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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1263/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 10.5.2024
DA
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti Sophie Corbo e Roberto Corbo
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Roberta Samogin
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con relative annotazioni. Spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data
22.9.1990 in Comune di LC (PN) con;
che dall'unione erano nate le Controparte_1
figlie (23.8.1992) e (8.1.1994), entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti, e che con sentenza n.73/03, pubblicata il 26.1.2023, il Tribunale di
Udine aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio (recte: la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio) senza condizioni.
Si è costituita in giudizio , il quale ha aderito alla domanda di divorzio senza Controparte_1
richiesta di assegni tra i coniugi.
Previa rimessione in termini del ricorrente per la notifica del decreto di fissazione della prima udienza, ritualmente eseguita la nuova notifica, su istanza congiunta delle parti il giudice ha disposto la trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025, con termine per note scritte al 20.1.2025.
All'udienza del 21.1.2025 il giudice ha dato atto del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte ed ha pertanto rimesso la causa al collegio per la decisione ex art. 473bis 22 c.p.c.
Premesso che la legge Cartabia non consente la conversione del rito da contenzioso in consensuale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo la volontà dalle stesse appalesata e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale dei coniugi onde pronunciare sentenza di divorzio.
Le condizioni di divorzio congiuntamente formulate dalle parti possono essere integralmente accolte, in quanto non vi sono interessi di figli da tutelare.
2 Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in Comune di LC (PN) in data 22.9.1990 alla seguente condizione: Controparte_1
-nulla per assegni tra i coniugi.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LC (PN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 46, parte seconda, serie A, degli Atti di Matrimonio dell'anno 1990.
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 21.1.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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