CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 574/2025 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1 appellante e
Controparte_1
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 365/2024 del
19.9.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.10.2021 , assumendo di aver lavorato per il Parte_1
resistente con mansioni di docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal 01.09.2015, ritenendo illegittimo il decreto del di ricostruzione della propria carriera, in quanto emesso in CP_2 contrasto con la normativa comunitaria, chiedeva al Tribunale di:
“- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Cont della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- PER L'EFFETTO, CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2016, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di “Docente scuola dell'infanzia” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 Mesi 3 Giorni
15, o a collocarla nella posizione maturata;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 29.283,90 oltre ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a Cont seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatari”.
Il si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per inesistenza/inesattezza della causa petendi, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione quinquennale e, comunque, l'infondatezza delle avverse pretese.
Il Tribunale, accolta la domanda quanto alla ricostruzione della carriera, ritenuti prescritti i crediti retributivi relativi al periodo pre-ruolo e rilevata la carenza assertiva quanto a quelli post-ruolo- ha così deciso:
“Ogni altra istanza disattesa, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari al periodo di lavoro effettivamente svolto in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti (indicato in motivazione) ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato. Per l'effetto, condanna il alla conseguente Controparte_1 ricostruzione della carriera della ricorrente.
Respinge ogni altra domanda della lavoratrice.
Compensa tra le parti le spese di giudizio”.
2. La proponeva gravame per la parziale riforma della sentenza impugnata con Parte_1 unico articolato motivo di appello, lamentando l'erroneità della valutazione dei fatti, delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie relativamente alle differenze retributive maturate in epoca successiva all'immissione in ruolo in virtù del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio.
Restava contumace il appellato. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1In primo luogo si dà atto che si è formato il giudicato interno sul capo di sentenza di rigetto della domanda della vente ad oggetto le differenze retributive asseritamente maturate Parte_1 nel periodo pre-ruolo in assenza di appello al riguardo.
3.2Nel resto giova premettere che il Tribunale ha così motivato sul punto: “6. Quanto alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate successivamente al CP_1
18.11.2016 e, dunque, nel periodo successivo all'immissione in ruolo, la stessa non può essere accolta perchè la determinazione circa la sussistenza di differenze retributive e l'esatta quantificazione del loro ammontare presupponeva la puntale allegazione– e la conseguente dimostrazione in ipotesi di contestazione da parte del – circa l'esatta attività lavorativa CP_1 prestata dalla lavoratrice, con particolare riferimento all'orario di lavoro seguito (a tempo pieno o parziale), alla ricorrenza di periodi di sospensione del rapporto ( ad esempio per malattia, congedi o altre cause) e quindi alla esatta retribuzione percepita. Sennonchè, nel caso di specie, non si rinviene nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna puntuale allegazione di tal fatta, essendo stati tali dati indicati, nel punto 2 dell'atto di parte, solo con riferimento al periodo di lavoro prestato con contratti a tempo determinato, prima dell'immissione in ruolo.
Vale precisare che la documentazione prodotta insieme al ricorso (e tanto meno l'elaborato grafico contenente i conteggi di parte) non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione”.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia considerato che ella “già in primo grado ha dimostrato che la docente percepiva la retribuzione prevista per la fascia stipendiale 0-8 come risulta dal documento 2 del fascicolo di primo grado. Ed invero dallo stesso cedolino allegato relativamente ad aprile 2020 risulta come la docente avrebbe compiuto il successivo scatto stipendiale solamente dal 01.09.2025” e ripropone nel grado le difese già svolte nel ricorso introduttivo a sostegno del proprio diritto alle differenze retributive scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera.
Tuttavia la doglianza della è inammissibile in quanto non si confronta Parte_1 specificamente con la ratio decidendi espressa dal Tribunale fondata sia sulla carenza deduttiva in merito “all'esatta attività lavorativa prestata dalla lavoratrice, con particolare riferimento all'orario di lavoro seguito (a tempo pieno o parziale), alla ricorrenza di periodi di sospensione del rapporto ( ad esempio per malattia, congedi o altre cause)” sia sulla ritenuta inidoneità a supplirvi delle produzioni documentali della ricorrente originaria.
Per l'effetto l'appello è privo di efficacia emendativa, restando preclusa qualsivoglia valutazione nel merito.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.La mancata costituzione del appellato esime dalla regolamentazione delle spese di lite CP_1 del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 7.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 574/2025 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1 appellante e
Controparte_1
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 365/2024 del
19.9.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.10.2021 , assumendo di aver lavorato per il Parte_1
resistente con mansioni di docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal 01.09.2015, ritenendo illegittimo il decreto del di ricostruzione della propria carriera, in quanto emesso in CP_2 contrasto con la normativa comunitaria, chiedeva al Tribunale di:
“- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Cont della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- PER L'EFFETTO, CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2016, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di “Docente scuola dell'infanzia” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 Mesi 3 Giorni
15, o a collocarla nella posizione maturata;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 29.283,90 oltre ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a Cont seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatari”.
Il si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per inesistenza/inesattezza della causa petendi, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione quinquennale e, comunque, l'infondatezza delle avverse pretese.
Il Tribunale, accolta la domanda quanto alla ricostruzione della carriera, ritenuti prescritti i crediti retributivi relativi al periodo pre-ruolo e rilevata la carenza assertiva quanto a quelli post-ruolo- ha così deciso:
“Ogni altra istanza disattesa, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari al periodo di lavoro effettivamente svolto in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti (indicato in motivazione) ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato. Per l'effetto, condanna il alla conseguente Controparte_1 ricostruzione della carriera della ricorrente.
Respinge ogni altra domanda della lavoratrice.
Compensa tra le parti le spese di giudizio”.
2. La proponeva gravame per la parziale riforma della sentenza impugnata con Parte_1 unico articolato motivo di appello, lamentando l'erroneità della valutazione dei fatti, delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie relativamente alle differenze retributive maturate in epoca successiva all'immissione in ruolo in virtù del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio.
Restava contumace il appellato. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1In primo luogo si dà atto che si è formato il giudicato interno sul capo di sentenza di rigetto della domanda della vente ad oggetto le differenze retributive asseritamente maturate Parte_1 nel periodo pre-ruolo in assenza di appello al riguardo.
3.2Nel resto giova premettere che il Tribunale ha così motivato sul punto: “6. Quanto alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate successivamente al CP_1
18.11.2016 e, dunque, nel periodo successivo all'immissione in ruolo, la stessa non può essere accolta perchè la determinazione circa la sussistenza di differenze retributive e l'esatta quantificazione del loro ammontare presupponeva la puntale allegazione– e la conseguente dimostrazione in ipotesi di contestazione da parte del – circa l'esatta attività lavorativa CP_1 prestata dalla lavoratrice, con particolare riferimento all'orario di lavoro seguito (a tempo pieno o parziale), alla ricorrenza di periodi di sospensione del rapporto ( ad esempio per malattia, congedi o altre cause) e quindi alla esatta retribuzione percepita. Sennonchè, nel caso di specie, non si rinviene nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna puntuale allegazione di tal fatta, essendo stati tali dati indicati, nel punto 2 dell'atto di parte, solo con riferimento al periodo di lavoro prestato con contratti a tempo determinato, prima dell'immissione in ruolo.
Vale precisare che la documentazione prodotta insieme al ricorso (e tanto meno l'elaborato grafico contenente i conteggi di parte) non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione”.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia considerato che ella “già in primo grado ha dimostrato che la docente percepiva la retribuzione prevista per la fascia stipendiale 0-8 come risulta dal documento 2 del fascicolo di primo grado. Ed invero dallo stesso cedolino allegato relativamente ad aprile 2020 risulta come la docente avrebbe compiuto il successivo scatto stipendiale solamente dal 01.09.2025” e ripropone nel grado le difese già svolte nel ricorso introduttivo a sostegno del proprio diritto alle differenze retributive scaturenti dalla corretta ricostruzione della carriera.
Tuttavia la doglianza della è inammissibile in quanto non si confronta Parte_1 specificamente con la ratio decidendi espressa dal Tribunale fondata sia sulla carenza deduttiva in merito “all'esatta attività lavorativa prestata dalla lavoratrice, con particolare riferimento all'orario di lavoro seguito (a tempo pieno o parziale), alla ricorrenza di periodi di sospensione del rapporto ( ad esempio per malattia, congedi o altre cause)” sia sulla ritenuta inidoneità a supplirvi delle produzioni documentali della ricorrente originaria.
Per l'effetto l'appello è privo di efficacia emendativa, restando preclusa qualsivoglia valutazione nel merito.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.La mancata costituzione del appellato esime dalla regolamentazione delle spese di lite CP_1 del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 7.10.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi