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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI CO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 812/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7354 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Aidone, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 7354 del 27-11-2024.
Il ricorrente in concreto lamenta il grave difetto di motivazione che inficerebbe l'atto impugnato per il fatto che dallo stesso non è dato evincere alcun dato identificativo del tributo che non sarebbe stato pagato.
Inoltre, contesta l'avvenuta notificazione dell'atto prodromico indicato nell'atto impugnato, eccependo in ogni caso la prescrizione del credito.
Il Comune di Aidone, nonostante la regolare intimazione rivoltagli dal ricorrente con la notificazione dell'atto introduttivo, non risulta essersi costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti, segnatamente dall'esame dell'atto impugnato, in effetti si ha modo di constatare che in nessuna parte dello stesso viene indicato il tributo, tassa o imposta locale, del quale sarebbe stato omesso il pagamento.
Già tanto è sufficiente per ritenere accoglibile il motivo di ricorso basato sul difetto di motivazione, giacché
è di tutta evidenza che senza nemmeno indicare al contribuente il tributo di cui si chiede il pagamento, ben si intende che l'ente impositore non può avere esposto le ragioni di fatto di diritto che lo hanno determinato all'irrogazione dell'ingiunzione a pagare.
Ciò è tanto più vero quanto più si consideri che il preventivo avviso n. 876 notificato, secondo quanto riportato nell'atto impugnato, in data 8 novembre 2022 non si risulta in atti, né si vede come sarebbe stato possibile posto che il Comune di Aidone, non costituendosi in giudizio, non può di conseguenza avere allegato alcun elemento in contrapposizione alle tesi di parte ricorrente, compresa, quindi la prova dell'avvenuta notifica dell'atto sotteso, sicché è da ritenere fondato anche il secondo motivo di censura.
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, evidentemente assorbenti di ogni altro profilo di controversia, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con spese a carico del soccombente nei termini di seguito statuiti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di difesa del ricorrente, che liquida in euro
143,00 oltre accessori e spese, se dovute, da corrispondersi al difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI CO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 812/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7354 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Aidone, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 7354 del 27-11-2024.
Il ricorrente in concreto lamenta il grave difetto di motivazione che inficerebbe l'atto impugnato per il fatto che dallo stesso non è dato evincere alcun dato identificativo del tributo che non sarebbe stato pagato.
Inoltre, contesta l'avvenuta notificazione dell'atto prodromico indicato nell'atto impugnato, eccependo in ogni caso la prescrizione del credito.
Il Comune di Aidone, nonostante la regolare intimazione rivoltagli dal ricorrente con la notificazione dell'atto introduttivo, non risulta essersi costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti, segnatamente dall'esame dell'atto impugnato, in effetti si ha modo di constatare che in nessuna parte dello stesso viene indicato il tributo, tassa o imposta locale, del quale sarebbe stato omesso il pagamento.
Già tanto è sufficiente per ritenere accoglibile il motivo di ricorso basato sul difetto di motivazione, giacché
è di tutta evidenza che senza nemmeno indicare al contribuente il tributo di cui si chiede il pagamento, ben si intende che l'ente impositore non può avere esposto le ragioni di fatto di diritto che lo hanno determinato all'irrogazione dell'ingiunzione a pagare.
Ciò è tanto più vero quanto più si consideri che il preventivo avviso n. 876 notificato, secondo quanto riportato nell'atto impugnato, in data 8 novembre 2022 non si risulta in atti, né si vede come sarebbe stato possibile posto che il Comune di Aidone, non costituendosi in giudizio, non può di conseguenza avere allegato alcun elemento in contrapposizione alle tesi di parte ricorrente, compresa, quindi la prova dell'avvenuta notifica dell'atto sotteso, sicché è da ritenere fondato anche il secondo motivo di censura.
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, evidentemente assorbenti di ogni altro profilo di controversia, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con spese a carico del soccombente nei termini di seguito statuiti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di difesa del ricorrente, che liquida in euro
143,00 oltre accessori e spese, se dovute, da corrispondersi al difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026