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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/07/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. SA Cinzia Caleffi Presidente
Dott. SA Cristina Fois Consigliera
Dott. SA MO OI Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 222/2022 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SORGENTONE ANDREA
parte appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CUDONI GIUSEPPE
parte appellata e contro (P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
Parte appellata contumace
Oggetto: fideiussione
All'udienza del 8 marzo 2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 219/2022 emessa dal T. di Nuoro il 04.04.2022 pubblicata in pari data, e notificata il 12.04.2022 accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, di seguito trascritte:
1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole che prevedano la capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c.;
2) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole che prevedano la
c.m.s. per carenza di causa o comunque in quanto del tutto indeterminata ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme addebitate dall'Istituto a
titolo di commissione disponibilità fondi, commissione mancanza fondi, civ e qualsivoglia ulteriore commissione non specificatamente pattuita tra le parti;
4) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse
dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, la civ, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
5) accertare e dichiarare il saldo del c/c 2289 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge o comunque quelle validamente pattuite, partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello
apparente se risulti certo o non contestato anche in corso di causa, con applicazione delle sole modifiche migliorative per la Correntista intervenute nel corso del rapporto”.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore dell'Avv.
Andrea Sorgentone quale antistatario.”;
Nell'interesse di parte appellata: “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere: in via preliminare
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c; nel merito in via principale
- ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda;
- mandare assolto il da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
nel merito in via subordinata
- accogliere le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art.183, comma
6 n.1,
c.p.c. depositata nell'interesse del come sopra Controparte_1
ritrascritte, con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso - con condanna di , e Controparte_3 Parte_1 Persona_1
alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi gli accessori di legge”.
Svolgimento del processo
La , e CP_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
convennero in giudizio il deducendo di essere, la prima, Controparte_1
titolare del c/c n. 2289, costantemente affidato almeno dal 31/5/1994, aperto oralmente dalla banca senza alcuna pattuizione economica, con un apparente saldo al 30/9/2017 di euro –83873,03 (del quale fu contestata l'esattezza e la debenza) in relazione al quale i rimanenti attori, quali fideiussori, avevano interesse ad apprendere se e quali somme fossero dovute realmente dal debitore principale, avendo la banca annotato a debito interessi ultralegali, anatocistici, usurari e commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge.
Il , costituitosi in giudizio, eccepì l'indeterminatezza della Controparte_1
domanda per omessa individuazione della causa petendi e del petitum, il difetto di legittimazione dei soggetti qualificatisi fideiussori, il mancato assolvimento dell'onere probatorio, la determinabilità per relationem dei tassi d'interesse, la validità dell'anatocismo a decorrere dal 30/6/2000 avendo l'istituto ottemperato a quella data alle prescrizioni della delibera Cicr 9/2/2000, la validità della CMS, il rispetto della disciplina anti usura e la prescrizione dei diritti vantati dall'attrice per le operazioni ultradecennali.
Assumendo di aver reperito nelle more il contratto di accensione del conto corrente in data 15/2/1994, gli attori, con la prima memoria 183, co. 6 cpc, oltre a confermare quanto dedotto in atto di citazione, reiterarono la domanda di nullità degli addebiti di interessi anatocistici, della nullità della CMS in quanto indeterminata e indeterminabile oltreché applicata, contrariamente alla sua funzione al c.d. al picco massimo e di illegittimità delle commissioni conseguenti a voci di spesa introdotte unilateralmente dal creditore, con richiesta di rettifica del saldo applicando le condizioni di legge o comunque quelle validamente pattuite.
Interrotto il processo per il fallimento della FTC e riassunto soltanto da parte degli attori odierni appellanti, il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 219/2022, respinse la domanda ponendo a fondamento della decisione: a) l'omessa dimostrazione, da parte degli attori in riassunzione, della loro asserita qualità di fideiussori del per le obbligazioni assunte dalla società CP_1 CP_1 CP_2
in relazione al conto corrente per cui è causa, non avendo ritenuto sufficienti le informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi, in quanto, in mancanza del relativo atto di fideiussione, non sarebbe stato possibile verificare il rapporto garantito, né le condizioni della fideiussione;
b) la carenza di legittimazione all'esercizio di azioni proprie del debitore nei confronti del creditore.
Avverso tale decisione hanno proposto appello , Controparte_3
e , deducendone l'erroneità per i seguenti Parte_2 Parte_3
motivi: i) omessa valutazione delle produzioni documentali da cui emergerebbe la prova della qualità di fideiussori in capo agli appellanti e non corretta valutazione delle risultanze emergenti dalla visura della Centrale Rischi;
ii)
irrilevanza dell'impossibilità di dimostrare le condizioni della fideiussione;
iii) sussistenza dell'interesse a far valere, in capo ai fideiussori, “in via diretta” le nullità inficianti il contratto concluso dal debitore principale. Gli appellanti hanno, indi, reiterato l'azione di nullità per le causali più diffusamente illustrate in parte motiva, unitamente alla richiesta di accertamento del corretto saldo del conto corrente 2289 con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili.
Il si è costituito in giudizio, resistendo all'appello, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, e ha reiterato l'eccezione di prescrizione.
Il fallimento di non si è costituito in giudizio, malgrado la regolare notifica CP_2
dell'atto di citazione.
Motivi della decisione
1. Sul motivo di appello sub i: sulla prova della fideiussione
Con tale doglianza la parte appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia oggetto di gravame poiché non sarebbero state prese in considerazione le risultanze emergenti dalle lettere di concessione dell'affidamento ritualmente versate agli atti del giudizio di primo grado e per non essere state correttamente esaminate le informazioni ritraibili dalla visura della Centrale Rischi.
La censura merita condivisione, nei termini di seguito esposti.
Com'è noto, il rapporto di fideiussione, quale quello dedotto a fondamento della domanda in disamina, pur avendo ad oggetto la prestazione di una garanzia in favore di un istituto di credito, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al Testo Unico Bancario, il cui art. 10 definisce l'attività bancaria come consistente nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito.
Né, nel caso, in esame, è stata dalla banca specificamente dedotta la necessità di prova scritta ad probationem convenzionale. Ciò detto, riguardo alla prova dei contratti di fideiussione, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'espressa manifestazione della volontà di prestare fideiussione di cui all'art. 1937 c.c. deve intendersi nel senso che “non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché
la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” (ex aliis: Cass. sent.
n. 3628 del 24/02/2016).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di fideiussione deve ritenersi dimostrata in via presuntiva avuto riguardo agli elementi ricavabili dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla corrispondenza intercorsa con la banca.
Più in particolare, gli odierni appellanti, con la seconda memoria 183, co. 6 cpc, versarono in atti le comunicazioni del 26 ottobre 1994 e del 29 giugno 1995, trasmesse dall'istituto di credito, in entrambe le quali è dato leggere (essendo identiche nella parte sotto riportata) quanto in appresso:
“… siamo lieti di informarvi che, aderendo alla Vostra richiesta del 4/5/94,
mettiamo a Vostra disposizione la seguente linea di credito:
(…)
La predetta facilitazione è assistita dalla fidejussione, limitata a lit. 75.000.000, prestata nel Vostro interesse dai signori, , e Controparte_3 Parte_4
. Parte_1
Nel ricordarVi che l'apertura di credito di cui sopra è regolata dalle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, nonché dalle condizioni economiche previste nel contratto di conto corrente” (sottolineatura dell'autore della dichiarazione), “Vi porgiamo distinti saluti” (vd. doc. 14 seconda memoria 183, co.6 c.p.c. depositata nell'interesse di parte Filia e più).
Ebbene, dalla comunicazione in oggetto si evince, univocamente, trattandosi di dati testuali, che:
- la linea di credito ivi menzionata era assistita da garanzia personale qualificata dalla stessa banca in termini di fideiussione (e non diversa garanzia personale);
- tale fideiussione doveva intendersi espressamente regolata, tra l'altro e per quanto di interesse ai fini della presente decisione, dalle condizioni economiche previste nel contratto di conto corrente: quest'ultimo richiamo, per catturare l'attenzione dei destinatari della missiva, era enfatizzato con apposita sottolineatura;
- tali comunicazioni rinviavano espressamente a un conto corrente singolo, non altrimenti identificato se non mediante l'uso dell'articolo determinativo.
Ebbene, da un canto, l'enfasi con cui era stato evidenziato, con apposita sottolineatura, il richiamo alle condizioni economiche del conto corrente indubbiamente dimostra la notevole importanza che la regolamentazione in esso contenuta rivestiva sotto il profilo dell'individuazione delle condizioni dell'apertura di credito.
Dall'altro, il rinvio a un contratto di conto corrente singolo, non altrimenti identificato se non con riferimento all'uso dell'articolo determinativo, implica
Cont necessariamente che era in essere con , all'epoca di tali comunicazioni, un solo contratto di conto corrente, tanto che la banca non aveva sentito il bisogno di indicarlo analiticamente attraverso un codice numerico, pur contenendo la regolamentazione anche delle condizioni dell'apertura di credito.
Ebbene, tutto ciò premesso, ritiene la corte che, provenendo tali comunicazioni da un soggetto particolarmente qualificato come l'istituto di credito odierna parte in lite, non possono sorgere dubbi sia in ordine al fatto che la garanzia personale in parola fosse una fideiussione (e non altra garanzia personale), conformemente al tenore letterale della nota, sia in ordine all'esistenza, all'epoca, di un solo contratto di conto corrente (diversamente la banca, essendo tale conto deputato anche alla regolamentazione delle condizioni delle linee di credito tanto da richiamare con apposita sottolineatura l'attenzione del cliente,
lo avrebbe indicato analiticamente, anche al fine di evitare contestazioni).
In sintesi, sono stati acquisiti i seguenti elementi:
a) con comunicazioni indirizzate al debitore principale e ai garanti la banca aveva dato atto dell'esistenza della fideiussione in relazione alle linee di credito ivi specificate;
b) nelle stesse comunicazioni si era dato, altresì, atto che le linee di credito in parola dovevano intendersi regolate dalle condizioni del contratto di conto corrente.
Che il contratto di conto corrente richiamato nelle più volte citate comunicazioni fosse l'unico allora in essere è, dunque, l'elemento che si ricava in via presuntiva dagli ulteriori elementi ricavabili con certezza dal tenore letterale delle comunicazioni (uso del singolare e dell'articolo determinativo, nonché sottolineatura per richiamare l'attenzione del cliente alla funzione, svolta dal conto, di regolamentazione delle condizioni delle linee di credito). Tali elementi sono certamente gravi, ossia dotati di un grado di persuasività elevato e riescono a resistere a eventuali obiezioni (assai difficilmente la banca, soggetto particolarmente qualificato e considerata anche la funzione di regolamentazione delle condizioni delle linee di credito, avrebbe omesso l'indicazione analitica del conto se fossero stati più di uno); sono precisi perché non suscettibili di diverse interpretazioni (l'uso del singolare e dell'articolo determinativo sono incompatibili con la presenza di più conti correnti); sono concordanti nel senso che confluiscono nella stessa direzione. Ebbene, tali elementi, secondo l'id quod plerumque accidit, inducono a ritenere come unica conseguenza possibile,
l'esistenza all'epoca (maggio 1994), di un unico conto corrente.
Data per provata l'esistenza, nel maggio 1994, di un solo conto corrente, va da sé che tale conto non poteva che essere quello acceso solo pochi mesi prima delle comunicazioni relative alle linee di credito, ossia il n. 2289 per cui è giudizio, disciplinato dal contratto del 15/2/1994 (all. 11, seconda memoria 183, co. 6 cpc di parte attrice odierna appellante), conto corrente poi rinegoziato senza novazione del rapporto e senza dare atto della revoca degli affidamenti già concessi e in esso regolati e che rimase costantemente affidato (circostanza, quest'ultima, allegata dagli originari attori e non contestata dalla banca).
Con la conseguenza che, sulla scorta dei su esposti elementi, per la loro gravità, precisione e concordanza, ben può ritenersi che gli appellanti avessero assunto l'obbligazione di garantire personalmente con fideiussione le linee di credito di cui alle comunicazioni allegate al documento sub 14 già citato regolate nel conto corrente 2289 per cui è giudizio, conto che era rimasto costantemente affidato anche in epoca successiva alle modifiche introdotte con l'atto di rinegoziazione, non novativo, del settembre 2010.
Per contro, gli elementi evidenziati dalla difesa dell'appellante non sono tali da privare di gravità, precisione e concordanza gli indizi di cui si è detto.
Nel dettaglio, se è vero che, nella visura della Centrale Rischi (all. 10, prima memoria 183, co. 6 cpc di parte attrice odierna appellante) gli appellanti non sono indicati nominativamente quali garanti prima del novembre 1998 (pag.
817, doc. 10 cit.) e che, sempre nel mese di novembre del 1998, i rapporti bancari oggetto d'informazione risultano beneficiare unicamente della garanzia prestata dai sigg.ri , e , mentre dalle su menzionate CP_3 Pt_1 Per_1
comunicazioni si evince che, per la sola apertura di credito dell'importo di
50.000.00 di lire, vi fosse anche la garanzia Terfidi, tali elementi non inficiano la validità del ragionamento logico-deduttivo prima svolto. Tali mancanze, infatti, devono piuttosto ricondursi a una mera omessa segnalazione da parte del creditore, posto che la fideiussione per debiti della FTC da parte degli appellanti
(e anche di Terfidi per la sola apertura di credito di £ 50.000.000) era senz'altro in essere sin dal maggio 1994 e l'unica questione controversa concerne l'individuazione del rapporto cui afferiva.
Analogamente, non possiede quella valenza tale da contrastare le conclusioni di cui sopra, la divergenza tra gli importi per i quali era stata prestata fideiussione nel 1994 (e indicati nelle comunicazioni prodotte sub 14 cit.) e quelli indicati nella visura della Centrale Rischi menzionati dalla difesa dell'appellata e relativi a momenti successivi (1998 e 2017), ben potendo spiegarsi con l'esistenza di garanzie ulteriori e successive, rispetto alla fideiussione dedotta in giudizio, che erano state oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi.
Infine, se è vero che l'ammontare dell'utilizzato per i rischi a revoca (tra i quali rientrano, secondo le informazioni disponibili nella legenda della visura, le aperture di credito in c/c, come quella per cui si procede) nel mese di settembre del 2017 risulta, nella visura della Centrale Rischi pari ad euro 84.378,00 (v. pag. 11, doc. 10 cit.), ebbene, non è meno vero che la lieve discrasia rispetto all'entità del saldo debitore del medesimo periodo per il c/c n.2289 (pari ad euro
85.953,03), ben potrebbe dipendere dall'entità del saldo nel preciso momento in cui la segnalazione alla centrale rischi era stata effettuata.
2. Sul motivo di appello sub ii)
Tale doglianza, con cui parte appellante ha lamentato che non assumerebbe rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'impossibilità di dimostrare le condizioni della fideiussione è fondata. Al proposito, è sufficiente osservare che, come ben evidenziato dalla difesa degli appellanti, l'onere probatorio ricadente sui fideiussori attiene unicamente all'esistenza della garanzia, dal quale sorge un interesse giuridicamente apprezzabile a conoscere la reale esposizione dalla garantita, mentre non influiscono sulla presente decisione le condizioni della fideiussione, non discutendosi in questa sede della validità/nullità o dei limiti della garanzia derivante dalla fideiussione (dovendo escludersi, per tutto quanto supra, la configurabilità di altra garanzia diversa dalla fideiussione).
3. Sul motivo di appello sub iii) Parimenti, è fondato il motivo di gravame con cui si censura la sentenza del tribunale nella parte in cui viene negata la sussistenza dell'interesse a far valere, in capo ai fideiussori, “in via diretta” le nullità inficianti il contratto concluso dal debitore principale.
A ben vedere, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha costantemente riconosciuto la legittimazione del fideiussore rispetto all'azione di nullità e di accertamento del saldo rettificato (sul punto, questa Corte d'appello ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza n. 145/2023: “…L'argomentazione sviluppata dall'appellato nella comparsa conclusionale con riferimento al difetto di legittimazione del fideiussore alla proposizione di azioni restitutorie non ha pregio, avuto riguardo alla natura di accertamento negativo, e conseguente rettifica del saldo, della domanda proposta dagli attori e volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli addebiti privi di valido titolo, alla cui proposizione ha interesse anche il fideiussore in via diretta per rendere opponibile anche nei propri confronti l'entità del debito garantito”).
Negli stessi termini si colloca la pronuncia della Suprema Corte invocata dalla difesa dell'istituto di credito, la cui lettura integrale restituisce una tesi opposta a quella propugnata da tale difesa, avendo la Cassazione affermato la carenza di legittimazione dei fideiussori in relazione alla sola azione volta alla condanna della banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso
(in difetto di allegazione e prova del pagamento da parte dei garanti) e non già
alla differente pretesa pur proposta di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e di rideterminazione del saldo del conto corrente (“… I controricorrenti, che in qualità di fideiussori avevano agito in primo grado congiuntamente alla debitrice principale, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente alla stessa intestato, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl'interessi ed il regime delle valute e del carattere usurario dei tassi applicati agl'interessi debitori, nel proporre appello non si sono limitati a ribadire le predette domande, ma hanno riproposto anche quella di condanna della CP_4
alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso: in ordine alla stessa essi dovevano tuttavia considerarsi privi di legittimazione, spettando quest'ultima esclusivamente all'intestataria del conto, a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti. …”: così Cass. Civ. 31653/2019).
4. Nullità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici, commissioni e spese non pattuite. Inefficacia delle modifiche peggiorative sino alla rinegoziazione del 2010
Prima di esaminare la fondatezza della domanda attrice nel merito, è opportuno evidenziare che non possono essere condivise le difese di parte appellata allorché sostiene che l'enunciato rinvenimento del contratto di apertura del conto corrente 2289 non varrebbe a superare l'infondatezza della pretesa inizialmente introdotta con l'atto di citazione, giacché, a dire della stessa difesa, gli attori odierni appellanti avevano sin da epoca anteriore all'introduzione della causa contezza delle condizioni pattuite per iscritto ed erano, altresì, nella disponibilità del documento contrattuale. Infatti, deve, a ben vedere, ritenersi ammissibile la modifica introdotta, all'esito dell'enunciato ritrovamento del contratto di accensione del conto corrente del febbraio 1994, con la prima memoria 183, co.
6 cpc, deputata alla modifica delle domande e, dunque, entro i termini per la cristallizzazione del thema decidendi. Invero, sin dalla citazione del primo grado, gli attori odierni appellanti dedussero a fondamento della pretesa l'applicazione di interessi, anche anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese in deroga alle disposizioni di legge, stante la stipula in forma orale del contratto di accensione del conto corrente. Con la prima memoria 183 co. 6 cpc, la parte attrice si limitò a dare atto del reperimento del contratto e, nell'insistere nelle deduzioni dell'atto di citazione, allegò la non valida pattuizione delle competenze ultralegali senza con ciò stravolgere gli originari temi d'indagine relativi all'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, commissione di massimo coperto e spese non pattuite (di talché risulta ininfluente che la mancata produzione del documento contrattuale sin dal primo scritto difensivo fosse frutto di una scelta difensiva ovvero di un reale iniziale mancato rinvenimento del documento), così introducendo una modifica, senz'altro consentita, della domanda sulla cui fondatezza la corte è chiamata a pronunciarsi.
Ciò posto, la domanda attrice è fondata nei termini di seguito precisati.
Attraverso la documentazione versata agli atti del giudizio è stato comprovato quanto segue.
Nel contratto di apertura del c/c di corrispondenza del 15.02.1994, risultano indicate esplicitamente le seguenti voci:
- tasso debitore 17% e convenzionato 11,250%;
- tasso creditore 6,125%.
- CMS 0,125%),
Parte mentre alla voce prevista per apertura di credito, per anticipi per scoperto di c/c e per fido temporaneo non vi era alcuna indicazione in ordine al tasso debitore, con conseguente nullità degli addebiti per interessi ultralegali, per violazione dell'art. 1284 c.c.; deve, altresì, ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, che la pretesa volta all'accertamento di tale ipotesi di nullità sia stata certamente reiterata nella presente sede, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell'atto d'appello e alle conclusioni ivi contenute, nella parte in cui si chiede che sia rideterminato il saldo applicando le condizioni di legge o quelle validamente pattuite.
È, altresì, fondata la domanda, riproposta dalla parte appellante, di accertamento della nullità degli addebiti per interessi anatocistici, addebitati in attuazione dell'art. 7 del contratto di conto corrente del 15/2/1994, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.2.2000 (sul punto vedi in particolare
Cass. n. 23852/20 secondo cui “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”).
È, altresì, fondata la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto, siccome non regolarmente pattuita. Infatti, nel contratto di accensione del conto corrente del febbraio 1994 è prevista la CMS nella sua sola misura percentuale di 0,125%, senza alcuna esplicitazione del tempo e del montante di applicazione, con conseguente indeterminatezza sulle specifiche modalità di quantificazione
(cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19825/22).
Analogamente, deve concludersi, in difetto di una valida pattuizione scritta, per la fondatezza dell'azione di accertamento della nullità degli addebiti per spese di tenuta conto, di chiusura conto né di allestimento pratica fido non pattuite, con conseguente espunzione dei relativi addebiti sino al 3° trimestre del 2010.
È, parimenti, fondata nei termini di cui in appresso la pretesa volta all'accertamento della nullità delle modifiche in peius unilateralmente disposte, sino alla ricontrattazione del 3.09.2010.
Invero, l'art. 16 del contratto di accensione del c/c del 15.02.1994, che prevede lo ius variandi, non risulta specificamente approvato, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 118 Tub: dovranno quindi ritenersi prive di efficacia tutte le modifiche delle condizioni economiche previgenti introdotte unilateralmente dall'istituto. Conseguentemente, il Ctu procedette, previa rideterminazione del tasso degli interessi passivi dell'apertura di credito, nella misura prevista dall'art. 117 TUB e sino alla rinegoziazione, alla ricostruzione del rapporto secondo il metodo illustrato a pag. 8 della relazione alla (“La ricostruzione del rapporto terrà quindi in parte conto dei tassi sostitutivi nella misura prevista dall'art 117
TUB, precisando che, stante la presenza del contratto di apertura del c/c e delle condizioni economiche sottoscritte dal cliente in assenza di fido, si procederà al ricalcolo secondo i tassi pattuiti tra le parti sino al 2 trimestre del 1994 e, successivamente, dal 3 trimestre del 2010 sino alla fine dell'analisi”).
5.Risultanze della ctu Occorre, quindi, dare conto delle risultanze della ctu, esperita nel primo grado del giudizio, a firma dott. il quale esaminò la seguente Persona_2
documentazione: tutti gli estratti di c/c dall' apertura il 15.02.1994 al 30.09.2017, ad eccezione degli e/c di dicembre 2006 e gennaio 2015 mentre il mese di maggio 1995 risultò solo parzialmente leggibile;
- tutti gli estratti di c/c scalari periodici per lo stesso periodo ad esclusione del
2° trimestre dell'anno 2003; il contratto di apertura del c/c di corrispondenza n. 2289; la ricontrattazione del 03.09.2010 con indicazione del fido di € 125.000,00 e delle condizioni economiche applicate al rapporto;
la pubblicazione in GU della Banca di Sassari Spa, Gruppo Banco di Sardegna, del 23.5.2000, di delibera di adesione alla CICR 09.02.2000 in attuazione del DL
N. 342/99 in tema di reciprocità nel conteggio degli interessi;
la stampa dell'estratto conto scalare 30.06.2000 riportante la comunicazione di applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca al tasso nominale pattuito.
Il Ctu riscontrò l'assenza dell'estratto scalare del 30.06.2003 (ma sono presenti gli e/c mensili); l'assenza dell'estratto di c/c di gennaio 2015, mentre nel prosieguo delle operazioni peritali fu rinvenuto l'estratto conto del mese di gennaio 2006 erroneamente fascicolato dalla parte tra gli scalari (cfr. verbale di inizio operazioni peritali- allegato A); il mese di maggio 1995 risultò solo parzialmente leggibile. In ragione di ciò l'ausiliare ebbe, necessariamente, a indicare nella fase di caricamento dei dati del rapporto, due scritture di raccordo che consentissero il travaso complessivo dei dati a disposizione ai fini dei conteggi.
Indi, il saldo del conto corrente fu rettificato, mediante applicazione, a far data dalla prima concessione di fido rilevata dagli estratti di conto scalari, per il conteggio degli interessi passivi, dei tassi sostitutivi nella misura prevista dall'art. 117 TUB, in conformità al criterio di cui al quesito del Tribunale di Nuoro sub B n. 2 dell'ordinanza ammissiva della ctu (“per i contratti stipulati tra il
9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10)”.
Furono, altresì, espunti gli interessi anatocistici sino al 03.09.2010, allorquando erano state sottoscritte nuove condizioni e la clausola di reciprocità espressa per la capitalizzazione. Nel dettaglio, il Ctu ricorse per il ricalcolo del c/c alla capitalizzazione semplice fino alla clausola di reciprocità sottoscritta il
3.09.2010, trimestrale fino al 31.12.2013 e successivamente semplice. A partire dal 01.10.2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01.09.1973,
come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14.02.2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03.08.2016, gli interessi debitori e creditori furono conteggiati annualmente. Poiché non risulta che il correntista avesse autorizzato l'istituto di credito ad addebitare gli interessi nel momento in cui fossero divenuti esigibili, per tale motivo il Ctu escluse la capitalizzazione e la produzione di ulteriori interessi;
indi, conteggiò a parte il totale degli interessi maturati, che riportò nel prospetto finale dell'analisi. Nel ricalcolo furono, inoltre, espunte le CMS e parimenti furono espunte tutte le spese (TEG e altre spese di gestione) non pattuite, sino al 3° trimestre del 2010, mentre furono conteggiate le spese per le operazioni contabili così come previste in contratto.
All'esito delle operazioni compiute, il saldo del conto n. 2289 alla data del
30/9/2017 deve essere rettificato in euro 13.994,83 a credito della banca, con le precisazioni che seguono quanto alle rimesse solutorie prescritte.
6.Sugli addebiti per competenze irripetibili
Occorre, intanto, premettere che parte attrice allegò specificamente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che il rapporto di conto corrente di cui è causa era “costantemente affidato almeno dal 31/5/1994” e la banca, costituendosi, non contestò altrettanto specificamente tale allegazione.
