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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2022 promossa da:
, residente in [...] - C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gregori, ed elettivamente domiciliata presso e nello
[...] studio del medesimo sito in Pesaro (PU), Piazzale Garibaldi n. 11
ATTRICE contro nato a [...] l'[...] e residente in [...] 86 - C.F. , rappresentato e difeso Avv. Andrea Floriani ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso e nello studio del medesimo sito in Pesaro, Via Giordani n. 7
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 26/06/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 03.11.2016 sottoscritta tra la sig.ra e il sig. per tutte le ragioni meglio
Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire la somma Controparte_1 di euro 10.937,50 alla sig.ra
Parte_1 SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata del 03.11.2016 sottoscritta tra la sig.ra e il sig. in virtù della
Parte_1 Controparte_1 verificazione della condizione risolutiva in essa contenuta e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire la somma di euro 10.937,50 alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 IN SUBORDINE: accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata dal 03.11.2016 sottoscritta tra la sig.ra e il sig. e, per l'effetto, dichiarare
Parte_1 Controparte_1 che nulla è più dovuto dalla sig.ra al sig.
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 IN OGNI CASO: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra al sig. Parte_1 in forza della scrittura privata dal 03.11.2016. Con vittoria di spese e Controparte_1 compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 26.06.2025:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale e nel merito per i motivi di cui in narrativa, considerato, per quanto dedotto in narrativa che la mancata elargizione dello sgravio fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate è unicamente riconducibile a responsabilità della Sig.ra anche ex art. 1228 c.c. per aver affidato la gestione della pratica al Pt_1 CAF UIL di Pesaro e per l'effetto ritenuta valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 3.11.2016 rigettare ogni ex adverso domanda avanzata;
in via subordinata nella denegata e qui contestata ipotesi di rigetto della domanda principale non essendo stata acclarata la responsabilità della Sig.ra si aderisce all'accoglimento della domanda presenta dal ricorrente in via Pt_1 subordinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1360 comma 2 c.c.. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti al Tribunale di Pesaro Parte_1
, chiedendo la risoluzione della scrittura privata sottoscritta tra le parti in virtù Controparte_1 dell'avveramento della condizione risolutiva in essa contenuta, avendo l'Agenzia delle Entrate revocato il beneficio della detrazione fiscale in essa previsto e, per l'effetto, la condanna del sig.
alla restituzione della somma di euro 10.937,50. Controparte_1 Chiedeva in via subordinata la risoluzione della scrittura privata e per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto dalla sig.ra al sig. . Parte_1 Controparte_1
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare in quanto la perdita del beneficio fiscale era da imputare al , al CP_2 quale la si era rivola per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 e all'inerzia della Pt_1 che non aveva fornito all'Agenzia delle Entrate idonea documentazione dalla quale si sarebbe Pt_1 potuto appurare la sussistenza dei presupposti per ottenere la detrazione fiscale. In subordine, concordava sulla richiesta di risoluzione della scrittura privata ma, trattandosi di prestazioni a carattere continuato e periodico, senza restituzione delle prestazioni già ricevute dal convenuto.
