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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 164/2024 R.G.V.G.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, iscritto al N. 164 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, proposto
DA
nata il [...] a [...]; nato il [...] in Parte_1 Controparte_1
Nocera Inferiore; nato il [...] in [...], rappresentati e difesi Controparte_2 dall'avv. Esposito Maria ed elettivamente domiciliati per la presente procedura presso lo studio del difensore in Nocera Superiore (SA) alla via Casevecchie n. 35;
-ricorrenti-
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
- scomparso/assente-
NONCHE'
Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 08/02/2024, i ricorrenti, premesso di essere gli unici parenti superstiti (in quanto madre e fratelli ed essendo il padre deceduto) e possibili chiamati all'eredità di nato a [...] il [...], chiedevano la dichiarazione della Controparte_3 morte presunta di quest'ultimo, non avendo più sue notizie dal giorno in cui è scomparso, ovvero dal 12.4.2001.
Eseguite le pubblicazioni del ricorso secondo le modalità previste dagli artt. 726 e ss. c.p.c., con decreto, veniva fissata, su istanza di parte ricorrente, l'udienza di comparizione delle parti ex art. 728 c.p.c.
Quindi, all'udienza del 01/04/2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistevano nell'accoglimento della domanda ivi proposta;
confermando di non aver avuto più notizie di da ormai oltre 20 anni, Controparte_3 nonostante sia stata sporta denuncia alla competente autorità. All'esito della predetta udienza, assunte tutte le necessarie informazioni (cfr. verbale di udienza del 01/04/2025) la causa veniva trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio.
*
Preliminarmente, va confermata la legittimazione dei ricorrenti e la ritualità del medesimo procedimento.
Ai sensi dell'art. 58, co. 1, c.c., la dichiarazione di morte presunta può essere chiesta ad istanza del Pubblico Ministero o su ricorso di un suo erede, testamentario o legittimo, se la persona scomparsa fosse morta nel giorno in cui risale l'ultima notizia o, ancora, di un erede dell'erede.
Nel caso di specie, dalla documentazione anagrafica depositata in atti, risulta che i ricorrenti, madre e fratelli di , sarebbero i suoi unici eredi, stante l'avvenuto decesso del Controparte_3 padre e né vi sarebbero altri soggetti legittimati a partecipare al giudizio ai sensi degli artt. 726 e
728 c.p.c.
Quanto alla ritualità del procedimento, il ricorrente ha eseguito gli adempimenti previsti dall'art. 727, co. 1, c.p.c., mediante la pubblicazione per estratto della domanda, due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della repubblica e in due giornali locali (cfr. documentazione in atti), con l'invito a chiunque avesse avuto notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Nonostante le pubblicazioni effettuate, non sono pervenute al ricorrente e al Tribunale informazioni sullo scomparso.
Ebbene, esaminata la documentazione in atti e tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente,
l'anzidetta domanda è suscettibile di accoglimento.
Risulta, infatti, che non è più comparso nel luogo della sua ultima residenza Controparte_3
(sita in Nocera Superiore, via Nazionale 595) e che è decorso oltre un decennio dal 12.4.2001, ovvero dalla data in cui risale la sua ultima notizia. Alla luce delle suesposte considerazioni va, quindi, dichiarata la morte presunta di CP_3
nato a [...] il [...], nel giorno del 12.4.2001, ovvero data in cui
[...] risale la sua ultima notizia.
Nulla va disposto sulle spese, trattandosi di procedimento non contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento civile iscritto al N. 164/2024 R.G.V.G., così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la morte presunta di nato a Controparte_3
Nocera Inferiore (SA) il 19.01.1972, dichiarato, nel giorno del 12.4.2001;
Dispone che, a cura del ricorrente, la presente sentenza sia inserita, una sola volta e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Onera la cancelleria di provvedere alla pubblicazione della presente sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia per un periodo non inferiore a giorni quindici;
Dispone, altresì, che copia della Gazzetta Ufficiale, recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza;
Manda, infine, la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 731 c.p.c., nonché per la comunicazione al P.M. in sede;
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 17.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 164/2024 R.G.V.G.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, iscritto al N. 164 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, proposto
DA
nata il [...] a [...]; nato il [...] in Parte_1 Controparte_1
Nocera Inferiore; nato il [...] in [...], rappresentati e difesi Controparte_2 dall'avv. Esposito Maria ed elettivamente domiciliati per la presente procedura presso lo studio del difensore in Nocera Superiore (SA) alla via Casevecchie n. 35;
-ricorrenti-
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
- scomparso/assente-
NONCHE'
Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 08/02/2024, i ricorrenti, premesso di essere gli unici parenti superstiti (in quanto madre e fratelli ed essendo il padre deceduto) e possibili chiamati all'eredità di nato a [...] il [...], chiedevano la dichiarazione della Controparte_3 morte presunta di quest'ultimo, non avendo più sue notizie dal giorno in cui è scomparso, ovvero dal 12.4.2001.
Eseguite le pubblicazioni del ricorso secondo le modalità previste dagli artt. 726 e ss. c.p.c., con decreto, veniva fissata, su istanza di parte ricorrente, l'udienza di comparizione delle parti ex art. 728 c.p.c.
Quindi, all'udienza del 01/04/2025, i ricorrenti, comparsi personalmente, riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo, insistevano nell'accoglimento della domanda ivi proposta;
confermando di non aver avuto più notizie di da ormai oltre 20 anni, Controparte_3 nonostante sia stata sporta denuncia alla competente autorità. All'esito della predetta udienza, assunte tutte le necessarie informazioni (cfr. verbale di udienza del 01/04/2025) la causa veniva trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio.
*
Preliminarmente, va confermata la legittimazione dei ricorrenti e la ritualità del medesimo procedimento.
Ai sensi dell'art. 58, co. 1, c.c., la dichiarazione di morte presunta può essere chiesta ad istanza del Pubblico Ministero o su ricorso di un suo erede, testamentario o legittimo, se la persona scomparsa fosse morta nel giorno in cui risale l'ultima notizia o, ancora, di un erede dell'erede.
Nel caso di specie, dalla documentazione anagrafica depositata in atti, risulta che i ricorrenti, madre e fratelli di , sarebbero i suoi unici eredi, stante l'avvenuto decesso del Controparte_3 padre e né vi sarebbero altri soggetti legittimati a partecipare al giudizio ai sensi degli artt. 726 e
728 c.p.c.
Quanto alla ritualità del procedimento, il ricorrente ha eseguito gli adempimenti previsti dall'art. 727, co. 1, c.p.c., mediante la pubblicazione per estratto della domanda, due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della repubblica e in due giornali locali (cfr. documentazione in atti), con l'invito a chiunque avesse avuto notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Nonostante le pubblicazioni effettuate, non sono pervenute al ricorrente e al Tribunale informazioni sullo scomparso.
Ebbene, esaminata la documentazione in atti e tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente,
l'anzidetta domanda è suscettibile di accoglimento.
Risulta, infatti, che non è più comparso nel luogo della sua ultima residenza Controparte_3
(sita in Nocera Superiore, via Nazionale 595) e che è decorso oltre un decennio dal 12.4.2001, ovvero dalla data in cui risale la sua ultima notizia. Alla luce delle suesposte considerazioni va, quindi, dichiarata la morte presunta di CP_3
nato a [...] il [...], nel giorno del 12.4.2001, ovvero data in cui
[...] risale la sua ultima notizia.
Nulla va disposto sulle spese, trattandosi di procedimento non contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento civile iscritto al N. 164/2024 R.G.V.G., così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la morte presunta di nato a Controparte_3
Nocera Inferiore (SA) il 19.01.1972, dichiarato, nel giorno del 12.4.2001;
Dispone che, a cura del ricorrente, la presente sentenza sia inserita, una sola volta e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Onera la cancelleria di provvedere alla pubblicazione della presente sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia per un periodo non inferiore a giorni quindici;
Dispone, altresì, che copia della Gazzetta Ufficiale, recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza;
Manda, infine, la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 731 c.p.c., nonché per la comunicazione al P.M. in sede;
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 17.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire