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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. UC ND, all'esito dell'udienza del 09/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 27/05/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 28/05/2025 da parte ricorrente;
lette le note scritte depositate in data 08/10/2025 da parte resistente;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 905 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in via Rieti n.
39 - Latina, presso il proprio studio;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato, con domicilio ex lege in Roma presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12;
PARTE RESISTENTE OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione compenso professionale del difensore d'ufficio di persona irreperibile.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 28/05/2025): “Si riporta
a quanto dedotto e concluso con il Ricorso depositato e iscritto, chiedendone il totale accoglimento, con vittoria di spese e onorari di lite. Si rinnova quindi la volontà di insistere nell'impugnazione proposta”; per parte resistente (note scritte del 08/10/2025): “Contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011,
l'avv. premesso di essere stato nominato difensore d'ufficio ai Parte_1 sensi dell'art. 97 c.p.p. di elettivamente domiciliato presso la Persona_1 sede della Latina Scalo, ove è risultato sconosciuto e irreperibile di fatto, Parte_2 il quale con sentenza n. 989/2013 è stato condannato ai sensi degli artt. 533 e 535
c.p.p. alla pena di mesi nove di reclusione e € 200,00 di multa, e di aver presentato in data 17/01/2023 istanza (prot. web. n. IW257119) di liquidazione del proprio compenso professionale a norma degli artt. 82 e 117 del d.P.R. 115/2002 per l'importo complessivo di € 1.284,66 sulla base di quanto convenuto nel protocollo tra il Tribunale di Latina, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e la Camera
Penale di Latina, ha proposto formale opposizione avverso il decreto del 04/01/2024, con cui il giudice competente ha rigettato l'istanza di liquidazione sul presupposto della tardività della richiesta di pagamento e dell'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dal difensore.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di rigetto per eccesso di potere, atteso che il giudice designato avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione, che costituisce eccezione di parte, senza tener conto del fatto che il T.U. spese di giustizia nulla afferma in materia di prescrizione dei crediti vantati dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o della parte divenuta di fatto irreperibile, né pone alcun termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di liquidazione del compenso professionale, con conseguente imprescrittibilità del credito derivante dall'attività di difensore d'ufficio.
Sulla scorta delle richiamate circostanze, il professionista ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito, contrariis reiectis, previa revoca e/o annullamento del decreto di rigetto opposto e/o in riforma dello stesso, liquidare in favore dello difensore opponente il compenso indicato nell'apposita istanza di liquidazione già depositata agli atti del Tribunale, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
1.1 Fissata con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, all'udienza del 13/06/2024, rilevata l'omessa notifica del ricorso e del decreto al Ministero della giustizia, legittimato passivo, con ordinanza del 25/02/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti nuova udienza del 27/5/2025 e assegnato al convenuto termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente il termine perentorio di quaranta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto (vale a dire cinquanta giorni prima dell'udienza fissata) per la notifica del ricorso unitamente al decreto.
1.2 Con comparsa depositata telematicamente in data 12/05/202,5 si è costituito in giudizio il , che ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua tardività, nonché l'infondatezza del ricorso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
In particolare, parte resistente ha rilevato come alcuna eccezione di prescrizione fosse stata sollevata dal giudice che ha pronunciato sull'istanza proposta dall'odierno ricorrente, essendosi limitato a rilevare la tardività delle ricerche effettuate dal professionista per rintracciare il proprio assistito, in violazione del principio che impone la tempestività delle ricerche.
Ha sostenuto il resistente che, ai fini della liquidazione del CP_1 compenso a carico dell'erario, in caso di irreperibilità anche di fatto, è essenziale che il difensore si attivi tempestivamente, senza far decorrere un notevole lasso di tempo tra la definizione della fase o grado del processo in cui ha esercitato il proprio patrocinio e lo svolgimento delle ricerche per rintracciare il proprio assistito;
che, nel caso di specie, il giudizio si è concluso con sentenza del 06/08/2013 e il primo atto di ricerca dell'assistito è stato compiuto dall'avvocato nel 2021.
Sulla scorta di tali premesse, parte resistente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Latina: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva;
- nel merito, rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari, con
l'ulteriore riduzione ex art. 106-bis del D.P.R. 115/2002; - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Con ordinanza del 27/05/2025 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 09/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte.
2. Le controversie di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
Il tribunale decide su ricorso proposto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150 del
2011 in composizione monocratica e non necessariamente nella persona del capo dell'ufficio giudiziario cui si riferisce il comma 2 dello stesso art. 15.
Può essere richiamato sul punto l'intervento del Giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Sul punto anche la stessa Cassazione: Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art.
158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
2.1 È pacifico in giurisprudenza che il termine per proporre l'opposizione avverso i provvedimenti resi in materia di patrocinio a spese dello Stato e di difesa d'ufficio sia di 30 giorni come previsto dal richiamato art. 702-ter c.p.c. (vecchio rito).
A tal proposito, è opportuno chiarire che, come si evince dall'art. 116 del d.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84 (che richiama l'art. 170 del menzionato decreto), qualora il difensore dimostri di aver inutilmente esperito le procedure di recupero dei crediti professionali.
A norma dell'articolo 84 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso - emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex articolo 702-quater Cpc. Pertanto, all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'articolo 327 del Cpc, che decorre dalla pubblicazione della sentenza e che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. civ., sez. II, 14/03/2024, n.6864). Si legge ancora nelle pronunce della Suprema Corte: l'opposizione è disciplinata del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 15, il quale dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia 'sono regolate dal rito sommario'. L'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito sommario di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del d.P.R. n. 115 del 2002, art.
170, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Questo termine, peraltro, si deve ritenere riferito sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso
l'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c., per esigenze di omogeneità del rito, al quale
i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti (Cass. civ., sez. I,
27/09/2023, n. 27478).
I principi suesposti trovano applicazione anche a seguito della modifica dell'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che, ferma la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio, richiama il rito semplificato di cognizione, dove l'impugnazione è prevista nel termine ordinario di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c..
Nel caso in esame, a fronte del deposito del decreto in data 05/12/2023, comunicato a parte ricorrente, come dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo, in data
04/01/2024, il ricorso in opposizione è stato presentato in data 04/03/2024, ovverosia oltre il termine di trenta giorni richiamato.
L'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1 rigetto della richiesta liquidazione del compenso professionale per l'attività di difesa d'ufficio svolta in favore di va, dunque, dichiarata inammissibile Persona_1 in quanto tardivamente proposta.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'avv. Parte_1 avverso il decreto del 04/01/2024, con cui il giudice designato ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività di difensore d'ufficio espletata in favore di;
Persona_1
- condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 del , in persona del Ministro pro tempore, che liquida in € Controparte_1
231,00 per compensi di difesa, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge se dovuti.
Latina, lì 09/10/2025
Il giudice
UC ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. UC ND, all'esito dell'udienza del 09/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 27/05/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 28/05/2025 da parte ricorrente;
lette le note scritte depositate in data 08/10/2025 da parte resistente;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 905 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in via Rieti n.
39 - Latina, presso il proprio studio;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato, con domicilio ex lege in Roma presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12;
PARTE RESISTENTE OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione compenso professionale del difensore d'ufficio di persona irreperibile.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 28/05/2025): “Si riporta
a quanto dedotto e concluso con il Ricorso depositato e iscritto, chiedendone il totale accoglimento, con vittoria di spese e onorari di lite. Si rinnova quindi la volontà di insistere nell'impugnazione proposta”; per parte resistente (note scritte del 08/10/2025): “Contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011,
l'avv. premesso di essere stato nominato difensore d'ufficio ai Parte_1 sensi dell'art. 97 c.p.p. di elettivamente domiciliato presso la Persona_1 sede della Latina Scalo, ove è risultato sconosciuto e irreperibile di fatto, Parte_2 il quale con sentenza n. 989/2013 è stato condannato ai sensi degli artt. 533 e 535
c.p.p. alla pena di mesi nove di reclusione e € 200,00 di multa, e di aver presentato in data 17/01/2023 istanza (prot. web. n. IW257119) di liquidazione del proprio compenso professionale a norma degli artt. 82 e 117 del d.P.R. 115/2002 per l'importo complessivo di € 1.284,66 sulla base di quanto convenuto nel protocollo tra il Tribunale di Latina, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e la Camera
Penale di Latina, ha proposto formale opposizione avverso il decreto del 04/01/2024, con cui il giudice competente ha rigettato l'istanza di liquidazione sul presupposto della tardività della richiesta di pagamento e dell'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dal difensore.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità del decreto di rigetto per eccesso di potere, atteso che il giudice designato avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione, che costituisce eccezione di parte, senza tener conto del fatto che il T.U. spese di giustizia nulla afferma in materia di prescrizione dei crediti vantati dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o della parte divenuta di fatto irreperibile, né pone alcun termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di liquidazione del compenso professionale, con conseguente imprescrittibilità del credito derivante dall'attività di difensore d'ufficio.
Sulla scorta delle richiamate circostanze, il professionista ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito, contrariis reiectis, previa revoca e/o annullamento del decreto di rigetto opposto e/o in riforma dello stesso, liquidare in favore dello difensore opponente il compenso indicato nell'apposita istanza di liquidazione già depositata agli atti del Tribunale, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
1.1 Fissata con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, all'udienza del 13/06/2024, rilevata l'omessa notifica del ricorso e del decreto al Ministero della giustizia, legittimato passivo, con ordinanza del 25/02/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti nuova udienza del 27/5/2025 e assegnato al convenuto termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente il termine perentorio di quaranta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto (vale a dire cinquanta giorni prima dell'udienza fissata) per la notifica del ricorso unitamente al decreto.
1.2 Con comparsa depositata telematicamente in data 12/05/202,5 si è costituito in giudizio il , che ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua tardività, nonché l'infondatezza del ricorso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
In particolare, parte resistente ha rilevato come alcuna eccezione di prescrizione fosse stata sollevata dal giudice che ha pronunciato sull'istanza proposta dall'odierno ricorrente, essendosi limitato a rilevare la tardività delle ricerche effettuate dal professionista per rintracciare il proprio assistito, in violazione del principio che impone la tempestività delle ricerche.
Ha sostenuto il resistente che, ai fini della liquidazione del CP_1 compenso a carico dell'erario, in caso di irreperibilità anche di fatto, è essenziale che il difensore si attivi tempestivamente, senza far decorrere un notevole lasso di tempo tra la definizione della fase o grado del processo in cui ha esercitato il proprio patrocinio e lo svolgimento delle ricerche per rintracciare il proprio assistito;
che, nel caso di specie, il giudizio si è concluso con sentenza del 06/08/2013 e il primo atto di ricerca dell'assistito è stato compiuto dall'avvocato nel 2021.
Sulla scorta di tali premesse, parte resistente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Latina: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva;
- nel merito, rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari, con
l'ulteriore riduzione ex art. 106-bis del D.P.R. 115/2002; - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Con ordinanza del 27/05/2025 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 09/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte.
2. Le controversie di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
Il tribunale decide su ricorso proposto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150 del
2011 in composizione monocratica e non necessariamente nella persona del capo dell'ufficio giudiziario cui si riferisce il comma 2 dello stesso art. 15.
Può essere richiamato sul punto l'intervento del Giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Sul punto anche la stessa Cassazione: Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art.
158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
2.1 È pacifico in giurisprudenza che il termine per proporre l'opposizione avverso i provvedimenti resi in materia di patrocinio a spese dello Stato e di difesa d'ufficio sia di 30 giorni come previsto dal richiamato art. 702-ter c.p.c. (vecchio rito).
A tal proposito, è opportuno chiarire che, come si evince dall'art. 116 del d.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84 (che richiama l'art. 170 del menzionato decreto), qualora il difensore dimostri di aver inutilmente esperito le procedure di recupero dei crediti professionali.
A norma dell'articolo 84 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso - emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex articolo 702-quater Cpc. Pertanto, all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'articolo 327 del Cpc, che decorre dalla pubblicazione della sentenza e che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. civ., sez. II, 14/03/2024, n.6864). Si legge ancora nelle pronunce della Suprema Corte: l'opposizione è disciplinata del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 15, il quale dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia 'sono regolate dal rito sommario'. L'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito sommario di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del d.P.R. n. 115 del 2002, art.
170, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Questo termine, peraltro, si deve ritenere riferito sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso
l'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c., per esigenze di omogeneità del rito, al quale
i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti (Cass. civ., sez. I,
27/09/2023, n. 27478).
I principi suesposti trovano applicazione anche a seguito della modifica dell'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che, ferma la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio, richiama il rito semplificato di cognizione, dove l'impugnazione è prevista nel termine ordinario di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c..
Nel caso in esame, a fronte del deposito del decreto in data 05/12/2023, comunicato a parte ricorrente, come dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo, in data
04/01/2024, il ricorso in opposizione è stato presentato in data 04/03/2024, ovverosia oltre il termine di trenta giorni richiamato.
L'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1 rigetto della richiesta liquidazione del compenso professionale per l'attività di difesa d'ufficio svolta in favore di va, dunque, dichiarata inammissibile Persona_1 in quanto tardivamente proposta.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'avv. Parte_1 avverso il decreto del 04/01/2024, con cui il giudice designato ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività di difensore d'ufficio espletata in favore di;
Persona_1
- condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 del , in persona del Ministro pro tempore, che liquida in € Controparte_1
231,00 per compensi di difesa, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge se dovuti.
Latina, lì 09/10/2025
Il giudice
UC ND