La causa veniva istruita con lo svolgimento delle prove per interpello e per testi come ammesse con ordinanza del 17.04.2023. Precisate le conclusioni all'udienza del 26.06.2025, svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 22.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
******* Parte attrice, premesso di avere acquistato in data 28.12.2016 dalla società Controparte_3 un immobile sito in Pesaro, Via Tuminati n, 48/1, afferma che prima dell'acquisto, alla medesima
[...] veniva rappresentato che con l'acquisto del predetto immobile avrebbe potuto beneficiare di una pagina 2 di 5 detrazione fiscale IRPEF, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, pari in via forfettaria al 25% del prezzo di vendita. Veniva così sottoscritta in data 03.11.2016. una scrittura privata con il sig. , con la Controparte_1 quale la in virtù del recupero fiscale che le era stato prospettato, si obbligava a restituire al Pt_1 medesimo la somma di euro 21.875,00 in n. 10 rate annuali dell'importo di euro 2.287,50 CP_1 cadauna. Venivano corrisposte solo le prime 5 rate per un totale di euro 10.937,50 e poi il pagamento veniva interrotto in quanto l'Agenzia delle Entrate in data 24.12.2021, notificava una comunicazione di avvenuta rettifica della dichiarazione 730/2017, periodo di imposta anno 2016, con la quale veniva disconosciuto l'intero importo della detrazione fiscale poiché “i lavori di intervento riguardano una parziale ristrutturazione con incremento unità immobiliare e parziale cambio di destinazione d'uso. L'intervento effettuato, quindi, non costituisce presupposto oggettivo per beneficiare di tale agevolazione fiscale non essendo il fabbricato interamente ristrutturato” (v. doc. 5 fascicolo attrice). Rilevava, l'Agenzia, che vi era carenza, quindi, di taluni presupposti per il riconoscimento della detrazione forfettaria. Precisa, poi, parte attrice, che per la presentazione della pratica volta ad ottenere il predetto beneficio, si era rivolta ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) che, a seguito della comunicazione di revoca dell'Agenzia, aveva poi provveduto al pagamento della relativa sanzione comminata dall'Agenzia delle Entrate in quanto responsabile di avere depositato la pratica in assenza ab origine dei relativi presupposti mentre la di contro, provvedeva alla restituzione di quanto portato in detrazione. Pt_1 Venuta meno la detrazione fiscale, in assenza di un comportamento colposo della medesima, si sarebbe verificata la condizione risolutiva prevista in scrittura (“la suddetta scrittura privata perde di validità nel caso in cui lo Stato smetta l'erogazione dello stesso recupero, per cause non dipendenti dalla OR
- v. doc. 3 fascicolo attrice), con perdita di validità dell'intera scrittura ex art. 1360 c.c. Parte_1
e diritto della medesima non solo a non corrispondere più nulla al signor ma ad ottenere la CP_1 restituzione di quanto fino a quel momento corrisposto. Di diverso avviso era il convenuto, il quale rilevava che nessuna restituzione possa spettare alla Pt_1 per due ordini di motivi: innanzitutto, poiché la medesima, dopo l'avviso dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe omesso di consegnare i documenti che avrebbero attestato la legittimità della detrazione, in quanto si sarebbe limitata a produrre l'atto notarile di compravendita dell'immobile nonché le pratiche edilizie facenti riferimento alla sola unità immobiliare acquistata, senza portare a conoscenza dell'Agenzia che i lavori di ristrutturazione, che avrebbero dato luogo al riconoscimento della detrazione, avevano interessato l'intero fabbricato ove era ubicata l'unità immobiliare acquistata dalla medesima. In secondo luogo, poiché, anche qualora si riconoscesse l'avvenuta risoluzione del contratto, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, non spetterebbe alla la restituzione di quanto Pt_1 medio tempore corrisposto in favore del sig. CP_1 La domanda di parte attrice è fondata.
Uno dei requisiti necessari per potere beneficiare della detrazione fiscale di cui agli atti di causa è che si trattasse di ristrutturazione integrale dell'intero fabbricato. Dagli atti di causa e dalle risultanze probatorie è invece possibile affermare che si sia trattato di una ristrutturazione parziale.
In data 22.06.2011 la società RI Srl vendeva alla società due unità Controparte_3 immobiliari site nel Comune di Pesaro, Via Tuminati n. 48 identificate catastalmente al Foglio 47, mappale 2099, sub. 8 e 9 che facevano parte di un fabbricato più ampio ricomprendente altri due immobili identificati ai sub. 6 e 7.
pagina 3 di 5 Con atto di compravendita del 28.12.2016, poi, parte attrice acquistava dalla società
[...] l'immobile sito in Pesaro, alla Via Tuminati n. 48/1. CP_3
Dai documenti prodotti agli atti di causa si evince pertanto che l'immobile acquistato dalla faceva Pt_1 parte di un fabbricato più ampio ricomprendente più unità immobiliari. Tale fabbricato è stato oggetto di una ristrutturazione parziale che inibiva fin dall'inizio la possibilità di usufruire dei benefici fiscali prospettati dal convenuto e dalla Parte_2
Innanzitutto, nell'atto di compravendita tra la ditta ER SR e la la parte Controparte_3 venditrice dichiara che “è stata presentata al Comune di Pesaro un data 19 gennaio 2009 D.I.A. n. 41 per parziale ristrutturazione con incremento di unità immobiliare e parziale cambio di destinazione d'uso” (v. doc. 10 memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc parte attrice).
Con la sopra citata oltre a indicare nell'oggetto che trattavasi di comunicazione di fine lavori CP_4 parziale, alla voce Progetto si afferma che trattavasi di “Parziale ristrutturazione con incremento di unità immobiliare e parziale cambio di destinazione d'uso” (v. doc. 11 memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc parte attrice). Nell'atto di compravendita, poi, tra la e la si da' atto solo che l'immobile è Controparte_3 Pt_1 stato ristrutturato, richiamando i lavori eseguiti nell'anno 2011 senza alcuna specificazione, nonché menzionando i lavori di manutenzione ordinaria dell'anno 2016, ma non incidenti sul riconoscimento del beneficio fiscale.
La predetta documentazione, ha poi trovato conferma nell'escussione testimoniale della teste Dott.ssa
Direttore dell'Ufficio territoriale di Pesaro, che all'udienza del 27.03.2024 ha dichiarato Tes_1
“…omissis abbiamo constato che l'acquisto effettuato dalla signora non riguardava un immobile Pt_1 relativo ad un fabbricato interamente ristrutturato per il quale la normativa prevede l'agevolazione”.
Deve quindi essere risolta la scrittura sottoscritta tra le parti in data 03.11.2016 in quanto come espressamente previsto nella stessa “La suddetta scrittura perde di validità nel caso in cui lo stato smetta l'erogazione dello stesso recupero, per cause non dipendenti dalla OR (v. Parte_1 doc. 3 fascicolo attrice). Dalla risoluzione della scrittura consegue, ex art. 1360 c.c., la restituzione delle somme medio tempore versate dalla in favore del signor pari ad euro 10.937,50, non potendo di certo la Pt_1 CP_1 fattispecie rientrare nella previsione di cui al secondo comma della medesima disposizione.
Le ulteriori contestazioni e/o eccezioni sollevate dal convenuto sono assorbite da quanto precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza, dei criteri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/22 e della concreta attività difensiva svolta, sulla base dei valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 1251/2022 R.G., promossa da contro , ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così Parte_1 Controparte_1 dispone:
- accoglie la domanda attorea e dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 03.11.2016;
pagina 4 di 5 - condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 10.937,50 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (deposito ricorso ex art.702 bis cpc) sino all'effettivo saldo;
- condanna il convenuto a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio che Controparte_5 si quantificano nella somma di euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e oltre spese di iscrizione a ruolo.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2022 promossa da:
, residente in [...] - C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gregori, ed elettivamente domiciliata presso e nello
[...] studio del medesimo sito in Pesaro (PU), Piazzale Garibaldi n. 11
ATTRICE contro nato a [...] l'[...] e residente in [...] 86 - C.F. , rappresentato e difeso Avv. Andrea Floriani ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso e nello studio del medesimo sito in Pesaro, Via Giordani n. 7
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 26/06/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 03.11.2016 sottoscritta tra la sig.ra e il sig. per tutte le ragioni meglio
Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire la somma Controparte_1 di euro 10.937,50 alla sig.ra
Parte_1 SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata del 03.11.2016 sottoscritta tra la sig.ra e il sig. in virtù della
Parte_1 Controparte_1 verificazione della condizione risolutiva in essa contenuta e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire la somma di euro 10.937,50 alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 IN SUBORDINE: accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata dal 03.11.2016 sottoscritta tra la sig.ra e il sig. e, per l'effetto, dichiarare
Parte_1 Controparte_1 che nulla è più dovuto dalla sig.ra al sig.
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 IN OGNI CASO: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra al sig. Parte_1 in forza della scrittura privata dal 03.11.2016. Con vittoria di spese e Controparte_1 compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 26.06.2025:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale e nel merito per i motivi di cui in narrativa, considerato, per quanto dedotto in narrativa che la mancata elargizione dello sgravio fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate è unicamente riconducibile a responsabilità della Sig.ra anche ex art. 1228 c.c. per aver affidato la gestione della pratica al Pt_1 CAF UIL di Pesaro e per l'effetto ritenuta valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 3.11.2016 rigettare ogni ex adverso domanda avanzata;
in via subordinata nella denegata e qui contestata ipotesi di rigetto della domanda principale non essendo stata acclarata la responsabilità della Sig.ra si aderisce all'accoglimento della domanda presenta dal ricorrente in via Pt_1 subordinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1360 comma 2 c.c.. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti al Tribunale di Pesaro Parte_1
, chiedendo la risoluzione della scrittura privata sottoscritta tra le parti in virtù Controparte_1 dell'avveramento della condizione risolutiva in essa contenuta, avendo l'Agenzia delle Entrate revocato il beneficio della detrazione fiscale in essa previsto e, per l'effetto, la condanna del sig.
alla restituzione della somma di euro 10.937,50. Controparte_1 Chiedeva in via subordinata la risoluzione della scrittura privata e per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto dalla sig.ra al sig. . Parte_1 Controparte_1
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare in quanto la perdita del beneficio fiscale era da imputare al , al CP_2 quale la si era rivola per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 e all'inerzia della Pt_1 che non aveva fornito all'Agenzia delle Entrate idonea documentazione dalla quale si sarebbe Pt_1 potuto appurare la sussistenza dei presupposti per ottenere la detrazione fiscale. In subordine, concordava sulla richiesta di risoluzione della scrittura privata ma, trattandosi di prestazioni a carattere continuato e periodico, senza restituzione delle prestazioni già ricevute dal convenuto.
La causa veniva istruita con lo svolgimento delle prove per interpello e per testi come ammesse con ordinanza del 17.04.2023. Precisate le conclusioni all'udienza del 26.06.2025, svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 22.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
******* Parte attrice, premesso di avere acquistato in data 28.12.2016 dalla società Controparte_3 un immobile sito in Pesaro, Via Tuminati n, 48/1, afferma che prima dell'acquisto, alla medesima
[...] veniva rappresentato che con l'acquisto del predetto immobile avrebbe potuto beneficiare di una pagina 2 di 5 detrazione fiscale IRPEF, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, pari in via forfettaria al 25% del prezzo di vendita. Veniva così sottoscritta in data 03.11.2016. una scrittura privata con il sig. , con la Controparte_1 quale la in virtù del recupero fiscale che le era stato prospettato, si obbligava a restituire al Pt_1 medesimo la somma di euro 21.875,00 in n. 10 rate annuali dell'importo di euro 2.287,50 CP_1 cadauna. Venivano corrisposte solo le prime 5 rate per un totale di euro 10.937,50 e poi il pagamento veniva interrotto in quanto l'Agenzia delle Entrate in data 24.12.2021, notificava una comunicazione di avvenuta rettifica della dichiarazione 730/2017, periodo di imposta anno 2016, con la quale veniva disconosciuto l'intero importo della detrazione fiscale poiché “i lavori di intervento riguardano una parziale ristrutturazione con incremento unità immobiliare e parziale cambio di destinazione d'uso. L'intervento effettuato, quindi, non costituisce presupposto oggettivo per beneficiare di tale agevolazione fiscale non essendo il fabbricato interamente ristrutturato” (v. doc. 5 fascicolo attrice). Rilevava, l'Agenzia, che vi era carenza, quindi, di taluni presupposti per il riconoscimento della detrazione forfettaria. Precisa, poi, parte attrice, che per la presentazione della pratica volta ad ottenere il predetto beneficio, si era rivolta ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) che, a seguito della comunicazione di revoca dell'Agenzia, aveva poi provveduto al pagamento della relativa sanzione comminata dall'Agenzia delle Entrate in quanto responsabile di avere depositato la pratica in assenza ab origine dei relativi presupposti mentre la di contro, provvedeva alla restituzione di quanto portato in detrazione. Pt_1 Venuta meno la detrazione fiscale, in assenza di un comportamento colposo della medesima, si sarebbe verificata la condizione risolutiva prevista in scrittura (“la suddetta scrittura privata perde di validità nel caso in cui lo Stato smetta l'erogazione dello stesso recupero, per cause non dipendenti dalla OR
- v. doc. 3 fascicolo attrice), con perdita di validità dell'intera scrittura ex art. 1360 c.c. Parte_1
e diritto della medesima non solo a non corrispondere più nulla al signor ma ad ottenere la CP_1 restituzione di quanto fino a quel momento corrisposto. Di diverso avviso era il convenuto, il quale rilevava che nessuna restituzione possa spettare alla Pt_1 per due ordini di motivi: innanzitutto, poiché la medesima, dopo l'avviso dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe omesso di consegnare i documenti che avrebbero attestato la legittimità della detrazione, in quanto si sarebbe limitata a produrre l'atto notarile di compravendita dell'immobile nonché le pratiche edilizie facenti riferimento alla sola unità immobiliare acquistata, senza portare a conoscenza dell'Agenzia che i lavori di ristrutturazione, che avrebbero dato luogo al riconoscimento della detrazione, avevano interessato l'intero fabbricato ove era ubicata l'unità immobiliare acquistata dalla medesima. In secondo luogo, poiché, anche qualora si riconoscesse l'avvenuta risoluzione del contratto, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, non spetterebbe alla la restituzione di quanto Pt_1 medio tempore corrisposto in favore del sig. CP_1 La domanda di parte attrice è fondata.
Uno dei requisiti necessari per potere beneficiare della detrazione fiscale di cui agli atti di causa è che si trattasse di ristrutturazione integrale dell'intero fabbricato. Dagli atti di causa e dalle risultanze probatorie è invece possibile affermare che si sia trattato di una ristrutturazione parziale.
In data 22.06.2011 la società RI Srl vendeva alla società due unità Controparte_3 immobiliari site nel Comune di Pesaro, Via Tuminati n. 48 identificate catastalmente al Foglio 47, mappale 2099, sub. 8 e 9 che facevano parte di un fabbricato più ampio ricomprendente altri due immobili identificati ai sub. 6 e 7.
pagina 3 di 5 Con atto di compravendita del 28.12.2016, poi, parte attrice acquistava dalla società
[...] l'immobile sito in Pesaro, alla Via Tuminati n. 48/1. CP_3
Dai documenti prodotti agli atti di causa si evince pertanto che l'immobile acquistato dalla faceva Pt_1 parte di un fabbricato più ampio ricomprendente più unità immobiliari. Tale fabbricato è stato oggetto di una ristrutturazione parziale che inibiva fin dall'inizio la possibilità di usufruire dei benefici fiscali prospettati dal convenuto e dalla Parte_2
Innanzitutto, nell'atto di compravendita tra la ditta ER SR e la la parte Controparte_3 venditrice dichiara che “è stata presentata al Comune di Pesaro un data 19 gennaio 2009 D.I.A. n. 41 per parziale ristrutturazione con incremento di unità immobiliare e parziale cambio di destinazione d'uso” (v. doc. 10 memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc parte attrice).
Con la sopra citata oltre a indicare nell'oggetto che trattavasi di comunicazione di fine lavori CP_4 parziale, alla voce Progetto si afferma che trattavasi di “Parziale ristrutturazione con incremento di unità immobiliare e parziale cambio di destinazione d'uso” (v. doc. 11 memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc parte attrice). Nell'atto di compravendita, poi, tra la e la si da' atto solo che l'immobile è Controparte_3 Pt_1 stato ristrutturato, richiamando i lavori eseguiti nell'anno 2011 senza alcuna specificazione, nonché menzionando i lavori di manutenzione ordinaria dell'anno 2016, ma non incidenti sul riconoscimento del beneficio fiscale.
La predetta documentazione, ha poi trovato conferma nell'escussione testimoniale della teste Dott.ssa
Direttore dell'Ufficio territoriale di Pesaro, che all'udienza del 27.03.2024 ha dichiarato Tes_1
“…omissis abbiamo constato che l'acquisto effettuato dalla signora non riguardava un immobile Pt_1 relativo ad un fabbricato interamente ristrutturato per il quale la normativa prevede l'agevolazione”.
Deve quindi essere risolta la scrittura sottoscritta tra le parti in data 03.11.2016 in quanto come espressamente previsto nella stessa “La suddetta scrittura perde di validità nel caso in cui lo stato smetta l'erogazione dello stesso recupero, per cause non dipendenti dalla OR (v. Parte_1 doc. 3 fascicolo attrice). Dalla risoluzione della scrittura consegue, ex art. 1360 c.c., la restituzione delle somme medio tempore versate dalla in favore del signor pari ad euro 10.937,50, non potendo di certo la Pt_1 CP_1 fattispecie rientrare nella previsione di cui al secondo comma della medesima disposizione.
Le ulteriori contestazioni e/o eccezioni sollevate dal convenuto sono assorbite da quanto precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza, dei criteri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/22 e della concreta attività difensiva svolta, sulla base dei valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 1251/2022 R.G., promossa da contro , ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così Parte_1 Controparte_1 dispone:
- accoglie la domanda attorea e dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 03.11.2016;
pagina 4 di 5 - condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 10.937,50 oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (deposito ricorso ex art.702 bis cpc) sino all'effettivo saldo;
- condanna il convenuto a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio che Controparte_5 si quantificano nella somma di euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e oltre spese di iscrizione a ruolo.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5