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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/10/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2019/2023 R.G., avente ad oggetto “assegno di invalidità”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Abbramo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 13.07.2023 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale di revisione del 21.03.2022, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto l'invalidità in misura pari al 67%, percentuale inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12, comma 1, L. n. 118/1971; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 61% con decorrenza dalla visita di revisione, giudizio che la ricorrente ha contestato siccome viziato da contraddizioni diagnostico-valutative e sprovvisto di adeguata motivazione medico-legale, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha reiterato l'eccezione di improponibilità della domanda per CP_2 difetto di nuova domanda amministrativa, già vanamente formulata in sede di A.T.P.O., evidenziando che l'accertamento era stato promosso ad impugnazione di verbale di seconda revisione, la essendo stata in origine riconosciuta totalmente inabile in accoglimento di Pt_1 domanda presentata nel luglio 2019, con successiva riduzione all'85% della riconosciutale percentuale di invalidità in occasione di visita di revisione del 2020 - avverso la quale non aveva ritenuto di interporre alcun ricorso in sede giurisdizionale nel termine semestrale di decadenza di cui all'art. 42 D.L. n. 269/2003 -, con conseguente sospensione della goduta pensione di inabilità, e ulteriore riduzione al 67% all'esito della visita di revisione di cui all'impugnato verbale, il quale non era perciò contestabile ai fini del rinnovato riconoscimento dell'originaria percentuale di invalidità pari al 100%. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.07.2025.
***
L'esame del merito della proposta opposizione è precluso dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di improponibilità formulata dall' in ragione dell'omessa presentazione di CP_1 nuova domanda amministrativa volta al riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della reclamata prestazione di cui all'art. 12, comma 1, L. n. 118/1971. Con l'impugnata revisione del marzo 2022 la Commissione Medica ha infatti ridotto al 67% la percentuale di invalidità pari all'85% riconosciuta alla ricorrente in occasione della revisione, nel 2020, del precedente giudizio di invalidità totale;
deve quindi ritenersi che, nell'incontestato difetto di impugnazione del l'anzidetto giudizio di revisione nel termine di cui all'art. 42, comma terzo, D.L. n. 269/2003 - per il quale “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa” -, il giudizio si sia consolidato per rinuncia della ricorrente a farne valere l'eventuale illegittimità per ingiustificato disconoscimento della propria invalidità totale, con conseguente definitiva consumazione del procedimento avviato con l'accolta domanda del 2019. Va per contro osservato, come già esposto nell'ordinanza del 15.11.2023, che i principi affermati dalle SS.UU. della Suprema Corte nell'arresto evocato dalla ricorrente a confutazione della formulata eccezione di improponibilità dell'opposizione (cfr. CASS. SS.UU. n. 14561/2022, la cui massima recita: “in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”) sono stati enunciati con riferimento a fattispecie di revoca o modifica di trattamenti assistenziali in attuale godimento, ipotesi pertinente alla eventuale e non proposta impugnazione del giudizio di revisione del 2020, ma estranea al caso di specie, nel quale la ricorrente avrebbe unicamente potuto invocare il riconoscimento della percentuale di invalidità dell'85% - appunto sottoposta a revisione - e idonea ad assicurarle l'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario. In difetto di nuova domanda amministrativa volta al rinnovato riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della rivendicata pensione di inabilità, l'opposizione va dunque dichiarata improponibile, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2019/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara la proposta opposizione improponibile;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2019/2023 R.G., avente ad oggetto “assegno di invalidità”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Abbramo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 13.07.2023 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale di revisione del 21.03.2022, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto l'invalidità in misura pari al 67%, percentuale inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12, comma 1, L. n. 118/1971; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 61% con decorrenza dalla visita di revisione, giudizio che la ricorrente ha contestato siccome viziato da contraddizioni diagnostico-valutative e sprovvisto di adeguata motivazione medico-legale, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha reiterato l'eccezione di improponibilità della domanda per CP_2 difetto di nuova domanda amministrativa, già vanamente formulata in sede di A.T.P.O., evidenziando che l'accertamento era stato promosso ad impugnazione di verbale di seconda revisione, la essendo stata in origine riconosciuta totalmente inabile in accoglimento di Pt_1 domanda presentata nel luglio 2019, con successiva riduzione all'85% della riconosciutale percentuale di invalidità in occasione di visita di revisione del 2020 - avverso la quale non aveva ritenuto di interporre alcun ricorso in sede giurisdizionale nel termine semestrale di decadenza di cui all'art. 42 D.L. n. 269/2003 -, con conseguente sospensione della goduta pensione di inabilità, e ulteriore riduzione al 67% all'esito della visita di revisione di cui all'impugnato verbale, il quale non era perciò contestabile ai fini del rinnovato riconoscimento dell'originaria percentuale di invalidità pari al 100%. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.07.2025.
***
L'esame del merito della proposta opposizione è precluso dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di improponibilità formulata dall' in ragione dell'omessa presentazione di CP_1 nuova domanda amministrativa volta al riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della reclamata prestazione di cui all'art. 12, comma 1, L. n. 118/1971. Con l'impugnata revisione del marzo 2022 la Commissione Medica ha infatti ridotto al 67% la percentuale di invalidità pari all'85% riconosciuta alla ricorrente in occasione della revisione, nel 2020, del precedente giudizio di invalidità totale;
deve quindi ritenersi che, nell'incontestato difetto di impugnazione del l'anzidetto giudizio di revisione nel termine di cui all'art. 42, comma terzo, D.L. n. 269/2003 - per il quale “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa” -, il giudizio si sia consolidato per rinuncia della ricorrente a farne valere l'eventuale illegittimità per ingiustificato disconoscimento della propria invalidità totale, con conseguente definitiva consumazione del procedimento avviato con l'accolta domanda del 2019. Va per contro osservato, come già esposto nell'ordinanza del 15.11.2023, che i principi affermati dalle SS.UU. della Suprema Corte nell'arresto evocato dalla ricorrente a confutazione della formulata eccezione di improponibilità dell'opposizione (cfr. CASS. SS.UU. n. 14561/2022, la cui massima recita: “in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”) sono stati enunciati con riferimento a fattispecie di revoca o modifica di trattamenti assistenziali in attuale godimento, ipotesi pertinente alla eventuale e non proposta impugnazione del giudizio di revisione del 2020, ma estranea al caso di specie, nel quale la ricorrente avrebbe unicamente potuto invocare il riconoscimento della percentuale di invalidità dell'85% - appunto sottoposta a revisione - e idonea ad assicurarle l'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario. In difetto di nuova domanda amministrativa volta al rinnovato riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della rivendicata pensione di inabilità, l'opposizione va dunque dichiarata improponibile, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2019/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara la proposta opposizione improponibile;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella