha chiesto la sostituzione del doppio arco con arco singolo. Noi avevamo come mantenuto gli stessi profili precedenti in nuove Pt_1 posizioni, spostandoli. Adr. Avv.ti bennati: Credo che nessuno si sia occupato della progettazione strutturale della carpenteria delle camere ( ovvero dei rigeneratori)…. in relazione alla progettazione relativa al forno per cui è lite, la si è occupata della disegnazione di tutto il forno ( bacino, camere e canali) e quindi è vero che si è occupata di CP_1 disegni atti a definire l'impianto nonché́ la posizione dei montaggi e del sistema adottato per fissare i vari componenti,
a valle di una progettazione strutturale però di una sola parte del forno ( il bacino, di cui si è occupato l'NG. , non CP_3 so se a valle di un rilievo tecnico effettuato da terzi. Adr.Avv.ti Bennati: Il rilievo tecnico precede la progettazione.
Consiste in un rilievo di tutto l'esistente dove non sono presenti disegni o per vedere la corrispondenza dei disegni esistenti con la realtà. La parte progettuale si riferiva solo al bacino e non alle camere. Solitamente affidavamo all'NG.Occhi od altri tecnici la progettazione di parti del forno per controllarne strutturalmente la correttezza. A memoria nel caso di specie credo che gli abbiamo affidato l'incarico di occuparsi della progettazione strutturale del solo bacino. Adr. Avv.ti Bennati: La disegnazione e la progettazione architettonica consistono nella medesima attività. Sono sinonimi. Adr. Avv. Marinetti: La disegnazione è distinta dalla progettazione strutturale …3) Io posso solo dire che solitamente funzionava che dava delle indicazioni e le specifiche tecniche a tutte le società che Testimone_2 realizzavano i progetti di e che lo stesso era spesso presente presso i loro uffici durante le attività di Parte_1 disegnazione. 4) Non è Vero che il Sig. aveva la qualità di Capocommessa per Lo era l'NG. Testimone_2 Parte_1
perché parlava bene l'inglese e la maggior parte delle comunicazioni erano in lingua inglese. E' vero Controparte_5 che al sig. facevano capo tutte le decisioni ed indicazioni per la disegnazione effettuata da 5) E' Testimone_2 CP_1
Vero che su richiesta ed indicazione di ha eseguito i disegni commissionati, sulla base dei dati del Parte_1 CP_1
13 forno precedente e sulla base delle specifiche direttive quotidiane del sig. e dall'NG. Testimone_2 Controparte_5 direttore tecnico di ”;- - che in tal modo viene sconfessata la tesi dell'appellante che a carico di Parte_1 CP_1 fossero quantomeno richiesti i calcoli della struttura, in quanto se è vero che al fornitore non vennero
[...]
richiesti dei meri “disegnini”, è anche vero che la progettazione architettonica di si basava sui dati CP_1
strutturali forniti da senza che possa avere rilievo che il disegnatore ritenesse che la Parte_1
relazione tecnica fosse stata eseguita dall'ing. mentre nel caso di specie è stato confermato che la CP_3
medesima è stata da detto tecnico realizzata ex post;
- che proprio tale ultima circostanza costituisce una sorta di riprova in ordine al fatto che i disegni richiesti a non erano supportati da alcuna relazione tecnico strutturale, atteso che non CP_1 risulta neppure allegato che abbia richiesto, dopo il cedimento dell'opera, alla Parte_1
società appellata la propria relazione strutturale, anche solo per capire l'errore, dimostrando così che tale attività non l'aveva commissionata;
- che, quindi, la relazione realizzata ex post dall'NG. su richiesta di a cui la CP_3 Parte_1