L'allegazione attrice è stata, ulteriormente, avvalorata dalle risultanze della documentazione esaminata dal Ctu dott. , il quale evidenziò sia Persona_2
il sostenimento di spese di allestimento pratica fido rinvenute negli estratti conto mensili a partire dal 31.03.1995, sia l'indicazione, già con l'estratto di c/c al
31.03.1995 (relativo al primo trimestre immediatamente successivo alla comunicazione della concessione dell'apertura di credito di £ 20.000.000 di cui all'allegato 14, seconda memoria 183 co. 6 cpc di parte attrice), negli estratti di conto scalari, delle condizioni unilateralmente applicate fino al limite di lire
20.000.000 e oltre.
Quanto all'obiezione di parte appellata che ha sostenuto l'impossibilità di individuare rimesse ripristinatorie in assenza di contratto scritto di affidamento,
è appena il caso di osservare che, come in numerosi precedenti di questa Corte affermato, “alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta. Invero, l'istituto convenuto - che neppure contestava espressamente la concessione di affidamenti a fronte della allegazione circa l'affidamento … contenuta nella citazione di primo grado … non può certo giovarsi degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale, a sua volta, non la faceva valere …”: Corte D'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 56/2023).
Riguardo all'eccezione di prescrizione, indubbiamente, è interesse della banca, anche per economia processuale, eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie intervenute nel corso del rapporto onde paralizzare la successiva pretesa attrice nell'ipotesi in cui il saldo risultasse positivo o il correntista provvedesse a chiudere il conto pagando il saldo negativo (in tali termini questa Corte si è già espressa: vd. sentenza 145/2023).
Anche a tale scopo soccorrono gli esiti della relazione di ctu esperita in primo grado, ove l'ausiliare ebbe a ricalcolare del saldo del conto corrente, individuando, altresì, le poste solutorie prescritte secondo due ipotesi alternative, tra le quali questa Corte, in ossequio all'orientamento più volte espresso e in conformità con l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ritiene di prediligere la soluzione sub 2 dettagliata nelle pagg. 14 e 15 dell'elaborato, nel quale le rimesse solutorie anteriori al 1/3/2008 (coperte da prescrizione, essendo stata la citazione notificata il 1/3/2018) furono individuate non già sul saldo banca bensì sul saldo rettificato e risultarono pari a euro
6.476,28. La metodologia utilizzata dall'ausiliare per la determinazione delle rimesse solutorie prescritte, fu, infatti, correttamente effettuata sulla base del cd saldo rettificato, come anche da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n.
7721/23: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”).
All'esito delle operazioni compiute, il Ctu determinò in euro 6.476,28
l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte.
7.Sulla riforma della sentenza appellata e sulle spese di lite
Per tutto quanto precede, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 219/2022 del Tribunale di Nuoro, il saldo del conto n. 2289 alla data del
30/9/2017 deve essere rettificato in euro 13.994,83 a credito della banca, di cui euro 6.476,28 per rimesse solutorie prescritte.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi della fase istruttoria del presente grado (stante la natura meramente documentale di essa) e medi per il resto con riferimento alle cause entro 260.000, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Sorgentone, dichiaratosi antistatario. I costi della ctu devono essere posti definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 219/2022 del Tribunale di Nuoro e, in riforma della pronuncia impugnata, accerta che il saldo rettificato del conto n.
2289 alla data del 30/9/2017 è pari a euro 13.994,83 a credito della banca, di cui euro 6.476,28 per rimesse solutorie prescritte;
- dichiara tenuta e condanna la parte appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite, che si liquidano in euro per 14.103,00 per il primo grado, oltre spese gen., iva e cpa, e in euro 1.138,50 per spese ed euro
12.154,00 per compensi, oltre spese gen., iva e cpa quanto al secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte appellata i costi della ctu.
Così deciso in Sassari, il 25/7/24
La Presidente
Dott. SA Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. SA MO OI