TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 25/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Ronca e Testa con studio in Bovisio Masciago alla via Alfieri n. 34 che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 10.2.2025 , ai Parte_1 sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv.to Jessica Eboli, nominato in data 20.10/2.12.2024 dall'O.C.C. Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Cislago e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 64.000,oo che non appare ripianabile con il patrimonio immediatamente disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte, nelle immediatezze, a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
Con particolare riferimento all'ammontare dell'esposizione debitoria ed in particolare ai debiti qualificati “prededucibili” occorre sin d'ora rilevare l'errata classificazione, tra gli stessi debiti, del compenso previsto per l'avvocato nominato dal debitore non potendosi qualificare tale credito quale “ Credito prededucibile” ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- Immobile di piena ed esclusiva proprietà sito in Cislago alla via Palestro n. 8
- Saldo creditore del conto corrente ING DIRECT per €. 2.249,63.
- Saldo creditore, per la quota di ½, del conto corrente MPS cointestato con il coniuge per €. 1.195,4 ( 2.390,81/2).
Le somme attualmente depositate sui conti correnti dovranno essere versate sul conto della procedura al netto di quanto già utilizzato dalla debitrice per il proprio mantenimento tenuto conto del fabbisogno di seguito determinato e del tempo trascorso dal deposito della domanda (
10.2.2025) sino alla percezione della successiva retribuzione mensile.
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa del debitore, che attualmente sono determinati in €. 1.685,oo/mese per tredici mensilità seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede infatti espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito, anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 2.440,oo/mese il fabbisogno complessivo del nucleo familiare, nucleo familiare costituito dal soggetto sovraindebitato e composto anche dal coniuge e da tre figli minorenni.
Pur dando atto di come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i.., l'importo come sopra determinato - ed arrotondato per eccesso ad €. 2.500,oo per tenere conto di eventuali imprevisti - deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Peraltro del nucleo familiare fa parte anche il coniuge titolare a sua volta di un Persona_1 reddito da lavoro dipendente di circa €.1.600,oo/mese netti e tenuto a concorrere
“proporzionalmente” con il proprio reddito al fabbisogno del nucleo stesso.
Tenuto conto del fabbisogno complessivo del nucleo familiare come sopra determinato in
€. 2.500,oo/mese e dei redditi mensili percepiti dai due coniugi e Pt_1 Per_1
( rispettivamente €. 1.685,oo/mese ed €. 1.600,oo/mese ), la sarà pertanto chiamata a Pt_1 contribuire con il proprio reddito al fabbisogno del nucleo nella misura del 52 % circa delle spese di mantenimento complessive, e quindi per €. 1.285,oo/mese per dodici mensilità.
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come determinato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzata a trattenere dal reddito percepito la somma di €. 1.285,oo per Parte_1 dodici mensilità.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dalla direttamente sul conto corrente intestato alla procedura. Pt_1
Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile al
[...]
la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da Pt_1 parte del giudice delegato, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo.
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014 e che sussistono a parere del Collegio giustificati motivi per disporre la nomina di un diverso professionista ed in particolare;
* prossimità del patrimonio oggetto di liquidazione al domicilio professionale del Liquidatore, con evidenti “economie” nella gestione e nella liquidazione dei beni.
* errata qualificazione giuridica da parte del Gestore nominato di elementi “qualificanti” la natura dei crediti indicati nel passivo.
* omessa indicazione da parte del Gestore nella propria Relazione iniziale della presenza di redditi percepiti dal coniuge destinati inevitabilmente ad incidere sulla determinazione della quota parte di reddito del soggetto sovraindebitato e destinata al proprio mantenimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Pt_1
[ ].
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi .
NOMINA Liquidatore il Dott.ssa con studio in Busto Arsizio, viale Duca Testimone_1
D'Aosta n. 15 .
ORDINA a l deposito dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. Parte_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 26 MAGGIO 2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile nella misura di €. 1.285,oo/ mese per dodici mensilità.
