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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. N.643 / 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 agosto 2021 da
, in persona del Ministro p.t. Parte_1
difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale di Venezia c.f.
[...]
, domiciliataria per legge presso i propri uffici in C.F._1
Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 con domicilio digitale PEC Email_1
; Email_2
-appellante- contro
1) c.f. , 2) Parte_2 CodiceFiscale_2
c.f. , 3) Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
c.f. , 4) c.f.
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5
1 , 5) c.f. CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
, 6) c.f. , C.F._6 Parte_7 CodiceFiscale_7
7) c.f. , 8) Parte_8 CodiceFiscale_8 [...]
c.f. 9) Pt_9 CodiceFiscale_9 Parte_10
c.f. , 10) c.f. CodiceFiscale_10 Parte_11 [...]
, 11) c.f. C.F._11 Parte_12 C.F._12
, 12) c.f. , 13)
[...] Parte_13 CodiceFiscale_13
c.f. , 14) Parte_14 CodiceFiscale_14 Parte_15
c.f. , 15) c.f. CodiceFiscale_15 Parte_16 [...]
]e 16) c.f. C.F._16 Parte_17 [...]
tutti rappresentati e difesi nel presente procedimento C.F._17
d'appello dall'avv. Renato Speranzoni, come da mandati allegati alla memoria difensiva d'appello con domicilio digitale PEC
Email_3
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 148/21 del Tribunale di
Venezia– sezione Lavoro
In punto: riconoscimento anzianità pre-ruolo.
Causa trattata all'udienza del 30 maggio 2024.
Conclusioni per parte appellante: “In parziale riforma della sentenza impugnata dichiararsi per tutte le originarie parti ricorrenti che la condanna al pagamento delle differenze retributive va limitata al periodo successivo al 24.06.2015; rigettare invece integralmente il ricorso delle originarie ricorrenti ed Pt_6
Inverso per i motivi esposti Con rifusione di spese, diritti e compensi professionali del grado, o − in subordine − con spese quanto meno compensate in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
2 Conclusioni per parte appellata: “voglia rigettare il ricorso
d'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
26.2.2021 n. 148/2021 del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro -
Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Menegazzo, siccome totalmente infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti e dedotti nella presente memoria difensiva d'appello e che, per l'effetto, voglia confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata.
Spese, compensi professionali ex D.M. 10.3.2014 n. 55, come aggiornati con D.M.
8.3.2018 n. 37, CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore degli appellati chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 10 agosto 2021 il
[...]
ha impugnato la sentenza n. 148/21del giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, dell'integrale servizio prestato, sia di ruolo che pre-ruolo, escludendo quelli prestati nel
2013 e, per l'effetto ha condannato il ad effettuare l'esatta Parte_1
ricostruzione di carriera delle parti ricorrenti, inquadrarle nella corretta fascia stipendiale determinata - eccetto che con riferimento a - sulla base delle fasce stabilite dal CCNL Parte_18
precedente al CCNL 2011 a decorrere dalladata di immissione ruolo, salvo applicazione della disciplina specifica quanto alle ricorrenti e dal momento della loro Parte_6 Parte_19
immissione in ruolo quali DSGA, ed al pagamento in loro favore - nei limiti dell'accertata prescrizione -delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatto computo dell'anzianità maturata.
3 Con memoria deposita il 5 maggio 2022 si sono costituiti i signori
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
e chiedendo di respingere
[...] Parte_17
l'impugnazione, mentre gli altri originari ricorrenti non hanno resistito al gravame procedendosi, pertanto, nella loro contumacia, così dichiarata all'odierna udienza.
La causa, a seguito di cinque consecutivi rinvii fuori udienza per riequilibrio del ruolo, è stata discussa alla stessa udienza del 30 maggio 2024 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza gravata il giudice lagunare, richiamata la disciplina dell'art. 569 d.l.vo n.297/94 all'immissione in ruolo e ricostruzione di carriera del personale ATA, disposizione riprodotta nella contrattazione collettiva, ha ritenuto essere in contrasto con l'orientamento comunitario con rinvio alla giurisprudenza di legittimità, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della s con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi (Cass., 31150/19; conformi: Cass., 2924/20; Cass., 3472/20).
Ha precisato, quindi, che l'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo dei ricorrenti avrebbe dovuto determinarsi secondo i meccanismi valevoli per il personale assunto a tempo indeterminato, e dunque in relazione all'effettiva durata del servizio 4 prestato (comprendendo anche periodi di legittima sospensione del rapporto di lavoro durante i quali maturi il diritto a retribuzione), escludendo dal computo periodi non coperti dal contratto (e ciò anche per i mesi estivi, in assenza di supplenza annuale, valorizzando, a questo fine, anche i servizi pre-ruolo effettuati prima del luglio 2001, data di entrata in vigore della direttiva europea
1999/70 CE).
Esclusa dal computo l'anzianità maturata nel corso dell'anno 2013
(per effetto del cd. blocco stipendiale operato dal D.L. 31.05.2020
n.78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122) e dal D.P.R. 31.12.2013 n.22, i cui effetti per il personale a tempo indeterminato sono stati superati per gli anni 2010, 2011 e 2012 dal decreto interministeriale 14.01.2011 n. 3 (per l'anno 2010), dell'accordo tra l'ARAN e le OO.SS. del 13.03.2013 (per l'anno
2011) e dell'accordo tra l'ARAN e le OO.SS. del 07.08.2014 (per l'anno 2012), ha ritenuto in contrasto col medesimo principio anche il mancato riconoscimento a favore del personale precario della clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL dell'agosto 2011, che consentiva il mantenimento del livello retributivo e l'applicazione degli incrementi di anzianità previsti dal precedente CCNL in favore del solo personale in ruolo all'1.9.2010 (con rinvio, per questo aspetto ad altra pronuncia della Corte di Cassazione - n. 2924/20): tutti i ricorrenti all'1.9.2010 avevano svolto attività lavorativa pre- ruolo ad eccezione di (alla quale andava Parte_18
applicato il nuovo CCNL.)
Quanto alle ricorrenti e , Parte_6 Parte_19
transitate nel ruolo di DSGA, ha aderito alla loro prospettazione circa il rispettivo diritto ad un calcolo effettivo dell'anzianità di servizio ai fini della corretta individuazione delle differenze retributive: in tale senso ha affermato la legittimità della disposizione di cui all'art. 8 del CCNL 15.3.2001(in tale senso Cass. 5 n.10845/17), con conseguente ricostruzione di carriera e inquadramento per tutti i ricorrenti nella corretta fascia stipendiale determinata sulla base delle fasce stabilite dal CCNL precedente al
CCNL 2011 a decorrere dalla data di immissione ruolo, salvo applicazione della disciplina specifica quanto alle ricorrenti e e, come anticipato, esclusione Parte_6 Parte_19
della ricorrente , riconoscendo alle due DSGA dal momento Pt_18
della loro immissione in ruolo con tale qualifica il pagamento in loro favore delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatto computo dell'anzianità maturata, nei limiti della prescrizione al 25.10.2014.
2) Appella l'Amministrazione in forza di due motivi
Col primo deduce, nei confronti di tutti gli originari ricorrenti,
l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, avendo preso a riferimento una data diversa da quella della notificazione del ricorso introduttivo (il 25.10.2014 anziché il 24.06.2020); pertanto chiede che essa valga per il periodo anteriore al 24.06.2015.
Con il secondo motivo riguardante le sole posizioni delle ricorrenti e , premette che le lavoratrici sono transitate nei Pt_19 Pt_6
ruoli dei DSGA, sia pure in applicazione di norme diverse e in date diverse: l'Inverso per concorso dal 1.09.2020, la a seguito Pt_6
di corso di formazione ex art. 34 CCNL 1999 dal 1.09.2000. Per entrambe opera la specifica normativa che regola il passaggio di ruolo tra diversi profili, cioè l'art.4 d.P.R. n.399/88.
Richiama, in particolare per la SI la previsione Pt_6
dell'art.8 del c.c.n.l del 15 marzo 2001 e il precedente di legittimità
(Cass. n.10845 del 2017) che ne ha avallato l'applicabilità anche nella vigenza della Direttiva UE 199/70.
Conclude affermando che la sentenza da un lato, riconosce alle ricorrenti il diritto alla ricostruzione di carriera tenendo conto dell'integrale servizio pre-ruolo, dall'altro riconosce l 'applicabilità 6 alle stesse della disciplina specifica a partire dall'inquadramento come DSGA, senza considerare, evidentemente, che la ricostruzione di carriera è unica, e non frazionabile, quindi non è possibile applicare sic et simpliciter due discipline diverse al servizio prestato in precedenza. Da ciò la necessità di applicare la disciplina speciale sopra citata.
3) Nel costituirsi gli appellati “si rimettono” con riguardo al motivo sulla prescrizione.
Con riferimento al secondo motivo l'appellata Inverso deduce il passaggio in giudicato della sentenza sul punto nei confronti della SI in quanto la relazione di notifica in quanto in essa Pt_19
non riportato il nominativo della stessa.
Quanto alla posizione della SI , nel richiamare l'art. 8 Pt_6
del c.c.n.l. già sopra invocato, la difesa afferma che “la posizione stipendiale in godimento” e “lo stipendio iniziale del profilo di provenienza”, necessari per la determinazione della “retribuzione di anzianità” nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA), dovranno comunque essere calcolati nel rispetto della Direttiva 28.6.1999 n. 1999/70/CE, nonché in applicazione dei principi stabiliti da Cass., Sez. Lav., 28.11.2019 n.
31150/2019.”.
Aderendo all'argomentazione del primo giudice sostiene che “solo dal momento della sua immissione in ruolo quale DSGA dovrà essere applicata la disciplina specifica.”.
Reputa inconferente il richiamo alla pronuncia di legittimità n.10485 invocata dal , ribadendo il concetto appena sopra espresso, Parte_1
circa il momento di discrimine costituito dall'immissione nel ruolo come DSGA. Di converso rimane intatto il diritto dell'appellata a vedersi riconosciuta sia ai fini giuridici che ai fini economici l'anzianità integrale del servizio prestato nel ruolo precedente a
DSGA con il vantaggio di un maggior maturato economico al 7 momento del passaggio a DSGA: al momento della c.d.
"temporizzazione" la posizione stipendiale di raffronto (stipendio in godimento nella qualifica di provenienza) sarà evidentemente diversa e più favorevole (stipendio corrispondente al gradone di anni
9 anziché da quello corrispondente al gradone di anni 3, con anzianità riconosciuta attraverso la “temporizzazione” non più di anni 8 mesi 1 giorni 10, ma di anni 10 mesi 1 giorni 9.
4) L'appello merita accoglimento.
4.1) Quanto al primo motivo è pacifico che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notificazione del ricorso di primo grado, avvenuta nella data indicata dal . Tanto basta Parte_1
per retrodatare il corso della prescrizione nei termini indicati con il gravame.
4.2) Con riguardo al secondo motivo va superata l'eccezione di giudicato riferita alla posizione dell'appellata . La Pt_19
notificazione dell'appello contiene l'espresso riferimento alla posizione di questa lavoratrice ed è avvenuta presso il domiciliatario della stessa. Tanto basta per ritenere perfezionatasi la notificazione.
Si tratta, comunque, al più, di nullità della notificazione rispetto alla quale la tempestiva costituzione della parte e lo svolgimento della difesa consentono di ritenere irrilevante l'eventuale vizio.
4.3) Nel merito il collegio non ha ragioni di discostarsi da precedenti di legittimità (Cass. n.3548 del 2015).
Con tale pronuncia, tributaria di plurimi precedenti ivi indicati, si è affermato: “
2. In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL
4.8.95 - comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa
1994/1997 e parte economica 1994/1995 - all'art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma 8 di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l'accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.
2.1. Con il CCNL 26.5.99 - comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999
- all'art. 34, è stato istituito, con decorrenza 1.9.00, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi
(DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ...".
2.2. Per l'accesso al profilo professionale del DSGA, detto CCNL
26.5.99 richiede il diploma di laurea;
tuttavia, "in sede di prima applicazione", anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C
a D) contemplato dall'art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell'anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.
2.3. Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" è fissato dall'art. 8 del
CCNL 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, dall'1.9.2000, nella misura dello stipendio iniziale del profilo di provenienza, più il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo, più una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della 9 temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".
2.4. E' stato, quindi, adottato il criterio della c.d.
"temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per
l'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è nel senso che l'esistente profilo di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.
2.5. Il successivo art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico
2002/2003, ha poi disposto che, a decorrere dall'1.1.03, ai DSGA destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al
30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000, e ha dichiarato che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo
e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori".”
La sentenza prosegue chiarendo: “
4. Le richiamate norme di diritto
(rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
(Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale): "ai 10 fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
4.1. Secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo
"in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore
(D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio. Tali regole sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).
4.2. Pertanto, quanto al disposto di cui all'ultimo periodo del D.P.R.
n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di una previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all'art. 8 c.c.n.l. 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell'ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").
5. Né può affermarsi che la disciplina dell'art. 8 CCNL 2001 sia stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante 11 affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art.
142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003). Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso alla posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non in sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del contratto del
2003 si occupa specificamente della vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all'aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.” (da ultimi in tale senso Cass.
n.13218 del 2024).
4.4) In linea generale, poi, deve valere la disciplina fissata dall'art.4 del d.P.R. n.399 del 1988 secondo la quale “
8.Nei casi di passaggio
a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a «regime» per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a «regime» relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
12 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
A tale riguardo va premesso, con specifico riferimento alla posizione della lavoratrice Inverso, del cui diritto ora si discute, che nessuna deduzione era stata svolta in primo grado circa il trattamento di maggior favore. A ben vedere nel ricorso introduttivo non era neppure stata individuata la particolare posizione della stessa, nominata nel 2020 DSGA a seguito di partecipazione a procedura concorsuale. Solo a seguito della difesa dell'Amministrazione il tema di causa si era sviluppato in relazione alla disciplina di riferimento ora in commento.
Ciò precisato va dato séguito all'ulteriore orientamento espresso dal giudice di legittimità in difetto di puntuali allegazioni circa i presupposti per invocare il trattamento di anzianità secondo il criterio indicato in sentenza.
A tale proposito si richiamano i seguenti passaggi della motivazione dell'ordinanza n.15953 del 2024:
a) “è vero che la ricostruzione della carriera «nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni» (comma 13) e il metodo della c.d. temporizzazione (commi 8 e 9) sono sistemi tra loro alternativi, entrambi volti a riconoscere un valore economico e giuridico alla carriera pre-ruolo (per una descrizione dei diversi modi di funzionamento dei due sistemi, v. Cass. n. 20960/2023).
Il carattere alternativo dei due metodi è anche sancito dal comma
10, in forza del quale «I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni».”
13 b) in linea teorica va riconosciuto il diritto del lavoratore all'applicazione del metodo a lui più favorevole, sicché la questione si pone in concreto su quale sia il metodo più favorevole in quanto
“non è … possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera» e che, tra i due metodi, si tratta di «scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo» (Cass. n. 20960/2023 cit.).”;
c) “…, in tale prospettiva, non merita censura la decisione della
Corte territoriale di ritenere corretta e doverosa la scelta della pubblica amministrazione di adottare il metodo che assicurava al lavoratore il vantaggio, immediato e certo, di una maggiore retribuzione iniziale, piuttosto che il vantaggio, di future – e quindi come tali incerte – più rapide progressioni di carriera.”;
d) anche assumendo che la scelta tra l'uno e l'altro metodo di valorizzazione del servizio pre-ruolo non deve essere compiuta dal datore di lavoro, ma esclusivamente dal lavoratore “la scelta del lavoratore avrebbe dovuto fatta e comunicata alla pubblica amministrazione in anticipo, al più tardi al momento dell'immissione in ruolo (v., in tal senso, Cass. n. 20960/2023 cit.).
Non è infatti consentito che il lavoratore – una volta subita passivamente la scelta del datore di lavoro e lucrato medio tempore il trattamento economico iniziale più favorevole – presenti la sua richiesta di applicazione del diverso metodo della ricostruzione della carriera solo in un secondo momento, magari dopo avere constatato il concretizzarsi della sua maggiore convenienza in prospettiva futura.”.
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, non sussiste alcun dato utile e tempestivo al fine di consentire di valutare la domanda nei termini prospettati dal lavoratore ed accolta dal primo giudice.
14 5) Alla luce dei termini in forza dei quali l'appello viene accolto e delle ragioni che hanno determinato la soccombenza delle due lavoratrici destinatarie del passaggio di qualifica, in parte giustificate dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, successiva al gravame. Sussistono le ragioni per la complessiva compensazione delle spese di lite dei due gradi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) condanna il al pagamento delle differenze retributive Parte_1
limitatamente al periodo successivo al 24 giugno 2015 nei confronti di tutti gli appellati;
b) rigetta la domanda di ricostruzione della carriera di Parte_19
e con applicazione della disciplina ex
[...] Parte_6
art.4 d.P.R. n399/88;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 30 maggio 2024
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
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