TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3739
TAR
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità e violazione art. 44 d.lgs. 36/2023

    Il Collegio ha ritenuto che l'art. 44, comma 3, del d.lgs. 36/2023, unitamente all'art. 30, comma 5, dell'allegato II.12, non richieda il ricorso all'avvalimento in senso tecnico, ma consenta diverse forme di collaborazione con progettisti esterni, anche non organizzati in forma di impresa, in linea con i principi di massima partecipazione e accesso al mercato.

  • Accolto
    Erronea interpretazione del disciplinare di gara e violazione principi di partecipazione

    La corretta interpretazione dei principi di accesso al mercato e di massima partecipazione impone di favorire l'ammissione del maggior numero di concorrenti, escludendo interpretazioni che limitino l'accesso al mercato. La stazione appaltante avrebbe dovuto specificare chiaramente la necessità di avvalimento se tale fosse stata l'intenzione.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 7.2 del disciplinare per violazione art. 44 d.lgs. 36/2023

    La disposizione del disciplinare è stata ritenuta illegittima in quanto impone un obbligo di avvalimento in senso tecnico non previsto dall'art. 44 del d.lgs. 36/2023, limitando la partecipazione e violando i principi di cui sopra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3739
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3739
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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