committente ungherese aveva chiesto se fosse stata preventivamente fatta una relazione (cfr. deposizione di sopra citata), non può che essere interpretata come la presa di Testimone_5 consapevolezza della “superficialità” dell'appellante per aver fatto realizzare i disegni che comportavano il passaggio da 2 archi di sostegno ad 1 solo senza un supporto tecnico, ritenuto inizialmente superfluo, e la sua determinazione a “salvare la faccia” nei confronti di O.I.;
- che, d'altra parte, la CTU depositata è chiara nel ricondurre l'esclusiva responsabilità dell'evento all'assenza (con specifico riguardo alla modifica della volta inferiore richiesta dalla committente principale ungherese) di una relazione strutturale, che in forza del testuale tenore della documentazione contrattuale, come sopra descritta, non era tra i compiti di come emerge CP_1
dalla relazione di CTU: a) alle pagg. 33 - 35: “Ciò che accomuna le tre versioni del rigeneratore è la modifica della volta inferiore che è passata da 2 volte con appoggio centrale a una volta unica. Questa modifica, al di là del passaggio dei montanti da INP320 a IPE 300, è estremamente gravosa per le strutture in quanto introduce alla quota dell'imposta una spinta orizzontale di circa 4 volte superiore a quella della condizione in cui la luce era coperta da due campate con due volte. Nella condizione originaria, ossia con le due volte, i due ritegni laterali presenti erano sufficienti a equilibrare la spinta residua della volta, senza deformazioni eccessive. Nella condizione in cui si elimina la coppia di volte per inserirne una sola per altro molto ribassata, il sistema di contrasto, a causa dell'aumento delle spinte di circa
4 volte, non è più sufficiente a garantire l'equilibrio con spostamenti limitati. indica, punto 7) dell'atto di Parte_1 citazione, che nei mesi di marzo e aprile 2018 procedeva a eseguire i lavori secondo i disegni HU-201-C-1460, HU-201-
C-1461 e HU-201-C-1462 di cui ai Doc. 16, 17 e 18 di parte . I documenti anzidetti nel fascicolo di sono riportati Pt_1 Pt_1 con una pessima risoluzione;
tuttavia, è possibile dal Doc. 17 di parte ricavare che si tratta della versione C della Pt_1 sezione ossia l'ultima emessa in data 25/05/2018 secondo il cartiglio del file“HU201-C1461-B View longitudinal side external and trasversal section regererator left.pdf.pdf”, Doc. 15 di parte Di conseguenza deve aver CP_1 Parte_1 iniziato i montaggi secondo la versione A o B se ha eseguito i lavori nel periodo marzo / aprile 2018 in quanto il disegno
14 della versione C non era ancora stato emesso visto che la data di emissione sarebbe, salvo prova contraria, il
25/05/2018. … Di conseguenza la causa meccanica del cedimento è dovuta alla sostituzione della struttura dei refrattari del rigeneratore passando a un sistema due volte (quello originario) a una volta (quello di progetto) senza modificare i sistemi di contrasto delle strutture in carpenteria metallica. In tale condizione, di aumento della spinta di circa 4 volte rispetto all'assetto originario, si sono determinate per le strutture metalliche condizioni di deformazione anomale causate sia dalla plasticizzazione del vincolo a terra sia dalla deformazione che il profilo ha subito in prossimità dell'imposta della volta (che è il punto di applicazione della spinta orizzontale). In questa condizione l'utilizzo di un profilo INP 320 o IPE 320 o IPE 300 (semplice o rinforzato) non avrebbe risolto il problema in quanto il sistema avrebbe comunque subito il cambio di schema statico determinato dalla plasticizzazione del vincolo alla base che lo portava da incastro (impossibilità di rotazione alla base) a cerniera o quanto meno incastro cedevole con possibilità di rotazione.
Tale invarianza dell'effetto finale rispetto al profilo usato è legata all'errore concettuale che sta alla base del progetto
e che ignora l'effetto della modifica della volta; la mancanza di un mezzo di contrasto efficace come l'inserimento di tiranti, eseguito poi successivamente all'evento deformativo, rendeva il sistema comunque critico”; b) alle pagg. 35
– 37 “Dalla documentazione in atti risulta che fino al 18/04/2018 non fosse stata predisposta alcuna verifica strutturale delle strutture. Negli atti di causa e in particolare nella comparsa di costituzione dell'NG. e nella CP_3 successiva memoria nr. 1 di è evidenziato che la relazione in atti prodotta nel Doc. 2 di parte che risulta Pt_1 CP_1 datata maggio 2017, in realtà è stata predisposta dopo la problematica di deformazione avvenuta durante la costruzione dei refrattari dei rigeneratori”; poi in relazione alla relazione tecnica agli atti di causa dell'ing. Tes_8
“Sulla retrodatazione di comodo del documento, che è un dato di fatto ammesso negli atti di causa, esclude la possibilità che tale relazione fosse stata disposta prima dell'evento quale progetto, ma è, chiaramente, un elemento successivo. Quanto meno censurabile la richiesta di al professionista di effettuare questa modifica della data ed è Pt_1 deontologicamente rilevante per il professionista l'essersi prestato a darvi seguito. Tale situazione genera una profonda confusione nel procedimento in oggetto. Null'altro va aggiunto su tale aspetto su cui il Giudice valuterà eventuali altri profili, oltre a quello deontologico. Rispetto alla relazione in prima stesura chiarisco, al fine di evitare dubbi sulla posizione dell'NG. che se la storia è andata come narrata negli atti di causa il professionista ha preso conoscenza CP_3 della problematica solo dopo aver sviluppato le analisi strutturali e quindi solo successivamente all'evento deformativo avvenuto. Egli, quindi, appresa dalle analisi la conoscenza della criticità ne rileva l'inidoneità come esplicitata nel Doc. 5 di parte Dai documenti progettuali versati in atti non risulta alcuna progettazione/analisi delle strutture dei CP_3 rigeneratori per cui il vizio progettuale è la mancanza del progetto stesso. Se il sistema fosse stato progettato strutturalmente eseguendo le analisi, che sono poi state eseguite a posteriori dall'NG. ci si sarebbe accordi del CP_3 problema generato dalla sostituzione di un sistema a due campate di volta con uno a campata singola e si sarebbe andati con la soluzione poi proposta dall'NG. di inserire delle “cravatte” per equilibrare la spinta del nuovo CP_3 sistema voltato, che è quanto è stato indicato nella soluzione emessa con disegno HU201-C1461-C emesso il
25/05/2018 dopo che il sistema si era deformato. Per comprendere a chi va imputato il vizio è necessario osservare che l'ing. non risultava incaricato della progettazione dei rigeneratori che sono quelli che hanno poi avuto CP_3 problemi, ma solo del banco forno, sul punto sono chiari i Doc. 3 e4 di parte he fanno esplicito riferimento alle CP_3 strutture del banco forno”; c) alla pag. 37: “Per approfondire le posizioni di e è necessario analizzare gli Pt_1 CP_1
ordini che sono stati emessi da nei confronti di e l'offerta che ha sviluppato nei confronti di , Doc. Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1
15 1 di parte . Gli ordini di acquisto sono versati in atti come Doc. 2, 4 e 5 di parte ”; d) alla pag. 39 con Pt_1 Pt_1
riferimento al Doc. 1 di parte “La premessa indica una garanzia di sicurezza statica, ma non Parte_1 risulta indicata nell'offerta in nessuna delle sue parti la predisposizione di un modello strutturale per l'analisi di sicurezza dell'opera. A seguito delle osservazioni formulate dal C.T. di parte preciso che la mancanza di una Pt_1 relazione di calcolo impedisce di avere dimostrazione dei raggiungimenti delle prestazioni della struttura sia in termini deformativi sia in termini di sicurezza. Tale documento è la sintesi e del procedimento di progettazione strutturale e porta al giudizio di idoneità statica. A parere dello scrivente l'esecuzione delle analisi strutturali e la loro sintesi nella relazione di calcolo riguardano aspetti inscindibili. Anche volendo seguire il precorso tracciato dal C.T. di parte di si evidenzia che nella documentazione di affidamento in atti non risultano presenti specifiche tecniche o Pt_1 di capitolato che in dichino i requisiti prestazionali che le strutture dovevano avere e quali norme dovevano essere seguite per dare garanzia sulla sicurezza statica. Le indicazioni sono per lo più generiche che rimandano ad altri atti non presenti in questo procedimento”; e) alla pag. 49 con riferimento al Doc. 2 di parte Pt_1 Parte_1
“Quindi, impone al fornitore l'esecuzione della regola dell'arte e conformità alle necessità e prescrizioni della Pt_1
stessa ma non precisa per la parte di progetto quali erano le prestazioni che la struttura doveva avere Parte_1 per essere poi installata a regola d'arte o a quali prescrizioni dovesse sottostare. Come già detto la sostanza dell'offerta
e degli elaborati proposti da riguardano attività di disegno nonostante i titoli e le garanzie indicate. CP_1
L'interpretazione o l'attribuzione di una responsabilità o meno spetterà, come ha correttamente indicato il C.T.P., al
Giudice. E', quanto meno, anomalo lo sviluppo di un progetto strutturale senza la redazione di una relazione di calcolo che dimostri al committente il raggiungimento dei requisiti di sicurezza specifici, come è anomalo che il committente non indichi in modo chiaro i riferimenti prestazionali che la struttura deve avere (ad esempio: normativa di riferimento, limiti di spostamento o deformazione o di vibrazione), limiti che se esplicitamente indicati avrebbero dato una lettura differente della parola progetto in quanto avrebbero posto in campo una prestazione che ogni elemento disegnato doveva garantire”; f) alla pag. 41: “Vista l'offerta sorge quanto meno il dubbio di come si potessero stendere i disegni esecutivi senza prima aver fatto gli opportuni dimensionamenti e verifiche delle strutture. Sta di fatto che nell'offerta la relazione di calcolo delle strutture metalliche ed edili è esclusa;
quindi, l'attività che stava offrendo a era CP_1 Pt_1 quelle di mero disegnatore e non un'attività di ingegneria. D'altronde nei documenti di affidamento e nelle Pt_1 specifiche tecniche non indica alcuna prestazione strutturale da raggiungere ad esempio se quella minima di norma per la sicurezza precisando secondo quale norma, se una resistenza superiore per la particolare applicazione, sevi erano limiti deformativi da rispettare per il corretto funzionamento o di vibrazione, tutti elementi che, come già detto, avrebbero portato a una lettura differente del termine “progetto”. Senza queste precisazioni è chiaro che non si poteva sviluppare un progetto o un'analisi. Coerente con l'offerta è l'ordine di acquisto di cui al Doc. 2 di parte che riporta Pt_1 la consegna di soli disegni”; g) alla pag. 43: “Anche in questa richiesta d'ordine non si ha alcun richiamo all'affidamento della relazione di calcolo e delle verifiche di sicurezza dei disegni che si andavano a sviluppare o di requisiti prestazionali da rispettare. Anche i Doc. 4 e 5 di parte relativi agli altri due ordini effettuati a prima Pt_1 CP_1 delle problematiche occorse alle carpenterie metalliche, non riportano l'affidamento della relazione di calcolo e delle verifiche strutturali e non precisano requisiti specifici di prestazione a cui le strutture dovevano sottostare, ma unicamente la redazione di disegni e assiemi»); h) alla pag. 44: «Di conseguenza risulta che non avesse assunto CP_1
l'incarico per la redazione dei calcoli esecutivi e le verifiche delle strutture metalliche anche perché non le erano stati
16 dati i limiti di prestazione. Le strutture, a parte quelle del banco forno che furono affidate per le verifiche all'NG. CP_3
(Doc.3 e 4 di parte Occhi), quelle dei rigeneratori non sono state oggetto di affidamento da parte di . E' parere del Pt_1 sottoscritto che, dopo l'analisi della vicenda, dove le modifiche al forno sono state particolarmente marcate fosse chiara la necessità di una riverifica strutturale delle opere, vedi il banco forno. Viceversa, quale capocommessa Pt_1 ha sottovalutato la modifica della base dei rigeneratori da 2 volte a una volta sola ignorando, in termini statici,
l'impatto che questa apparente semplice modifica determinasse sulle strutture metalliche. Ritengo che, se Pt_1 avesse avuto chiaro questo aspetto avrebbe affidato in modo esplicito ad un soggetto abilitato la predisposizione delle necessarie verifiche, come poi ha fatto nell'aprile 2018, ovvero avrebbe precisato requisiti prestazionali espliciti per la redazione dei disegni che avrebbero imposto a l'obbligo di progettare e dimostrare tramite la relazione CP_1 di calcolo il soddisfacimento delle prestazioni richieste”);
- che, dunque, anche il complessivo contenuto della CTU, che non risulta neppure adeguatamente contestata, tanto che non è stata richiesta neppure la sua rinnovazione, conferma quanto già emerso dai documenti e dalle deposizioni testimoniali;
- che la domanda volta ad ottenere quantomeno un risarcimento del danno parziale in forza di una dedotta
“corresponsabilità della subappaltatrice” oltre ad essere inammissibile in quanto nuova, sarebbe comunque infondata atteso che “la solidarietà tra le condotte di più soggetti che abbiano contribuito al medesimo evento dannoso” laddove nel presente caso si pretenderebbe di attribuire a la corresponsabilità derivante da CP_1
un compito che per le ragioni sin qui esposte non le era stato affidato;
- che, infine, non può avere alcuna rilevanza, al fine di dimostrare l'affidamento dell'incarico di progettazione strutturale, l'importo riconosciuto a titolo di compenso a favore di in quanto, a prescindere dalla CP_1
sua elevatezza, che può dipendere anche dai reciproci rapporti pregressi tra le parti, ciò che esclusivamente rileva è il contenuto dell'accordo/contratto, in cui non è indicato l'affidamento di tale progettazione, ma anzi
è specificamente precisato che il disegnatore sarà tenuto a seguire le indicazioni tecniche della committente.
5) QUINTO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui a seguito del rigetto della domanda attorea, il Tribunale non ha esaminato l'ulteriore specifico quesito (lettera “c”) posto al CTU dal magistrato che poi è stato sostituito al momento della fase decisionale e relativo all'accertamento della
“congruità dei costi sostenuti direttamente da la congruità dei costi sostenuti dalla società Parte_1
ungherese O.I., i giorni di ritardata partenza del forno fusorio per le operazioni di ripristino e il conseguente ammontare di mancata produzione e del relativo danno”.
Questa Corte rileva che il presente motivo d'appello, relativo alla quantificazione del risarcimento del danno, rimane assorbito dal rigetto dei primi quattro, che ne ha la sussistenza del relativo diritto.
17 6) SESTO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver precisato nella prima pagina (penultimo capoverso) della sua decisione che “ha CP_1
chiamato in causa solo in via subordinata l'ing. attribuendogli in parte la Controparte_3 responsabilità dell'accaduto”, ha poi condannato a pagare non solo le spese di lite di Parte_1 CP_1 ma anche quelle dell'ing. e della sua compagnia , chiamata in causa dal CP_3 Controparte_2
professionista.
L'appellante sostiene: i) che l'infondatezza della chiamata in causa dell'ing. da parte di è CP_3 CP_1
parsa da subito “ictu oculi” evidente, essendo stato immediatamente e documentalmente smentito l'assunto di secondo cui la progettazione strutturale dei rigeneratori sarebbe stata effettuata dall'ing. CP_1 CP_3
ii) che a sua volta l'ing. a chiesto e ottenuto di citare in giudizio la propria compagnia assicuratrice a CP_3 titolo di garanzia propria;
iii) che non si capisce, pertanto, perché a siano state addebitate Parte_1 le spese di lite dei terzi chiamati che mai l'esponente ha ritenuto responsabili e che del tutto arbitrariamente ed infondatamente ha voluto coinvolgere nel processo. CP_1
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva :
- che nella sua prima difesa del giudizio davanti al Tribunale, a seguito della domanda di CP_1 [...]
