TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 203 2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di CA
Il giudice dottoressa MA TO GA , in applicazione straordinaria a distanza in attuazione dell'art. 3 del DL 117/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n RG 203/ 2022
promossa da rappresentata e difesa come in atti dall'avv. GIAMPA' Parte_1
DOMENICO
CONTRO
rappresentata e difesa come in atti dall' avv. BURZA Controparte_1
ES e dall'avv. FILICE GIANLUCA
provvedendo sulle conclusioni rappresentate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127 ter cpc , qui da intendersi riprodotte , come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso al tribunale di CA conveniva la ditta Parte_1 [...] deducendo di aver svolto mansioni di segretaria dal gennaio al Controparte_2 giugno 2021 e che il suo rapporto di lavoro, formalmente trattato come "prestazione occasionale", superava i limiti di durata previsti dalla legge (280 ore in un anno) per tale categoria. Argomentava che l'art. 54 bis del D.L. 50/17 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 96 del 21.06.2017) che disciplina le “prestazioni occasionali”, prevede una serie di “formalità”
e/o adempimenti a carico dell'utilizzatore, quali la registrazioni sull'apposita piattaforma informatica, il versamento anticipato della provvista economica necessaria al successivo pagamento dei compensi dovuti al prestatore, effettuato dall' il giorno 15 del mese CP_3 successivo, l'obbligo di trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (sempre, attraverso la piattaforma informatica ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a CP_3 disposizione dall' ) una dichiarazione contenente una serie di informazioni, tra le quali CP_3
l'indicazione del compenso pattuito . Rilevava che tali adempimenti non erano mai stati posti in essere dalla società e tuttavia chiedeva che il tribunale dichiarasse la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo pieno e indeterminato ai sensi della normativa menzionata. La chiedeva altresì la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € Parte_1
10.328,23 a titolo di differenze retributive e indennità non corrisposte, quali tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e TFR, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Avverso detto ricorso si costituiva la negando l'esistenza di qualsivoglia rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato con la signora coniuge del direttore commerciale e da questi Parte_1 asseritamente proposta alla società medesima, come promotore finanziario .
Espletata l'istruttoria , la causa è stata trattenuta in decisione. Il nucleo della controversia risiede nella richiesta di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Deve premettersi che il rinvio alla disciplina è inconferente al caso di specie.
Come statuito all'art. 54 comma 13 del DDL 50/17 “Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti”.
E' pacifico e riconosciuto dalla ricorrente che la società non ha mai formalizzato accordi per plurime prestazioni occasionali e che non ha mai rispettato la procedura a tal fine imposta dalla legge ( esemplificativamente la normativa primaria prevede, ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, che ciascun utilizzatore versi anche tramite un intermediario , attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità indicate, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni, che sia convenuto un compenso minimo orario pari a 9 euro, che l'utilizzatore si faccia carico della contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso etc).
L'unico elemento a supporto della tesi dell'avvenuto conferimento di incarichi occasionali è rinvenuto dalla ricorrente nella richiesta , da parte sua , di pagamento di 3 fatture per prestazioni occasionali, rimaste inevase. La domanda di applicazione della disciplina contenuta nella legge 50/2017 e della conversione ivi prevista per la violazione dei limiti di assunzioni con contratti di prestazione occasionale in termini di ore e compensi è dunque infondata.
E' stata tuttavia svolta istruttoria per verificare se , pur in difetto di qualsivoglia formalizzazione negoziale , sia in effetti intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato .
L'onere della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro grava sulla ricorrente che lo deduce.
Stante l'assenza di prova documentale sono stati sentiti come testi , , Testimone_1 Tes_2
, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
I testi non hanno tuttavia potuto confermare , con il necessario grado di certezza, la sussistenza degli indici rilevatori della natura subordinata del rapporto .
, dipendente della società nei periodi in cui la ricorrente assumeva di aver lavorato Testimone_3 per ha negato categoricamente il rapporto di lavoro, sostenendo: "Che io sappia, Controparte_1 la ricorrente non ha lavorato per la;
egli ammetteva di averla vista solo in Controparte_1 un contesto non lavorativo, affermando: "ho visto la ricorrente presso la sede di CA, ma solo all'inaugurazione della sede e come coniuge di ". Allo stesso modo Tes_2 [...]
