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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 551/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GUIDO Controparte_1
BA AN, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri l'attuale appellata, convenendo in giudizio l' Pt_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare che , ha prestato la propria Controparte_1 attività lavorativa quale bracciante agricolo per l'anno 2015, così come indicato e specificato in premessa, e di conseguenza condannare l' all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune Pt_1 di Platì per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
b) condannare il resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con Pt_1 distrazione ex art. 93 CPC a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
A sostegno della domanda rappresentava: di aver prestato attività lavorativa, quale bracciante agricola presso l'azienda agricola della sig.ra RE NT situata nel comune di Brancaleone, per l'anno 2015 dal 27.07.2015 al
31.12.2015 per n. 102 giornate;
2) in particolare, di avere lavorato negli anni e nei periodi indicati al punto 1), sui fondi della sig.ra RE NT ubicati nel Comune di Brancaleone località: “ e ”, CP_2 CP_3 terreni tra loro adiacenti ed estesi oltre undici ettari, secondo le direttive impartite dalla stessa, ed occupandosi di lavori agricoli vari quali: a) raccolta e accudimento uliveto su una superficie di mezzo ettaro composto da circa 60 piante di anni 30 d'età; b) squadratura e messa a dimora, assistenza, irrigazione e coltivazione del bergamotteto su una superficie di circa sette ettari composto da circa 2200 piante;
c) coltivazione ortaggi tra i filari del per una Parte_2 superficie di circa due ettari” d) lavori vari di recinzione, decespugliatura manuale, livellamento superficiale terreno;
di essere stata regolarmente retribuita dalla RE come da buste paga, e comunque con retribuzione giornaliera pari a circa €. 40,00 al giorno;
di lavorare dal lunedì al venerdì, e qualche volte anche il sabato, per circa otto ore al giorno con un'ora di pausa pranzo.
Nonostante ciò, l' dopo aver effettuato l'iscrizione del suo nominativo nell'elenco dei Pt_1 braccianti agricoli per 102 giornate nell'anno 2015, aveva provveduto alla cancellazione del suo nominativo tramite l'elenco trimestrale di variazione pubblicato dal 15 giugno 2019 al 30 giugno.
Costituendosi l' rilevava che la cancellazione era stata disposta a causa delle risultanze di Pt_1 un accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'asserita azienda agricola della sig.ra RE
NT, definito con verbale n. 2018008204/DDL/FT del 15.02.2019, il cui esito era stato segnalato, per i profili penali, al Comando Carabinieri di Locri per l'inoltro alla competente Procura della Repubblica.
In particolare dall'accertamento era emerso che:
l'asserita datrice di lavoro, sig.ra NT RE era (ed è) un'insegnante, assunta con un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_4
e, ciò nonostante, a partire dal luglio 2011 aveva denunciato lo svolgimento
[...] di attività agricola indicando terreni ricadenti nell'agro di Brancaleone che erano risultati o di proprietà del coniuge , anch'egli dipendente pubblico, oppure in Controparte_5 comproprietà con lo stesso e comunque denunciati anche da quest'ultimo per lo svolgimento di attività agricola nel periodo 2012-2015;
2) dalle aereofotogrammetrie storiche era stato verificato che i terreni, al momento dell'acquisto nel 2011, erano in stato di completo abbandono e fino all'impianto dei Parte_3 erano privi di coltivazioni;
3) sebbene nell'arco temporale che va dal 2011 al 2018 l'azienda RE avesse dichiarato volumi d'affari praticamente nulli, negli stessi anni aveva denunciato l'assunzione di numerosi braccianti agricoli, così come meglio dettagliato nel verbale ispettivo, sostenendo costi per il personale (retribuzione+contributi) per complessivi Euro 451.572,58.
4) A fronte di tale massiva ed ingiustificata assunzione di braccianti agricoli, la sig.ra RE non aveva però provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori denunciati ed era appunto totalmente inadempiente.
7) la piantatura dei bergamotti, l'installazione dell'impianto di irrigazione e i lavori effettuati sui terreni (recinzioni, aratura, fresatura, pulizia, ristrutturazioni, piantatura dei berga-motti, impianto di irrigazione, ecc…) erano stati effettuati da ditte esterne che avevano poi fatturato i relativi costi alla sig.ra RE NT o al marito . Controparte_5
Dopo avere istruito la causa con l'assunzione di prova testimoniale il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che le dichiarazioni testimoniali unitamente a quanto dichiarato dalla titolare dell'azienda in sede ispettiva costituissero sufficiente riscontro probatorio alla prospettazione della ricorrente;
inoltre anche l'archiviazione pronunciata dal GIP sulle ipotesi di reato ascritte alla titolare dell'azienda e ai lavoratori confortava la decisione assunta.
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati;
Pt_1
Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c, e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine delll'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla : seppure il ricorso CP_1 contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n°
83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Con l'appello l' denuncia in sostanza l'erronea valutazione del materiale istruttorio da Pt_1 parte del Giudice di prime cure.
In particolare l'appellante si duole che il Giudice di prime cure sia giunto alla soluzione adottata solo sulla base delle deposizioni rese dai testimoni portati dalla ricorrente senza effettuare alcuna compararazione con le circostanze emerse e documentate nel verbale ispettivo del
15.02.2019, necessaria anche al fine di vagliare l'attendibilità di tali testi, e soprattutto senza considerare che considerare che “il rapporto in questione si sarebbe svolto nel corso dell'anno
2015, quando i terreni, tra l'altro in quell'anno utilizzati indistintamente dai coniugi Parte_4 per denunciare braccianti, sarebbero stati privi di coltivazioni (sicuramente non vi era impia-tato alcun bergamotto e/o ortaggi) essendo appena iniziato il loro recupero (essendo in stato di abbandono) mediante lavori straordinari di ripristino in ogni caso affidati ad imprese esterne e non certo ai braccianti denunciati, imprese che hanno fatturato gli interventi in questione alla sig.ra
RE o al mari-to . CP_5
L'appello è fondato.
Come già indicato, la ha asserito in ricorso di avere prestato attività lavorativa in CP_1 favore dell'azienda RE effettuando le seguenti mansioni: “a) raccolta e accudimento uliveto su una superficie di mezzo ettaro composto da circa 60 piante di anni 30 d'età; b) squadratura e messa a dimora, assistenza, irrigazione e coltivazione del bergamotteto su una superficie di circa sette ettari composto da circa 2200 piante;
c) coltivazione ortaggi tra i filari del bergamotteto per una superficie di circa due ettari” d) lavori vari di recinzione, decespugliatura manuale, livellamento superficiale terreno;
”
Ebbene emerge dalla stessa perizia di parte, in relazione ai terreni gestiti dalla RE, che nel periodo tra il 20/07/2012 AL 04/08/2015 : “sull'appezzamento insistevano colture agrarie specializzate (viti) ma in stato di abbandono e presumibilmente prive di produzioni .Il terreno era da molti anni trascurato e privo di qualsiasi lavorazione ordinaria. (…) Per il calcolo del fabbisogno di manodopera agricola nel periodo considerato (2015 - 2020) si farà riferimento alle tabelle ettaro coltura della Regione Calabria con un grado di meccanizzazione medio – basso in quanto la dotazione di mezzi della Sig.ra RE risultava, all'epoca, scarso. Normalmente il parametro, per il su citato calcolo, è espresso in ore ad ettaro ed è cumulativo dei tempi medi occorrenti alla esecuzione delle normali operazioni colturali e dei tempi di carattere generale. Si rammenta, che per tempi di carattere generale, si identificano le operazioni di manutenzione commercializzazione dei prodotti, spostamenti, controlli ecc .
Nel caso specifico, non essendo presenti utili parametri di calcolo nei primi anni, in quanto sui fondi non esisteva alcuna coltura agraria, il calcolo si effettuerà in maniera empirica. I lavori svolti dal 2015 al 2016 (anno dell'impianto nuovo bergamotto in tutte e due gli appezzamenti) sono rappresentati esclusivamente da attività straordinaria di ripristino aziendale che hanno compreso:
_ Lavori di decespugliatura manuale sull'intero fondo;
_ Lavori di scasso, livellamento superficiale, squadratura, messa a dimora del bergamotto;
_ Lavori di realizzazione impianto di irrigazione;
_ Lavori di ripristino recinzione aziendale;
”
Si sottolinea che, ancorché nell'incipit il consulente abbia indicato come periodo oggetto di relazione il periodo compreso tra 2012 al 04/08/2015, nel prosieguo specifica che fino al 2015, sui i fondi in oggetto, non vi era alcuna coltura agraria e che gli unici lavori effettuati tra il 2015 e il
2016 riguardavano attività straordinaria di ripristino aziendale, tra cui Lavori di scasso, livellamento superficiale, squadratura, messa a dimora del , che costituiva all'epoca Parte_5
l'unica coltivazione, specificando che il 2016 era l'anno in cui era stato impiantato il bergamotteto
Relazione con i medesimi risultati è stata depositata dalla , riguardo sia ai terreni CP_1 gestiti dalla RE che a quelli inizialmente (sino al 2015) gestititi dal marito (cfr. pag 2 relazione denominata “RE NT 2015-2020” allegata al ricorso introduttivo di primo grado).
Ora, emerge dal verbale dell' che i “lavori di estirpazione, deceppamento. Pt_1
Decespugliamento, scasso livellamento , squadratura e messa a dimora delle piante” sono stati effettuati da ditta esterna come da fattura emessa il 14 dicembre 2015.
La stessa RE in sede ispettiva ha dichiarato: “Per l'impianto del ho chiamato Parte_5 una ditta specializzata che ha costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i bergamotti”
Ed allora, sui terreni in questione non vi poteva essere alcuna attività “di raccolta e accudimento uliveto su una superficie di mezzo ettaro composto da circa 60 piante di anni 30
d'età”; né alcuna coltivazione di ortaggi tra i filari di un bergamotteto che non era stato ancora impiantato;
tutti i lavori e recinzione, decespugliatura manuale, livellamento superficiale terreno erano stati appaltati a ditte esterne, come da fatture riportate nel verbale . Pt_1
A fronte di tali risultanze, si ribadisce, la gran parte delle quali asseverata dallo stesso consulente di parte, perdono qualsiasi attendibilità le dichiarazioni dei testimoni.
L'allegazione effettuata dalla nella memoria di costituzione in appello in base alla CP_1 quale la fattura del 14 dicembre 2015 a favore di tale di €. 29.337,01 “dove è Persona_1 prevista pure l'attività di messa a dimora delle piante da intendersi , nulla proverebbe Parte_3
“in quanto di solito la fattura viene emessa a fine lavori”, oltre ad essere irrimediabilmente tardiva
è anche irrilevante in quanto inconducente;
così come inconducenti si rivelano le ulteriori allegazioni dell'appellata inerenti all'irrilevanza dell'affidamento dei lavori di risistemazione del terreno a ditte esterne, in quanto ciò non escluderebbe che anche i dipendenti della ditta RE coadiuvassero le ditte stesse nell'espletamento dei lavori appaltati.
La , infatti, avrebbe dovuto descrivere e provare le modalità concrete con le quali CP_1 espletava le proprie mansioni e dunque allegare e dimostrare di avere coadiuvato le varie ditte esterne nei lavori a queste affidate.
Già la totale omissione di tale circostanza induce a ritenere fittizio il rapporto, posto che la ricorrente stessa evidentemente non ne era a giorno. Ma anche a volere superare tale ovvietà: a seguito della costituzione dell' avrebbe dovuto o contestare la circostanza o chiedere di provare Pt_1 che nonostante tale affidamento aveva svolto le mansioni descritte in ricorso.
Solo per dovere di completezza, infine, si rileva che tutte le contestazione effettuate dalla relative alla regolarità formale dell'accertamento ispettivo o alla circostanza che gli CP_1
Ispettori avrebbero fatto accesso solo al fondo denominato “Richella” e non al fondo “Castellano” sono irrilevanti posto che, come visto, l'esito della controversia è dipeso dal confronto tra le risultanze contenute nel verbale e non contestate ( affidamento a terzi dei lavori) e quanto attestato dallo stesso consulente di parte. Inoltre: 1) è la stessa a riferire che il fondo Richella sia CP_1 stato gestito solo dalla RE nell'arco di tempo che va dal 2011 al 2015 (periodo nel quale il coniuge si è dedicato al fondo “Castellano”), dunque si deve desumere che le allegazioni contenute in ricorso riguardassero il fondo Richella;
2) comunque, come già detto, la situazione dei terreni era analoga.
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata l'originaria domanda proposta dalla deve essere rigetta. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Pt_1 Controparte_1 sentenza n. 483/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 14/05/2023, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria domanda proposta da . Controparte_1
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 2.967,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio e in € 2.906,00,oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 551/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI, giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GUIDO Controparte_1
BA AN, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri l'attuale appellata, convenendo in giudizio l' Pt_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare che , ha prestato la propria Controparte_1 attività lavorativa quale bracciante agricolo per l'anno 2015, così come indicato e specificato in premessa, e di conseguenza condannare l' all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune Pt_1 di Platì per un numero di giornate lavorate pari a n. 102, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
b) condannare il resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con Pt_1 distrazione ex art. 93 CPC a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
A sostegno della domanda rappresentava: di aver prestato attività lavorativa, quale bracciante agricola presso l'azienda agricola della sig.ra RE NT situata nel comune di Brancaleone, per l'anno 2015 dal 27.07.2015 al
31.12.2015 per n. 102 giornate;
2) in particolare, di avere lavorato negli anni e nei periodi indicati al punto 1), sui fondi della sig.ra RE NT ubicati nel Comune di Brancaleone località: “ e ”, CP_2 CP_3 terreni tra loro adiacenti ed estesi oltre undici ettari, secondo le direttive impartite dalla stessa, ed occupandosi di lavori agricoli vari quali: a) raccolta e accudimento uliveto su una superficie di mezzo ettaro composto da circa 60 piante di anni 30 d'età; b) squadratura e messa a dimora, assistenza, irrigazione e coltivazione del bergamotteto su una superficie di circa sette ettari composto da circa 2200 piante;
c) coltivazione ortaggi tra i filari del per una Parte_2 superficie di circa due ettari” d) lavori vari di recinzione, decespugliatura manuale, livellamento superficiale terreno;
di essere stata regolarmente retribuita dalla RE come da buste paga, e comunque con retribuzione giornaliera pari a circa €. 40,00 al giorno;
di lavorare dal lunedì al venerdì, e qualche volte anche il sabato, per circa otto ore al giorno con un'ora di pausa pranzo.
Nonostante ciò, l' dopo aver effettuato l'iscrizione del suo nominativo nell'elenco dei Pt_1 braccianti agricoli per 102 giornate nell'anno 2015, aveva provveduto alla cancellazione del suo nominativo tramite l'elenco trimestrale di variazione pubblicato dal 15 giugno 2019 al 30 giugno.
Costituendosi l' rilevava che la cancellazione era stata disposta a causa delle risultanze di Pt_1 un accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'asserita azienda agricola della sig.ra RE
NT, definito con verbale n. 2018008204/DDL/FT del 15.02.2019, il cui esito era stato segnalato, per i profili penali, al Comando Carabinieri di Locri per l'inoltro alla competente Procura della Repubblica.
In particolare dall'accertamento era emerso che:
l'asserita datrice di lavoro, sig.ra NT RE era (ed è) un'insegnante, assunta con un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_4
e, ciò nonostante, a partire dal luglio 2011 aveva denunciato lo svolgimento
[...] di attività agricola indicando terreni ricadenti nell'agro di Brancaleone che erano risultati o di proprietà del coniuge , anch'egli dipendente pubblico, oppure in Controparte_5 comproprietà con lo stesso e comunque denunciati anche da quest'ultimo per lo svolgimento di attività agricola nel periodo 2012-2015;
2) dalle aereofotogrammetrie storiche era stato verificato che i terreni, al momento dell'acquisto nel 2011, erano in stato di completo abbandono e fino all'impianto dei Parte_3 erano privi di coltivazioni;
3) sebbene nell'arco temporale che va dal 2011 al 2018 l'azienda RE avesse dichiarato volumi d'affari praticamente nulli, negli stessi anni aveva denunciato l'assunzione di numerosi braccianti agricoli, così come meglio dettagliato nel verbale ispettivo, sostenendo costi per il personale (retribuzione+contributi) per complessivi Euro 451.572,58.
4) A fronte di tale massiva ed ingiustificata assunzione di braccianti agricoli, la sig.ra RE non aveva però provveduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori denunciati ed era appunto totalmente inadempiente.
7) la piantatura dei bergamotti, l'installazione dell'impianto di irrigazione e i lavori effettuati sui terreni (recinzioni, aratura, fresatura, pulizia, ristrutturazioni, piantatura dei berga-motti, impianto di irrigazione, ecc…) erano stati effettuati da ditte esterne che avevano poi fatturato i relativi costi alla sig.ra RE NT o al marito . Controparte_5
Dopo avere istruito la causa con l'assunzione di prova testimoniale il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che le dichiarazioni testimoniali unitamente a quanto dichiarato dalla titolare dell'azienda in sede ispettiva costituissero sufficiente riscontro probatorio alla prospettazione della ricorrente;
inoltre anche l'archiviazione pronunciata dal GIP sulle ipotesi di reato ascritte alla titolare dell'azienda e ai lavoratori confortava la decisione assunta.
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati;
Pt_1
Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c, e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine delll'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla : seppure il ricorso CP_1 contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n°
83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Con l'appello l' denuncia in sostanza l'erronea valutazione del materiale istruttorio da Pt_1 parte del Giudice di prime cure.
In particolare l'appellante si duole che il Giudice di prime cure sia giunto alla soluzione adottata solo sulla base delle deposizioni rese dai testimoni portati dalla ricorrente senza effettuare alcuna compararazione con le circostanze emerse e documentate nel verbale ispettivo del
15.02.2019, necessaria anche al fine di vagliare l'attendibilità di tali testi, e soprattutto senza considerare che considerare che “il rapporto in questione si sarebbe svolto nel corso dell'anno
2015, quando i terreni, tra l'altro in quell'anno utilizzati indistintamente dai coniugi Parte_4 per denunciare braccianti, sarebbero stati privi di coltivazioni (sicuramente non vi era impia-tato alcun bergamotto e/o ortaggi) essendo appena iniziato il loro recupero (essendo in stato di abbandono) mediante lavori straordinari di ripristino in ogni caso affidati ad imprese esterne e non certo ai braccianti denunciati, imprese che hanno fatturato gli interventi in questione alla sig.ra
RE o al mari-to . CP_5
L'appello è fondato.
Come già indicato, la ha asserito in ricorso di avere prestato attività lavorativa in CP_1 favore dell'azienda RE effettuando le seguenti mansioni: “a) raccolta e accudimento uliveto su una superficie di mezzo ettaro composto da circa 60 piante di anni 30 d'età; b) squadratura e messa a dimora, assistenza, irrigazione e coltivazione del bergamotteto su una superficie di circa sette ettari composto da circa 2200 piante;
c) coltivazione ortaggi tra i filari del bergamotteto per una superficie di circa due ettari” d) lavori vari di recinzione, decespugliatura manuale, livellamento superficiale terreno;
”
Ebbene emerge dalla stessa perizia di parte, in relazione ai terreni gestiti dalla RE, che nel periodo tra il 20/07/2012 AL 04/08/2015 : “sull'appezzamento insistevano colture agrarie specializzate (viti) ma in stato di abbandono e presumibilmente prive di produzioni .Il terreno era da molti anni trascurato e privo di qualsiasi lavorazione ordinaria. (…) Per il calcolo del fabbisogno di manodopera agricola nel periodo considerato (2015 - 2020) si farà riferimento alle tabelle ettaro coltura della Regione Calabria con un grado di meccanizzazione medio – basso in quanto la dotazione di mezzi della Sig.ra RE risultava, all'epoca, scarso. Normalmente il parametro, per il su citato calcolo, è espresso in ore ad ettaro ed è cumulativo dei tempi medi occorrenti alla esecuzione delle normali operazioni colturali e dei tempi di carattere generale. Si rammenta, che per tempi di carattere generale, si identificano le operazioni di manutenzione commercializzazione dei prodotti, spostamenti, controlli ecc .
Nel caso specifico, non essendo presenti utili parametri di calcolo nei primi anni, in quanto sui fondi non esisteva alcuna coltura agraria, il calcolo si effettuerà in maniera empirica. I lavori svolti dal 2015 al 2016 (anno dell'impianto nuovo bergamotto in tutte e due gli appezzamenti) sono rappresentati esclusivamente da attività straordinaria di ripristino aziendale che hanno compreso:
_ Lavori di decespugliatura manuale sull'intero fondo;
_ Lavori di scasso, livellamento superficiale, squadratura, messa a dimora del bergamotto;
_ Lavori di realizzazione impianto di irrigazione;
_ Lavori di ripristino recinzione aziendale;
”
Si sottolinea che, ancorché nell'incipit il consulente abbia indicato come periodo oggetto di relazione il periodo compreso tra 2012 al 04/08/2015, nel prosieguo specifica che fino al 2015, sui i fondi in oggetto, non vi era alcuna coltura agraria e che gli unici lavori effettuati tra il 2015 e il
2016 riguardavano attività straordinaria di ripristino aziendale, tra cui Lavori di scasso, livellamento superficiale, squadratura, messa a dimora del , che costituiva all'epoca Parte_5
l'unica coltivazione, specificando che il 2016 era l'anno in cui era stato impiantato il bergamotteto
Relazione con i medesimi risultati è stata depositata dalla , riguardo sia ai terreni CP_1 gestiti dalla RE che a quelli inizialmente (sino al 2015) gestititi dal marito (cfr. pag 2 relazione denominata “RE NT 2015-2020” allegata al ricorso introduttivo di primo grado).
Ora, emerge dal verbale dell' che i “lavori di estirpazione, deceppamento. Pt_1
Decespugliamento, scasso livellamento , squadratura e messa a dimora delle piante” sono stati effettuati da ditta esterna come da fattura emessa il 14 dicembre 2015.
La stessa RE in sede ispettiva ha dichiarato: “Per l'impianto del ho chiamato Parte_5 una ditta specializzata che ha costruito l'impianto di irrigazione e ha provveduto a piantare i bergamotti”
Ed allora, sui terreni in questione non vi poteva essere alcuna attività “di raccolta e accudimento uliveto su una superficie di mezzo ettaro composto da circa 60 piante di anni 30
d'età”; né alcuna coltivazione di ortaggi tra i filari di un bergamotteto che non era stato ancora impiantato;
tutti i lavori e recinzione, decespugliatura manuale, livellamento superficiale terreno erano stati appaltati a ditte esterne, come da fatture riportate nel verbale . Pt_1
A fronte di tali risultanze, si ribadisce, la gran parte delle quali asseverata dallo stesso consulente di parte, perdono qualsiasi attendibilità le dichiarazioni dei testimoni.
L'allegazione effettuata dalla nella memoria di costituzione in appello in base alla CP_1 quale la fattura del 14 dicembre 2015 a favore di tale di €. 29.337,01 “dove è Persona_1 prevista pure l'attività di messa a dimora delle piante da intendersi , nulla proverebbe Parte_3
“in quanto di solito la fattura viene emessa a fine lavori”, oltre ad essere irrimediabilmente tardiva
è anche irrilevante in quanto inconducente;
così come inconducenti si rivelano le ulteriori allegazioni dell'appellata inerenti all'irrilevanza dell'affidamento dei lavori di risistemazione del terreno a ditte esterne, in quanto ciò non escluderebbe che anche i dipendenti della ditta RE coadiuvassero le ditte stesse nell'espletamento dei lavori appaltati.
La , infatti, avrebbe dovuto descrivere e provare le modalità concrete con le quali CP_1 espletava le proprie mansioni e dunque allegare e dimostrare di avere coadiuvato le varie ditte esterne nei lavori a queste affidate.
Già la totale omissione di tale circostanza induce a ritenere fittizio il rapporto, posto che la ricorrente stessa evidentemente non ne era a giorno. Ma anche a volere superare tale ovvietà: a seguito della costituzione dell' avrebbe dovuto o contestare la circostanza o chiedere di provare Pt_1 che nonostante tale affidamento aveva svolto le mansioni descritte in ricorso.
Solo per dovere di completezza, infine, si rileva che tutte le contestazione effettuate dalla relative alla regolarità formale dell'accertamento ispettivo o alla circostanza che gli CP_1
Ispettori avrebbero fatto accesso solo al fondo denominato “Richella” e non al fondo “Castellano” sono irrilevanti posto che, come visto, l'esito della controversia è dipeso dal confronto tra le risultanze contenute nel verbale e non contestate ( affidamento a terzi dei lavori) e quanto attestato dallo stesso consulente di parte. Inoltre: 1) è la stessa a riferire che il fondo Richella sia CP_1 stato gestito solo dalla RE nell'arco di tempo che va dal 2011 al 2015 (periodo nel quale il coniuge si è dedicato al fondo “Castellano”), dunque si deve desumere che le allegazioni contenute in ricorso riguardassero il fondo Richella;
2) comunque, come già detto, la situazione dei terreni era analoga.
In definitiva, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata l'originaria domanda proposta dalla deve essere rigetta. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Pt_1 Controparte_1 sentenza n. 483/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 14/05/2023, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria domanda proposta da . Controparte_1
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 2.967,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio e in € 2.906,00,oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa. Marialuisa Crucitti)