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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4948/24 promossa da:
nata in Brasile il [...], in [...] e Parte_1 congiuntamente a nato in [...] il [...], nella qualità di Controparte_1 genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: Persona_1
, nato in [...] il [...] e nato in [...] il
[...] Parte_2
2.09.2016; nato in [...] il [...], Controparte_2 Controparte_3
nata in Brasile il [...], in [...] e congiuntamente a
[...] Controparte_4
, nato in [...] il [...], nella qualità di genitore legale rappresentante, anche in
[...] nome e per conto della figlia minore: nata in [...] il [...], Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. stabilita Waldenize Goncaves Rosati e dall'Avv. Paola Goffredi
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_5 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTI nonché nel contraddittorio con il
Ministero presso il Tribunale Ordinario di Torino CP_6 Controparte_7
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 19.03.2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_5 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto:
- di essere discendenti di cittadino italiano, nato a [...] Persona_2
(AL) l'11.08.1894, il quale si trasferiva in Brasile dove contraeva matrimonio con CP_8
e dove, dall'unione, nascevano il 4.07.1917 e il 9.09.1934; Persona_3 Persona_4
- in data 18.07.1951, contraeva matrimonio, in Brasile, con la sig.ra Persona_3 Per_5
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 2.06.1956;
[...] Persona_6
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 19.06.1976, con il sig. Persona_6 [...]
, e dall'unione nasceva, in Brasile, da il Parte_4 Parte_1 Pt_1
4.01.1982;
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 17.11.2007, con il Parte_1 sig. , e dall'unione nascevano, in Brasile, Controparte_1 Parte_5 il 20.09.2011 e il 2.09.2016; Parte_2
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 11.06.1966, con la sig.ra Persona_4 Per_7
, e dall'unione nasceva, in Brasile, il 13.03.1967;
[...] Persona_8
- in data 18.01.1992, contraeva matrimonio, in Brasile, con la sig.ra Persona_8
e dall'unione nascevano, in Brasile, Parte_6 Controparte_3 il 13.06.1993 e il 11.12.2000; Controparte_2
- in data 09.08.2017, contraeva matrimonio, in Brasile, con il sig. Controparte_3
, acquisendo il nome di , e Controparte_4 Controparte_3 dall'unione nasceva, in Brasile, il 10.05.2023. Parte_3
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non comparso Controparte_5 veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. All'esito dell'udienza del 13.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato Per_2 nato il giorno 11.08.1894 a Villanova Monferrato (AL), (si vedano allegati al ricorso
[...] introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso i suoi discendenti per linea paterna. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è
pagina 2 di 5 avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sul punto i ricorrenti hanno dedotto l'impossibilità di agire in via amministrativa con richiesta ai Consolati Italiani territorialmente competenti, a causa del grave ritardo di risposta ed evasione delle richieste in cui gli stessi versano. La causa del ritardo nell'esame Parte_7 delle richieste e delle relative convocazioni è l'enorme mole di istanze già presentate che, notoriamente, paralizzano gli uffici competenti e da cui deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta eventualmente presentata. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo per linea paterna era cittadino italiano, in quanto Persona_2 nato in [...] nell'anno 1894 e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che i figli di tale antenato erano:
1. padre di nonno dell'odierna Persona_3 Persona_6 ricorrente , e bisnonno degli odierni ricorrenti Parte_1 Persona_1
e 2. padre di
[...] Parte_2 Persona_9 Persona_8 nonno degli odierni ricorrenti e Controparte_3 Controparte_2 nonché bisnonno dell'altra ricorrente . Parte_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_2 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal documento depositato dai pagina 3 di 5 ricorrenti sub n. 23 si evince che lo stesso non si trova nel registro dei cittadini brasiliani nativi o per scelta o naturalizzati. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile vigente in epoca unitaria, egli poteva Per_ trasmettere la cittadinanza italiana ai figli e nati, rispettivamente, il 4.07.1917 ed il Per_4
9.09.1934. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Per_ I figli e nascevano, infatti, in Brasile. Per_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Pertanto poteva trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli Persona_2 Per_
e e questi, a loro volta, potevano trasmettere la cittadinanza ai propri figli e così Per_4 proseguendo nella discendenza fino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Rileva altresì il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, dei figli dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Brasile, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento della cittadinanza ita in capo ai ricorrenti. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_5 intimato svolto difese.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 13.3.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
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