, collaboratore esterno della società , negava la presenza della ricorrente nella sede della Tes_8
dichiarando che durante le sue visite mensili trovava solo altre persone: "trovavo Controparte_1 in ufficio sempre .. e poi qualche volta trovavo . Non c'era nessun Testimone_3 Tes_2 altro". ha reso una testimonianza sostanzialmente irrilevante ai fini della Testimone_5 decisione avendo dichiarato di aver lavorato solo nella sede di Cosenza e di non essere a conoscenza dei fatti relativi alla sede di CA ("non so riferire"). Il teste non apporta alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti di causa. Le deposizioni di e Testimone_6 [...] sono altresì probatoriamente poco significative . Il Sig. locatore Testimone_7 Tes_6 dell'immobile, offre una testimonianza vaga e non risolutiva. La Sig.ra dipendente della Tes_7 sede di Cosenza, dichiara semplicemente di non conoscere la ricorrente, che i contatti telefonici, la corrispondenza a mezzo email, la trasmissione delle informazioni e dei contratti, con la sede di
CA era avvenuta sempre con il signor ed il signor : siffatta Testimone_3 Tes_2 circostanza non esclude né conferma la presenza della ricorrente a CA. Sicuramente non offre appigli per la ricostruzione della tipologia di rapporto intercorso con la Controparte_1
Gli unici testi che hanno reso dichiarazioni astrattamente compatibili con l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo sono , coniuge della ricorrente e Tes_9 Testimone_1 collaboratrice esterna . I predetti testi , tuttavia , hanno reso dichiarazioni in parte non utilizzabili perché contenenti personali valutazioni ( anche di tipo giuridico come la circostanza che la ricorrente lavorasse “ alle dipendenze “della società convenuta), in parte non decisive ai fini della qualificazione del rapporto .
La ha confermato la presenza costante della ricorrente nella sede della società , ha Tes_1 confermato che gli orari di lavoro della ricorrente erano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 e ha aggiunto "L'unica persona che era sempre presente in ufficio era la ricorrente", specificando le mansioni: "si occupava di mansioni di segreteria, faceva fotocopie, apriva e chiudeva l''ufficio, accoglieva i clienti". , ex Direttore Commerciale della Tes_2 società e coniuge della confermava , lo svolgimento di mansioni di "segretaria Parte_1 direzionale", gli orari e la presenza continuativa in sede nel periodo dedotto nel ricorso e negava esplicitamente il ruolo di procacciatrice.
Anche a prescindere dal rapporto di coniugio e dalla pendenza di altro procedimento giudiziario nei confronti della società a seguito di ricorso presentato dal , rileva ai fini della valutazione di Tes_2 attendibilità delle sue dichiarazioni la circostanza che il teste abbia dichiarato di averlo Tes_8 visto solo qualche volta nei locali ove asseritamente prestava servizio la ricorrente, e , soprattutto, che egli steso abbia dichiarato : “essendo direttore commerciale, facendo sviluppo , dovevo girare su tutto il territorio nazionale” ; solo il lunedì e il venerdi , per sua stessa ammissione – e senza il rispetto di orari , come dichiarato dalla teste per sé e per il direttore commerciale – egli Tes_1 era in sede.
Per contro la teste quale collaboratrice esterna aveva anch'essa, come il una Tes_1 Tes_8 presenza non necessaria in sede e sicuramente non rispettava gli orari di lavoro dei dipendenti
In ogni caso, anche a voler considerare attendibili le sole dichiarazioni testimoniali di e Tes_1
, adesive alla capitolazione della prova formulata dalla ricorrente, non emerge dalla loro Tes_2 testimonianza che la ricorrente fosse soggetta a ordini e direttive, non emerge l'esercizio del potere disciplinare , gerarchico , non emerge alcun controllo esercitato dalla parte datoriale sugli orari osservati , sulla presenza in ufficio, sella prestazione che si assume quotidianamente offerta.
Dall'escussione dei due testi si ricava solamente che la ricorrente non operava da procacciatrice, era presente tutti i giorni ( anche se il teste lo poteva confermare solo indirettamente, non Tes_2 essendo egli stesso presente ) apriva e chiudeva l'ufficio , accoglieva i clienti e faceva le fotocopie.
La natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, non è stata acclarata. Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può nemmeno manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass.
Sentenza n. 29646 del 16/11/2018). Nel caso di specie non è emerso alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della lavoratrice, non è emerso che ella soggiacesse a ordini datoriali e neppure a generiche direttive, non è emerso esemplificativamente che ella dovesse giustificare le sue assenze , che potesse essere sanzionata disciplinarmente per violazioni commesse nello svolgimento delle sue prestazioni lavorative , che dovesse conformare la propria prestazione alle mutevoli esigenze datoriali Le medesime prestazioni di gestione della segretaria , pure qualora fossero state provate, avrebbero potuto essere rese con le modalità della subordinazione o in via autonoma , persino stabilmente, e non è affatto emerso che tali mansioni furono svolte in regime di subordinazione.
Il ricorso deve essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2695,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Giudice
MA TO GA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di CA
Il giudice dottoressa MA TO GA , in applicazione straordinaria a distanza in attuazione dell'art. 3 del DL 117/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n RG 203/ 2022
promossa da rappresentata e difesa come in atti dall'avv. GIAMPA' Parte_1
DOMENICO
CONTRO
rappresentata e difesa come in atti dall' avv. BURZA Controparte_1
ES e dall'avv. FILICE GIANLUCA
provvedendo sulle conclusioni rappresentate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127 ter cpc , qui da intendersi riprodotte , come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso al tribunale di CA conveniva la ditta Parte_1 [...] deducendo di aver svolto mansioni di segretaria dal gennaio al Controparte_2 giugno 2021 e che il suo rapporto di lavoro, formalmente trattato come "prestazione occasionale", superava i limiti di durata previsti dalla legge (280 ore in un anno) per tale categoria. Argomentava che l'art. 54 bis del D.L. 50/17 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 96 del 21.06.2017) che disciplina le “prestazioni occasionali”, prevede una serie di “formalità”
e/o adempimenti a carico dell'utilizzatore, quali la registrazioni sull'apposita piattaforma informatica, il versamento anticipato della provvista economica necessaria al successivo pagamento dei compensi dovuti al prestatore, effettuato dall' il giorno 15 del mese CP_3 successivo, l'obbligo di trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (sempre, attraverso la piattaforma informatica ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a CP_3 disposizione dall' ) una dichiarazione contenente una serie di informazioni, tra le quali CP_3
l'indicazione del compenso pattuito . Rilevava che tali adempimenti non erano mai stati posti in essere dalla società e tuttavia chiedeva che il tribunale dichiarasse la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo pieno e indeterminato ai sensi della normativa menzionata. La chiedeva altresì la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € Parte_1
10.328,23 a titolo di differenze retributive e indennità non corrisposte, quali tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e TFR, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Avverso detto ricorso si costituiva la negando l'esistenza di qualsivoglia rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato con la signora coniuge del direttore commerciale e da questi Parte_1 asseritamente proposta alla società medesima, come promotore finanziario .
Espletata l'istruttoria , la causa è stata trattenuta in decisione. Il nucleo della controversia risiede nella richiesta di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Deve premettersi che il rinvio alla disciplina è inconferente al caso di specie.
Come statuito all'art. 54 comma 13 del DDL 50/17 “Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti”.
E' pacifico e riconosciuto dalla ricorrente che la società non ha mai formalizzato accordi per plurime prestazioni occasionali e che non ha mai rispettato la procedura a tal fine imposta dalla legge ( esemplificativamente la normativa primaria prevede, ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, che ciascun utilizzatore versi anche tramite un intermediario , attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità indicate, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni, che sia convenuto un compenso minimo orario pari a 9 euro, che l'utilizzatore si faccia carico della contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso etc).
L'unico elemento a supporto della tesi dell'avvenuto conferimento di incarichi occasionali è rinvenuto dalla ricorrente nella richiesta , da parte sua , di pagamento di 3 fatture per prestazioni occasionali, rimaste inevase. La domanda di applicazione della disciplina contenuta nella legge 50/2017 e della conversione ivi prevista per la violazione dei limiti di assunzioni con contratti di prestazione occasionale in termini di ore e compensi è dunque infondata.
E' stata tuttavia svolta istruttoria per verificare se , pur in difetto di qualsivoglia formalizzazione negoziale , sia in effetti intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato .
L'onere della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro grava sulla ricorrente che lo deduce.
Stante l'assenza di prova documentale sono stati sentiti come testi , , Testimone_1 Tes_2
, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
I testi non hanno tuttavia potuto confermare , con il necessario grado di certezza, la sussistenza degli indici rilevatori della natura subordinata del rapporto .
, dipendente della società nei periodi in cui la ricorrente assumeva di aver lavorato Testimone_3 per ha negato categoricamente il rapporto di lavoro, sostenendo: "Che io sappia, Controparte_1 la ricorrente non ha lavorato per la;
egli ammetteva di averla vista solo in Controparte_1 un contesto non lavorativo, affermando: "ho visto la ricorrente presso la sede di CA, ma solo all'inaugurazione della sede e come coniuge di ". Allo stesso modo Tes_2 [...]
, collaboratore esterno della società , negava la presenza della ricorrente nella sede della Tes_8
dichiarando che durante le sue visite mensili trovava solo altre persone: "trovavo Controparte_1 in ufficio sempre .. e poi qualche volta trovavo . Non c'era nessun Testimone_3 Tes_2 altro". ha reso una testimonianza sostanzialmente irrilevante ai fini della Testimone_5 decisione avendo dichiarato di aver lavorato solo nella sede di Cosenza e di non essere a conoscenza dei fatti relativi alla sede di CA ("non so riferire"). Il teste non apporta alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti di causa. Le deposizioni di e Testimone_6 [...] sono altresì probatoriamente poco significative . Il Sig. locatore Testimone_7 Tes_6 dell'immobile, offre una testimonianza vaga e non risolutiva. La Sig.ra dipendente della Tes_7 sede di Cosenza, dichiara semplicemente di non conoscere la ricorrente, che i contatti telefonici, la corrispondenza a mezzo email, la trasmissione delle informazioni e dei contratti, con la sede di
CA era avvenuta sempre con il signor ed il signor : siffatta Testimone_3 Tes_2 circostanza non esclude né conferma la presenza della ricorrente a CA. Sicuramente non offre appigli per la ricostruzione della tipologia di rapporto intercorso con la Controparte_1
Gli unici testi che hanno reso dichiarazioni astrattamente compatibili con l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo sono , coniuge della ricorrente e Tes_9 Testimone_1 collaboratrice esterna . I predetti testi , tuttavia , hanno reso dichiarazioni in parte non utilizzabili perché contenenti personali valutazioni ( anche di tipo giuridico come la circostanza che la ricorrente lavorasse “ alle dipendenze “della società convenuta), in parte non decisive ai fini della qualificazione del rapporto .
La ha confermato la presenza costante della ricorrente nella sede della società , ha Tes_1 confermato che gli orari di lavoro della ricorrente erano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 e ha aggiunto "L'unica persona che era sempre presente in ufficio era la ricorrente", specificando le mansioni: "si occupava di mansioni di segreteria, faceva fotocopie, apriva e chiudeva l''ufficio, accoglieva i clienti". , ex Direttore Commerciale della Tes_2 società e coniuge della confermava , lo svolgimento di mansioni di "segretaria Parte_1 direzionale", gli orari e la presenza continuativa in sede nel periodo dedotto nel ricorso e negava esplicitamente il ruolo di procacciatrice.
Anche a prescindere dal rapporto di coniugio e dalla pendenza di altro procedimento giudiziario nei confronti della società a seguito di ricorso presentato dal , rileva ai fini della valutazione di Tes_2 attendibilità delle sue dichiarazioni la circostanza che il teste abbia dichiarato di averlo Tes_8 visto solo qualche volta nei locali ove asseritamente prestava servizio la ricorrente, e , soprattutto, che egli steso abbia dichiarato : “essendo direttore commerciale, facendo sviluppo , dovevo girare su tutto il territorio nazionale” ; solo il lunedì e il venerdi , per sua stessa ammissione – e senza il rispetto di orari , come dichiarato dalla teste per sé e per il direttore commerciale – egli Tes_1 era in sede.
Per contro la teste quale collaboratrice esterna aveva anch'essa, come il una Tes_1 Tes_8 presenza non necessaria in sede e sicuramente non rispettava gli orari di lavoro dei dipendenti
In ogni caso, anche a voler considerare attendibili le sole dichiarazioni testimoniali di e Tes_1
, adesive alla capitolazione della prova formulata dalla ricorrente, non emerge dalla loro Tes_2 testimonianza che la ricorrente fosse soggetta a ordini e direttive, non emerge l'esercizio del potere disciplinare , gerarchico , non emerge alcun controllo esercitato dalla parte datoriale sugli orari osservati , sulla presenza in ufficio, sella prestazione che si assume quotidianamente offerta.
Dall'escussione dei due testi si ricava solamente che la ricorrente non operava da procacciatrice, era presente tutti i giorni ( anche se il teste lo poteva confermare solo indirettamente, non Tes_2 essendo egli stesso presente ) apriva e chiudeva l'ufficio , accoglieva i clienti e faceva le fotocopie.
La natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, non è stata acclarata. Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può nemmeno manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass.
Sentenza n. 29646 del 16/11/2018). Nel caso di specie non è emerso alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della lavoratrice, non è emerso che ella soggiacesse a ordini datoriali e neppure a generiche direttive, non è emerso esemplificativamente che ella dovesse giustificare le sue assenze , che potesse essere sanzionata disciplinarmente per violazioni commesse nello svolgimento delle sue prestazioni lavorative , che dovesse conformare la propria prestazione alle mutevoli esigenze datoriali Le medesime prestazioni di gestione della segretaria , pure qualora fossero state provate, avrebbero potuto essere rese con le modalità della subordinazione o in via autonoma , persino stabilmente, e non è affatto emerso che tali mansioni furono svolte in regime di subordinazione.
Il ricorso deve essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2695,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Giudice
MA TO GA