avanzata nell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno a seguito di errata Parte_1 esecuzione degli ordine (cfr. pag.2 dell'atto di citazione: “Purtroppo, a seguito del montaggio delle strutture refrattarie e, in particolare, delle murature rigeneratori, degli archi di sostegno impilaggi e di parte dei vasi che costituivano gli impilaggi, si osservava un cedimento importante delle strutture metalliche che metteva a rischio la stabilità delle parti refrattarie soprastanti. Tale cedimento si verificava a causa del carico non sufficientemente contrastato dai profili metallici di contenimento progettati da La verifica strutturale immediatamente CP_1 commissionata da evidenziava che le strutture progettate da non erano state adeguatamente Parte_1 CP_1 dimensionate per tenere conto della nuova distribuzione dei pesi sulle murature rigeneratori a seguito di passaggio da doppio ordine di archi di sostegno impilaggio a ordine singolo di archi;
inoltre si accertava che erano stati sostituiti i profili IPN 320 in acciaio S275JO indicati in progetto con profili IPE 300 in acciaio S355JO”), ha contestato la propria responsabilità, deducendo di aver eseguito i disegni sotto la diretta vigilanza della committente e che, comunque la progettazione strutturale era stata affidata da quest'ultima all'ing. con il quale la CP_3 CP_1
si era relazionata, ricevendo la relativa approvazione al momento in cui si era presentata la necessità di
[...] sostituire quelli precedentemente indicati per difficoltà di approvvigionamento (cfr. pag.3 della comparsa di costituzione di primo grado), per cui concludeva domandando, nell'eventualità di sua condanna, di essere manlevata dal tecnico, di cui chiedeva la chiamata in causa (cfr. pag. 28 di detta comparsa: “Attesa la domanda di ritiene di chiamare in causa per essere manlevata e per esercitare azione di regresso, per la Parte_1 CP_1 denegata e non creduta ipotesi di sua condanna, l'NG. con studio in Asti, Corso Alfieri n.277 Controparte_3
(C.F. ) che, come si è scritto, è il professionista che ha predisposto e redatto i progetti strutturali C.F._1
18 del forno in oggetto sulla base dei quali ha poi redatto i disegni di montaggio oggetto di contratto. Se, come CP_1 sostiene parte attrice, il cedimento del forno in oggetto ha avuto luogo per carenze nella progettazione strutturale e/o per la sostituzione dei profili IPN 320 con i profili IPE 300, giacchè l'attività progettuale e tutte le relative scelte è stata effettuata dallo stesso NG. deriva la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento dannoso ex adverso CP_3 lamentato: donde la legittimazione e l'interesse giuridico alla chiamata in causa del predetto NG. ); CP_3
- che è vero che l'ing. costituendosi in giudizio, ha negato di aver effettuato alcun calcolo strutturale CP_3 in relazione all'ambito delle opere di cui la doveva eseguire i disegni, in quanto la perizia depositata CP_1
dalla convenuta era stata realizzata ex post, tuttavia, anche ammesso che tale circostanza fosse nota alla
(visto che altrimenti sarebbe stata in possesso dei calcoli strutturali), in ogni caso, atteso che la CP_1
contestazione della committente si estendeva anche ai citati profili e che in ordine alla loro sostituzione risultava chiesto e ricevuto il parere del tecnico, la chiamata in causa dell'ing. on poteva apparire ex CP_3
ante infondata;
- che la giurisprudenza è pacifica nel disporre il rimborso delle spese del terzo chiamato sulla base del principio del principio di causazione della lite (da ultimo Cass.
7.3.2024 n.6144: "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso
e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"), per cui, in forza di quanto sopra esposto, deve essere confermata la sentenza impugnata anche in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
C) LE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Esse sono Parte_1
liquidate, per ciascuna parte costituita, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00), compresa la fase di trattazione per questo grado di giudizio.
Quindi:
1. Studio controversia: € 5.706,00=
2. Fase introduttiva: € 3.318,00=
3. Fase trattazione: € 7.644,00=
19 3. Fase decisionale: € 9.487,00=; totale per compensi avvocato: € 26.115,00=
Oltre rimborso spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese tra e l'ing. attesa la mancata costituzione di Parte_1 Controparte_3 quest'ultimo.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio sostenute da e da che liquida, per ciascuna parte, CP_1 Controparte_2
in € 26.155,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) nulla in punto spese tra e Parte_1 Controparte_3
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 1/12/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Silva Dari Dott.ssa Rosella Silvestri
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