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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2645/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallicano Nel Lazio - Via Tre Novembre, 7 00010 Gallicano Nel Lazio RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 871-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 918-2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 947-2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1761/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio impugnando i seguenti avvisi di accertamento aventi per oggetto il tributo IMU per le annualità 2019/2020/2021:
1) Provvedimento n. 947 del 29/11/2024 – Prot. n. 14856 del 06/11/2024; (Doc. 1)
2) Provvedimento n. 918 del 29/11/2024 – Prot. n. 14856 del 06/11/2024; (Doc. 1 bis)
3) Provvedimento n. 871 del 29/11/2024 – Prot. n. 14856 del 06/11/2024. (Doc. 1 ter) tutti notificati al ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 24/12/2024
con i quali il Comune di Gallicano nel Lazio, contestava all'odierno ricorrente un debito per complessivi euro 4.462,00, intimando il pagamento del predetto importo per omesso/parziale/tardivo pagamento dell'imposta IMU per le annualità 2019/2020/2021.
Sostiene il ricorrente che l'attribuzione di valore delle aree fabbricabile era stato immotivatamente stimato dal Comune resistente che aveva attribuito indistintamente a tutte le suddette aree un valore catastale unitario pari ad € 200,00 in assenza di quale che sia sopralluogo e attività istruttoria.
Inoltre, faceva presente che la questione in scrutinio era sovrapponibile ad altra già esaminata relativamente al tributo ICI definita con due sentenze di questa Corte, che produceva, e che avevano accolto la tesi del ricorrente rispetto al valore venale da attribuirsi ai cespiti ossia € 50,00 ed €80,00 al mq. per ciascuna area
Lamentava il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l'illegittimità della valutazione forfetaria utilizzata dal Comune. Evidenziava la presenza di un vincolo paesaggistico ed archeologico che incideva sul valore delle aree considerate fabbricabili.
Depositava una ulteriore perizia che abbatteva ulteriormente il valore dell'area da 80 euro a Euro 14,28 al mq, insistendo nel difetto di motivazione.
Sulla base delle evidenze probatorie chiedeva la sospensione cautelare dell'esecutività dei provvedimenti.
Si è costituito il Comune di Gallicano rilevando che al ricorrente era stata, invece, applicata, una riduzione del valore in conformità del decisum dell'allora Commissione Tributaria n. 13171 del 2018 e la rideterminazione richiesta con la decisione del 2021 e che detto abbattimento corrispondeva ai calcoli sviluppati con la perizia estimativa del 2017 a firma del Geom. Nominativo_1, operando sul valore venale stimato in base alla perizia ai fini IMU, un coefficiente di riduzione pari al 60% su euro 200,00 determinato dalla mancanza delle opere di urbanizzazione primaria e parziale inedificabilità costituita dai vari vincoli ricadenti sui terreni in oggetto” ragion per cui al valore venale dell'area a fini IMU andava scorporato il 60% a titolo di coefficiente di riduzione relativamente alle particelle n. 31, 37 e 955 del F.19, da ripartire tra il ricorrete e la di lui zia al 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene il Giudice che i criteri seguiti dall'Ente impositore siano, nel complesso, adeguati.
Nella specie, invero, il Comune ha dimostrato nelle sue controdeduzioni di avere condiviso la stima proposta dallo stesso ricorrente e ne ha illustrato le effettive ragioni.
Risulta poi, incontestata, la circostanza che nella fase apertasi precedentemente con l'istanza di accertamento vi era stata l'adesione di comproprietari che avevano accettato la valutazione nel 2019 per le annualità di imposta dal 2012 al 2017 laddove l'imposta originariamente liquidata dall'Ente in
€ 7.340,00 era stata ridotta ad € 2.937,00, sempre in applicazione dell'abbattimento del 60% conformemente a quanto indicato nella perizia di parte del 2017.
Per converso, la nuova perizia depositata dal ricorrente non può essere presa in considerazione perché tardiva.
Infatti, il Comune di Gallicano il 20 aprile 2025 ha depositato le proprie controdeduzioni, mentre il ricorrente ha depositato la nuova perizia il 19 gennaio 2026. Si tratta, nella specie, di un motivo aggiunto atteso che il nuovo elaborato propone una ulteriore stima che determine in euro 14,28 al mq il nuovo valore dell'area in questione.
È evidente che trattasi di una nuova prospettazione avvenuta in violazione dell'art. 24, D.lgs. 546/1992 in quanto essa ha esteso l'oggetto del giudizio introducendo nuove contestazioni rispetto ai documenti depositati dalla controparte comunque prospettabili entro il termine di giorni sessanta.
In definitiva, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Comune di
Gallicano nel Lazio liquidando la somma di € 1.065,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 12.2.2026
IL GIUDICE EL AR
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallicano Nel Lazio - Via Tre Novembre, 7 00010 Gallicano Nel Lazio RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 871-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 918-2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 947-2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1761/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio impugnando i seguenti avvisi di accertamento aventi per oggetto il tributo IMU per le annualità 2019/2020/2021:
1) Provvedimento n. 947 del 29/11/2024 – Prot. n. 14856 del 06/11/2024; (Doc. 1)
2) Provvedimento n. 918 del 29/11/2024 – Prot. n. 14856 del 06/11/2024; (Doc. 1 bis)
3) Provvedimento n. 871 del 29/11/2024 – Prot. n. 14856 del 06/11/2024. (Doc. 1 ter) tutti notificati al ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 24/12/2024
con i quali il Comune di Gallicano nel Lazio, contestava all'odierno ricorrente un debito per complessivi euro 4.462,00, intimando il pagamento del predetto importo per omesso/parziale/tardivo pagamento dell'imposta IMU per le annualità 2019/2020/2021.
Sostiene il ricorrente che l'attribuzione di valore delle aree fabbricabile era stato immotivatamente stimato dal Comune resistente che aveva attribuito indistintamente a tutte le suddette aree un valore catastale unitario pari ad € 200,00 in assenza di quale che sia sopralluogo e attività istruttoria.
Inoltre, faceva presente che la questione in scrutinio era sovrapponibile ad altra già esaminata relativamente al tributo ICI definita con due sentenze di questa Corte, che produceva, e che avevano accolto la tesi del ricorrente rispetto al valore venale da attribuirsi ai cespiti ossia € 50,00 ed €80,00 al mq. per ciascuna area
Lamentava il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l'illegittimità della valutazione forfetaria utilizzata dal Comune. Evidenziava la presenza di un vincolo paesaggistico ed archeologico che incideva sul valore delle aree considerate fabbricabili.
Depositava una ulteriore perizia che abbatteva ulteriormente il valore dell'area da 80 euro a Euro 14,28 al mq, insistendo nel difetto di motivazione.
Sulla base delle evidenze probatorie chiedeva la sospensione cautelare dell'esecutività dei provvedimenti.
Si è costituito il Comune di Gallicano rilevando che al ricorrente era stata, invece, applicata, una riduzione del valore in conformità del decisum dell'allora Commissione Tributaria n. 13171 del 2018 e la rideterminazione richiesta con la decisione del 2021 e che detto abbattimento corrispondeva ai calcoli sviluppati con la perizia estimativa del 2017 a firma del Geom. Nominativo_1, operando sul valore venale stimato in base alla perizia ai fini IMU, un coefficiente di riduzione pari al 60% su euro 200,00 determinato dalla mancanza delle opere di urbanizzazione primaria e parziale inedificabilità costituita dai vari vincoli ricadenti sui terreni in oggetto” ragion per cui al valore venale dell'area a fini IMU andava scorporato il 60% a titolo di coefficiente di riduzione relativamente alle particelle n. 31, 37 e 955 del F.19, da ripartire tra il ricorrete e la di lui zia al 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene il Giudice che i criteri seguiti dall'Ente impositore siano, nel complesso, adeguati.
Nella specie, invero, il Comune ha dimostrato nelle sue controdeduzioni di avere condiviso la stima proposta dallo stesso ricorrente e ne ha illustrato le effettive ragioni.
Risulta poi, incontestata, la circostanza che nella fase apertasi precedentemente con l'istanza di accertamento vi era stata l'adesione di comproprietari che avevano accettato la valutazione nel 2019 per le annualità di imposta dal 2012 al 2017 laddove l'imposta originariamente liquidata dall'Ente in
€ 7.340,00 era stata ridotta ad € 2.937,00, sempre in applicazione dell'abbattimento del 60% conformemente a quanto indicato nella perizia di parte del 2017.
Per converso, la nuova perizia depositata dal ricorrente non può essere presa in considerazione perché tardiva.
Infatti, il Comune di Gallicano il 20 aprile 2025 ha depositato le proprie controdeduzioni, mentre il ricorrente ha depositato la nuova perizia il 19 gennaio 2026. Si tratta, nella specie, di un motivo aggiunto atteso che il nuovo elaborato propone una ulteriore stima che determine in euro 14,28 al mq il nuovo valore dell'area in questione.
È evidente che trattasi di una nuova prospettazione avvenuta in violazione dell'art. 24, D.lgs. 546/1992 in quanto essa ha esteso l'oggetto del giudizio introducendo nuove contestazioni rispetto ai documenti depositati dalla controparte comunque prospettabili entro il termine di giorni sessanta.
In definitiva, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Comune di
Gallicano nel Lazio liquidando la somma di € 1.065,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma il 12.2.2026
IL GIUDICE EL AR