TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18040 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 41868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 2, presso lo
[...] studio dell'Avv. Daniele Ciuti, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attore
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), in qualità di amministratrice di sostegno ed in rappresentanza di C.F._2 nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza di San Lorenzo in Lucina
[...]
n. 26, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Bernardini, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
CONCLUSIONI. per “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione, accertare che in esecuzione Parte_1
1 dell'incarico professionale conferitogli da ha reso, in favore Controparte_2 dello Stesso, prestazioni di “gestione di attività e valori mobiliari”; per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di ed a Controparte_2 Parte_1 titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel periodo compreso tra il
2009 ed il 2019, della somma di euro 790.136,27 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto congruo, calcolato “in base alle tariffe dei dottori commercialisti ed esperti contabili” ovvero determinato dal Giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c. tenendo conto dei parametri enunciati da tale norma”; per nella qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 deduzione ed eccezione, rigettare tutte le domande proposte da Parte_1 dacché infondate e, comunque, non sorrette da adeguati elementi di prova, per le ragioni esposte in atti;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, quantificare il compenso spettante all'attore in un importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto con l'atto di citazione. Accertare la responsabilità processuale aggravata di ai sensi dell'art. 96, Parte_1
III co., c.p.c. e, per l'effetto, condannare lo Stesso al pagamento, in favore di di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di Controparte_2 spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale premettendo che Controparte_2
➢ era dottore commercialista, iscritto al Registro nazionale dei revisori contabili;
➢ fino al 30.09.1994 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della – società del Gruppo Angelini - con CP_3 qualifica di dirigente e mansioni apicali;
➢ cessato il rapporto di lavoro dipendente, aveva continuato a prestare la propria attività professionale per società del Gruppo Angelini, in qualità di
2 collaboratore autonomo, assumendo, in talune, la carica di amministratore delegato e, in altre, quella di componente dell'organo gestorio;
➢ la collaborazione professionale si era conclusa il 30 aprile 2016 ed era stata “definita” con un accordo sottoscritto con la Controparte_4 per conto delle varie società del Gruppo;
[...]
➢ la lunga e proficua attività svolta per le società del Gruppo Angelini aveva creato un saldo rapporto di fiducia con socio di Controparte_2 riferimento delle predette società;
➢ proprio in ragione del rapporto di fiducia instauratosi, Controparte_2 lo aveva incaricato di gestire direttamente liquidità e strumenti finanziari di sua proprietà, depositati presso società finanziarie o banche estere;
➢ GL aveva regolarmente espletato il suindicato incarico e, in forza di una procura all'uopo conferitagli, aveva, tra l'altro, tenuto contatti, sia telefonici che personali, con i Direttori degli Istituti depositari della liquidità e degli strumenti finanziari riferibili a Controparte_2 operando in piena autonomia le scelte di investimento;
➢ l'avvenuto conferimento dell'incarico descritto ed il rilascio della procura per la gestione di liquidità ed attività finanziarie riferibili al convenuto risultavano anche da dichiarazioni rese dal medesimo Controparte_2 nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5 octies del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990, avviata il 2 ottobre 2017 e definita con provvedimento del 12 novembre
2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accolto la richiesta di
“regolarizzazione” per gli anni dal 2009 al 2015;
➢ su espressa richiesta di ai fini della suindicata Controparte_2 regolarizzazione, GL era rimasto “formalmente intestatario della procura
a gestire le ridette attività, con correlato suo obbligo formale, quale delegato, di compilare il relativo quadro RW della propria dichiarazione dei redditi”;
3 ➢ invero, il Professionista all'uopo incaricato dal convenuto aveva compilato e trasmesso ad esso attore il cennato quadro RW da ultimo il 24 settembre
2020;
➢ peraltro, non aveva mai revocato la procura Controparte_2 conferitagli per la gestione finanziaria oggetto di causa.
Ciò premesso, deduceva che Parte_1
✓ al momento del conferimento dell'incarico di gestione delle attività finanziarie riferibili a – la cui redditività, secondo Controparte_2 la stima prudenziale del suo Consulente, era pari ad almeno euro
18.149.370,00 – non era stato fissato il compenso dovuto, con l'intesa di concordarlo nel prosieguo del rapporto;
✓ tuttavia, successivamente, per problemi di salute di Controparte_2 non era stato possibile concludere un accordo sul quantum;
✓ non essendogli mai stato corrisposto neppure un acconto sul compenso,
GL aveva reiteratamente sollecitato il pagamento delle sue spettanze, senza ottenere fattivo riscontro.
Indi l'attore, illustrate partitamente le ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata, deduceva che, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 140/2012 il compenso di sua spettanza per l'attività svolta fino al 2015 poteva quantificarsi in complessivi euro 727.174,80, cui andava aggiunto l'ulteriore importo di euro 62.961,47 per le prestazioni professionali rese per gli anni 2016-
2019; rassegnava, dunque, le conclusioni richiamate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, richiamati i Controparte_2 rapporti intrattenuti da sia con le società del Gruppo che con Parte_1 esso convenuto, a titolo personale, ed indicati i compensi a vario titolo corrisposti all'attore dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e fino all'aprile
2016, contestava integralmente le avverse pretese.
Segnatamente, eccepiva che Controparte_2
✓ non aveva fornito alcuna prova del titolo a Parte_1 fondamento del credito azionato;
4 ✓ invero, dalla documentazione invocata dall'attore non erano inferibili né l'avvenuto conferimento di incarico professionale per la gestione di titoli e strumenti di sua pertinenza né le attività di gestione asseritamente svolte in esecuzione del preteso incarico;
✓ al contrario, dagli atti relativi alla procedura di voluntary disclosure era inferibile che aveva assunto la mera veste di delegato Parte_1
o di intestatario formale e fiduciario di attività e strumenti finanziari di effettiva pertinenza di esso convenuto;
✓ in ogni caso, tutte le attività svolte dall'attore tanto in favore di società del Gruppo Angelini che in favore diretto di esso convenuto risultavano
“coperte” dall'accordo dell'aprile 2016, con il quale era stato riconosciuto ad l'importo di euro 1.500.000,00 a Parte_1 tacitazione di ogni pretesa;
✓ d'altro canto, la prestazione, a titolo professionale, di servizi di consulenza finanziaria e di gestione di valori mobiliari costituiva attività riservata a “soggetti qualificati” debitamente autorizzati a norma dell'art. 18 TUF;
✓ in realtà, l'attività di gestione dei titoli e strumenti finanziari di cui GL era titolare era stata svolta, tramite propri intermediari autorizzati, dalle banche estere presso cui erano depositati detti valori.
Indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle Controparte_2 eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta;
con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate il 22 maggio 2024, il Procuratore del convenuto dichiarava e documentava che il
Tribunale di Velletri aveva dichiarato aperta, a tempo indeterminato,
l'amministrazione di sostegno a beneficio di nominando Controparte_2 quale amministratore di sostegno per il compimento, in Controparte_1 rappresentanza del beneficiato, di tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
5 A fronte di quanto sopra, con ordinanza del 23 maggio 2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva, poi, riassunto da con Parte_1 ricorso depositato il 4 luglio 2024; all'esito della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva
[...]
in qualità di amministratore di sostegno ed in rappresentanza di CP_1
che faceva proprie le eccezioni e difese da quest'Ultimo già Controparte_2 svolte.
Infine, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta da debba Parte_1 essere integralmente rigettata.
Come sopra accennato, con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, a fondamento della pretesa azionata, ha allegato che gli aveva Controparte_2 conferito l'incarico di gestire liquidità e strumenti finanziari di sua pertinenza, giacenti all'estero; ha, quindi, dedotto di aver svolto le attività oggetto dell'incarico professionale conferitogli dal 2009 al 2019; ha, altresì, precisato che, in difetto di un accordo per la determinazione delle sue spettanze, il compenso per le prestazioni d'opera professionale svolte doveva quantificarsi facendo applicazione dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 140/2012 o, in subordine, delle previsioni dell'art. 2233, I co., c.c.; indi, in merito al quantum, ha richiamato i conteggi effettuati da un Professionista di sua fiducia all'uopo incaricato, trasfusi nella “perizia stragiudiziale” prodotta come allegato n. 7.
Nel prosieguo del giudizio, poi, argomentando proprio dalla Parte_1 prefata “perizia stragiudiziale”, ha precisato che per gli anni compresi tra il 2009 ed il 2015 aveva svolto attività di “gestione operativa” di liquidità e strumenti
6 finanziari di pertinenza del convenuto mentre, per gli anni successivi e fino al
2019 aveva espletato attività di “rappresentanza tributaria”.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che il Professionista che richieda il pagamento dei compensi di spettanza deve innanzitutto provare il titolo a fondamento del credito e, dunque, l'avvenuta conclusione del contratto d'opera professionale con il soggetto (cliente) convenuto con azione di adempimento contrattuale;
il medesimo Professionista deve, poi, dimostrare le attività e prestazioni svolte in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli.
Fatta tale precisazione e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi come non abbia in alcun modo dimostrato di aver Parte_1 ricevuto, da l'incarico di gestire i suoi capitali e strumenti Controparte_2 finanziari giacenti all'estero.
Invero, dell'avvenuta conclusione, con l'odierno convenuto, di un contratto d'opera professionale del contenuto indicato non vi è traccia in atti;
e, d'altro canto – contrariamente a quanto sostenuto dall'attore – elementi utili alla prova del cennato incarico professionale non possono certo trarsi dagli atti formati per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure”) di cui all'art. 7 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n.
225/2016, atteso che da tali atti si ricava, puramente e semplicemente, il ruolo di intestatario formale ed a titolo meramente fiduciario assunto da Parte_1 con riferimento a valori mobiliari giacenti all'estero e di effettiva pertinenza di
Controparte_2
Inoltre, risultano parimenti del tutto prive di conforto probatorio le attività di gestione di capitali e strumenti finanziari di pertinenza di che Controparte_2 ha asserito di aver svolto negli anni compresi tra il 2009 ed il Parte_1
2015.
Ad ogni buon conto, ove pure fosse stata fornita prova del cennato titolo a fondamento della pretesa azionata, la domanda di pagamento della somma di euro
727.174,80, o del diverso importo ritenuto di giustizia, quale compenso per le asserite attività professionali di gestione, non potrebbe, comunque, trovare accoglimento.
7 Ed infatti, è stata versata in atti copia di una scrittura privata dell'aprile 2016, debitamente sottoscritta da - con firma non fatta oggetto di Parte_1 disconoscimento – contenente un accordo concluso tra quest' e la CP_5 [...]
(quale stipulante, ex art. 1411 c.c., anche in favore delle altre Controparte_4 società del Gruppo nonché di in proprio) contemplante, tra Controparte_2
l'altro, la rinuncia da parte dell'attore a qualsivoglia pretesa o azione relative alle attività fino ad allora svolte, anche quale soggetto delegato o incaricato da a titolo personale. Controparte_2
Segnatamente, nelle premesse della cennata scrittura privata si dà atto del fatto che a far data dal 1961 e fino all'aprile 2016, aveva svolto varie Parte_1 attività e ricoperto svariate cariche sociali per e nelle società del Gruppo Angelini, con la specificazione che al Predetto erano “state nel tempo conferite deleghe ed incarichi relativi ad attività di natura personale del Presidente della Società, dott.
. Controparte_2
Indi, nell'accordo trasfuso nella citata scrittura privata risulta previsto, a carico di l'obbligo di dismettere tutti gli incarichi ancora in essere e le Parte_1 cariche ricoperte. Segnatamente, sul punto all'art. 2 del citato accordo è dato leggere quanto segue: “Con il presente accordo, il Dirigente si obbliga a rassegnare, secondo le modalità e i tempi descritti negli articoli seguenti, le dimissioni da tutti gli incarichi, a qualunque titolo e di qualsivoglia natura, ricoperti all'interno di società del Gruppo Angelini, o relativi ad attività di natura personale del Presidente della Società”. L'obbligo di cui sopra risulta meglio esplicato e disciplinato al successivo art. 3, il cui sesto comma - di interesse nella fattispecie concreta – così recita: “Il Dirigente si obbliga infine, contestualmente alle dimissioni di cui al comma 3.1, a rimettere tutte le deleghe e gli incarichi relativi ad attività di natura strettamente personale del Presidente della Società, dott. Si obbliga, inoltre, sempre alla stessa data, a fornire un Controparte_2 analitico rendiconto di tutte le attività, svolte in qualità di soggetto personalmente delegato dal Presidente della Società, restituendo al Presidente tutti gli atti e i documenti in proprio possesso”.
8 Le clausole trasfuse nei successivi art. 4 e 5 del citato accordo contengono, poi, la previsione e disciplina di ulteriori obblighi (di non concorrenza e di riservatezza) a carico dell'odierno attore.
All'art. 6, primo comma, del medesimo accordo risulta, quindi, previsto quanto segue: “A fronte dell'adempimento delle obbligazioni descritte negli artt. 3, 4 e 5, la Società si obbliga a corrispondere al Dirigente, entro la data del 31 maggio
2016 e nelle forme che saranno separatamente stabilite tra le parti, la somma di euro 1.500.000,00. Tale somma deve intendersi come importo lordo, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria”.
Per i fini che ci occupano è, infine, di rilievo decisivo la clausola di cui al secondo comma del citato art. 6, che così recita: “Il Dirigente, a fronte del pagamento della somma indicata nel precedente comma, rinuncia a qualsivoglia pretesa o azione, relative agli incarichi o alle attività di cui alle premesse, nei confronti di tutte le società del Gruppo Angelini e del Presidente della Società. Il
Dirigente dichiara quindi di non aver null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, da società del Gruppo e dal Presidente della Società”. CP_2
Giova, ancora, evidenziare che è sostanzialmente pacifico che il citato accordo abbia avuto esecuzione e che, in particolare, sia stato corrisposto ad Pt_1
l'importo di euro 1.500.000,00, concordato a tacitazione di qualunque
[...] pretesa, a qualsiasi titolo vantata dall'odierno attore anche per attività svolte su incarico di Controparte_2
Pertanto, essendo indubbio che l'accordo richiamato, per il tenore letterale delle relative clausole e previsioni, sia tale da “coprire” anche le attività svolte dall'odierno attore per delega o in esecuzione di incarichi conferitigli, a titolo personale, da non può che ritenersi del tutto infondata la Controparte_2 domanda di pagamento di ulteriori compensi per attività di gestione di capitali e strumenti finanziari di pertinenza del convenuto, asseritamente espletate dal 2009 al 2015.
Ed infatti – anche a voler prescindere dalle considerazioni sopra svolte in merito al difetto di prova del titolo fondante la cennata domanda di pagamento di compensi professionali – è del tutto evidente come all'accoglimento della suddetta
9 domanda osti la circostanza che concordata e ricevuta la somma Parte_1 di euro 1.500.000,00 a tacitazione di ogni pretesa per le attività svolte per società del Gruppo Angelini e per abbia espressamente rinunciato “a Controparte_2 qualsivoglia pretesa o azione, relative agli incarichi o alle attività di cui alle premesse”, dichiarando, altresì, “di non aver null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, da società del Gruppo Angelini e dal Presidente della Società (ovvero,
l'odierno convenuto).
Quanto, poi, all'ulteriore pretesa azionata da va Parte_1 preliminarmente rilevato che in merito al titolo a fondamento della stessa le allegazioni svolte dall'attore nei vari scritti processuali depositati appaiono non del tutto chiare, tanto da rendere necessario far riferimento alla “perizia stragiudiziale” allegata ed espressamente richiamata fin dall'atto di citazione.
Orbene, dall'esame della cennata perizia si ricava che l'attività professionale che assume di aver svolto negli anni dal 2016 al 2019, su Parte_1 incarico di è quella di rappresentanza tributaria;
e ciò sebbene Controparte_2 il Professionista incaricato abbia ritenuto, poi, di quantificare il compenso di asserita spettanza dell'odierno attore, per le prestazioni rese negli anni sopra indicati, facendo applicazione non dell'art. 28 del D.M. n. 140/2012 (recante la rubrica “Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria”) e dei parametri cui tale disposizione rinvia, bensì dell'art. 21 del medesimo Decreto.
Posto, dunque, che la pretesa di al pagamento della somma di Parte_1 euro 62.961,47 riposa sul presupposto che negli anni compresi tra il 2016 ed il
2019 abbia svolto, su incarico di attività professionale di Controparte_2 rappresentanza tributaria, giova preliminarmente rammentare che, secondo la nozione offerta dall'art. 16, lett. g) del citato D.M. n. 140/2012, costituisce attività professionale di rappresentanza tributaria “l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali”.
Ciò posto, deve rilevarsi che in atti non vi è elemento alcuno dal quale inferire che l'odierno attore abbia ricevuto, dal convenuto, mandato per la rappresentanza tributaria ed abbia, poi, effettivamente espletato detta attività.
10 Segnatamente, l'espletamento della cennata attività professionale non può cogliersi neppure in relazione agli atti posti in essere nell'ambito della procedura di “voluntary disclosure”.
Invero, dalla stessa documentazione allegata da è inferibile Parte_1 che l'incarico di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria per l'accesso alla suindicata procedura e per gli adempimenti consequenziali è stato conferito da
– che ha assunto a proprio carico anche l'obbligo di Controparte_2 pagamento dei compensi – a diversi professionisti, i quali hanno predisposto e presentato, agli Uffici competenti, la documentazione all'uopo necessaria anche per i capitali e strumenti finanziari che, sebbene pacificamente riferibili all'odierno convenuto, risultavano essere intestati “solo formalmente” ed a titolo meramente fiduciario, ad Parte_1
In altri termini, dalla documentazione allegata si ricava che l'odierno attore si è trovato coinvolto nella procedura di “voluntary disclosure” relativa a valori mobiliari di pertinenza di giacenti all'estero non certo nella Controparte_2 sua qualità di professionista bensì solo in quanto intestatario a titolo fiduciario degli stessi.
Dal che discende l'infondatezza della pretesa al pagamento di compensi professionali, come in concreto avanzata da anche per il periodo Parte_1 compreso tra il 2016 ed il 2019, non essendovi prova alcuna dell'avvenuto conferimento, da parte di ed in suo favore, dell'incarico di Controparte_2
“rappresentanza tributaria” o di un qualunque altro incarico professionale;
ché, anzi, si ha ben ragione di ritenere che la “collaborazione” prestata dall'odierno attore onde consentire l'accesso alla procedura di “voluntary disclosure” con riferimento ai valori mobiliari a Lui formalmente intestati ma di pertinenza del convenuto rientrasse e rientri a pieno titolo tra le attività dovute in adempimento degli obblighi assunti con l'accordo trasfuso nella scrittura privata dell'aprile
2016.
In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto della domanda di pagamento di compensi professionali, avanzata da nei confronti Parte_1 di Controparte_2
11 Ritiene, infine, questo Giudice che non possa darsi seguito alla domanda di parte convenuta volta ad ottenere la condanna di al pagamento di Parte_1 somma equitativamente determinata, ex art. 96, III co., c.p.c. non essendo ravvisabili i presupposti per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'odierno attore.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio, nella misura Controparte_2 liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concreto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 41868/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
- Rigetta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la condanna di al pagamento di una somma equitativamente determinata Parte_1 ex art. 96, III co., c.p.c..
- Condanna alla rifusione, in favore della parte convenuta, Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
CL RE
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 41868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 2, presso lo
[...] studio dell'Avv. Daniele Ciuti, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attore
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), in qualità di amministratrice di sostegno ed in rappresentanza di C.F._2 nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza di San Lorenzo in Lucina
[...]
n. 26, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Bernardini, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
CONCLUSIONI. per “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione, accertare che in esecuzione Parte_1
1 dell'incarico professionale conferitogli da ha reso, in favore Controparte_2 dello Stesso, prestazioni di “gestione di attività e valori mobiliari”; per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di ed a Controparte_2 Parte_1 titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel periodo compreso tra il
2009 ed il 2019, della somma di euro 790.136,27 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto congruo, calcolato “in base alle tariffe dei dottori commercialisti ed esperti contabili” ovvero determinato dal Giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c. tenendo conto dei parametri enunciati da tale norma”; per nella qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 deduzione ed eccezione, rigettare tutte le domande proposte da Parte_1 dacché infondate e, comunque, non sorrette da adeguati elementi di prova, per le ragioni esposte in atti;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, quantificare il compenso spettante all'attore in un importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto con l'atto di citazione. Accertare la responsabilità processuale aggravata di ai sensi dell'art. 96, Parte_1
III co., c.p.c. e, per l'effetto, condannare lo Stesso al pagamento, in favore di di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di Controparte_2 spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale premettendo che Controparte_2
➢ era dottore commercialista, iscritto al Registro nazionale dei revisori contabili;
➢ fino al 30.09.1994 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della – società del Gruppo Angelini - con CP_3 qualifica di dirigente e mansioni apicali;
➢ cessato il rapporto di lavoro dipendente, aveva continuato a prestare la propria attività professionale per società del Gruppo Angelini, in qualità di
2 collaboratore autonomo, assumendo, in talune, la carica di amministratore delegato e, in altre, quella di componente dell'organo gestorio;
➢ la collaborazione professionale si era conclusa il 30 aprile 2016 ed era stata “definita” con un accordo sottoscritto con la Controparte_4 per conto delle varie società del Gruppo;
[...]
➢ la lunga e proficua attività svolta per le società del Gruppo Angelini aveva creato un saldo rapporto di fiducia con socio di Controparte_2 riferimento delle predette società;
➢ proprio in ragione del rapporto di fiducia instauratosi, Controparte_2 lo aveva incaricato di gestire direttamente liquidità e strumenti finanziari di sua proprietà, depositati presso società finanziarie o banche estere;
➢ GL aveva regolarmente espletato il suindicato incarico e, in forza di una procura all'uopo conferitagli, aveva, tra l'altro, tenuto contatti, sia telefonici che personali, con i Direttori degli Istituti depositari della liquidità e degli strumenti finanziari riferibili a Controparte_2 operando in piena autonomia le scelte di investimento;
➢ l'avvenuto conferimento dell'incarico descritto ed il rilascio della procura per la gestione di liquidità ed attività finanziarie riferibili al convenuto risultavano anche da dichiarazioni rese dal medesimo Controparte_2 nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5 octies del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990, avviata il 2 ottobre 2017 e definita con provvedimento del 12 novembre
2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accolto la richiesta di
“regolarizzazione” per gli anni dal 2009 al 2015;
➢ su espressa richiesta di ai fini della suindicata Controparte_2 regolarizzazione, GL era rimasto “formalmente intestatario della procura
a gestire le ridette attività, con correlato suo obbligo formale, quale delegato, di compilare il relativo quadro RW della propria dichiarazione dei redditi”;
3 ➢ invero, il Professionista all'uopo incaricato dal convenuto aveva compilato e trasmesso ad esso attore il cennato quadro RW da ultimo il 24 settembre
2020;
➢ peraltro, non aveva mai revocato la procura Controparte_2 conferitagli per la gestione finanziaria oggetto di causa.
Ciò premesso, deduceva che Parte_1
✓ al momento del conferimento dell'incarico di gestione delle attività finanziarie riferibili a – la cui redditività, secondo Controparte_2 la stima prudenziale del suo Consulente, era pari ad almeno euro
18.149.370,00 – non era stato fissato il compenso dovuto, con l'intesa di concordarlo nel prosieguo del rapporto;
✓ tuttavia, successivamente, per problemi di salute di Controparte_2 non era stato possibile concludere un accordo sul quantum;
✓ non essendogli mai stato corrisposto neppure un acconto sul compenso,
GL aveva reiteratamente sollecitato il pagamento delle sue spettanze, senza ottenere fattivo riscontro.
Indi l'attore, illustrate partitamente le ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata, deduceva che, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 140/2012 il compenso di sua spettanza per l'attività svolta fino al 2015 poteva quantificarsi in complessivi euro 727.174,80, cui andava aggiunto l'ulteriore importo di euro 62.961,47 per le prestazioni professionali rese per gli anni 2016-
2019; rassegnava, dunque, le conclusioni richiamate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, richiamati i Controparte_2 rapporti intrattenuti da sia con le società del Gruppo che con Parte_1 esso convenuto, a titolo personale, ed indicati i compensi a vario titolo corrisposti all'attore dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e fino all'aprile
2016, contestava integralmente le avverse pretese.
Segnatamente, eccepiva che Controparte_2
✓ non aveva fornito alcuna prova del titolo a Parte_1 fondamento del credito azionato;
4 ✓ invero, dalla documentazione invocata dall'attore non erano inferibili né l'avvenuto conferimento di incarico professionale per la gestione di titoli e strumenti di sua pertinenza né le attività di gestione asseritamente svolte in esecuzione del preteso incarico;
✓ al contrario, dagli atti relativi alla procedura di voluntary disclosure era inferibile che aveva assunto la mera veste di delegato Parte_1
o di intestatario formale e fiduciario di attività e strumenti finanziari di effettiva pertinenza di esso convenuto;
✓ in ogni caso, tutte le attività svolte dall'attore tanto in favore di società del Gruppo Angelini che in favore diretto di esso convenuto risultavano
“coperte” dall'accordo dell'aprile 2016, con il quale era stato riconosciuto ad l'importo di euro 1.500.000,00 a Parte_1 tacitazione di ogni pretesa;
✓ d'altro canto, la prestazione, a titolo professionale, di servizi di consulenza finanziaria e di gestione di valori mobiliari costituiva attività riservata a “soggetti qualificati” debitamente autorizzati a norma dell'art. 18 TUF;
✓ in realtà, l'attività di gestione dei titoli e strumenti finanziari di cui GL era titolare era stata svolta, tramite propri intermediari autorizzati, dalle banche estere presso cui erano depositati detti valori.
Indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle Controparte_2 eccezioni e contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta;
con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate il 22 maggio 2024, il Procuratore del convenuto dichiarava e documentava che il
Tribunale di Velletri aveva dichiarato aperta, a tempo indeterminato,
l'amministrazione di sostegno a beneficio di nominando Controparte_2 quale amministratore di sostegno per il compimento, in Controparte_1 rappresentanza del beneficiato, di tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
5 A fronte di quanto sopra, con ordinanza del 23 maggio 2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva, poi, riassunto da con Parte_1 ricorso depositato il 4 luglio 2024; all'esito della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva
[...]
in qualità di amministratore di sostegno ed in rappresentanza di CP_1
che faceva proprie le eccezioni e difese da quest'Ultimo già Controparte_2 svolte.
Infine, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta da debba Parte_1 essere integralmente rigettata.
Come sopra accennato, con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, a fondamento della pretesa azionata, ha allegato che gli aveva Controparte_2 conferito l'incarico di gestire liquidità e strumenti finanziari di sua pertinenza, giacenti all'estero; ha, quindi, dedotto di aver svolto le attività oggetto dell'incarico professionale conferitogli dal 2009 al 2019; ha, altresì, precisato che, in difetto di un accordo per la determinazione delle sue spettanze, il compenso per le prestazioni d'opera professionale svolte doveva quantificarsi facendo applicazione dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 140/2012 o, in subordine, delle previsioni dell'art. 2233, I co., c.c.; indi, in merito al quantum, ha richiamato i conteggi effettuati da un Professionista di sua fiducia all'uopo incaricato, trasfusi nella “perizia stragiudiziale” prodotta come allegato n. 7.
Nel prosieguo del giudizio, poi, argomentando proprio dalla Parte_1 prefata “perizia stragiudiziale”, ha precisato che per gli anni compresi tra il 2009 ed il 2015 aveva svolto attività di “gestione operativa” di liquidità e strumenti
6 finanziari di pertinenza del convenuto mentre, per gli anni successivi e fino al
2019 aveva espletato attività di “rappresentanza tributaria”.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che il Professionista che richieda il pagamento dei compensi di spettanza deve innanzitutto provare il titolo a fondamento del credito e, dunque, l'avvenuta conclusione del contratto d'opera professionale con il soggetto (cliente) convenuto con azione di adempimento contrattuale;
il medesimo Professionista deve, poi, dimostrare le attività e prestazioni svolte in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli.
Fatta tale precisazione e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi come non abbia in alcun modo dimostrato di aver Parte_1 ricevuto, da l'incarico di gestire i suoi capitali e strumenti Controparte_2 finanziari giacenti all'estero.
Invero, dell'avvenuta conclusione, con l'odierno convenuto, di un contratto d'opera professionale del contenuto indicato non vi è traccia in atti;
e, d'altro canto – contrariamente a quanto sostenuto dall'attore – elementi utili alla prova del cennato incarico professionale non possono certo trarsi dagli atti formati per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure”) di cui all'art. 7 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n.
225/2016, atteso che da tali atti si ricava, puramente e semplicemente, il ruolo di intestatario formale ed a titolo meramente fiduciario assunto da Parte_1 con riferimento a valori mobiliari giacenti all'estero e di effettiva pertinenza di
Controparte_2
Inoltre, risultano parimenti del tutto prive di conforto probatorio le attività di gestione di capitali e strumenti finanziari di pertinenza di che Controparte_2 ha asserito di aver svolto negli anni compresi tra il 2009 ed il Parte_1
2015.
Ad ogni buon conto, ove pure fosse stata fornita prova del cennato titolo a fondamento della pretesa azionata, la domanda di pagamento della somma di euro
727.174,80, o del diverso importo ritenuto di giustizia, quale compenso per le asserite attività professionali di gestione, non potrebbe, comunque, trovare accoglimento.
7 Ed infatti, è stata versata in atti copia di una scrittura privata dell'aprile 2016, debitamente sottoscritta da - con firma non fatta oggetto di Parte_1 disconoscimento – contenente un accordo concluso tra quest' e la CP_5 [...]
(quale stipulante, ex art. 1411 c.c., anche in favore delle altre Controparte_4 società del Gruppo nonché di in proprio) contemplante, tra Controparte_2
l'altro, la rinuncia da parte dell'attore a qualsivoglia pretesa o azione relative alle attività fino ad allora svolte, anche quale soggetto delegato o incaricato da a titolo personale. Controparte_2
Segnatamente, nelle premesse della cennata scrittura privata si dà atto del fatto che a far data dal 1961 e fino all'aprile 2016, aveva svolto varie Parte_1 attività e ricoperto svariate cariche sociali per e nelle società del Gruppo Angelini, con la specificazione che al Predetto erano “state nel tempo conferite deleghe ed incarichi relativi ad attività di natura personale del Presidente della Società, dott.
. Controparte_2
Indi, nell'accordo trasfuso nella citata scrittura privata risulta previsto, a carico di l'obbligo di dismettere tutti gli incarichi ancora in essere e le Parte_1 cariche ricoperte. Segnatamente, sul punto all'art. 2 del citato accordo è dato leggere quanto segue: “Con il presente accordo, il Dirigente si obbliga a rassegnare, secondo le modalità e i tempi descritti negli articoli seguenti, le dimissioni da tutti gli incarichi, a qualunque titolo e di qualsivoglia natura, ricoperti all'interno di società del Gruppo Angelini, o relativi ad attività di natura personale del Presidente della Società”. L'obbligo di cui sopra risulta meglio esplicato e disciplinato al successivo art. 3, il cui sesto comma - di interesse nella fattispecie concreta – così recita: “Il Dirigente si obbliga infine, contestualmente alle dimissioni di cui al comma 3.1, a rimettere tutte le deleghe e gli incarichi relativi ad attività di natura strettamente personale del Presidente della Società, dott. Si obbliga, inoltre, sempre alla stessa data, a fornire un Controparte_2 analitico rendiconto di tutte le attività, svolte in qualità di soggetto personalmente delegato dal Presidente della Società, restituendo al Presidente tutti gli atti e i documenti in proprio possesso”.
8 Le clausole trasfuse nei successivi art. 4 e 5 del citato accordo contengono, poi, la previsione e disciplina di ulteriori obblighi (di non concorrenza e di riservatezza) a carico dell'odierno attore.
All'art. 6, primo comma, del medesimo accordo risulta, quindi, previsto quanto segue: “A fronte dell'adempimento delle obbligazioni descritte negli artt. 3, 4 e 5, la Società si obbliga a corrispondere al Dirigente, entro la data del 31 maggio
2016 e nelle forme che saranno separatamente stabilite tra le parti, la somma di euro 1.500.000,00. Tale somma deve intendersi come importo lordo, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria”.
Per i fini che ci occupano è, infine, di rilievo decisivo la clausola di cui al secondo comma del citato art. 6, che così recita: “Il Dirigente, a fronte del pagamento della somma indicata nel precedente comma, rinuncia a qualsivoglia pretesa o azione, relative agli incarichi o alle attività di cui alle premesse, nei confronti di tutte le società del Gruppo Angelini e del Presidente della Società. Il
Dirigente dichiara quindi di non aver null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, da società del Gruppo e dal Presidente della Società”. CP_2
Giova, ancora, evidenziare che è sostanzialmente pacifico che il citato accordo abbia avuto esecuzione e che, in particolare, sia stato corrisposto ad Pt_1
l'importo di euro 1.500.000,00, concordato a tacitazione di qualunque
[...] pretesa, a qualsiasi titolo vantata dall'odierno attore anche per attività svolte su incarico di Controparte_2
Pertanto, essendo indubbio che l'accordo richiamato, per il tenore letterale delle relative clausole e previsioni, sia tale da “coprire” anche le attività svolte dall'odierno attore per delega o in esecuzione di incarichi conferitigli, a titolo personale, da non può che ritenersi del tutto infondata la Controparte_2 domanda di pagamento di ulteriori compensi per attività di gestione di capitali e strumenti finanziari di pertinenza del convenuto, asseritamente espletate dal 2009 al 2015.
Ed infatti – anche a voler prescindere dalle considerazioni sopra svolte in merito al difetto di prova del titolo fondante la cennata domanda di pagamento di compensi professionali – è del tutto evidente come all'accoglimento della suddetta
9 domanda osti la circostanza che concordata e ricevuta la somma Parte_1 di euro 1.500.000,00 a tacitazione di ogni pretesa per le attività svolte per società del Gruppo Angelini e per abbia espressamente rinunciato “a Controparte_2 qualsivoglia pretesa o azione, relative agli incarichi o alle attività di cui alle premesse”, dichiarando, altresì, “di non aver null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, da società del Gruppo Angelini e dal Presidente della Società (ovvero,
l'odierno convenuto).
Quanto, poi, all'ulteriore pretesa azionata da va Parte_1 preliminarmente rilevato che in merito al titolo a fondamento della stessa le allegazioni svolte dall'attore nei vari scritti processuali depositati appaiono non del tutto chiare, tanto da rendere necessario far riferimento alla “perizia stragiudiziale” allegata ed espressamente richiamata fin dall'atto di citazione.
Orbene, dall'esame della cennata perizia si ricava che l'attività professionale che assume di aver svolto negli anni dal 2016 al 2019, su Parte_1 incarico di è quella di rappresentanza tributaria;
e ciò sebbene Controparte_2 il Professionista incaricato abbia ritenuto, poi, di quantificare il compenso di asserita spettanza dell'odierno attore, per le prestazioni rese negli anni sopra indicati, facendo applicazione non dell'art. 28 del D.M. n. 140/2012 (recante la rubrica “Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria”) e dei parametri cui tale disposizione rinvia, bensì dell'art. 21 del medesimo Decreto.
Posto, dunque, che la pretesa di al pagamento della somma di Parte_1 euro 62.961,47 riposa sul presupposto che negli anni compresi tra il 2016 ed il
2019 abbia svolto, su incarico di attività professionale di Controparte_2 rappresentanza tributaria, giova preliminarmente rammentare che, secondo la nozione offerta dall'art. 16, lett. g) del citato D.M. n. 140/2012, costituisce attività professionale di rappresentanza tributaria “l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali”.
Ciò posto, deve rilevarsi che in atti non vi è elemento alcuno dal quale inferire che l'odierno attore abbia ricevuto, dal convenuto, mandato per la rappresentanza tributaria ed abbia, poi, effettivamente espletato detta attività.
10 Segnatamente, l'espletamento della cennata attività professionale non può cogliersi neppure in relazione agli atti posti in essere nell'ambito della procedura di “voluntary disclosure”.
Invero, dalla stessa documentazione allegata da è inferibile Parte_1 che l'incarico di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria per l'accesso alla suindicata procedura e per gli adempimenti consequenziali è stato conferito da
– che ha assunto a proprio carico anche l'obbligo di Controparte_2 pagamento dei compensi – a diversi professionisti, i quali hanno predisposto e presentato, agli Uffici competenti, la documentazione all'uopo necessaria anche per i capitali e strumenti finanziari che, sebbene pacificamente riferibili all'odierno convenuto, risultavano essere intestati “solo formalmente” ed a titolo meramente fiduciario, ad Parte_1
In altri termini, dalla documentazione allegata si ricava che l'odierno attore si è trovato coinvolto nella procedura di “voluntary disclosure” relativa a valori mobiliari di pertinenza di giacenti all'estero non certo nella Controparte_2 sua qualità di professionista bensì solo in quanto intestatario a titolo fiduciario degli stessi.
Dal che discende l'infondatezza della pretesa al pagamento di compensi professionali, come in concreto avanzata da anche per il periodo Parte_1 compreso tra il 2016 ed il 2019, non essendovi prova alcuna dell'avvenuto conferimento, da parte di ed in suo favore, dell'incarico di Controparte_2
“rappresentanza tributaria” o di un qualunque altro incarico professionale;
ché, anzi, si ha ben ragione di ritenere che la “collaborazione” prestata dall'odierno attore onde consentire l'accesso alla procedura di “voluntary disclosure” con riferimento ai valori mobiliari a Lui formalmente intestati ma di pertinenza del convenuto rientrasse e rientri a pieno titolo tra le attività dovute in adempimento degli obblighi assunti con l'accordo trasfuso nella scrittura privata dell'aprile
2016.
In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto della domanda di pagamento di compensi professionali, avanzata da nei confronti Parte_1 di Controparte_2
11 Ritiene, infine, questo Giudice che non possa darsi seguito alla domanda di parte convenuta volta ad ottenere la condanna di al pagamento di Parte_1 somma equitativamente determinata, ex art. 96, III co., c.p.c. non essendo ravvisabili i presupposti per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'odierno attore.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio, nella misura Controparte_2 liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concreto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 41868/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
- Rigetta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la condanna di al pagamento di una somma equitativamente determinata Parte_1 ex art. 96, III co., c.p.c..
- Condanna alla rifusione, in favore della parte convenuta, Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
CL RE
12