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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente rel. est.
Dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 1093/2024 V.G., promossa da
n. Catania 27/03/1985 elettivamente domiciliato in Catania, via Malta 3 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Maria Teresa Cimino che lo rappresenta e difende per procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
, n. Caltagirone 20/02/1986, res. Grammichele, corso Vittorio Emanuele 203, CP_1
elettivamente domiciliata in Militello VC, presso lo studio dell'avv. Mario Barone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMATA
Con l'intervento del P.G.
FATTO E DIRITTO
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 23/12/2024 con la quale il tribunale Parte_1 di Caltagirone ha regolato l'affidamento ed il mantenimento del minore , nato dalla Per_1
relazione tra esso reclamante e la reclamata (il Tribunale ha disposto quanto segue. CP_1
“Dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre
e diritto del padre di averlo con sé liberamente e secondo gli accordi che le parti adotteranno e in ogni caso per un pomeriggio settimanale dalle 14.00 fino alle ore 18.00, a settimane alterne il sabato
o la domenica dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per le prossime festività il giorno di Capodanno dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dispone che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino (nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso ciascuno di essi) la potestà separatamente;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma mensile di € 320.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, disponendo che la madre percepisca per intero l'assegno unico.”)
Nel reclamo si legge che l'ordinanza reclamata è errata sia in ordine ai tempi di permanenza di esso genitore coaffidatario ma non collocatario sia in ordine all'entità del mantenimento in favore del genitore collocatario.
Si assume che l'ordinanza prevede tempi di permanenza troppo stringati ed un mantenimento eccessivo. In particolare, il conclude come segue: “riformare il provvedimento impugnato Parte_1
nella parte in cui impone al padre di tenere con sé il minore per un pomeriggio settimanale dalle
14.00 fino alle ore 18.00 , a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; al contrario accogliere le seguenti conclusioni o quelle che saranno ritenute eque e di giustizia da Tribunale ed in particolare disporre i tempi di permanenza tra il padre
e il figlio secondo la seguente regolamentazione: fino al compimento dei 16 mesi, il martedì e il giovedì, per due ore ciascuno dalle 18:00 alle 20:00 nel paese di Grammichele, dove potrà condurlo fuori dall'abitazione materna;
inoltre, alternativamente, una volta il sabato e una volta la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con possibilità di portarlo a Villarosa;
durante le vacanze di natale il padre potrà prendere e portare con sé il figlio alternativamente per la Vigilia di Natale o per il giorno di Natale e per la Vigilia di Capodanno e per il Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 20:00, per le vacanze pasquali, sempre per gli stessi orari, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello concordasse nella decisione di non permettere al reclamante di allontanarsi col figlio da Grammichele, fino al compimento dei 16 mesi, posto la circostanza che lo stesso dovrà are riferimento ad un B&B ( per sé stesso e i suoi familiari) si chiede che i tempi di permanenza vengano estesi a dalle 16:00 alle 20:00 per due volte alla settimana ed una volta il sabato o la domenica- tutte le settimane- per l'intera giornata, ivi compreso il pernottamento o in subordine, dalle ore 12:00 alle ore 20:00.
Dal compimento dei 16 mesi, per un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:00 in
Grammichele e, a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
in occasione dei fine settimana sarà una volta il padre a recarsi a prendere il bambino e ad accompagnarlo, ed una vola la madre ad accompagnare e prendere il bambino, con spese a carico di ciascuno;
inoltre per cinque giorni a natale alternando di anno in anno il Natale con il Capodanno e per due giorni nel periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; per due settimane non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
4) riformare il provvedimento riformare il provvedimento nella parte nella parte i cui onera il sig. di Parte_1 versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 320,00 riducendola in € 200,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuto equa e di giustizia;
5) riformare il provvedimento nella parte in cui autorizza la sig.ra a percepire per intero l'assegno unico CP_1 perché genitore collocatario del minore”.
Costituitasi, ha resistito al reclamo, ad eccezione del chiesto ampliamento del diritto CP_1
di visita del fine settimana, acconsentendo ad una permanenza del figlio con il padre senza interruzione.
La causa, quindi, è stata posta in decisione all'udienza del 20/03/2025.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il reclamo è infondato laddove si chiede di riconoscere il diritto di esso genitore non collocatario di aver con sé il minore a Villarosa in provincia di Enna, opponendosi a tale opzione la distanza tra tale cittadina e quella in cui il minore vive con la madre (Grammichele). E infatti le due cittadine distano circa 100 km, con un tempo di percorrenza non inferiore ad 1 h e 30 mm. di automobile, distanze e tempi che, all'evidenza sono, eccessivi per un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata. E ciò considerata l'età del bambino (è nato nel novembre 2023) e la circostanza che lo stesso (ancorché svezzato) prende ancora il latte materno. Con riferimento a tale ultimo aspetto, è invero appena il caso di aggiungere che l'allattamento al seno è certamente positivo per il bimbo come universalmente riconosciuto dalla scienza pediatrica.
Ciò posto, al fine di garantire al genitore non collocatario di avere pieni e costruttivi rapporti con il bimbo, appare opportuno che il possa aver con sé il minore a Grammichele anziché per un Parte_1
solo pomeriggio, per due pomeriggi settimanali e ciò per la stessa durata oraria prevista dal tribunale, ed ancora nel giorno assegnato del fine-settimana (il sabato o la domenica), anziché con gli orari e l'interruzione prevista dal primo giudice, continuativamente dalle 10 alle 16.
In favore di tale soluzione milita non solo il consenso della , ma altresì il vantaggio costituito CP_1
dalla introduzione del rapporto padre figlio durante il c.d. pisolino pomeridiano (che sarà un allenamento per avviare al sonno il minore nel periodo successivo, quando rimarrà da padre anche la notte).
Il reclamo va parzialmente accolto quanto alla disposta assegnazione alla del 100% CP_1 dell'assegno unico per la prole. Ed infatti, avendo il tribunale disposto l'affido condiviso, non appaiono sussistere ragioni particolari per il riconoscimento del diritto alla percezione del beneficio in parti uguali ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (art. 2 comma 2 del d.l.vo n. 230/2022 in combinato disposto con l'art. 6 dello stesso d.l.vo), apparendo, invero, in questa fase del procedimento, adeguato (in considerazione della tenera età del minore) l'assegno mensile ordinario di euro 320 disposto dal tribunale.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del reclamo, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento del reclamo ed a modifica dell'ordinanza 23/12/2024 emessa dal il tribunale di Caltagirone, dispone che possa aver con sé il minore a Grammichele Parte_1
anziché per un solo pomeriggio, per due pomeriggi settimanali ed ancora nel giorno assegnato del fine-settimana (il sabato o la domenica), anziché con gli orari e l'interruzione prevista dal primo giudice, continuativamente dalle 10 alle 16. disciplina le modalità di ripartizione dell'assegno unico per i figli in parti uguali.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Catania così deciso nella camera di consiglio della Corte il 3.04.2025.
Il Presidente rel
Massimo Escher
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente rel. est.
Dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 1093/2024 V.G., promossa da
n. Catania 27/03/1985 elettivamente domiciliato in Catania, via Malta 3 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Maria Teresa Cimino che lo rappresenta e difende per procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
, n. Caltagirone 20/02/1986, res. Grammichele, corso Vittorio Emanuele 203, CP_1
elettivamente domiciliata in Militello VC, presso lo studio dell'avv. Mario Barone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMATA
Con l'intervento del P.G.
FATTO E DIRITTO
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 23/12/2024 con la quale il tribunale Parte_1 di Caltagirone ha regolato l'affidamento ed il mantenimento del minore , nato dalla Per_1
relazione tra esso reclamante e la reclamata (il Tribunale ha disposto quanto segue. CP_1
“Dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre
e diritto del padre di averlo con sé liberamente e secondo gli accordi che le parti adotteranno e in ogni caso per un pomeriggio settimanale dalle 14.00 fino alle ore 18.00, a settimane alterne il sabato
o la domenica dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per le prossime festività il giorno di Capodanno dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dispone che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitino (nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso ciascuno di essi) la potestà separatamente;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma mensile di € 320.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, disponendo che la madre percepisca per intero l'assegno unico.”)
Nel reclamo si legge che l'ordinanza reclamata è errata sia in ordine ai tempi di permanenza di esso genitore coaffidatario ma non collocatario sia in ordine all'entità del mantenimento in favore del genitore collocatario.
Si assume che l'ordinanza prevede tempi di permanenza troppo stringati ed un mantenimento eccessivo. In particolare, il conclude come segue: “riformare il provvedimento impugnato Parte_1
nella parte in cui impone al padre di tenere con sé il minore per un pomeriggio settimanale dalle
14.00 fino alle ore 18.00 , a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; al contrario accogliere le seguenti conclusioni o quelle che saranno ritenute eque e di giustizia da Tribunale ed in particolare disporre i tempi di permanenza tra il padre
e il figlio secondo la seguente regolamentazione: fino al compimento dei 16 mesi, il martedì e il giovedì, per due ore ciascuno dalle 18:00 alle 20:00 nel paese di Grammichele, dove potrà condurlo fuori dall'abitazione materna;
inoltre, alternativamente, una volta il sabato e una volta la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con possibilità di portarlo a Villarosa;
durante le vacanze di natale il padre potrà prendere e portare con sé il figlio alternativamente per la Vigilia di Natale o per il giorno di Natale e per la Vigilia di Capodanno e per il Capodanno dalle ore 10:00 alle ore 20:00, per le vacanze pasquali, sempre per gli stessi orari, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello concordasse nella decisione di non permettere al reclamante di allontanarsi col figlio da Grammichele, fino al compimento dei 16 mesi, posto la circostanza che lo stesso dovrà are riferimento ad un B&B ( per sé stesso e i suoi familiari) si chiede che i tempi di permanenza vengano estesi a dalle 16:00 alle 20:00 per due volte alla settimana ed una volta il sabato o la domenica- tutte le settimane- per l'intera giornata, ivi compreso il pernottamento o in subordine, dalle ore 12:00 alle ore 20:00.
