Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 342/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro Storlenghi;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 21.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 2.7.2006, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
(nata dall'unione coniugale il 1.4.2010), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
b) La figlia minorenne dei ricorrenti, , di anni 14, verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori i quali collaboreranno congiuntamente nelle scelte educative, sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche ad essa relative che verranno prese di comune accordo
2 garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
c) La minore avrà collocazione prevalente ed abitativa presso la madre nell'abitazione di
Moconesi (GE), Via Del Commercio 32/10, di proprietà del signor , da assegnarsi alla Pt_2
signora che vi abiterà con la figlia, ancora sprovvista di autosufficienza economica. Pt_1
d) Il genitore non collocatario, attesa l'età della ragazza (14 anni), avrà facoltà di visitare e tenere presso di sé la figlia con la più ampia libertà, nel rispetto delle esigenze, delle aspirazioni e delle volontà di quest'ultima, nell'ambito della sua autonomia decisionale e compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore.
e) Il signor dichiara di essersi già trasferito in altra abitazione, prelevando ogni oggetto Pt_2
personale e/o di sua proprietà e si impegna a trasferire in detta abitazione la propria residenza anagrafica nel più breve tempo possibile;
f) Il signor con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a versare a titolo di Pt_2
mantenimento per la figlia la somma mensile di Euro 500,00, che verrà accreditata Per_1
alla signora con bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato entro il Pt_1
giorno 10 di ciascun mese (con maggiorazione automatica di rivalutazione periodica ISTAT).
Le parti a riguardo stabiliscono che l'obbligo di contribuire in tale misura decorrerà dal mese di gennaio 2025.
g) Sino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, della autonomia economica, le spese straordinarie tutte, ivi comprese quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche della figlia, come ed in quanto preventivamente concordate, verranno equamente ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge e rimborsate al genitore che le anticipi per l'altro entro un mese dalla richiesta dell'avente diritto, facendo riferimento a quanto stabilito dal
Protocollo delle spese straordinarie del 15 settembre 2016 e ss.mm. in uso a codesto Ill.mo
Tribunale.
h) Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico (e successive denominazioni di legge dell'istituto) continuerà ad essere percepito interamente dalla signora e il signor Pt_1
, per la parte da lui dipendente, si impegna a mettere a diposizione di questa la Pt_2
documentazione necessaria ad accertare la presenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento.
3 i) La signora è alla ricerca di una occupazione e, comunque, entrambi i coniugi si Pt_1
professano autosufficienti e rinunciano pertanto a far valere pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro in qualità di coniuge separato, rinunciando altresì ad ogni reciproca pretesa di addebito della separazione.
l) I coniugi danno espressamente atto di avere, con le pattuizioni che precedono, definito ogni aspetto personale e questione patrimoniale, nessuno eccettuato, conseguente al matrimonio, salva sempre la possibilità di richiedere mutamenti qualora le condizioni patrimoniali degli stessi dovessero, per qualsiasi ragione, cambiare.
m) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
n) Le parti, fatto salvo quanto previsto dal presente accordo e ferme restando le garanzie e manleve come in questa sede concordate, rinunciano ad ogni richiesta di addebito, ad ogni richiesta di mantenimento e/o risarcitoria e/o pretesa economica, anche inerente la gestione dell'economia familiare e dei conti correnti cointestati”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 415, parte II, serie A, anno 2006), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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