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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Di Mezza e con la Parte_1
stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società esercente nel settore Controparte_1
dell'edilizia e con sede in San Felice a Cancello (CE) alla Via Vico 1 Petraie il“per un lungo arco di tempo che va dal 7.9.2021 fino al 22 settembre 2020 osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 07:00 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 07:00/07:30 alle ore 13:00” con la qualifica di “operaio edile ( 2°livello)”, deducendo che “il datore di lavoro esercitava, altresì, un periodico controllo sulla esecuzione della prestazione valutando la congruità dell'opera svolta, tramite il proprio incaricato . Controparte_2 Affermava che “il lavoro veniva svolto a Benevento ed è accaduto che dal mese di marzo 2020 fino al 22 settembre 2020, data in cui ha presentato le dimissioni il datore di lavoro non è stato regolare nel pagamento”, lamentando che “in particolare gli importi corrisposti con bonifico sono stati inferiori a quelli indicati in busta paga e non gli ha corrisposti gli assegni familiari”.
Circa gli orari osservati, riferiva di aver osservato turni dalle ore 07,00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì e dalle ore 07,00 alle ore 14,00 il sabato, per un totale di nn. 6 giorni e di
57,5 ore settimanali.
Deduceva, inoltre, di aver percepito una retribuzione per il primo periodo di euro 6,50 per nn. 6 giornate lavorative, assumendo di aver percepito somme inferiori a quella dovuta in applicazione del “predetto contratto collettivo”; affermava, pertanto, il proprio diritto a vedersi corrispondere, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro
4.000,00, “risultante dalle differenze mensili e dalle somme dovute salvo diversa determinazione a seguito di espletando CTU”.
Lamentava, inoltre, di non aver percepito la tredicesima mensilità e di non aver mai goduto di ferie per il periodo di servizio;
specificava che “il rapporto si è esaurito per consumazione naturale, per giusta causa, per le motivazioni suespresse” e che “il datore di lavoro ha altresì ha omesso di versare i dovuti contributi previdenziali ed assistenziali […] nulla ha percepito il lavoratore istante per il rimborso della non avendo il datore di lavoro corrisposto la quota del Parte_2
14,20%, somma che poi viene girata al lavoratore a cura dello stesso istituto previdenziale”.
Il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di “a) Controparte_1 accertare e dichiarare la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo che va dal 7.9.2017 fino al 22 settemre 2020; e per l'effetto b) condannare il resistente al pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di differenze di retribuzione, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre assegni mensili non corrisposti, ovvero la somma che verrà definita a seguito di espletando CTU;
c) condannare, altresì, il datore di lavoro al pagamento della somma pari al 23% di quella richiesta al punto b) a titolo di indennità di mancato preavviso e di a titolo di t.f.r. sempre oltre accessori ex art. 429 c.p.c.. d) condannare, infine, il resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'intercorso e cessato rapporto di lavoro da calcolare sulle retribuzioni come dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE e per il caso in cui il Giudice Unico non ritenesse applicabile in via diretta al rapporto il contratto collettivo, condannare il datore di lavoro al pagamento della minor somma , dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., da maggiorare sempre di rivalutazione ed interessi legali;
sempre con diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
ovvero alla maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà in sua giustizia ritenere, anche sulla base di un più preciso e accurato calcolo”, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Ammessa la prova orale, successivamente all'escussione di un teste di parte ricorrente, letti gli atti, veniva revocata l'ordinanza ammissiva della prova e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'udienza del 06.05.2025, parte ricorrente precisava di essere incorsa in errori materiali nell'ambito del ricorso anche con riferimento ai periodi di lavoro, specificando, al riguardo, che il periodo per cui il ricorrente agisce è quello dal giugno 2020 al settembre 2020.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda attorea, così come formulata nell'atto introduttivo, è inammissibile.
Rileva, infatti, questa giudicante come l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, rilevabile d'ufficio, rende nullo l'atto introduttivo e, quindi, è idonea a definire il giudizio.
L'art. 414 c.p.c., nell'individuare i requisiti formali del ricorso, nella accezione ormai comunemente accolta di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda.
Orbene, il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Da un canto, vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto.
Invero, senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare.
D'altro canto, l'insufficiente determinazione della causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite.
Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, nonché un consapevole e mirato esercizio dei poteri istruttori.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo della domanda, residui una assoluta incertezza in ordine alla individuazione dei fatti costitutivi del diritto, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui al comma 2 dell'art. 156 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, che appare, in casi siffatti, del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo suo proprio, come sopra specificato.
Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997;
Cass. 4296/1998; Cass. 7089/1999), non sanabile dalla costituzione della controparte (Cass.
n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91), in relazione alla quale non opera, in via analogica, la previsione dell'art. 164 c.p.c. - atteso che nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. 5586 del 7.6.99) - ed il cui accertamento fonda una declaratoria di inammissibilità della domanda, venendo a mancare, di fatto, per il giudicante, proprio per effetto delle insufficienti allegazioni di chi chiede tutela giudiziale, la possibilità di dettare la regola del caso concreto.
Del resto, proprio con riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (Cass. lav. 21.4.2000, n. 5203).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve essere dichiarata la nullità del ricorso all'attenzione della giudicante.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente agisce, infatti, per chiedere, in maniera del tutto generica, il pagamento di “differenze retributive”, senza minimamente specificare a che titolo
– e, cioè, in ragione di quali motivi – le stesse siano dovute, limitandosi, invero, ad indicare del tutto genericamente l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta “nel primo periodo” e ad indicare gli orari osservati, omettendo, innanzitutto, di indicare il CCNL di riferimento – di cui, cioè, si invoca l'applicazione – nonché di circostanziare quanto prospettato in sede di ricorso, riferendo, ad esempio, l'articolazione oraria prevista contrattualmente, la retribuzione percepita mensilmente e quella effettivamente percepita e ad allegare il contratto di lavoro nonché i conteggi delle spettanze richieste.
Ne consegue che la mancata esposizione delle circostanze di fatto, integrante il presupposto della domanda di condanna retributiva, costituisce una carenza irrimediabile, pur a fronte della scelta della parte resistente di non costituirsi nel presente giudizio.
Le carenze espositive così individuate, del resto, appaiono del tutto pregnanti in relazione ad un giudizio quale è quello odierno, ove al giudice è richiesto di accertare la spettanza di differenze retributive;
tali lacune espositive, a ben vedere, appaiono ancora più gravi, in quanto il ricorso, parallelamente, risulta altresì affetto da gravi ed incolmabili carenze allegative.
In ogni caso, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'idoneità del predetto elenco ad integrare una compiuta esposizione dei fatti costitutivi della domanda, deve qui osservarsi che uno è il piano delle allegazioni, in relazione al quale solo va valutata la completezza della domanda, e l'altro è il piano delle produzioni, destinato a venire in rilievo in un momento processuale logicamente e cronologicamente successivo alla instaurazione del contraddittorio, la cui correttezza rimane, pertanto, irrimediabilmente lesa qualora all'atto introduttivo non siano almeno allegati, e quindi notificati in uno ad esso, i documenti ai quali si pretende di far riferimento per relationem ai fini della individuazione della domanda.
La mancata specificazione delle circostanze, nel senso sopra indicato, si riflette a sua volta sulla ammissibilità degli ulteriori capi della domanda aventi ad oggetto il pagamento delle dedotte spettanze, atteso che i diritti dei quali si chiede riconoscimento trovano tutti in esse il proprio fondamento, nonché il parametro di riferimento.
Di fronte all'evidenziata laconicità del ricorso, non solo si pregiudica il diritto di difesa del convenuto, che poco o nulla viene a sapere dei fatti costitutivi per cui si chiede condanna, ma si pone lo stesso giudice nell'impossibilità di decifrare linearmente l'oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori, non essendo lecito, in difetto di specifiche allegazioni, né invocare la sua opera maieutica nell'interrogatorio libero né le sue facoltà ex officio.
Così pure non gioverebbe, a sostegno delle richieste attoree, l'espletamento di consulenza tecnica, dal momento che lo stesso vizio di indeterminatezza, che inficia l'esposizione dei fatti costitutivi, attribuirebbe alla stessa un inammissibile carattere esplorativo.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità per nullità del ricorso, per accertata violazione dell'art. 414 cit., che ha impedito alla convenuta di articolare adeguate difese ed a questa
Giudice di prendere sufficiente cognizione della causa.
La mancata costituzione della parte convenuta ed il tipo di decisione inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
S. Maria C.V., 24.09.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Di Mezza e con la Parte_1
stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società esercente nel settore Controparte_1
dell'edilizia e con sede in San Felice a Cancello (CE) alla Via Vico 1 Petraie il“per un lungo arco di tempo che va dal 7.9.2021 fino al 22 settembre 2020 osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 07:00 alle ore 18:30, e il sabato dalle ore 07:00/07:30 alle ore 13:00” con la qualifica di “operaio edile ( 2°livello)”, deducendo che “il datore di lavoro esercitava, altresì, un periodico controllo sulla esecuzione della prestazione valutando la congruità dell'opera svolta, tramite il proprio incaricato . Controparte_2 Affermava che “il lavoro veniva svolto a Benevento ed è accaduto che dal mese di marzo 2020 fino al 22 settembre 2020, data in cui ha presentato le dimissioni il datore di lavoro non è stato regolare nel pagamento”, lamentando che “in particolare gli importi corrisposti con bonifico sono stati inferiori a quelli indicati in busta paga e non gli ha corrisposti gli assegni familiari”.
Circa gli orari osservati, riferiva di aver osservato turni dalle ore 07,00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì e dalle ore 07,00 alle ore 14,00 il sabato, per un totale di nn. 6 giorni e di
57,5 ore settimanali.
Deduceva, inoltre, di aver percepito una retribuzione per il primo periodo di euro 6,50 per nn. 6 giornate lavorative, assumendo di aver percepito somme inferiori a quella dovuta in applicazione del “predetto contratto collettivo”; affermava, pertanto, il proprio diritto a vedersi corrispondere, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro
4.000,00, “risultante dalle differenze mensili e dalle somme dovute salvo diversa determinazione a seguito di espletando CTU”.
Lamentava, inoltre, di non aver percepito la tredicesima mensilità e di non aver mai goduto di ferie per il periodo di servizio;
specificava che “il rapporto si è esaurito per consumazione naturale, per giusta causa, per le motivazioni suespresse” e che “il datore di lavoro ha altresì ha omesso di versare i dovuti contributi previdenziali ed assistenziali […] nulla ha percepito il lavoratore istante per il rimborso della non avendo il datore di lavoro corrisposto la quota del Parte_2
14,20%, somma che poi viene girata al lavoratore a cura dello stesso istituto previdenziale”.
Il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di “a) Controparte_1 accertare e dichiarare la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo che va dal 7.9.2017 fino al 22 settemre 2020; e per l'effetto b) condannare il resistente al pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di differenze di retribuzione, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre assegni mensili non corrisposti, ovvero la somma che verrà definita a seguito di espletando CTU;
c) condannare, altresì, il datore di lavoro al pagamento della somma pari al 23% di quella richiesta al punto b) a titolo di indennità di mancato preavviso e di a titolo di t.f.r. sempre oltre accessori ex art. 429 c.p.c.. d) condannare, infine, il resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'intercorso e cessato rapporto di lavoro da calcolare sulle retribuzioni come dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE e per il caso in cui il Giudice Unico non ritenesse applicabile in via diretta al rapporto il contratto collettivo, condannare il datore di lavoro al pagamento della minor somma , dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., da maggiorare sempre di rivalutazione ed interessi legali;
sempre con diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
ovvero alla maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà in sua giustizia ritenere, anche sulla base di un più preciso e accurato calcolo”, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Ammessa la prova orale, successivamente all'escussione di un teste di parte ricorrente, letti gli atti, veniva revocata l'ordinanza ammissiva della prova e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'udienza del 06.05.2025, parte ricorrente precisava di essere incorsa in errori materiali nell'ambito del ricorso anche con riferimento ai periodi di lavoro, specificando, al riguardo, che il periodo per cui il ricorrente agisce è quello dal giugno 2020 al settembre 2020.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda attorea, così come formulata nell'atto introduttivo, è inammissibile.
Rileva, infatti, questa giudicante come l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, rilevabile d'ufficio, rende nullo l'atto introduttivo e, quindi, è idonea a definire il giudizio.
L'art. 414 c.p.c., nell'individuare i requisiti formali del ricorso, nella accezione ormai comunemente accolta di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda.
Orbene, il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Da un canto, vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto.
Invero, senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare.
D'altro canto, l'insufficiente determinazione della causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite.
Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, nonché un consapevole e mirato esercizio dei poteri istruttori.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo della domanda, residui una assoluta incertezza in ordine alla individuazione dei fatti costitutivi del diritto, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui al comma 2 dell'art. 156 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, che appare, in casi siffatti, del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo suo proprio, come sopra specificato.
Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997;
Cass. 4296/1998; Cass. 7089/1999), non sanabile dalla costituzione della controparte (Cass.
n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91), in relazione alla quale non opera, in via analogica, la previsione dell'art. 164 c.p.c. - atteso che nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. 5586 del 7.6.99) - ed il cui accertamento fonda una declaratoria di inammissibilità della domanda, venendo a mancare, di fatto, per il giudicante, proprio per effetto delle insufficienti allegazioni di chi chiede tutela giudiziale, la possibilità di dettare la regola del caso concreto.
Del resto, proprio con riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (Cass. lav. 21.4.2000, n. 5203).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve essere dichiarata la nullità del ricorso all'attenzione della giudicante.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente agisce, infatti, per chiedere, in maniera del tutto generica, il pagamento di “differenze retributive”, senza minimamente specificare a che titolo
– e, cioè, in ragione di quali motivi – le stesse siano dovute, limitandosi, invero, ad indicare del tutto genericamente l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta “nel primo periodo” e ad indicare gli orari osservati, omettendo, innanzitutto, di indicare il CCNL di riferimento – di cui, cioè, si invoca l'applicazione – nonché di circostanziare quanto prospettato in sede di ricorso, riferendo, ad esempio, l'articolazione oraria prevista contrattualmente, la retribuzione percepita mensilmente e quella effettivamente percepita e ad allegare il contratto di lavoro nonché i conteggi delle spettanze richieste.
Ne consegue che la mancata esposizione delle circostanze di fatto, integrante il presupposto della domanda di condanna retributiva, costituisce una carenza irrimediabile, pur a fronte della scelta della parte resistente di non costituirsi nel presente giudizio.
Le carenze espositive così individuate, del resto, appaiono del tutto pregnanti in relazione ad un giudizio quale è quello odierno, ove al giudice è richiesto di accertare la spettanza di differenze retributive;
tali lacune espositive, a ben vedere, appaiono ancora più gravi, in quanto il ricorso, parallelamente, risulta altresì affetto da gravi ed incolmabili carenze allegative.
In ogni caso, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'idoneità del predetto elenco ad integrare una compiuta esposizione dei fatti costitutivi della domanda, deve qui osservarsi che uno è il piano delle allegazioni, in relazione al quale solo va valutata la completezza della domanda, e l'altro è il piano delle produzioni, destinato a venire in rilievo in un momento processuale logicamente e cronologicamente successivo alla instaurazione del contraddittorio, la cui correttezza rimane, pertanto, irrimediabilmente lesa qualora all'atto introduttivo non siano almeno allegati, e quindi notificati in uno ad esso, i documenti ai quali si pretende di far riferimento per relationem ai fini della individuazione della domanda.
La mancata specificazione delle circostanze, nel senso sopra indicato, si riflette a sua volta sulla ammissibilità degli ulteriori capi della domanda aventi ad oggetto il pagamento delle dedotte spettanze, atteso che i diritti dei quali si chiede riconoscimento trovano tutti in esse il proprio fondamento, nonché il parametro di riferimento.
Di fronte all'evidenziata laconicità del ricorso, non solo si pregiudica il diritto di difesa del convenuto, che poco o nulla viene a sapere dei fatti costitutivi per cui si chiede condanna, ma si pone lo stesso giudice nell'impossibilità di decifrare linearmente l'oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori, non essendo lecito, in difetto di specifiche allegazioni, né invocare la sua opera maieutica nell'interrogatorio libero né le sue facoltà ex officio.
Così pure non gioverebbe, a sostegno delle richieste attoree, l'espletamento di consulenza tecnica, dal momento che lo stesso vizio di indeterminatezza, che inficia l'esposizione dei fatti costitutivi, attribuirebbe alla stessa un inammissibile carattere esplorativo.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità per nullità del ricorso, per accertata violazione dell'art. 414 cit., che ha impedito alla convenuta di articolare adeguate difese ed a questa
Giudice di prendere sufficiente cognizione della causa.
La mancata costituzione della parte convenuta ed il tipo di decisione inducono a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
S. Maria C.V., 24.09.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico