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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 4780/2024, promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. SCIAJNO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA
LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di settembre 2024. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_2
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, con cui parte ricorrente aderiva alle conclusioni del
CTU di questa fase processuale, anche con riferimento alla decorrenza della prestazione, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente – affetta da “Diabete Mellito tipo II in soggetto con artrosi polidistrettuali ad incidenza funzionale. Portatrice di stomia per occlusione intestinale da diverticolite. Artroprotesi ginocchio dx. Incontinenza urinaria. Disturbo depressivo endoreattivo” - sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento “da settembre
2024, alcuni mesi prima della visita medica effettuata a novembre 2024”.
A parere del CTU, infatti, “Le patologie su descritte sicuramente presentano un quadro complesso e articolato, ed incidono nel loro complesso sul riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. L'esame clinico nel caso in esame ha evidenziato un diffuso quadro di degenerazione ossea a maggiore incidenza alle ginocchia Sn> dx, alle articolazioni coxo-femorale
e alla colonna lombo-sacrale a significativo impegno funzionale, aggravatosi negli ultimi mesi che determina una disabilità motoria con difficoltà e facile stancabilità alla deambulazione ed una significativa non autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana in soggetto con diverse problematiche gestionali (incontinenza urinaria, portatore di stomia, disagio psichico con tono dell'umore improntato in senso depressivo, alterazione del ritmo sonno-veglia, marcata astenia.
La Ricorrente parzialmente autonoma per le attività di base della vita quotidiana se assistita è dipendente in più attività strumentali. La capacità di deambulazione sensibilmente ridotta necessita di aiuto di terzi.”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, non contestata, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione vanno compensate tra le parti, attesa la decorrenza riconosciuta, successiva all'espletamento della prima fase processuale dell' CP_3
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell atteso l'esito CP_1
dell'accertamento sanitario.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 4780/2024, promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. SCIAJNO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA
LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di settembre 2024. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_2
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, con cui parte ricorrente aderiva alle conclusioni del
CTU di questa fase processuale, anche con riferimento alla decorrenza della prestazione, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente – affetta da “Diabete Mellito tipo II in soggetto con artrosi polidistrettuali ad incidenza funzionale. Portatrice di stomia per occlusione intestinale da diverticolite. Artroprotesi ginocchio dx. Incontinenza urinaria. Disturbo depressivo endoreattivo” - sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento “da settembre
2024, alcuni mesi prima della visita medica effettuata a novembre 2024”.
A parere del CTU, infatti, “Le patologie su descritte sicuramente presentano un quadro complesso e articolato, ed incidono nel loro complesso sul riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. L'esame clinico nel caso in esame ha evidenziato un diffuso quadro di degenerazione ossea a maggiore incidenza alle ginocchia Sn> dx, alle articolazioni coxo-femorale
e alla colonna lombo-sacrale a significativo impegno funzionale, aggravatosi negli ultimi mesi che determina una disabilità motoria con difficoltà e facile stancabilità alla deambulazione ed una significativa non autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana in soggetto con diverse problematiche gestionali (incontinenza urinaria, portatore di stomia, disagio psichico con tono dell'umore improntato in senso depressivo, alterazione del ritmo sonno-veglia, marcata astenia.
La Ricorrente parzialmente autonoma per le attività di base della vita quotidiana se assistita è dipendente in più attività strumentali. La capacità di deambulazione sensibilmente ridotta necessita di aiuto di terzi.”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, non contestata, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione vanno compensate tra le parti, attesa la decorrenza riconosciuta, successiva all'espletamento della prima fase processuale dell' CP_3
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell atteso l'esito CP_1
dell'accertamento sanitario.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
La Giudice
Paola Marino