Ordinanza cautelare 6 ottobre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03739/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2025, proposto da
G.N.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4FD2F89E1, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maiorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Movyon S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del R.U.P. prot. n. 18525/2025 del 17.07.2025, di esclusione dalla gara a procedura aperta per l'appalto integrato dei "lavori per la realizzazione degli impianti esazione pedaggi della tratta Rosolini-Modica, lotti 6, 7 e 8 dell'autostrada A18 SR-Gela, svincoli di Ispica e Modica" - CIG B4FD2F89E1 - Gara CAS G00685.;
Ove occorra:
- del riepilogo della Comunicazione del 17.07.2025 alle ore 15:46:54 (id. comunicazione PG/5409) con cui sono state trasmesse le Determinazioni del RUP in esito alle valutazioni della Commissione giudicatrice espresse con il Verbale n. 3”:
- del verbale della Commissione Giudicatrice n. 3 del 22 maggio 2025;
- del parere reso dal Prof. Antonio Saitta, il cui contenuto è stato recepito da parte del R.U.P.;
- di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché
per l’annullamento e/o la disapplicazione
dell’art. 7.2 del disciplinare di gara, nel senso fatto proprio dalla Commissione Giudicatrice all’esito della seduta del 22 maggio 2025;
e altresì per l’annullamento
del verbale della Commissione Giudicatrice n. 5 del 1 settembre 2025 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione al R.T.I. Movyon-Mancino e dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitivo;
Per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e Movyon S.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane e di Movyon S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa TA RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16 settembre 2025, la G.N.G. s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe (unitamente agli ulteriori atti ivi indicati) con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura aperta per l’appalto integrato dei “ lavori per la realizzazione degli impianti di esazione pedaggi della tratta Rosolini- Modica, lotti 6,7,8 dell’autostrada A18 SR-Gela, svincoli di Ispica e Modica ”.
Parte ricorrente espone di aver partecipato alla gara presentando la propria offerta nei termini prescritti.
All’esito della seduta di gara del 30 aprile 2025 la Commissione giudicatrice ha attivato nei suoi confronti il soccorso istruttorio, chiedendole di integrare la documentazione concernente la prova del possesso dei requisiti dell’attività di progettazione in capo alla società S.T.A.R. Consulting s.r.l. e, in particolare, “ l’esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della gara di contratti analoghi a quello in affidamento ”.
A fronte delle integrazioni documentali trasmesse dalla ricorrente, nella seduta del 22 maggio 2025, la Commissione giudicatrice, rilevato che “ il nome della S.T.A.R. Consulting s.r.l. non risultava indicato nei documenti di gara presentati nella busta A pur essendo stato genericamente richiamato nel DGUE ”, ha trasmesso i relativi atti al RUP per le conseguenziali determinazioni.
Con il provvedimento impugnato, adottato il 17 luglio 2025, il RUP ha disposto l’esclusione della G.N.G. s.r.l. dalla gara, richiamando il parere reso dal prof. Saitta nonché il par. 7.2 del disciplinare di gara, secondo cui la disciplina del Codice dei contratti pubblici, come ivi richiamata, imporrebbe, per l’appalto integrato, il ricorso all’avvalimento ex art. 104 del Codice ovvero al raggruppamento temporaneo di imprese nel caso in cui il concorrente non possieda i requisiti di partecipazione previsti per i progettisti, ritenendo di conseguenza inammissibili diverse forme di collaborazione.
2. Avverso il suindicato provvedimento, la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 44, d.lgs. n. 36/2023.
Secondo parte ricorrente, l’amministrazione, basandosi sul parere reso dal consulente, avrebbe aderito ad una errata interpretazione dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, ritenendo necessario il ricorso all’avvalimento o al raggruppamento temporaneo laddove l’operatore economico non disponga di progettisti interni debitamente qualificati.
La diversa tesi sostenuta dalla deducente, circa la non necessità del ricorso all’avvalimento, troverebbe conferma nella giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13/2020). A supporto delle proprie argomentazioni, la ricorrente ha evidenziato, peraltro, come la Commissione Giudicatrice, con verbale del 30 aprile 2025, non avesse ravvisato alcuna necessità del ricorso all’avvalimento, attivando diversamente il soccorso istruttorio.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta .
Evidenzia la ricorrente come, in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, la stessa abbia opportunamente documentato: a) la sottoscrizione del contratto con la società di progettazione in un momento antecedente alla partecipazione alla gara (ovvero in data 10 gennaio 2025); b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 2, all. II.12, d.lgs. n. 36/2023 in capo agli Ingegneri Migliaccio e Garzia; c) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnico e professionale da parte della società Star Consultings s.r.l.
Pertanto, a fronte di tali esaustivi chiarimenti, non sarebbero comprensibili le ragioni della disposta esclusione.
Per la ricorrente, inoltre, l’esclusione non potrebbe neanche trovare giustificazione nella omessa indicazione del progettista all’interno delle buste in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale, tale omissione può essere colmata mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.
III. Erronea interpretazione del disciplinare di gara; violazione dei principi di massima partecipazione; della par condicio, dei principi di correttezza, legittimo affidamento e buon andamento della p.a.
Lamenta la deducente come l’amministrazione abbia aderito ad una interpretazione degli atti di gara contraria ai principi del favor partecipationis e all’art. 97, comma 2, Cost.
Ed infatti, qualora la stazione appaltante avesse ritenuto necessario il ricorso all’avvalimento, avrebbe dovuto specificarlo negli atti di gara, così come sono state espressamente previste le limitazioni all’avvalimento. L’espressione “avvalersi”, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione, dovrebbe pertanto intendersi in senso “a-tecnico”, ossia quale generica possibilità di ricorrere a professionisti esterni.
Tale interpretazione, peraltro, risulterebbe maggiormente conforme al principio della massima partecipazione.
IV. Illegittimità della disposizione di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara per violazione e falsa applicazione dell’art. 44, d.lgs. n. 36/2023 (motivo subordinato).
In subordine, nel caso in cui il disciplinare di gara dovesse interpretarsi nel senso di imporre il ricorso all’avvalimento, la deducente ne lamenta l’illegittimità per contrasto con l’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, invocandone l’annullamento o la disapplicazione.
Sul punto, la ricorrente precisa come la stessa disposizione, non avendo carattere immediatamente escludente, sarebbe impugnabile unitamente al provvedimento di esclusione.
3. Si è costituita in giudizio la società controinteressata, nei cui confronti è stata medio tempore proposta l’aggiudicazione (come già rappresentato nel ricorso introduttivo).
In particolare, con memoria del 26 settembre 2025, la controinteressata ha dedotto, ex adverso : a) l’irricevibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione del bando e della clausola ritenuta illegittima; b) l’infondatezza delle censure avversarie.
Al riguardo, ha sostenuto che: i) nessuna contraddittorietà sarebbe ravvisabile nell’operato dell’amministrazione, in quanto la commissione di gara avrebbe correttamente rilevato l’omessa indicazione del progettista nell’offerta, circostanza poi posta a fondamento del provvedimento di esclusione; ii) l’interpretazione dell’art. 7.2 del disciplinare di gara sostenuta dal R.u.p., sulla base del parere del prof. Saitta, sarebbe corretta; iii) la trasmissione da parte di G.N.G. S.r.l. della copia della scrittura privata dalla stessa sottoscritta con la S.T.A.R. Consultings S.r.l., finalizzata alla redazione del progetto esecutivo, e la Dichiarazione relativa ai requisiti di progettazione sottoscritta dall’Ing. Migliaccio, sarebbe avvenuta non in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, mai attivato o proposto (se non per altri e minori profili), ma sulla scorta di una iniziativa spontanea della ricorrente, non richiesta né dalla Commissione giudicatrice né dal R.U.P. In ogni caso, la scrittura privata sarebbe priva di data certa; iv) la mancata indicazione da parte dell’operatore economico del progettista, nel documento di offerta, costituisce un motivo di esclusione non sanabile, neppure ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio.
4. In replica alle eccezioni articolate dalla controinteressata, con memoria del 29 settembre 2025, la ricorrente ha evidenziato come, nel provvedimento impugnato, non sia presente alcun riferimento alla ulteriore causa di esclusione dedotta dalla controinteressata, consistente nella omessa indicazione del progettista nell’offerta e nella mancanza di data certa del contratto stipulato tra la ricorrente ed il progettista.
Il R.u.p., invero, avrebbe disposto l’esclusione soltanto in ragione della mancata sottoscrizione di un contratto di avvalimento con il progettista indicato, sulla base di una interpretazione della lex specialis contestata dalla ricorrente.
Pertanto, la controinteressata avrebbe violato il principio che vieta alle parti processuali di invocare ragioni di esclusione diverse e ulteriori rispetto a quelle specificamente indicate nel provvedimento amministrativo impugnato, poiché ove simili ragioni venissero recepite dall’autorità giudicante, ciò comporterebbe una sostanziale sostituzione del giudice all'amministrazione nella valutazione dei presupposti dell'esclusione.
Quanto all’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla controinteressata, la ricorrente evidenzia come la clausola impugnata non presenti, a priori , carattere immediatamente escludente, assumendo tale carattere solo a fronte dell’interpretazione fattane dall’amministrazione e delle determinazioni conseguentemente assunte.
Nel merito, ha ribadito i contenuti del ricorso introduttivo, sostenendo l’erroneità dell’esegesi dell’art. 7.2 del disciplinare di gara avallata dalla stazione appaltante.
5. In data 30 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Consorzio intimato che, ricostruendo i fatti di causa, ha dedotto: i) l'irricevibilità per mancata impugnazione del bando di gara; ii) l’infondatezza del primo motivo di gravame, avendo la commissione rilevato, nelle sedute pubbliche del 30.04.2025 e del 22.05.2025, l’omessa indicazione del progettista in sede di offerta, circostanza che costituirebbe uno dei fondamenti del provvedimento di esclusione impugnato. Ha, inoltre, ulteriormente dedotto che la scrittura privata depositata in giudizio sarebbe priva di data certa; iii) l’infondatezza del secondo motivo di gravame, in quanto nella procedura di appalti integrata, la mancata indicazione del progettista nel documento di offerta, costituirebbe un motivo di esclusione non sanabile, neanche mediante ricorso all’istituto di cui all’articolo 101 del Codice dei contratti pubblici; iv) l’infondatezza del terzo motivo di gravame, dal momento che l’esclusione sarebbe un atto dovuto in applicazione non solo del disciplinare di gara, ma anche dell’articolo 44 del D.lgs. 36 del 2023; v) l’infondatezza del quarto motivo di gravame, stante la piena aderenza del disciplinare di gara alle disposizioni del Codice.
6. Con ordinanza n. 325 del 6 ottobre 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ritenendo il ricorso assistito dal prescritto fumus di fondatezza.
7. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalle parti resistente e controinteressata.
Osserva al riguardo il Collegio che l’art. 7.2 del disciplinare di gara, indipendentemente dall’interpretazione che ad essa si voglia attribuire (profili su cui si tornerà infra ), nel riprodurre il contenuto dell’art. 44 del D.lgs. n. 36/2023 e nel richiedere che l’operatore possegga i requisiti richiesti per i progettisti (eventualmente mediante ricorso a soggetti esterni, in avvalimento, raggruppamento temporaneo o mediante semplice contratto di collaborazione), non presenta carattere immediatamente escludente, in quanto: i) non rende di certo impossibile la partecipazione alla gara (clausola c.d. autoescludente), ispirandosi di contro al principio del favor partecipationis e all’obiettivo di ampliare la platea degli operatori, consentendo di reperire all’esterno i requisiti non posseduti; ii) non impedisce di formulare un’offerta seria e consapevole (clausola c.d. autoimpeditiva).
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che « la verifica del valore escludente della clausola nelle concrete fattispecie deve essere effettuata con estremo rigore in considerazione della natura eccezionale delle ipotesi di impugnabilità della legge di gara, atto generale privo, di norma, di portata precettiva individualmente lesiva. Si è, così, ritenuto che, per potersi definire “immediatamente escludente”, la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta economicamente sostenibile ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall’esecuzione del contratto (così Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736; C.G.A.R.S., 22 dicembre 2022, n. 1302) » (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2025, n. 8647).
L’eccezione è, dunque, infondata.
9. Tanto premesso, è possibile passare all’esame nel merito del ricorso che, come anticipato in sede cautelare, è fondato con riferimento al primo ed al terzo motivo, non potendosi aderire all’interpretazione del disciplinare di gara e, a monte, della disciplina codicistica, fatta propria dall’amministrazione per disporre l’avversata esclusione.
L’art. 44 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, come richiamato dal punto 7.2 del disciplinare di gara, dispone che: “ Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione ”.
Il successivo art. 30, comma 5, dell’allegato II.12 del Codice, precisa che: « I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione ».
In termini generali, occorre premettere che, con sentenza 26 gennaio 2024, n. 850, il Consiglio di Stato ha ricostruito il quadro della disciplina e delle caratteristiche della figura del “progettista indicato”, nel modo che segue:
a) si tratta non di “operatore economico”, ma, piuttosto, di “prestatore d'opera professionale (art. 2229 c.c.)” (Cons. Stato, Ad. plen., 9 luglio 2020 n. 13);
b) non è un “offerente” ma, piuttosto, “un collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente” (Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 31 marzo 2021 n. 276);
c) deve essere “qualificato come professionista esterno all'operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto; tuttavia, privo, a sua volta, della qualità di concorrente” (Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2022 n. 9923);
d) il progettista indicato non è inserito nella struttura societaria che si avvale della sua opera, trattandosi di due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità; di conseguenza i progettisti indicati devono possedere solo i requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo.
Passando alla specifica questione sottoposta all’attenzione del Collegio, va evidenziato come ad un’attenta lettura, né l’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, né la disciplina di dettaglio di cui all’allegato II.12 (che, comunque, devono essere letti congiuntamente), richiedono il ricorso all’avvalimento “in senso tecnico”.
La prima disposizione richiamata, invero, contiene la generica espressione “avvalersi” adoperata dal Codice in diversi contesti, spesso in senso atecnico e generico.
In particolare, dalla lettura sistematica delle disposizioni codicistiche si ricava che, allorquando il legislatore ha inteso riferirsi all’istituto dell’avvalimento “in senso tecnico”, è contestualmente richiamato il pertinente referente normativo – e la sottesa disciplina – costituito dall’art. 104 del Codice, al fine di sgomberare il campo da potenziali equivoci: ad esempio, nell’art. 67, rubricato “Consorzi non necessari”, si legge al primo comma che “ […] c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 ”. Nell’art. 132, si legge al secondo comma che “ Ai contratti concernenti i beni culturali, […], non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104 ”. Ulteriormente, recita il primo comma dell’art. 167 che « Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali […]: […] g) è consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'articolo 104 ». L’art. 168, comma 3, prescrive poi che: «Le stazioni appaltanti […] consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l'iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 104». Dunque, la circostanza che nell’art. 44 ricorra l’espressione “avvalersi” (non accompagnata da alcun richiamo normativo più specifico) non può essere, ex se , ritenuta indicativa di una inequivocabile opzione legislativa per il necessario ricorso all’avvalimento “in senso tecnico” ex art. 104 d. lgs. n. 36/2023 da parte del concorrente, che ben potrà ricorrere a tale figura contrattuale pur non essendovi, tuttavia, obbligato a pena di esclusione.
Ancor più chiaro, nella direzione esegetica dinanzi indicata, è il tenore letterale dell’art. 30, comma 5, dell’allegato II.12 del Codice, ove il riflessivo “avvalersi” lascia posto ad espressioni ancora più ampie e generiche, quali “scelta”, “associazione” e di mera “indicazione in sede di offerta” del progettista, non richiedendo ulteriori formalità (quale la sottoscrizione di un contratto di avvalimento), che sarebbe pertanto illegittimo richiedere a pena di esclusione.
Inoltre, nel rinviare all’art. 66 (rubricato “ Operatori economici per l’affidamento a servizi di architettura e di ingegneria ”), il citato allegato consente il ricorso ad un’ampia categoria di operatori nel settore della progettazione (prestatori di servizi, professionisti singoli e associati, società tra professionisti, consorzi stabili, altri soggetti). Di contro, l’art. 104, nel disciplinare l’avvalimento, presuppone che l’ausiliaria sia organizzata in forma di “impresa”. Pertanto, qualora si dovesse accedere alla tesi secondo cui l’art. 44 imponga il ricorso all’avvalimento, di fatto si negherebbe all’operatore la possibilità di ricorrere a progettisti o professionisti non organizzati in forma di impresa (in violazione del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, sancito proprio dall’art. 66).
Infine, un ulteriore elemento a suffragio delle tesi di parte ricorrente può desumersi dal confronto tra l’art. 44 e l’art. 104, in punto di adempimenti posti a carico del concorrente: l’art. 44, infatti, si limita ad imporre un generico obbligo di “ indicazione nell’offerta ” dei progettisti qualificati di cui l’operatore intende avvalersi; diversamente, l’art. 104 richiede non soltanto l’allegazione del contratto in sede di domanda da parte dell’operatore ausiliato, ma anche una serie di dichiarazioni rese dalla ausiliaria (“a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo; b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture; c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento ”).
Si tratta di una interpretazione che, del resto, appare maggiormente conforme ai principi dell’accesso al mercato, compatibilmente con le esigenze del contratto, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 36/2023, e di massima partecipazione, di cui al successivo art. 10.
Tali principi fungono da canone ermeneutico, imponendo a fronte di più possibili interpretazioni, di escludere l’opzione che determini limitazioni all’accesso al mercato, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti.
A tale conclusione, peraltro, nella vigenza del precedente codice, erano pervenute sia la stessa giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste, sez. I, 26/11/2015, n. 525, confermata da Consiglio di Stato, sentenza 5 maggio 2016, n. 1810) che l’Autorità Nazionale anticorruzione (delibera n. 210 del 27 aprile 2022).
10. Sono altresì infondate le ulteriori argomentazioni dedotte dalla parte controinteressata e dalla parte resistente nei propri scritti difensivi, afferenti ad una pretesa omessa indicazione del nominativo del progettista nel DGUE che supporterebbe l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara.
Tale infondatezza consente di prescindere dalla loro evidente inammissibilità, trattandosi di motivazioni mai confluite nel provvedimento di esclusione e dunque tali da comportare una inammissibile integrazione postuma della motivazione attraverso meri scritti difensivi versati in giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza che il Collegio condivide (v. TAR Lazio, sez. II bis sentenza n. 140 del 3 gennaio 2024) l’omessa indicazione del soggetto cui affidare l’attività di progettazione «non legittima l’esclusione della ricorrente dalla gara;- infatti, se la giurisprudenza ammette la sostituzione del progettista “indicato”, perché privo dei requisiti, con altro tecnico, argomentando dall’impossibilità di attribuire a tale soggetto la qualifica formale di concorrente (come evidenziato dalla sentenza n. 13/2020 dell’Adunanza Plenaria), non vi è motivo per non ammettere il soccorso istruttorio in ipotesi, quale quella in esame, in cui il nome del progettista “indicato” sia stato completamente omesso nel DGUE; - le due ipotesi, infatti, debbono essere ritenute assoggettabili alla medesima disciplina sussistendo identità di ratio, individuabile nell’impossibilità di attribuire la qualifica di concorrente al progettista “indicato”; - nello stesso senso, deve essere evidenziato che, nella fattispecie, il soccorso istruttorio non subisce alcuna preclusione dal disposto dell’art. 101 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/23, secondo cui il soccorso non può essere utilizzato in presenza di “omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”, e ciò proprio perché il progettista “indicato” non assume la veste di concorrente».
Né «dagli atti di causa emergono elementi univoci per ritenere che, nell’ipotesi in esame, la prospettazione ex novo del nome del progettista “indicato” possa concretizzare una inammissibile modifica sostanziale dell’offerta, preclusa dallo stesso art. 101 comma 1 d. lgs. n. 36/23».
Non è previsto, infatti, che l’offerta tecnica da presentare in gara contenga riferimenti al progettista né che il progettista sia oggetto di valutazione (v. art. 16 e 18 del disciplinare di gara).
11. Conclusivamente, il ricorso è fondato con riferimento al primo ed al terzo motivo e, previo assorbimento delle ulteriori censure, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
12. La peculiarità e parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per la refusione del contributo unificato, da porsi a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per la refusione del contributo unificato versato dalla G.N.G. s.r.l., da porsi a carico del Consorzio Autostrade Siciliana (C.A.S.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TA RI CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA RI CA | ZI IA AS |
IL SEGRETARIO