Dal compimento dei 16 mesi, per un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:00 in
Grammichele e, a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
in occasione dei fine settimana sarà una volta il padre a recarsi a prendere il bambino e ad accompagnarlo, ed una vola la madre ad accompagnare e prendere il bambino, con spese a carico di ciascuno;
inoltre per cinque giorni a natale alternando di anno in anno il Natale con il Capodanno e per due giorni nel periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; per due settimane non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
4) riformare il provvedimento riformare il provvedimento nella parte nella parte i cui onera il sig. di Parte_1 versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 320,00 riducendola in € 200,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuto equa e di giustizia;
5) riformare il provvedimento nella parte in cui autorizza la sig.ra a percepire per intero l'assegno unico CP_1 perché genitore collocatario del minore”.
Costituitasi, ha resistito al reclamo, ad eccezione del chiesto ampliamento del diritto CP_1
di visita del fine settimana, acconsentendo ad una permanenza del figlio con il padre senza interruzione.
La causa, quindi, è stata posta in decisione all'udienza del 20/03/2025.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Il reclamo è infondato laddove si chiede di riconoscere il diritto di esso genitore non collocatario di aver con sé il minore a Villarosa in provincia di Enna, opponendosi a tale opzione la distanza tra tale cittadina e quella in cui il minore vive con la madre (Grammichele). E infatti le due cittadine distano circa 100 km, con un tempo di percorrenza non inferiore ad 1 h e 30 mm. di automobile, distanze e tempi che, all'evidenza sono, eccessivi per un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata. E ciò considerata l'età del bambino (è nato nel novembre 2023) e la circostanza che lo stesso (ancorché svezzato) prende ancora il latte materno. Con riferimento a tale ultimo aspetto, è invero appena il caso di aggiungere che l'allattamento al seno è certamente positivo per il bimbo come universalmente riconosciuto dalla scienza pediatrica.
Ciò posto, al fine di garantire al genitore non collocatario di avere pieni e costruttivi rapporti con il bimbo, appare opportuno che il possa aver con sé il minore a Grammichele anziché per un Parte_1
solo pomeriggio, per due pomeriggi settimanali e ciò per la stessa durata oraria prevista dal tribunale, ed ancora nel giorno assegnato del fine-settimana (il sabato o la domenica), anziché con gli orari e l'interruzione prevista dal primo giudice, continuativamente dalle 10 alle 16.
In favore di tale soluzione milita non solo il consenso della , ma altresì il vantaggio costituito CP_1
dalla introduzione del rapporto padre figlio durante il c.d. pisolino pomeridiano (che sarà un allenamento per avviare al sonno il minore nel periodo successivo, quando rimarrà da padre anche la notte).
Il reclamo va parzialmente accolto quanto alla disposta assegnazione alla del 100% CP_1 dell'assegno unico per la prole. Ed infatti, avendo il tribunale disposto l'affido condiviso, non appaiono sussistere ragioni particolari per il riconoscimento del diritto alla percezione del beneficio in parti uguali ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (art. 2 comma 2 del d.l.vo n. 230/2022 in combinato disposto con l'art. 6 dello stesso d.l.vo), apparendo, invero, in questa fase del procedimento, adeguato (in considerazione della tenera età del minore) l'assegno mensile ordinario di euro 320 disposto dal tribunale.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del reclamo, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento del reclamo ed a modifica dell'ordinanza 23/12/2024 emessa dal il tribunale di Caltagirone, dispone che possa aver con sé il minore a Grammichele Parte_1
anziché per un solo pomeriggio, per due pomeriggi settimanali ed ancora nel giorno assegnato del fine-settimana (il sabato o la domenica), anziché con gli orari e l'interruzione prevista dal primo giudice, continuativamente dalle 10 alle 16. disciplina le modalità di ripartizione dell'assegno unico per i figli in parti uguali.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Catania così deciso nella camera di consiglio della Corte il 3.04.2025.
Il Presidente rel
Massimo Escher