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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3332/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dal
1°/3/2024;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' a rifondere alla ricorrente metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
tal misura in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c., compensando le restanti spese e ponendo a carico dell' le spese della CP_1
CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 05/03/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscimento delle prestazioni richieste solo a decorrere dal 1°/3/2024, e ciò
sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione, successiva all'instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le CP_1
spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3332/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dal
1°/3/2024;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' a rifondere alla ricorrente metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
tal misura in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c., compensando le restanti spese e ponendo a carico dell' le spese della CP_1
CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 05/03/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscimento delle prestazioni richieste solo a decorrere dal 1°/3/2024, e ciò
sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione, successiva all'instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le CP_1
spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro