Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Borsi Pia presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, via de Gasperi, 8, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. Marisa Zariani e CP_1 C.F._2 dall'avv. Patrizia Adamczyk presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in Domodossola, via Al Calvario, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“il Tribunale voglia:
pagina 1 di 6
1. Preliminarmente emettere sentenza parziale in punto divorzio, e pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27 maggio 2006, iscritto nel registro di matrimonio dello stato civile del Comune di Calasca Castiglione, Parte II, Serie A, numero 2, disponendo la relativa annotazione presso gli atti di stato civile del Comune di Calasca Castiglione;
2. Rinviare la trattazione delle questioni patrimoniali e personali accessorie alla fase di merito del presente giudizio nella quale verrà conseguentemente emessa sentenza definitiva con riferimento alla quale si insta per il riconoscimento delle seguenti condizioni:
• confermare l'affidamento i figli minori , e congiuntamente ad Per_1 Per_2 Persona_3
entrambi i genitori con collocamento paritario degli stessi presso la madre ed il padre per una settimana ciascuno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
• confermare che, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, a Natale i figli staranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alternati;
parimenti il giorno di Pasqua i figli staranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alternati;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale,
• confermare che, in considerazione dell'affidamento paritario dei figli minori, non viene previsto alcun assegno di mantenimento perequativo in favore degli stessi;
• confermare che entrambi i genitori concorreranno, inoltre, alle spese scolastiche, alle spese mediche non garantite dal servizio sanitario nazionale ed a quelle relative al tempo libero necessarie per i figli minori, tutte preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno;
• confermare l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente con i beni ed i mobili che la arredano nonché la concessione in comodato gratuito alla sig.ra dell'appartamento di proprietà del CP_1
marito sito in Crevoladossola, Via Roggia dei Mulini n. 4, fino a quando tutti i figli saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti (i mobili che arredano questo appartamento sono di proprietà della sig.ra ); CP_1
• alla luce alla regolamentazione di ogni reciproca pendenza economica fra i coniugi già in sede di separazione, nulla disporre con riferimento ad eventuali assegni divorzili.
• Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio.
pagina 2 di 6 In via istruttoria si insiste per l'ammissione degli incombenti istruttori già indicati nel ricorso in data
31.10.2024 nonché nella richiesta di ammissione in prova contraria sui capitoli avversari di cui alla memoria ex art. 473bis 17 comma 3 c.p.c
Resistente:
“Voglia il Tribunale adito
1) PRELIMINARMENTE disporre l'immediata assegnazione a sentenza della causa in punto divorzio e, quindi, DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra le parti in CALASCA CASTIGLIONE (VCO) in data 27.05.2006, atto trascritto presso i Registri dello stato Civile del Comune di CALASCA CASTIGLIONE, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
04.07.1939 N.° 1238, sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
2) SENTENZA DEFINITIVA con la quale: CP_2
a) STABILIRE l'affidamento condiviso dei figli minori nata il [...] e , nato Per_2 Per_3
il 01.03.2010, ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre con previsione del diritto di visita da riconoscersi al padre, con le seguenti modalità:
1) un fine settimana alternato con la madre, dalle ore 10,00 del sabato fino alla domenica alle 22,00,
2) due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 19 alle 22, o se gli impegni dei ragazzi lo consentono, con il pernottamento fino al mattino entro l'orario in cui i minori dovranno recarsi a scuola;
3) a Natale i figli staranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro ad anni alternati;
parimenti a Capodanno ed anche per l'Epifania e così anche per il giorno di Pasqua;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
b) STABILIRE E/O CONFERMARE l'obbligo in capo al resistente di concorrere al mantenimento di tutti i figli, sia della maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, sia dei minori Per_1
, mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 900,00 (€ 300,00 Per_2 Per_4
cadauno) o quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenesse di giustizia, e previa verifica degli effettivi redditi di cui il resistente dispone.
Somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Con la previsione della rivalutazione Istat;
c) STABILIRE E/O CONFERMARE l'obbligo in capo al resistente di concorrere alle spese mediche non assistite dal SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli e di cui al
Protocollo adottato da Codesto Tribunale, quanto meno nella misura pari al 70%;
pagina 3 di 6 d) DICHIARARE tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1
, mensilmente, assegno divorzile non inferiore ad € 400,00, da corrispondere entro il 5 di
[...]
ogni mese e da aggiornarsi annualmente come per legge;
in subordine, a titolo di una tantum divorzile,
o una somma quantificata in non meno di € 50.000,00/60.000,00, oppure il trasferimento della proprietà di un immobile, già appartenente in via esclusiva al ricorrente (non derivante da successione ereditaria) o, quantomeno, dell'usufrutto su tale immobile e con nuda proprietà in favore dei figli;
e) CONFERMARE L'ASSEGNAZIONE della casa coniugale al ricorrente, consentendo alla resistente di asportare beni personali che ancora risultano ivi depositati, nonché la concessione in comodato gratuito, a favore della Sig.ra con stipula di apposito contratto, CP_1 dell'appartamento di proprietà del marito, sito in Crevoladossola, Via Roggia dei Mulini n.° 4 sino a quando tutti i figli non saranno maggiorenni e tutti economicamente autosufficienti;
f) STABILIRE che la madre, quale genitore collocatario, possa percepire per intero gli assegni familiari.
CON RIMBORSO delle spese e compensi di causa”.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste affinchè S.V. Ill.ma
VOGLIA ordinare al ricorrente di produrre tutta la documentazione attestante la titolarità di diritti reali sui beni immobili o mobili registrati, eventuali ulteriori quote sociali, gli estratti di conto corrente degli ultimi tre anni relativi a tutti i rapporti di conto corrente e/o depositi titoli di cui risulta intestatario e/o polizze assicurative e/o fondi pensione od ordinare, direttamente, a Agenzia di CP_3
Domodossola, e e la produzione di CP_4 Controparte_5 CP_6
tutti i rapporti che risultano accesi presso i suddetti Istituti o Società, a nome del Sig. Parte_2
.
[...]
Si chiede, altresì, ammettersi prova per testi sui capitoli e con i testi già indicati e generalizzati nella memoria ex art. 473Bis.17, comma 2° C.p.c., datata 23.12.2024”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia sullo status è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Calasca Castiglione il 27.5.2006 e si sono separati con sentenza del tribunale di Verbania, datata 21.12.2023, pubblicata il 2.1.2024, passata in giudicato il 23.1.2024 (doc. 3 ric.).
pagina 4 di 6 Entrambi hanno concordemente escluso di avere, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale di Verbania, più convissuto e di poter fra essi ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Risulta, dunque, utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b L.
898/70, come modificata dalla legge 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Ritiene, poi, il tribunale che il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti, all'uopo, necessaria la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
La natura parziale della sentenza importa che la statuizione sulle spese processuali va demandata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Calasca Castiglione il
27.5.2006, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 2, Parte II, Serie
A;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calasca Castiglione di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore
Maria Cristina PERSICO.
Spese al definitivo.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 5 di 6 Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. riunito in camera di consiglio, vista la sentenza parziale in pari data;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti;
PQM
ripone la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che l'udienza innanzi al giudice relatore sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al 26.6.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
Si comunichi.
Verbania, 27.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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