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Milano 2, a cura del
Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 26.5.2025 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione del avente ad oggetto i Parte_1 presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 25/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Ronca e Testa con studio in Bovisio Masciago alla via Alfieri n. 34 che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 10.2.2025 , ai Parte_1 sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv.to Jessica Eboli, nominato in data 20.10/2.12.2024 dall'O.C.C. Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Cislago e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 64.000,oo che non appare ripianabile con il patrimonio immediatamente disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte, nelle immediatezze, a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
Con particolare riferimento all'ammontare dell'esposizione debitoria ed in particolare ai debiti qualificati “prededucibili” occorre sin d'ora rilevare l'errata classificazione, tra gli stessi debiti, del compenso previsto per l'avvocato nominato dal debitore non potendosi qualificare tale credito quale “ Credito prededucibile” ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- Immobile di piena ed esclusiva proprietà sito in Cislago alla via Palestro n. 8
- Saldo creditore del conto corrente ING DIRECT per €. 2.249,63.
- Saldo creditore, per la quota di ½, del conto corrente MPS cointestato con il coniuge per €. 1.195,4 ( 2.390,81/2).
Le somme attualmente depositate sui conti correnti dovranno essere versate sul conto della procedura al netto di quanto già utilizzato dalla debitrice per il proprio mantenimento tenuto conto del fabbisogno di seguito determinato e del tempo trascorso dal deposito della domanda (
10.2.2025) sino alla percezione della successiva retribuzione mensile.
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa del debitore, che attualmente sono determinati in €. 1.685,oo/mese per tredici mensilità seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede infatti espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito, anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 2.440,oo/mese il fabbisogno complessivo del nucleo familiare, nucleo familiare costituito dal soggetto sovraindebitato e composto anche dal coniuge e da tre figli minorenni.
Pur dando atto di come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i.., l'importo come sopra determinato - ed arrotondato per eccesso ad €. 2.500,oo per tenere conto di eventuali imprevisti - deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Peraltro del nucleo familiare fa parte anche il coniuge titolare a sua volta di un Persona_1 reddito da lavoro dipendente di circa €.1.600,oo/mese netti e tenuto a concorrere
“proporzionalmente” con il proprio reddito al fabbisogno del nucleo stesso.
Tenuto conto del fabbisogno complessivo del nucleo familiare come sopra determinato in
€. 2.500,oo/mese e dei redditi mensili percepiti dai due coniugi e Pt_1 Per_1
( rispettivamente €. 1.685,oo/mese ed €. 1.600,oo/mese ), la sarà pertanto chiamata a Pt_1 contribuire con il proprio reddito al fabbisogno del nucleo nella misura del 52 % circa delle spese di mantenimento complessive, e quindi per €. 1.285,oo/mese per dodici mensilità.
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come determinato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzata a trattenere dal reddito percepito la somma di €. 1.285,oo per Parte_1 dodici mensilità.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dalla direttamente sul conto corrente intestato alla procedura. Pt_1
Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile al
[...]
la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da Pt_1 parte del giudice delegato, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo.
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014 e che sussistono a parere del Collegio giustificati motivi per disporre la nomina di un diverso professionista ed in particolare;
* prossimità del patrimonio oggetto di liquidazione al domicilio professionale del Liquidatore, con evidenti “economie” nella gestione e nella liquidazione dei beni.
* errata qualificazione giuridica da parte del Gestore nominato di elementi “qualificanti” la natura dei crediti indicati nel passivo.
* omessa indicazione da parte del Gestore nella propria Relazione iniziale della presenza di redditi percepiti dal coniuge destinati inevitabilmente ad incidere sulla determinazione della quota parte di reddito del soggetto sovraindebitato e destinata al proprio mantenimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Pt_1
[ ].
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi .
NOMINA Liquidatore il Dott.ssa con studio in Busto Arsizio, viale Duca Testimone_1
D'Aosta n. 15 .
ORDINA a l deposito dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato. Parte_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 26 MAGGIO 2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile nella misura di €. 1.285,oo/ mese per dodici mensilità.
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Milano 2, a cura del
Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 26.5.2025 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione del avente ad oggetto i Parte_1 presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5